Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2748/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 2748/2022 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3
c.f. , tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Foggia alla via Dante Alighieri n. 6, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Spada, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE
- ATTORI IN RICONVENZIONALE -
CONTRO
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._5 domiciliata in Foggia al Viale Michelangelo, 177, presso lo studio dell'avv.
Giulio Gentile, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.5.2022, , Parte_1
, e , costituitisi entro il Parte_2 Parte_3 Parte_4 termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 849/2000 e Cass. civ. n.
1663/2016), hanno proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i.
n. 398/2020 emesso il 16.3.2022 e notificato loro in data 29-31/3/2022, chiedendo di revocare l'ingiunzione, per difetto di legittimazione passiva di
, per difetto di legittimazione attiva di , Parte_4 Controparte_1 per prescrizione del credito azionato o comunque per compensazione con parte del maggior controcredito da loro vantato. I medesimi, solo in via subordinata, hanno anche spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'opposta al pagamento della differenza loro dovuta, in virtù del maggior controcredito.
, costituendosi ha, invece, domandato di rigettare Controparte_1
l'avversa opposizione siccome infondata.
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo con decorrenza dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Va premesso che le questioni sulla legittimazione attiva e passiva, sollevate dagli opponenti, attengono piuttosto al merito della vicenda dovendosi qualificare le stesse come questioni di titolarità dei diritti e non già di legitimatio ad causam, per avere gli opponenti contrastato quanto, invece, affermato dall'opposta nel ricorso monitorio (cfr. Cass. civ. n. 7776/2017).
Tutte le questioni da esaminare sono, quindi, questioni di merito, per cui può applicarsi il principio della ragione più liquida, che consente di valutare esclusivamente la ragione assorbente suscettibile di assicurare un esito definitorio sovrapponibile a quello delle questioni non esaminate (da ultimo,
Cass. civ. n. 693/2024).
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Proprio in virtù del principio della ragione più liquida, l'opposizione deve essere accolta per l'assorbente ragione secondo cui il credito azionato si è prescritto.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 60.941,91, in virtù di cambiali rimaste insolute.
È pacifico, tra le parti, che sulla base di tali cambiali sia stata promossa una procedura esecutiva conclusasi per estinzione in data 23.5.2019, per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine di venti anni.
Secondo l'opposta, il credito non si sarebbe prescritto, dovendosi applicare l'effetto sospensivo della prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2945 cod. civ., in virtù del quale il decorso della prescrizione non solo si interrompe con la proposizione della domanda giudiziale ma resta anche sospeso per tutta la durata del processo, fino alla sentenza che definisce il giudizio, ricominciando a decorrere solo dopo quest'ultima.
Secondo gli opponenti, il credito, invece, si sarebbe prescritto perché, in caso di estinzione della procedura esecutiva per mancata rinnovazione della trascrizione, non opererebbe l'effetto sospensivo della prescrizione del diritto di cui al secondo comma dell'art 2945 cod. civ., dovendosi invece applicare il terzo comma della norma citata, secondo cui se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo ma non si verifica quello sospensivo, per cui la prescrizione rinizia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo e non già dalla data dell'estinzione del processo.
Il Tribunale condivide la tesi degli opponenti, osservando quanto segue.
Dalla lettura della norma si deduce che l'effetto sospensivo si verifica ogniqualvolta il processo giunga a “sentenza che definisca il giudizio”, per tale dovendosi intendere, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, non solo sentenza di merito, ma anche sentenza di rito.
Tale interpretazione è condivisibile poiché basata sull'assunto secondo cui anche le sentenze di rito hanno natura “definitoria”, così come emerge dagli artt. 187, commi 2 e 3, e art. 279 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. civ. n.
17156/2007).
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- Seconda Sezione civile -
La norma contiene, invece, un'eccezione nel caso in cui il processo si estingua, non addivenendo ad una conclusione, poiché – in tale ultimo caso
– l'effetto sospensivo non opera.
Le ipotesi di estinzione, nel processo a cognizione ordinaria, sono disciplinate dagli artt. 306 e ss. e, attenendo a fattispecie di estinzione per rinuncia agli atti, inattività o mancata comparizione delle parti, si riferiscono ai casi in cui il processo non giunga ad una definizione, né di merito, né di rito, rimanendo inconcluso.
A queste ultime può certamente essere equiparata l'ipotesi di estinzione del processo esecutivo per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex art. 630 cod. proc. civ., trattandosi sempre di un'estinzione per inattività delle parti e di un'ipotesi in cui il procedimento non giunge a conclusione.
Di conseguenza, in tale fattispecie, deve concludersi che non opera l'effetto sospensivo, ma solo quello interruttivo, con la conseguenza che – con riferimento al caso di specie –l'effetto interruttivo deve essere computato dalla data della notifica del pignoramento immobiliare, avvenuta nel lontano
15.5.1987.
Ne deriva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione per prescrizione del diritto azionato e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo.
La domanda riconvenzionale resta assorbita, siccome proposta in via gradata, solo ove “non si ritenesse sussistente il parziale difetto di legittimazione attiva della e l'intervenuta prescrizione Controparte_1 dell'ipotetico credito da questa azionato”.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore degli opponenti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi tenuto conto del valore della controversia (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro
Proc. n. ______ r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
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i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
Spada, dichiaratosi anticipatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
398/2020;
B. condanna l'opposta al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 410,00 a titolo di esborsi ed € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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