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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1861/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente estensora
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data
29.10.2024
da
(C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel Controparte_1
(C.F. ) e dall'avv. Stefania Stefan (C.F. , C.F._1 C.F._2
entrambi del Foro di Treviso, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori,
giusta mandato in calce all'atto di appello.
contro
ià c.f. ), in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi (C.F.: Controparte_4 ) con studio in Milano, via Besana 11, giusta procura allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione.
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la sentenza n. 710/24 del 27-28/03/24, del
Tribunale di Padova
rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 15.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“(i) in via preliminare e cautelare:
sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'esecutività della gravata sentenza n. 710/2024 del
Tribunale di Padova;
(ii) in via principale e nel merito:
in accoglimento dei motivi di appello proposti e illustrati, riformare l'impugnata sentenza n. 710/2024 del 27.3.2024 emessa dal Tribunale di Padova, Giudice dott.ssa Federica Sacchetto,
nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7417/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 28.3.2024,
mai notificata, e, per l'effetto, rigettarsi integralmente ogni pretesa azionata da Controparte_2
o, in subordine, in caso di accoglimento parziale dell'appello, accertarsi il minor credito spettante a nei confronti di e ridursi Controparte_2 Controparte_5
corrispondentemente la condanna a carico di quest'ultima;
condannare alla rifusione integrale delle spese e del compenso Controparte_2
professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre che al rimborso delle spese di C.T.U. già
sostenute da per la quota di 1/5”. CP_6
Per l'appellata:
pagina 2 di 16 “IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
· IN VIA PRINCIPALE: rigettare in quanto infondato l'appello promosso dall' Pt_1
· IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma e in parziale annullamento della sentenza per l'omesso riconoscimento dei seguenti crediti, condannare l' al relativo pagamento: Pt_1
- sorte capitale: € 952.482,77, come da fatture riportate nell'elenco che viene qui prodotto come documento 1
- i correlati interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado –
con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
- € 40 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02 moltiplicato per il totale delle fatture
- gli interessi di mora che sono maturati in relazione al capitale che era stato oggetto della citazione e che è stata pagata dall' capitale come da fatture riportate nell'elenco che Pt_1
viene qui prodotto come documento 2: con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n.
231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado –
pagina 3 di 16 con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
- € 40 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02, moltiplicato per il totale delle fatture indicate nel predetto elenco prodotto come documento 2
Cont
- € 66.316,92 per altri interessi di mora come da documenti emessi da – Note Debito:
interessi relativi a fatture diverse da quelle che hanno rappresentato la sorte capitale oggetto del
Cont giudizio – fatture indicate nei prospetti allegati ai predetti documenti emessi da documenti che sono stati prodotti in primo grado come documenti n. 4 e riportati negli elenchi prodotti come documenti 5: importo corrispondente alla differenza tra € 194.903,66 come richiesto da
Cont e € 128.586,74 come riconosciuto dal Tribunale
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado –
con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
- € 40 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02, moltiplicato per il totale delle fatture che hanno determinato la maturazione degli interessi oggetto delle Note
Debito
- € 9.520 quali ulteriori importi dovuti come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto
Cont Legislativo n. 231/02, come da fatture emesse da per tardivo pagamento di fatture emesse
Cont da Pfizer e pari alla differenza tra quanto richiesto da e quanto riconosciuto dal Tribunale (€
12.400)
pagina 4 di 16 · IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e successive”.
Ragioni della decisione
Cont 1. Con atto di citazione notificato il 24.11.2020, la (già Controparte_3
conveniva l' in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, Controparte_7
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.949.398,17 in sorte capitale per crediti ad essa ceduti, di € 222.993,78 per interessi moratori sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, della somma di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. 231/02 (€40,00 moltiplicato ciascuna delle 181 fatture azionate in linea capitale ed indicate negli elenchi dimessi sub 3A e 3B). Domandava, altresì, la condanna al pagamento di € 194.903,66 a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi (riepilogati nelle note di debito allegate sub 5A, 5B e 5C), degli interessi anatocistici prodotti dai mentovati interessi di mora;
della somma di € 18.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02 (€40,00 moltiplicato ciascuna delle 471 fatture di cui all'elenco sub 5A), della somma di € 21.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02 (€40,00
Cont moltiplicato ciascuna delle fatture diverse dalle precedenti considerate). In subordine la chiedeva il pagamento di ogni diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta per i mentovati titoli, anche eventualmente a titolo di indebito arricchimento.
Cont Le pretese postulate fondavano sull'asserzione di di essersi resa cessionaria pro soluto di crediti già vantati nei confronti dell'Ente da diverse Società fornitrici di prodotti farmaceutici,
medicali e di diagnostica, nonché di servizi telefonici, in forza di fatture dalle stesse emesse a titolo di corrispettivo, precisando di essere legittimata ad esperire la proposta azione in virtù di contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla pagina 5 di 16 ceduta (documenti sub 6A e 6B, fascicolo di I grado) con cui, unitamente alla sorte capitale,
erano stati ceduti, altresì, gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Evidenziava che detti crediti erano stati successivamente da essa ceduti alla la CP_8
quale, a propria volta, glieli aveva ceduti attraverso contratti di cessione di cui si riservava la produzione.
Deduceva che talune delle fatture indicate e riepilogate negli elenchi versati in atti erano rimaste insolute per l'importo di € 1.949.398,17, specificando che su detta sorte capitale erano di conseguenza maturati interessi moratori (€ 222.993,78) ed anatocistici.
Indicava che altre fatture erano state tardivamente pagate per cui la medesima attrice aveva emesso note di debito di interessi moratori (sub doc. 4A e riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5A e 5B) ed altrettanto aveva fatto (sub doc. 4B e riepilogate nel documento CP_8
prodotto sub doc. 5C) per la somma complessiva di € 194.903,66, importo su cui erano ulteriormente maturati gli interessi anatocistici.
Aggiungeva che la richiesta ex art. 6 D. Lgs. 231/02, formulata a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato per ciascuna delle fatture insolute e per quelle per cui vi era stato ritardato pagamento, era conforme alle disposizioni sovranazionali recepite dalla normativa interna.
Concludeva asserendo che la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. era legittima in ragione della circostanza che l' avesse usufruito dei servizi e Controparte_7
delle forniture oggetto delle fatture.
2. Si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo preliminarmente la nullità della Pt_1
citazione per violazione del disposto dell'art. 163, comma 3, n.
3-4 del codice di rito e concludendo in via principale nel merito per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate,
tanto in via principale che subordinata, stante l'infondatezza delle stesse in punto di fatto e di pagina 6 di 16 Cont diritto, con condanna di alle spese e compensi di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
3. Con ordinanza del 22.04.2021, in accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dalla parte
Cont convenuta, il Giudice assegnava termine per l'integrazione della domanda cui provvedeva ritualmente.
Cont 4. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. precisava di proseguire il giudizio, con riferimento alla sorte capitale, limitatamente alla minor somma di € 1.580.170,16, portata dalle fatture impagate riepilogate nell'elenco di cui al documento sub 13, ferme le ulteriori somme già
domandate.
Cont 5. Con deposito di comparsa conclusionale ridimensionava ulteriormente l'importo delle proprie pretese ad € 961.918,24 a titolo di sorte capitale.
6. La causa, istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u., veniva decisa con sentenza n.
710/2024, con cui l' era condannata al pagamento in Controparte_9
Cont favore di delle seguenti somme: - € 9.369,25, per sorte capitale, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo ed oltre agli interessi anatocistici sugli interessi così calcolati e maturati fino al 24.11.2020, al tasso di cui all'art.1284, comma 4
c.c.; - € 4.058,10 (€.3.096,47+€.961,63) a titolo di interessi moratori scaduti da meno di sei mesi al momento della presentazione della domanda sul capitale già pagato di cui all'originaria domanda sub I;
- € 780,72 (€.453,83+€.326,89) a titolo di interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della presentazione della domanda sul capitale già pagato di cui all'originaria domanda sub I, con interessi al tasso di cui all'art.1284, comma 4 c.c., dal 24.11.2020 al saldo;
-
€ 128.586,74 (€.22.835,03+€.16.889,00+€.88.862,71) a titolo di interessi moratori scaduti da meno di sei mesi al momento della presentazione della domanda su capitale non oggetto di pagina 7 di 16 domanda;
- € 64.060,25 (€.44.533,93+€.145,11+€.19.381,21) a titolo di interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della presentazione della domanda su capitale non oggetto di domanda, oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284, comma 4 c.c., dal 24.11.2020 al saldo;
€ 24.240,00, ripartita come da motivazione, ai sensi dell'art.6, comma 2 del D. Lgs.231/02, con interessi al tasso di cui all'art.1284, comma 4 c.c. dal 24.11.2020 al saldo. Ogni altra domanda veniva respinta. Le spese di lite erano compensate per 4/5 e per il residuo quinto veniva condannata l' le spese di c.t.u., imputate per 1/5 a carico della convenuta, Controparte_7
Cont per il resto erano poste in via definitiva a carico di
6.1. Il Giudice di prime cure, ritenuta infondata la questione preliminare di nullità della citazione per mancata integrazione delle domande sollevata dalla convenuta, nel merito riconosceva
Cont meritevoli di accoglimento le pretese azionate da non ravvisando, nel caso de quo, nè la eccepita mancata prova del credito azionato in difetto della produzione dei contratti scritti di fornitura in relazione ai quali erano state emesse le fatture, nè l'inopponibilità degli atti di cessione dei crediti non accettati o rifiutati dalla . Controparte_7
Il Tribunale, rilevato a quest'ultimo riguardo che la convenuta, in quanto azienda sanitaria locale, non fosse assimilabile ad un'amministrazione statale o ad un ente territoriale, affermava che non soggiacesse alla normativa speciale in materia della cessione dei crediti aventi titolo nei
Cont contratti pubblici ovvero che la convenuta non potesse sottrarsi alle pretese creditorie della invocando la mancata accettazione o il rifiuto delle cessioni.
Quanto alla omessa prova dei contratti sottesi alle forniture, il primo Giudice enucleava che le fatture inerenti ai crediti ceduti contenevano espresso richiamo ai contratti in questione, attesa l'indicazione degli estremi dell'ordine di acquisto, della commessa e della gara, ragion per cui,
Cont con la relativa allegazione, aveva espressamente dedotto l'esistenza dei contratti scritti.
pagina 8 di 16 Apprezzata l'assenza di contestazioni da parte dell' di fatti impeditivi dell'acquisto del Pt_1
credito a titolo oneroso e dell'avvenuto acquisto da parte della cessionaria della garanzia della
veritas nomini, il primo giudice osservava come si dovesse ritenere accertata a giudizio l'esistenza dei contratti di fornitura sottesi al credito ceduto.
Cont La pretesa di pagamento di in linea capitale veniva pertanto ritenuta meritevole di parziale accoglimento nella misura risultante al netto delle motivate decurtazioni eseguite rispetto al saldo passivo per capitale accertato dal CTU;
venivano accolte, altresì, le altre domande formulate dall'attrice a titolo di interessi moratori, anatocistici ed a titolo di sanzioni ex art. 6 del
D. Lgs. 231/02.
7. Avverso detta Sentenza l' proponeva Appello con atto Parte_2
di citazione del 29.10.2024, muovendo le seguenti doglianze:
7.1. Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale, in violazione degli artt. 112, 115 e 132
c.p.c., 1418, 1421 e 2697 c.c., omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di nullità dei
Cont contratti di fornitura sottesi alle fatture azionate in giudizio da e/o per omessa motivazione a riguardo, nonché per averne omesso il rilievo d'ufficio.
7.2. Censurabilità della pronuncia per avere il Tribunale, in violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50/2016, omesso di rilevare l'inopponibilità della cessione di credito.
7.3. Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50/2016, erroneamente accolto la domanda di pagamento degli interessi moratori, anche anatocistici, maturati su crediti diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di pagamento della sorte capitale, di cui alle note di debito azionate, in difetto di prova della titolarità del diritto azionato e dell'esistenza del credito stesso.
pagina 9 di 16 7.4. Censurabilità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pronunciandosi ultra petita ed in erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02, ha accolto la domanda di pagamento delle somme ex art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02.
Cont
8. Costituitasi in Appello per resistere al gravame, spiegava appello incidentale e si doleva:
8.1. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto pagata una parte dei crediti;
8.2. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente una parte dei crediti per storno delle fatture da parte delle società cedenti con l'emissione di note di credito;
8.3. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente una parte dei crediti in quanto le cedenti avrebbero applicato prezzi superiori a quelli concordati;
8.4. dell'erroneità della sentenza essendo la prova del ritardo agli atti;
8.5. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provato il ritardo nel pagamento del capitale sottostante.
9. Accolta l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 15 settembre 2025 (tenutasi cin modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
10. Con il primo motivo di appello viene rilevata l'ingiustizia del decisum in quanto il primo giudice, non considerando l'imperatività della norma prescrittiva della forma scritta ad
substantiam per i contratti che implichino impegni di spesa stipulati dagli organismi di diritto pubblico - quale è l' -, omettendo di valutare l'essenzialità probatoria della Controparte_7
produzione in giudizio dei contratti scritti sottesi al diritto azionato e non rilevando d'ufficio ex pagina 10 di 16 Cont art. 1418 c.c. l'assenza dei contratti in parola, ha accolto le istanze azionate da per sorte capitale, per interessi e per somme pretese ex art. 6, co. 2 d.lgs. n. 231/2002.
10.1. Il motivo è fondato.
L ha dedotto l'inesistenza agli atti di causa di contratti scritti costituenti il Controparte_7
Cont titolo delle pretese creditorie azionate da il primo giudice, stante l'effettivo difetto di produzione ravvisabile dalla consultazione delle allegazioni di parte attrice, considerata la specifica deduzione di parte convenuta e, comunque, anche nell'esercizio del potere-dovere in capo al medesimo riconosciuto ex art. 1421 c.c., avrebbe dovuto pronunciarsi a riguardo accertando la nullità dei negozi costitutivi sottesi al credito preteso e la derivata inesistenza di qualsivoglia credito contrattuale delle cedenti (e di conseguenza della cessionaria), con rigetto di
Cont ogni domanda formulata in linea capitale e per accessori da
Come notorio, invero, le Asl e le Aziende ospedaliere, nonostante la terminologia adottata di
"azienda", conservano la loro natura giuridica pubblica essendo impegnate nello svolgimento di un servizio pubblico che la Costituzione considera indefettibile. Le medesime, operanti onde soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, sono dotate di personalità giuridica, sono “organismi di diritto pubblico”, espletano la propria attività
finanziate in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e sono soggette ai controlli di gestione da parte dei predetti soggetti. Inoltre,
l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza delle è costituito da membri dei Pt_1
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
L'intervento della giurisprudenza nazionale che ha equiparato la nozione di organismo di diritto pubblico a quella di pubblica amministrazione (in senso lato) ha consentito di estendere alle pagina 11 di 16 la disciplina pubblicistica relativa e, per quel che in questa sede rileva, Controparte_10
l'assoggettamento alla normativa in tema di appalti pubblici, in ragione della considerazione che l'agire della P.A. - al servizio del cittadino e della Comunità - deve informarsi a criteri di garanzia del principio di legalità e di rispetto dei principi generali dell'Ordinamento onde scongiurare possibili abusi, in difetto aprendosi spazi a devianze ed a comportamenti collusivi.
Aderendo al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.ord. n. 5056 del
26/02/2024; Cass. ord. n. 32824 del 09/11/2021; Cass. n. 24640 del 02/12/2016), la Corte
osserva che, quale diretta conseguenza di quanto ut supra ed in forza di quanto stabilito (già
dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923) dagli artt. 1 e 3, commi 25, 26 e 27, nonché
Allegato III del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dall'art. 1, co. 1, D. Lgs. n.
50/2016, i contratti di fornitura dell'ente pubblico ” devono essere redatti Controparte_7
con la forma scritta ad substantiam.
Le richiamate disposizioni individuano tra gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico cui applicare il codice dei contratti pubblici, gli enti preposti a servizi di pubblico interesse qual è l' che, ai sensi dell'art. 2, lett. b), D. Controparte_11
Lgs. 157/1995 poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, D. Lgs. 163/2006, in seguito nell'art. 3, lett. d), D.
Lgs. 50/2016 e, da ultimo, nell'art. 2, co. 1, lett. e), dell'Allegato I.1, D. Lgs. 36/2023, intesa quale “amministrazione aggiudicatrice”, nell'approvvigionamento di beni e servizi è assoggettata a gare ad evidenza pubblica nella selezione dei contraenti, nonché al rispetto della forma scritta per i contratti, pena la relativa nullità.
Va rilevato ed enucleato in proposito che il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sul "Riordino della
Part disciplina in materia sanitaria" che ha attribuito la natura giuridica alle denominandole Asl e dotandole di una serie di autonomie, quali quella organizzativa, patrimoniale, contabile e pagina 12 di 16 gestionale (la c.d. “aziendalizzazione”), non ha esonerato le dal rispetto dei Controparte_10
principi e delle garanzie della funzione che indiscutibilmente si riverbera sul loro agire implicando specifici vincoli sull'attività contrattualistica delle stesse ovvero il rispetto della forma scritta ad substantiam per la validità dei rapporti contrattuali che le vedono impegnate all'esterno e tanto, anche nel caso in cui l'azione si spieghi iure privatorum, a garanzia del perseguimento degli interessi di carattere generale che ne informano l'agire.
Cont
pertanto, in ossequio all'onere imposto a chi agisce in giudizio per vedere riconosciuto quanto oggetto di domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto compiegare i contratti scritti conclusi dai cedenti e dalla ceduta sottesi alle presunte forniture a prova dei crediti azionati ed a dimostrazione di una valida causa petendi: “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, compresa “l'esistenza della
fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza” (Cass. civ., Sez. Unite,
30 ottobre 2001 n. 13533).
Stante la natura giuridica dell' da cui deriva la necessaria forma scritta di Controparte_7
Cont tutti i contratti stipulati, avrebbe dovuto produrre agli atti del giudizio - laddove effettivamente esistenti - tutti i contratti fonte dei crediti asseritamente maturati a titolo di corrispettivo di servizi e forniture e dei crediti ad essi accessori (interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6, co. 2 d.lgs. n. 231/2002) non essendo altrettanto idoneo ai fini probatori il richiamo al comportamento processuale confessorio dell' . Controparte_7
Invero, “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione
in giudizio della relativa scrittura (Cass. civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16562; in termini cfr. altresì
Cass. civ., sez. II, 14.12.2009 n. 26174; Cass. civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452; Cass. civ., sez. III,
pagina 13 di 16 28.12.2021 n. 41784), che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal
comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del
diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento
confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cass. civ. n.
27057 del 21/09/2023).
Cont Le difese di in primo grado, reiterate in sede di appello, hanno erroneamente trovato apprezzamento da parte del Tribunale dal momento che quella imposta (produzione dei contratti scritti originatori del credito) è una formalità che non è suscettibile di sanatoria “poiché gli atti
negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con
comportamenti concludenti” (Cass. ord. n. 27910 del 31/10/2018), in quanto “la non
contestazione non supplisce la produzione del contratto” (Cassazione civile sez. I, 19/04/2024,
n. 10629) e neppure l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. n. 8993 del 05/06/2003) può
considerarsi valida prova.
L'omessa allegazione dei contratti scritti ha impedito in primo grado - così come non consente in appello - di verificare l'esistenza di una valida causa petendi.
Cont L'inadeguatezza dei documenti contenuti nelle varie cartelle versate da al fascicolo telematico a fondamento delle richieste di pagamento avanzate per sorte capitale e relativi accessori, nonché per interessi moratori ed anatocistici maturati su crediti diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di pagamento del capitale (quelli di cui alle Note di Debito per intendersi) oltreché per sanzioni ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02, costituisce una lacuna probatoria insormontabile.
pagina 14 di 16 Alla luce di quanto sopra esposto, all'omessa produzione dei contratti alla base dei crediti azionati consegue che gli stessi debbo ritenersi nulli e conseguentemente insussistenti i relativi
Cont crediti azionati in giudizio da sia per sorte capitale che per accessori.
11. Tutti gli altri motivi di appello principale rimangono assorbiti.
Cont 12.Al carattere assorbente del mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio sulla medesima imposto, consegue che non vanno esaminati i motivi di appello incidentale, che a loto volta sono assorbiti.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il I e II grado di giudizio come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione,
per il II grado, della fase istruttoria non tenutasi.
Anche gli oneri di CTU espletata in primo grado vanno posti integralmente a carico dell'appellata con condanna di quest'ultima a rimborsare all'appellante quanto già CP_2
sborsato a tale titolo (1/5 di quanto riconosciuto al CTU).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1 – accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata n. 710/2024 del 27-28/03/2024
emessa dal Tribunale di Padova, rigetta integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, ogni pretesa azionata da Controparte_2
2 – dichiara assorbito l'appello incidentale;
3 - condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_2
delle spese processuali di primo e di secondo grado, che liquida per il primo grado in €
41.464,00 per compenso e per il secondo grado in € 1.165,50 per spese ed € 24.064,00 per pagina 15 di 16 compenso, oltre al 15% per rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4- pone gli oneri di CTU integralmente a carico di e, per l'effetto, la condanna a CP_2
rifondere all' di quanto a tale titolo sborsato. Parte_2 Pt_2
Venezia lì 29 settembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente estensora
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data
29.10.2024
da
(C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel Controparte_1
(C.F. ) e dall'avv. Stefania Stefan (C.F. , C.F._1 C.F._2
entrambi del Foro di Treviso, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori,
giusta mandato in calce all'atto di appello.
contro
ià c.f. ), in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
del procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi (C.F.: Controparte_4 ) con studio in Milano, via Besana 11, giusta procura allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione.
Oggetto: Cessione dei crediti - appello avverso la sentenza n. 710/24 del 27-28/03/24, del
Tribunale di Padova
rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 15.09.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“(i) in via preliminare e cautelare:
sospendere ai sensi dell'art. 283 c.p.c. l'esecutività della gravata sentenza n. 710/2024 del
Tribunale di Padova;
(ii) in via principale e nel merito:
in accoglimento dei motivi di appello proposti e illustrati, riformare l'impugnata sentenza n. 710/2024 del 27.3.2024 emessa dal Tribunale di Padova, Giudice dott.ssa Federica Sacchetto,
nell'ambito del giudizio iscritto al n. 7417/2020 R.G., depositata in cancelleria in data 28.3.2024,
mai notificata, e, per l'effetto, rigettarsi integralmente ogni pretesa azionata da Controparte_2
o, in subordine, in caso di accoglimento parziale dell'appello, accertarsi il minor credito spettante a nei confronti di e ridursi Controparte_2 Controparte_5
corrispondentemente la condanna a carico di quest'ultima;
condannare alla rifusione integrale delle spese e del compenso Controparte_2
professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre che al rimborso delle spese di C.T.U. già
sostenute da per la quota di 1/5”. CP_6
Per l'appellata:
pagina 2 di 16 “IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
· IN VIA PRINCIPALE: rigettare in quanto infondato l'appello promosso dall' Pt_1
· IN VIA INCIDENTALE: in parziale riforma e in parziale annullamento della sentenza per l'omesso riconoscimento dei seguenti crediti, condannare l' al relativo pagamento: Pt_1
- sorte capitale: € 952.482,77, come da fatture riportate nell'elenco che viene qui prodotto come documento 1
- i correlati interessi di mora sia già maturati sia che via via matureranno con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado –
con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
- € 40 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02 moltiplicato per il totale delle fatture
- gli interessi di mora che sono maturati in relazione al capitale che era stato oggetto della citazione e che è stata pagata dall' capitale come da fatture riportate nell'elenco che Pt_1
viene qui prodotto come documento 2: con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n.
231/02 e con la decorrenza rappresentata dalla scadenza di ciascuna fattura
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado –
pagina 3 di 16 con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
- € 40 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02, moltiplicato per il totale delle fatture indicate nel predetto elenco prodotto come documento 2
Cont
- € 66.316,92 per altri interessi di mora come da documenti emessi da – Note Debito:
interessi relativi a fatture diverse da quelle che hanno rappresentato la sorte capitale oggetto del
Cont giudizio – fatture indicate nei prospetti allegati ai predetti documenti emessi da documenti che sono stati prodotti in primo grado come documenti n. 4 e riportati negli elenchi prodotti come documenti 5: importo corrispondente alla differenza tra € 194.903,66 come richiesto da
Cont e € 128.586,74 come riconosciuto dal Tribunale
- ai sensi dell'art. 1283 c.c., i correlati interessi anatocistici i quali erano già scaduti da almeno sei mesi al momento della domanda giudiziale – quale notifica della citazione di primo grado –
con l'applicazione del tasso del Decreto Legislativo n. 231/02 – in forza del richiamo operato dall'art. 1284 4 comma c.c. - e con la decorrenza rappresentata dalla notifica dell'atto di citazione
- € 40 come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto Legislativo n. 231/02, moltiplicato per il totale delle fatture che hanno determinato la maturazione degli interessi oggetto delle Note
Debito
- € 9.520 quali ulteriori importi dovuti come da normativa di cui all'art. 6 comma 2 Decreto
Cont Legislativo n. 231/02, come da fatture emesse da per tardivo pagamento di fatture emesse
Cont da Pfizer e pari alla differenza tra quanto richiesto da e quanto riconosciuto dal Tribunale (€
12.400)
pagina 4 di 16 · IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e successive”.
Ragioni della decisione
Cont 1. Con atto di citazione notificato il 24.11.2020, la (già Controparte_3
conveniva l' in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, Controparte_7
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 1.949.398,17 in sorte capitale per crediti ad essa ceduti, di € 222.993,78 per interessi moratori sulla sorte capitale, degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, della somma di € 7.240,00 ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D. Lgs. 231/02 (€40,00 moltiplicato ciascuna delle 181 fatture azionate in linea capitale ed indicate negli elenchi dimessi sub 3A e 3B). Domandava, altresì, la condanna al pagamento di € 194.903,66 a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi (riepilogati nelle note di debito allegate sub 5A, 5B e 5C), degli interessi anatocistici prodotti dai mentovati interessi di mora;
della somma di € 18.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02 (€40,00 moltiplicato ciascuna delle 471 fatture di cui all'elenco sub 5A), della somma di € 21.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02 (€40,00
Cont moltiplicato ciascuna delle fatture diverse dalle precedenti considerate). In subordine la chiedeva il pagamento di ogni diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta per i mentovati titoli, anche eventualmente a titolo di indebito arricchimento.
Cont Le pretese postulate fondavano sull'asserzione di di essersi resa cessionaria pro soluto di crediti già vantati nei confronti dell'Ente da diverse Società fornitrici di prodotti farmaceutici,
medicali e di diagnostica, nonché di servizi telefonici, in forza di fatture dalle stesse emesse a titolo di corrispettivo, precisando di essere legittimata ad esperire la proposta azione in virtù di contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla pagina 5 di 16 ceduta (documenti sub 6A e 6B, fascicolo di I grado) con cui, unitamente alla sorte capitale,
erano stati ceduti, altresì, gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Evidenziava che detti crediti erano stati successivamente da essa ceduti alla la CP_8
quale, a propria volta, glieli aveva ceduti attraverso contratti di cessione di cui si riservava la produzione.
Deduceva che talune delle fatture indicate e riepilogate negli elenchi versati in atti erano rimaste insolute per l'importo di € 1.949.398,17, specificando che su detta sorte capitale erano di conseguenza maturati interessi moratori (€ 222.993,78) ed anatocistici.
Indicava che altre fatture erano state tardivamente pagate per cui la medesima attrice aveva emesso note di debito di interessi moratori (sub doc. 4A e riepilogate negli elenchi prodotti sub doc. 5A e 5B) ed altrettanto aveva fatto (sub doc. 4B e riepilogate nel documento CP_8
prodotto sub doc. 5C) per la somma complessiva di € 194.903,66, importo su cui erano ulteriormente maturati gli interessi anatocistici.
Aggiungeva che la richiesta ex art. 6 D. Lgs. 231/02, formulata a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato per ciascuna delle fatture insolute e per quelle per cui vi era stato ritardato pagamento, era conforme alle disposizioni sovranazionali recepite dalla normativa interna.
Concludeva asserendo che la domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. era legittima in ragione della circostanza che l' avesse usufruito dei servizi e Controparte_7
delle forniture oggetto delle fatture.
2. Si costituiva in giudizio l' convenuta eccependo preliminarmente la nullità della Pt_1
citazione per violazione del disposto dell'art. 163, comma 3, n.
3-4 del codice di rito e concludendo in via principale nel merito per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate,
tanto in via principale che subordinata, stante l'infondatezza delle stesse in punto di fatto e di pagina 6 di 16 Cont diritto, con condanna di alle spese e compensi di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
3. Con ordinanza del 22.04.2021, in accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dalla parte
Cont convenuta, il Giudice assegnava termine per l'integrazione della domanda cui provvedeva ritualmente.
Cont 4. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. precisava di proseguire il giudizio, con riferimento alla sorte capitale, limitatamente alla minor somma di € 1.580.170,16, portata dalle fatture impagate riepilogate nell'elenco di cui al documento sub 13, ferme le ulteriori somme già
domandate.
Cont 5. Con deposito di comparsa conclusionale ridimensionava ulteriormente l'importo delle proprie pretese ad € 961.918,24 a titolo di sorte capitale.
6. La causa, istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u., veniva decisa con sentenza n.
710/2024, con cui l' era condannata al pagamento in Controparte_9
Cont favore di delle seguenti somme: - € 9.369,25, per sorte capitale, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo ed oltre agli interessi anatocistici sugli interessi così calcolati e maturati fino al 24.11.2020, al tasso di cui all'art.1284, comma 4
c.c.; - € 4.058,10 (€.3.096,47+€.961,63) a titolo di interessi moratori scaduti da meno di sei mesi al momento della presentazione della domanda sul capitale già pagato di cui all'originaria domanda sub I;
- € 780,72 (€.453,83+€.326,89) a titolo di interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della presentazione della domanda sul capitale già pagato di cui all'originaria domanda sub I, con interessi al tasso di cui all'art.1284, comma 4 c.c., dal 24.11.2020 al saldo;
-
€ 128.586,74 (€.22.835,03+€.16.889,00+€.88.862,71) a titolo di interessi moratori scaduti da meno di sei mesi al momento della presentazione della domanda su capitale non oggetto di pagina 7 di 16 domanda;
- € 64.060,25 (€.44.533,93+€.145,11+€.19.381,21) a titolo di interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della presentazione della domanda su capitale non oggetto di domanda, oltre agli interessi al tasso di cui all'art.1284, comma 4 c.c., dal 24.11.2020 al saldo;
€ 24.240,00, ripartita come da motivazione, ai sensi dell'art.6, comma 2 del D. Lgs.231/02, con interessi al tasso di cui all'art.1284, comma 4 c.c. dal 24.11.2020 al saldo. Ogni altra domanda veniva respinta. Le spese di lite erano compensate per 4/5 e per il residuo quinto veniva condannata l' le spese di c.t.u., imputate per 1/5 a carico della convenuta, Controparte_7
Cont per il resto erano poste in via definitiva a carico di
6.1. Il Giudice di prime cure, ritenuta infondata la questione preliminare di nullità della citazione per mancata integrazione delle domande sollevata dalla convenuta, nel merito riconosceva
Cont meritevoli di accoglimento le pretese azionate da non ravvisando, nel caso de quo, nè la eccepita mancata prova del credito azionato in difetto della produzione dei contratti scritti di fornitura in relazione ai quali erano state emesse le fatture, nè l'inopponibilità degli atti di cessione dei crediti non accettati o rifiutati dalla . Controparte_7
Il Tribunale, rilevato a quest'ultimo riguardo che la convenuta, in quanto azienda sanitaria locale, non fosse assimilabile ad un'amministrazione statale o ad un ente territoriale, affermava che non soggiacesse alla normativa speciale in materia della cessione dei crediti aventi titolo nei
Cont contratti pubblici ovvero che la convenuta non potesse sottrarsi alle pretese creditorie della invocando la mancata accettazione o il rifiuto delle cessioni.
Quanto alla omessa prova dei contratti sottesi alle forniture, il primo Giudice enucleava che le fatture inerenti ai crediti ceduti contenevano espresso richiamo ai contratti in questione, attesa l'indicazione degli estremi dell'ordine di acquisto, della commessa e della gara, ragion per cui,
Cont con la relativa allegazione, aveva espressamente dedotto l'esistenza dei contratti scritti.
pagina 8 di 16 Apprezzata l'assenza di contestazioni da parte dell' di fatti impeditivi dell'acquisto del Pt_1
credito a titolo oneroso e dell'avvenuto acquisto da parte della cessionaria della garanzia della
veritas nomini, il primo giudice osservava come si dovesse ritenere accertata a giudizio l'esistenza dei contratti di fornitura sottesi al credito ceduto.
Cont La pretesa di pagamento di in linea capitale veniva pertanto ritenuta meritevole di parziale accoglimento nella misura risultante al netto delle motivate decurtazioni eseguite rispetto al saldo passivo per capitale accertato dal CTU;
venivano accolte, altresì, le altre domande formulate dall'attrice a titolo di interessi moratori, anatocistici ed a titolo di sanzioni ex art. 6 del
D. Lgs. 231/02.
7. Avverso detta Sentenza l' proponeva Appello con atto Parte_2
di citazione del 29.10.2024, muovendo le seguenti doglianze:
7.1. Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale, in violazione degli artt. 112, 115 e 132
c.p.c., 1418, 1421 e 2697 c.c., omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di nullità dei
Cont contratti di fornitura sottesi alle fatture azionate in giudizio da e/o per omessa motivazione a riguardo, nonché per averne omesso il rilievo d'ufficio.
7.2. Censurabilità della pronuncia per avere il Tribunale, in violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50/2016, omesso di rilevare l'inopponibilità della cessione di credito.
7.3. Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 106, co. 13, D. Lgs. n. 50/2016, erroneamente accolto la domanda di pagamento degli interessi moratori, anche anatocistici, maturati su crediti diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di pagamento della sorte capitale, di cui alle note di debito azionate, in difetto di prova della titolarità del diritto azionato e dell'esistenza del credito stesso.
pagina 9 di 16 7.4. Censurabilità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pronunciandosi ultra petita ed in erronea applicazione dell'art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02, ha accolto la domanda di pagamento delle somme ex art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 231/02.
Cont
8. Costituitasi in Appello per resistere al gravame, spiegava appello incidentale e si doleva:
8.1. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto pagata una parte dei crediti;
8.2. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente una parte dei crediti per storno delle fatture da parte delle società cedenti con l'emissione di note di credito;
8.3. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente una parte dei crediti in quanto le cedenti avrebbero applicato prezzi superiori a quelli concordati;
8.4. dell'erroneità della sentenza essendo la prova del ritardo agli atti;
8.5. dell'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non provato il ritardo nel pagamento del capitale sottostante.
9. Accolta l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante, la causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe,
all'udienza del 15 settembre 2025 (tenutasi cin modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
*****
10. Con il primo motivo di appello viene rilevata l'ingiustizia del decisum in quanto il primo giudice, non considerando l'imperatività della norma prescrittiva della forma scritta ad
substantiam per i contratti che implichino impegni di spesa stipulati dagli organismi di diritto pubblico - quale è l' -, omettendo di valutare l'essenzialità probatoria della Controparte_7
produzione in giudizio dei contratti scritti sottesi al diritto azionato e non rilevando d'ufficio ex pagina 10 di 16 Cont art. 1418 c.c. l'assenza dei contratti in parola, ha accolto le istanze azionate da per sorte capitale, per interessi e per somme pretese ex art. 6, co. 2 d.lgs. n. 231/2002.
10.1. Il motivo è fondato.
L ha dedotto l'inesistenza agli atti di causa di contratti scritti costituenti il Controparte_7
Cont titolo delle pretese creditorie azionate da il primo giudice, stante l'effettivo difetto di produzione ravvisabile dalla consultazione delle allegazioni di parte attrice, considerata la specifica deduzione di parte convenuta e, comunque, anche nell'esercizio del potere-dovere in capo al medesimo riconosciuto ex art. 1421 c.c., avrebbe dovuto pronunciarsi a riguardo accertando la nullità dei negozi costitutivi sottesi al credito preteso e la derivata inesistenza di qualsivoglia credito contrattuale delle cedenti (e di conseguenza della cessionaria), con rigetto di
Cont ogni domanda formulata in linea capitale e per accessori da
Come notorio, invero, le Asl e le Aziende ospedaliere, nonostante la terminologia adottata di
"azienda", conservano la loro natura giuridica pubblica essendo impegnate nello svolgimento di un servizio pubblico che la Costituzione considera indefettibile. Le medesime, operanti onde soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, sono dotate di personalità giuridica, sono “organismi di diritto pubblico”, espletano la propria attività
finanziate in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e sono soggette ai controlli di gestione da parte dei predetti soggetti. Inoltre,
l'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza delle è costituito da membri dei Pt_1
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
L'intervento della giurisprudenza nazionale che ha equiparato la nozione di organismo di diritto pubblico a quella di pubblica amministrazione (in senso lato) ha consentito di estendere alle pagina 11 di 16 la disciplina pubblicistica relativa e, per quel che in questa sede rileva, Controparte_10
l'assoggettamento alla normativa in tema di appalti pubblici, in ragione della considerazione che l'agire della P.A. - al servizio del cittadino e della Comunità - deve informarsi a criteri di garanzia del principio di legalità e di rispetto dei principi generali dell'Ordinamento onde scongiurare possibili abusi, in difetto aprendosi spazi a devianze ed a comportamenti collusivi.
Aderendo al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.ord. n. 5056 del
26/02/2024; Cass. ord. n. 32824 del 09/11/2021; Cass. n. 24640 del 02/12/2016), la Corte
osserva che, quale diretta conseguenza di quanto ut supra ed in forza di quanto stabilito (già
dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923) dagli artt. 1 e 3, commi 25, 26 e 27, nonché
Allegato III del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dall'art. 1, co. 1, D. Lgs. n.
50/2016, i contratti di fornitura dell'ente pubblico ” devono essere redatti Controparte_7
con la forma scritta ad substantiam.
Le richiamate disposizioni individuano tra gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico cui applicare il codice dei contratti pubblici, gli enti preposti a servizi di pubblico interesse qual è l' che, ai sensi dell'art. 2, lett. b), D. Controparte_11
Lgs. 157/1995 poi trasfuso nell'art. 3, co. 26, D. Lgs. 163/2006, in seguito nell'art. 3, lett. d), D.
Lgs. 50/2016 e, da ultimo, nell'art. 2, co. 1, lett. e), dell'Allegato I.1, D. Lgs. 36/2023, intesa quale “amministrazione aggiudicatrice”, nell'approvvigionamento di beni e servizi è assoggettata a gare ad evidenza pubblica nella selezione dei contraenti, nonché al rispetto della forma scritta per i contratti, pena la relativa nullità.
Va rilevato ed enucleato in proposito che il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sul "Riordino della
Part disciplina in materia sanitaria" che ha attribuito la natura giuridica alle denominandole Asl e dotandole di una serie di autonomie, quali quella organizzativa, patrimoniale, contabile e pagina 12 di 16 gestionale (la c.d. “aziendalizzazione”), non ha esonerato le dal rispetto dei Controparte_10
principi e delle garanzie della funzione che indiscutibilmente si riverbera sul loro agire implicando specifici vincoli sull'attività contrattualistica delle stesse ovvero il rispetto della forma scritta ad substantiam per la validità dei rapporti contrattuali che le vedono impegnate all'esterno e tanto, anche nel caso in cui l'azione si spieghi iure privatorum, a garanzia del perseguimento degli interessi di carattere generale che ne informano l'agire.
Cont
pertanto, in ossequio all'onere imposto a chi agisce in giudizio per vedere riconosciuto quanto oggetto di domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto compiegare i contratti scritti conclusi dai cedenti e dalla ceduta sottesi alle presunte forniture a prova dei crediti azionati ed a dimostrazione di una valida causa petendi: “chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, compresa “l'esistenza della
fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza” (Cass. civ., Sez. Unite,
30 ottobre 2001 n. 13533).
Stante la natura giuridica dell' da cui deriva la necessaria forma scritta di Controparte_7
Cont tutti i contratti stipulati, avrebbe dovuto produrre agli atti del giudizio - laddove effettivamente esistenti - tutti i contratti fonte dei crediti asseritamente maturati a titolo di corrispettivo di servizi e forniture e dei crediti ad essi accessori (interessi moratori ed anatocistici e somme ex art. 6, co. 2 d.lgs. n. 231/2002) non essendo altrettanto idoneo ai fini probatori il richiamo al comportamento processuale confessorio dell' . Controparte_7
Invero, “per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, la prova della loro
esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione
in giudizio della relativa scrittura (Cass. civ., sez. I, 22.06.2018, n. 16562; in termini cfr. altresì
Cass. civ., sez. II, 14.12.2009 n. 26174; Cass. civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452; Cass. civ., sez. III,
pagina 13 di 16 28.12.2021 n. 41784), che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal
comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del
diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento
confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cass. civ. n.
27057 del 21/09/2023).
Cont Le difese di in primo grado, reiterate in sede di appello, hanno erroneamente trovato apprezzamento da parte del Tribunale dal momento che quella imposta (produzione dei contratti scritti originatori del credito) è una formalità che non è suscettibile di sanatoria “poiché gli atti
negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con
comportamenti concludenti” (Cass. ord. n. 27910 del 31/10/2018), in quanto “la non
contestazione non supplisce la produzione del contratto” (Cassazione civile sez. I, 19/04/2024,
n. 10629) e neppure l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. n. 8993 del 05/06/2003) può
considerarsi valida prova.
L'omessa allegazione dei contratti scritti ha impedito in primo grado - così come non consente in appello - di verificare l'esistenza di una valida causa petendi.
Cont L'inadeguatezza dei documenti contenuti nelle varie cartelle versate da al fascicolo telematico a fondamento delle richieste di pagamento avanzate per sorte capitale e relativi accessori, nonché per interessi moratori ed anatocistici maturati su crediti diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di pagamento del capitale (quelli di cui alle Note di Debito per intendersi) oltreché per sanzioni ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02, costituisce una lacuna probatoria insormontabile.
pagina 14 di 16 Alla luce di quanto sopra esposto, all'omessa produzione dei contratti alla base dei crediti azionati consegue che gli stessi debbo ritenersi nulli e conseguentemente insussistenti i relativi
Cont crediti azionati in giudizio da sia per sorte capitale che per accessori.
11. Tutti gli altri motivi di appello principale rimangono assorbiti.
Cont 12.Al carattere assorbente del mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio sulla medesima imposto, consegue che non vanno esaminati i motivi di appello incidentale, che a loto volta sono assorbiti.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il I e II grado di giudizio come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014, valori medi, con esclusione,
per il II grado, della fase istruttoria non tenutasi.
Anche gli oneri di CTU espletata in primo grado vanno posti integralmente a carico dell'appellata con condanna di quest'ultima a rimborsare all'appellante quanto già CP_2
sborsato a tale titolo (1/5 di quanto riconosciuto al CTU).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1 – accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata n. 710/2024 del 27-28/03/2024
emessa dal Tribunale di Padova, rigetta integralmente, per le ragioni di cui in motivazione, ogni pretesa azionata da Controparte_2
2 – dichiara assorbito l'appello incidentale;
3 - condanna alla rifusione in favore di CP_2 Parte_2
delle spese processuali di primo e di secondo grado, che liquida per il primo grado in €
41.464,00 per compenso e per il secondo grado in € 1.165,50 per spese ed € 24.064,00 per pagina 15 di 16 compenso, oltre al 15% per rimborso forfetario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4- pone gli oneri di CTU integralmente a carico di e, per l'effetto, la condanna a CP_2
rifondere all' di quanto a tale titolo sborsato. Parte_2 Pt_2
Venezia lì 29 settembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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