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Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/608
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
Parte_1
DEBITORE OPPONENTE contro
Controparte_1
CREDITORE OPPOSTO
Controparte_2
TERZO PIGNORATO
Il Giudice dott. Simona Modolo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che depositava ricorso in opposizione alla procedura esecutiva c.d. Parte_1 esattoriale promossa dal nei confronti del terzo;
Controparte_1 Controparte_2
Rilevato che il ricorso veniva iscritto nel ruolo del contenzioso civile ed assegnato a questo giudice con funzioni di giudice civile del ruolo contenzioso ordinario;
Ritenuto che il procedimento di opposizione all'esecuzione abbia natura bifasica composta da una prima fase cautelare di competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione ed una seconda fase, eventuale, per l'esame del merito dei motivi di opposizione;
Rilevato che il pignoramento esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/73 sia un procedimento stragiudiziale senza iscrizione a ruolo di alcun fascicolo di esecuzione e che il Giudice dell'Esecuzione venga investito di tale procedimento soltanto in caso di opposizione;
Ritenuto che ai fini dell'istaurazione della fase cautelare del giudizio di opposizione, di competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione, sia necessario procedere a deposito del ricorso nel ruolo delle esecuzioni unitamente a deposito dell'atto di pignoramento (ovvero all'iscrizione a ruolo del procedimento di esecuzione da parte dell'opponente);
Ritenuto pertanto che il presente giudice, non rivestendo funzioni di giudice dell'esecuzione, non possa pronunciare alcun provvedimento cautelare;
Ritenuto che il presente procedimento possa essere tuttavia valevole ai fini della fase di merito del giudizio di opposizione;
Rilevato che le parti ritengono sia competente, per la fase di merito, il Giudice di Pace di CP_1 trattandosi di opposizione avverso sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada;
Rilevato che il terzo pignorato non risulta costituito in giudizio nonostante Controparte_2 la ritualità della notifica dell'atto introduttivo;
Pagina 1 Ritenuto competente per la fase di merito del presente giudizio di opposizione l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Ritenuto doversi compensare le spese di lite del presente procedimento alla luce della mancata coordinazione della normativa in materia di opposizione alle esecuzioni esattoriali con la normativa generale procedurale in materia di opposizione all'esecuzione;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_2
Assegna termine di mesi tre per la riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Aosta, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Sez. civile CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
Parte_1
DEBITORE OPPONENTE contro
Controparte_1
CREDITORE OPPOSTO
Controparte_2
TERZO PIGNORATO
Il Giudice dott. Simona Modolo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che depositava ricorso in opposizione alla procedura esecutiva c.d. Parte_1 esattoriale promossa dal nei confronti del terzo;
Controparte_1 Controparte_2
Rilevato che il ricorso veniva iscritto nel ruolo del contenzioso civile ed assegnato a questo giudice con funzioni di giudice civile del ruolo contenzioso ordinario;
Ritenuto che il procedimento di opposizione all'esecuzione abbia natura bifasica composta da una prima fase cautelare di competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione ed una seconda fase, eventuale, per l'esame del merito dei motivi di opposizione;
Rilevato che il pignoramento esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/73 sia un procedimento stragiudiziale senza iscrizione a ruolo di alcun fascicolo di esecuzione e che il Giudice dell'Esecuzione venga investito di tale procedimento soltanto in caso di opposizione;
Ritenuto che ai fini dell'istaurazione della fase cautelare del giudizio di opposizione, di competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione, sia necessario procedere a deposito del ricorso nel ruolo delle esecuzioni unitamente a deposito dell'atto di pignoramento (ovvero all'iscrizione a ruolo del procedimento di esecuzione da parte dell'opponente);
Ritenuto pertanto che il presente giudice, non rivestendo funzioni di giudice dell'esecuzione, non possa pronunciare alcun provvedimento cautelare;
Ritenuto che il presente procedimento possa essere tuttavia valevole ai fini della fase di merito del giudizio di opposizione;
Rilevato che le parti ritengono sia competente, per la fase di merito, il Giudice di Pace di CP_1 trattandosi di opposizione avverso sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada;
Rilevato che il terzo pignorato non risulta costituito in giudizio nonostante Controparte_2 la ritualità della notifica dell'atto introduttivo;
Pagina 1 Ritenuto competente per la fase di merito del presente giudizio di opposizione l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Ritenuto doversi compensare le spese di lite del presente procedimento alla luce della mancata coordinazione della normativa in materia di opposizione alle esecuzioni esattoriali con la normativa generale procedurale in materia di opposizione all'esecuzione;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_2
Assegna termine di mesi tre per la riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di CP_1
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Aosta, 13 aprile 2025
Il Giudice
dott. Simona Modolo
Pagina 2