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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 862/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), quale titolare della omonima Ditta Parte_1 C.F._1
individuale (p.i. ), e (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Natali ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Corso Mazzini 206, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
(c.f. - p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marozzi ed elettivamente domiciliata in Corso Mazzini n. 42 di Ascoli Piceno, presso lo studio della stessa
APPELLATA
E nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 174/2023, pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 23/03/2023 (rg 1632/2021)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.174/2023, pubblicata il 23/03/2023 (rg 1632/2021), il Tribunale di
Ascoli Piceno, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti, per i danni loro derivati in occasione del sinistro stradale occorso il
29/06/2020, nei confronti di , conducente e proprietaria della Opel Controparte_2
Corsa (tg. CH11ONM), rimasta contumace, e la , quale Controparte_1
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile della predetta auto, accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva della signora nella causazione Controparte_2
del sinistro, rigettava la domanda proposta da perché già risarcito Parte_2
del danno riconosciuto e relativo importo quantificato, accertava che il danno complessivo patito a seguito del sinistro da ammontava ad euro Parte_1
6.863,50 all'attualità e condannava i convenuti in solido tra loro alla refusione in favore di della somma di euro 6.863,50 all'attualità, previa detrazione Parte_1
dell'importo di euro 4500,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, rivalutato dalla data della corresponsione alla data della pronuncia ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della sentenza al saldo effettivo ed infine, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello titolare Parte_1
della omonima Ditta individuale, e deducendo i motivi di Parte_2
seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in parziale riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto d'appello in via principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/12/2023, si è costituita in giudizio la compagnia , contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1
chiedere il rigetto dell'appello, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Nessuno si è costituito per . Controparte_2
Con ordinanza del 31/01/2024 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per non aver riconosciuto a , n.q., omettendo peraltro qualsiasi motivazione sul Parte_1
punto, la somma di € 3965,37, dallo stesso corrisposta alla Controparte_3
come da fatture, per il noleggio di un autocarro con cui la
[...] Controparte_4
eseguì il trasporto di grano e girasole nel periodo 1/07/2020-15/08/2020, avvalorato dalle deposizioni testimoniali che hanno confermato che la ditta attrice dovette ricorrere al noleggio a causa del fatto che il proprio autocarro era stato rottamato ed era in attesa di acquistarne uno nuovo.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
La rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, in particolare delle fatture emesse dalla ditta e delle deposizioni dei testi chiare, precise e Pt_3
concordanti tra loro, consente di ritenere provato che per il 2020, anno dell'incidente, la attrice prese a noleggio un autocarro dalla ditta e con quello eseguì il CP_3 Pt_3
trasporto di grano, mais e girasole in favore e nell'interesse della sua clientela, come e , trasporto che negli anni precedenti aveva svolto con Persona_1 CP_5
il proprio autocarro divenuto inutilizzabile all'esito dell'incidente. Detta spesa deve considerarsi, pertanto, diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro, atteso che la ditta attrice, non potendo più utilizzare il proprio autocarro per il trasporto dei cereali, ha dovuto affittarne uno, sostenendo la pesa di € 3965,37 che va liquidata a titolo risarcitorio.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per non aver riconosciuto a
, n.q., la somma di € 2.615,63 a titolo di danno derivato dal parziale Parte_1
mancato trasporto dell'uva che non aveva potuto effettuare a differenza degli anni precedenti, producendo il fatturato del 2020 e quello del 2019 e richiedendo la predetta differenza, come da documentazione in atti e da dichiarazioni dei testi che hanno confermato che la Ditta per il trasporto dell'uva lavorava da sempre in esclusiva per la e che nel 2020 aveva effettuato solo 8 trasporti, Controparte_6
precisamente “solo negli ultimi giorni della vendemmia e cioè nella settimana a cavallo tra fine settembre ed inizio ottobre”, ovvero in epoca successiva all'acquisto del nuovo autocarro;
che, pertanto, censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che il danno potesse essere una diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro e ciò in ragione del fatto che la ditta attrice avrebbe potuto affittare un autocarro da una ditta diversa dalla per il trasporto dell'uva, senza considerare che per i periodi delle Pt_3
vendemmia tutti i produttori di uva si prenotano con largo anticipo perché le giornate per i trasporti variano non solo a seconda della tipologia dell'uva ma anche delle condizioni atmosferiche, sia del periodo della maturazione che di quello di raccolta, per cui solo dopo aver acquisito la disponibilità del nuovo autocarro la ditta attrice poté effettuare alcuni carichi di uva perché fino ad allora tutti gli altri trasportatori si erano impegnati da mesi con i loro mezzi.
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
La rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, in particolare della deposizione del teste consente di ritenere provato che nell'anno Tes_1
precedente il sinistro la ditta eseguì i trasporti dell'uva per le cantine di Parte_1
Castignano e che nel 2020 ebbe ad eseguirli solo nella settimana tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Tuttavia, non consente di ritenere provate le circostanze condizionanti i trasporti dell'uva, legate alla tipologia, alle condizioni atmosferiche, alla maturazione e raccolta del prodotto, le quali, di fatto, avrebbero impedito la programmazione e la prenotazione dei trasporti in tempo utile con la ditta attrice, siccome dalla stessa asserito. A ben guardare, poi, va detto che i testi non sono stati ascoltati sul punto in ragione del fatto che l'attrice non ha articolato i relativi capitoli di prova, né ha avanzato altre istanze istruttorie, come evincibile attraverso la lettura della memoria istruttoria della stessa.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto equo … anche alla luce del la valutazione tecnica fatta dal fiduciario dell'assicurazione convenuta … l'importo di € 4000,00= all'attualità, come se l'assicurazione convenuta fosse un Ctu o un elemento terzo e neutro rispetto al contenzioso de quo, arrivando poi a detrarre € 500,00 per il valore del relitto
(liquidando in definitiva € 3500,00 all'attualità), per il quale, invero, l'attore non ha ricevuto alcun importo ma piuttosto ha pagato per la sua rottamazione.
Il motivo è infondato e va quindi rigettato. Va preliminarmente osservato che parte attrice, di fronte alla contestazione avversaria del valore del mezzo incidentato quantificato in € 5000,00, nulla ha replicato nelle prime memorie ex art. 183 co. VI cpc, deputate alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum, nè ha prodotto valutazioni di parte del mezzo e/o articolato richieste istruttorie a tale scopo per cui il primo giudice si è giustamente avvalso dell'unica valutazione in atti, mai contestata dalla
[...]
neppure genericamente. Peraltro, la valutazione non si discosta molto CP_4
dalla richiesta risarcitoria quantificata dalla stessa parte attrice in € 3800,00 in sede di invito alla negoziazione assistita (oltre oneri per rottamazione, rimozione mezzo e passaggio di proprietà nuovo mezzo), né può essere discussa la detrazione di € 500,00,
a titolo di valore del relitto, atteso che questo Collegio, dando continuità all'indirizzo giurisprudenziale già richiamato dal primo giudice, conferma che un relitto da rottamare ha un valore anche se danneggiato e che quando il costo della riparazione supera il valore commerciale del veicolo, come nel caso di specie, l'assicurazione è tenuta a rimborsare il valore commerciale meno il valore del relitto (cfr da ultimo
Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10686).
Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia per aver ritenuto privo di prova il danno di € 1500,00 subito dalla ditta per il fatto che il grano che Parte_1
si trovava sull'autocarro al momento del sinistro non è stato più conferito negli appositi silos e si è pertanto deteriorato, essendo rimasto sul mezzo di trasporto che, rimosso dal luogo dell'incidente e portato presso il soccorso stradale a San Benedetto del
Tronto, è stato recuperato solo dopo 4 giorni;
che, infatti, a prescindere dalla circostanza se l'autocarro fosse stato sequestrato o meno, ciò che rileva è che il grano deve essere conferito nei silos nel più breve tempo possibile mentre il mezzo fu restituito alla ditta solo dopo 4 giorni.
Il motivo è infondato e va dunque respinto.
Al di là della motivazione fornita dal primo giudice per il rigetto di tale domanda, pienamente condivisa da questo Collegio, reputa la Corte adita che parte attrice non ha mai allegato, né ha articolato relative istanze istruttorie, di aver fatto richiesta di riprendere il grano presente sull'autocarro nell'immediatezza dell'accaduto oppure nelle ore immediatamente successive per cui non v'è prova che il ritardo sia eziologicamente ricollegabile alla permanenza del mezzo presso il soccorso stradale a causa del sinistro. Peraltro, se il mezzo non era stato sottoposto a sequestro, come riferito dal teste (senz'altro più informato e pertanto più Tes_2 Tes_3
attendibile di teste de relato), la titolare non doveva attendere alcun Persona_1
provvedimento di liberazione del mezzo per riaverne la disponibilità e ciò avvalora la convinzione che fosse nella possibilità di fare richiesta il prima possibile di ritirare, quantomeno, il grano ivi depositato.
Con il quinto motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto il danno di € 3000,00, avendo escluso che la ditta attrice avesse subito un danno dall'esborso di € 18300,00 avendo ottenuto la proprietà di un mezzo di valore analogo alla somma impiegata per l'acquisto dello stesso, senza quindi tener conto del fatto che la ditta attrice, piccolo imprenditore, sborsando la suddetta somma, ha dovuto patire le conseguenze di un improvviso e non preventivato impiego di risorse.
Il motivo è infondato e va quindi rigettato.
La domanda deve considerarsi non adeguatamente allegata nei suoi fatti costitutivi e ciò in ragione del fatto che la ditta attrice non ha indicato quali sarebbero state le conseguenze pregiudizievoli dell'improvviso e non preventivato impiego di risorse. Può presumersi, invece, che queste fossero adeguate, avendo la ditta sostenuto detta spesa senza –ad esempio- fare ricorso al credito e sborsare quindi costi ed interessi di un prestito che, in caso contrario, avrebbe potuto richiedere a titolo di danno subito.
Con il sesto motivo censura la gravata pronuncia per aver riconosciuto a
44 e non 48 giorni di invalidità temporanea, sebbene risultino Parte_2
dalla documentazione medica in atti, e ciò ha fatto in base alle valutazioni del consulente dell'assicurazione che, invero, non è un CTU né un terzo al giudizio;
che, in ogni caso, anche a voler ritenere corretti i 44 giorni, il valore monetario di liquidazione del danno per un giorno di inabilità temporanea assoluta è di € 99,00 per cui la somma liquidata avrebbe dovuto essere pari a complessivi € 1811,40 (524,40 per
7 gg al 75%, 742,50 per 15 gg al 50% e 544,50 per 22 gg al 25%).
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
I giorni di invalidità temporanea sono stati effettivamente 44, atteso che, sebbene l'attestazione di guarigione del medico curante sia stata certificata in data 16/08/2020, gli ultimi 7 giorni riconosciuti al danneggiato con certificato del 03/08/2020 erano scaduti il 10/08/2020.
La quantificazione operata dal primo giudice deve ritenersi corretta in ragione del fatto che, non avendo riportato postumi permanenti, l'indennità Parte_2
giornaliera applicabile è quella prevista in caso di danno biologico di lieve entità, indennità che, secondo le tabelle sulle micropermanenti aggiornate al 2022, utilizzate dal Tribunale, è pari infatti ad € 50,79.
Con il settimo ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria, quantificata in € 5000,00, per la mancata partecipazione dei convenuti al procedimento ex DL 132/2014, poi L. 162/2014, non avendo ravvisato alcuna colpa nella condotta della assicurazione convenuta per il fatto di aver offerto una somma molto prossima all'effettivo danno liquidato, senza quindi considerare che la statuizione di condanna è quantificabile in più della metà della somma dalla stessa convenuta offerta prima del giudizio e trattenuta dalle parti a titolo di acconto;
che i convenuti, pertanto, in quella sede conciliativa avrebbero potuto tentare di evitare il contenzioso giudiziale che ne è derivato e la loro assenza immotivata non può non essere sanzionata.
Censura, infine, la gravata pronuncia per l'operata compensazione delle spese di lite tra le parti in luogo della condanna dei convenuti in virtù del principio della soccombenza, atteso che questi ultimi sono stati condannati a pagare un importo maggiore di più della metà di quello versato in sede stragiudiziale (€ 2363,50 a fronte di € 4500,00).
Il motivo è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il presente appello va, in definitiva, accolto parzialmente con conseguente rideterminazione in € 10.828,87 alla data della prima pronuncia della somma oggetto di condanna in favore di , previa detrazione dell'importo di euro Parte_1
4500,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, rivalutato dalla data della corresponsione alla data della sentenza gravata ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della pronuncia impugnata al saldo effettivo, come già disposto dal primo giudice e non sottoposto a censura dalle parti.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.
Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064).
L'esito complessivo della presente lite consente quindi di affermare che la domanda attrice sia stata accolta, seppur parzialmente, con conseguente soccombenza delle parti convenute e condanna delle medesime, in solido, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore della parte attrice. Le spese di lite vanno liquidate, come in dispositivo, in base al quantum riconosciuto a titolo risarcitorio, precisamente per la parte eccedente quanto già spontaneamente versato dalla compagnia assicuratrice, che
è pari ad € 7278,87 (11778,87-4500,00) e pertanto, in base allo scaglione 5.200/26.000.
Vengono liquidate quasi al minimo, tenuto conto che la somma riconosciuta a titolo risarcitorio è più vicina al minimo dello scaglione di riferimento.
Infine, presupposti per la condanna ex art. 96 terzo comma cpc sono quello positivo della totale soccombenza della parte e quello negativo della non compensazione, seppur parziale delle spese di lite (cfr Cass. civ. 2019/32090). Nel caso di specie va considerato che, all'esito della motivazione che precede, la soccombenza non è totale nonostante il parziale accoglimento dell'appello, che parte convenuta non ha ignorato la richiesta di parte attrice, avendole riconosciuto in sede stragiudiziale l'importo di € 4500,00, e che la lite giudiziaria è servita anche ad escludere alcune voci di danno originariamente pretese da parte attrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da , Parte_1
titolare e legale rappresentante della omonima ditta individuale, e Parte_2
nei confronti della e , avverso
[...] Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 174/2023, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 23/03/2023, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, ridetermina in € 10.828,87 alla data della prima pronuncia la somma oggetto di condanna in favore di , previa detrazione ed oltre accessori come Parte_1
in parte motiva.
Condanna i convenuti/appellati, in solido, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore della parte attrice che liquida, quanto al primo grado, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed €
900,00 per la fase decisoria, e quanto al presente grado, in € 600,00 per la fase di studio,
€ 500,00 per la fase introduttiva, ed € 1000,00 per la fase decisoria, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ancona, così deciso li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 862/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), quale titolare della omonima Ditta Parte_1 C.F._1
individuale (p.i. ), e (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Natali ed C.F._2
elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, Corso Mazzini 206, presso lo studio del medesimo
APPELLANTI
Contro
(c.f. - p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Marozzi ed elettivamente domiciliata in Corso Mazzini n. 42 di Ascoli Piceno, presso lo studio della stessa
APPELLATA
E nei confronti di
Controparte_2
APPELLATA non costituita
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 174/2023, pubblicata dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 23/03/2023 (rg 1632/2021)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.174/2023, pubblicata il 23/03/2023 (rg 1632/2021), il Tribunale di
Ascoli Piceno, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti, per i danni loro derivati in occasione del sinistro stradale occorso il
29/06/2020, nei confronti di , conducente e proprietaria della Opel Controparte_2
Corsa (tg. CH11ONM), rimasta contumace, e la , quale Controparte_1
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile della predetta auto, accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva della signora nella causazione Controparte_2
del sinistro, rigettava la domanda proposta da perché già risarcito Parte_2
del danno riconosciuto e relativo importo quantificato, accertava che il danno complessivo patito a seguito del sinistro da ammontava ad euro Parte_1
6.863,50 all'attualità e condannava i convenuti in solido tra loro alla refusione in favore di della somma di euro 6.863,50 all'attualità, previa detrazione Parte_1
dell'importo di euro 4500,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, rivalutato dalla data della corresponsione alla data della pronuncia ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della sentenza al saldo effettivo ed infine, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso l'impugnata sentenza propongono appello titolare Parte_1
della omonima Ditta individuale, e deducendo i motivi di Parte_2
seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in parziale riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto d'appello in via principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/12/2023, si è costituita in giudizio la compagnia , contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1
chiedere il rigetto dell'appello, siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Nessuno si è costituito per . Controparte_2
Con ordinanza del 31/01/2024 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia per non aver riconosciuto a , n.q., omettendo peraltro qualsiasi motivazione sul Parte_1
punto, la somma di € 3965,37, dallo stesso corrisposta alla Controparte_3
come da fatture, per il noleggio di un autocarro con cui la
[...] Controparte_4
eseguì il trasporto di grano e girasole nel periodo 1/07/2020-15/08/2020, avvalorato dalle deposizioni testimoniali che hanno confermato che la ditta attrice dovette ricorrere al noleggio a causa del fatto che il proprio autocarro era stato rottamato ed era in attesa di acquistarne uno nuovo.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
La rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, in particolare delle fatture emesse dalla ditta e delle deposizioni dei testi chiare, precise e Pt_3
concordanti tra loro, consente di ritenere provato che per il 2020, anno dell'incidente, la attrice prese a noleggio un autocarro dalla ditta e con quello eseguì il CP_3 Pt_3
trasporto di grano, mais e girasole in favore e nell'interesse della sua clientela, come e , trasporto che negli anni precedenti aveva svolto con Persona_1 CP_5
il proprio autocarro divenuto inutilizzabile all'esito dell'incidente. Detta spesa deve considerarsi, pertanto, diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro, atteso che la ditta attrice, non potendo più utilizzare il proprio autocarro per il trasporto dei cereali, ha dovuto affittarne uno, sostenendo la pesa di € 3965,37 che va liquidata a titolo risarcitorio.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per non aver riconosciuto a
, n.q., la somma di € 2.615,63 a titolo di danno derivato dal parziale Parte_1
mancato trasporto dell'uva che non aveva potuto effettuare a differenza degli anni precedenti, producendo il fatturato del 2020 e quello del 2019 e richiedendo la predetta differenza, come da documentazione in atti e da dichiarazioni dei testi che hanno confermato che la Ditta per il trasporto dell'uva lavorava da sempre in esclusiva per la e che nel 2020 aveva effettuato solo 8 trasporti, Controparte_6
precisamente “solo negli ultimi giorni della vendemmia e cioè nella settimana a cavallo tra fine settembre ed inizio ottobre”, ovvero in epoca successiva all'acquisto del nuovo autocarro;
che, pertanto, censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che il danno potesse essere una diretta ed esclusiva conseguenza del sinistro e ciò in ragione del fatto che la ditta attrice avrebbe potuto affittare un autocarro da una ditta diversa dalla per il trasporto dell'uva, senza considerare che per i periodi delle Pt_3
vendemmia tutti i produttori di uva si prenotano con largo anticipo perché le giornate per i trasporti variano non solo a seconda della tipologia dell'uva ma anche delle condizioni atmosferiche, sia del periodo della maturazione che di quello di raccolta, per cui solo dopo aver acquisito la disponibilità del nuovo autocarro la ditta attrice poté effettuare alcuni carichi di uva perché fino ad allora tutti gli altri trasportatori si erano impegnati da mesi con i loro mezzi.
Il motivo è infondato e va quindi respinto.
La rivalutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, in particolare della deposizione del teste consente di ritenere provato che nell'anno Tes_1
precedente il sinistro la ditta eseguì i trasporti dell'uva per le cantine di Parte_1
Castignano e che nel 2020 ebbe ad eseguirli solo nella settimana tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Tuttavia, non consente di ritenere provate le circostanze condizionanti i trasporti dell'uva, legate alla tipologia, alle condizioni atmosferiche, alla maturazione e raccolta del prodotto, le quali, di fatto, avrebbero impedito la programmazione e la prenotazione dei trasporti in tempo utile con la ditta attrice, siccome dalla stessa asserito. A ben guardare, poi, va detto che i testi non sono stati ascoltati sul punto in ragione del fatto che l'attrice non ha articolato i relativi capitoli di prova, né ha avanzato altre istanze istruttorie, come evincibile attraverso la lettura della memoria istruttoria della stessa.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto equo … anche alla luce del la valutazione tecnica fatta dal fiduciario dell'assicurazione convenuta … l'importo di € 4000,00= all'attualità, come se l'assicurazione convenuta fosse un Ctu o un elemento terzo e neutro rispetto al contenzioso de quo, arrivando poi a detrarre € 500,00 per il valore del relitto
(liquidando in definitiva € 3500,00 all'attualità), per il quale, invero, l'attore non ha ricevuto alcun importo ma piuttosto ha pagato per la sua rottamazione.
Il motivo è infondato e va quindi rigettato. Va preliminarmente osservato che parte attrice, di fronte alla contestazione avversaria del valore del mezzo incidentato quantificato in € 5000,00, nulla ha replicato nelle prime memorie ex art. 183 co. VI cpc, deputate alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum, nè ha prodotto valutazioni di parte del mezzo e/o articolato richieste istruttorie a tale scopo per cui il primo giudice si è giustamente avvalso dell'unica valutazione in atti, mai contestata dalla
[...]
neppure genericamente. Peraltro, la valutazione non si discosta molto CP_4
dalla richiesta risarcitoria quantificata dalla stessa parte attrice in € 3800,00 in sede di invito alla negoziazione assistita (oltre oneri per rottamazione, rimozione mezzo e passaggio di proprietà nuovo mezzo), né può essere discussa la detrazione di € 500,00,
a titolo di valore del relitto, atteso che questo Collegio, dando continuità all'indirizzo giurisprudenziale già richiamato dal primo giudice, conferma che un relitto da rottamare ha un valore anche se danneggiato e che quando il costo della riparazione supera il valore commerciale del veicolo, come nel caso di specie, l'assicurazione è tenuta a rimborsare il valore commerciale meno il valore del relitto (cfr da ultimo
Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10686).
Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia per aver ritenuto privo di prova il danno di € 1500,00 subito dalla ditta per il fatto che il grano che Parte_1
si trovava sull'autocarro al momento del sinistro non è stato più conferito negli appositi silos e si è pertanto deteriorato, essendo rimasto sul mezzo di trasporto che, rimosso dal luogo dell'incidente e portato presso il soccorso stradale a San Benedetto del
Tronto, è stato recuperato solo dopo 4 giorni;
che, infatti, a prescindere dalla circostanza se l'autocarro fosse stato sequestrato o meno, ciò che rileva è che il grano deve essere conferito nei silos nel più breve tempo possibile mentre il mezzo fu restituito alla ditta solo dopo 4 giorni.
Il motivo è infondato e va dunque respinto.
Al di là della motivazione fornita dal primo giudice per il rigetto di tale domanda, pienamente condivisa da questo Collegio, reputa la Corte adita che parte attrice non ha mai allegato, né ha articolato relative istanze istruttorie, di aver fatto richiesta di riprendere il grano presente sull'autocarro nell'immediatezza dell'accaduto oppure nelle ore immediatamente successive per cui non v'è prova che il ritardo sia eziologicamente ricollegabile alla permanenza del mezzo presso il soccorso stradale a causa del sinistro. Peraltro, se il mezzo non era stato sottoposto a sequestro, come riferito dal teste (senz'altro più informato e pertanto più Tes_2 Tes_3
attendibile di teste de relato), la titolare non doveva attendere alcun Persona_1
provvedimento di liberazione del mezzo per riaverne la disponibilità e ciò avvalora la convinzione che fosse nella possibilità di fare richiesta il prima possibile di ritirare, quantomeno, il grano ivi depositato.
Con il quinto motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto il danno di € 3000,00, avendo escluso che la ditta attrice avesse subito un danno dall'esborso di € 18300,00 avendo ottenuto la proprietà di un mezzo di valore analogo alla somma impiegata per l'acquisto dello stesso, senza quindi tener conto del fatto che la ditta attrice, piccolo imprenditore, sborsando la suddetta somma, ha dovuto patire le conseguenze di un improvviso e non preventivato impiego di risorse.
Il motivo è infondato e va quindi rigettato.
La domanda deve considerarsi non adeguatamente allegata nei suoi fatti costitutivi e ciò in ragione del fatto che la ditta attrice non ha indicato quali sarebbero state le conseguenze pregiudizievoli dell'improvviso e non preventivato impiego di risorse. Può presumersi, invece, che queste fossero adeguate, avendo la ditta sostenuto detta spesa senza –ad esempio- fare ricorso al credito e sborsare quindi costi ed interessi di un prestito che, in caso contrario, avrebbe potuto richiedere a titolo di danno subito.
Con il sesto motivo censura la gravata pronuncia per aver riconosciuto a
44 e non 48 giorni di invalidità temporanea, sebbene risultino Parte_2
dalla documentazione medica in atti, e ciò ha fatto in base alle valutazioni del consulente dell'assicurazione che, invero, non è un CTU né un terzo al giudizio;
che, in ogni caso, anche a voler ritenere corretti i 44 giorni, il valore monetario di liquidazione del danno per un giorno di inabilità temporanea assoluta è di € 99,00 per cui la somma liquidata avrebbe dovuto essere pari a complessivi € 1811,40 (524,40 per
7 gg al 75%, 742,50 per 15 gg al 50% e 544,50 per 22 gg al 25%).
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
I giorni di invalidità temporanea sono stati effettivamente 44, atteso che, sebbene l'attestazione di guarigione del medico curante sia stata certificata in data 16/08/2020, gli ultimi 7 giorni riconosciuti al danneggiato con certificato del 03/08/2020 erano scaduti il 10/08/2020.
La quantificazione operata dal primo giudice deve ritenersi corretta in ragione del fatto che, non avendo riportato postumi permanenti, l'indennità Parte_2
giornaliera applicabile è quella prevista in caso di danno biologico di lieve entità, indennità che, secondo le tabelle sulle micropermanenti aggiornate al 2022, utilizzate dal Tribunale, è pari infatti ad € 50,79.
Con il settimo ed ultimo motivo censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria, quantificata in € 5000,00, per la mancata partecipazione dei convenuti al procedimento ex DL 132/2014, poi L. 162/2014, non avendo ravvisato alcuna colpa nella condotta della assicurazione convenuta per il fatto di aver offerto una somma molto prossima all'effettivo danno liquidato, senza quindi considerare che la statuizione di condanna è quantificabile in più della metà della somma dalla stessa convenuta offerta prima del giudizio e trattenuta dalle parti a titolo di acconto;
che i convenuti, pertanto, in quella sede conciliativa avrebbero potuto tentare di evitare il contenzioso giudiziale che ne è derivato e la loro assenza immotivata non può non essere sanzionata.
Censura, infine, la gravata pronuncia per l'operata compensazione delle spese di lite tra le parti in luogo della condanna dei convenuti in virtù del principio della soccombenza, atteso che questi ultimi sono stati condannati a pagare un importo maggiore di più della metà di quello versato in sede stragiudiziale (€ 2363,50 a fronte di € 4500,00).
Il motivo è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
Il presente appello va, in definitiva, accolto parzialmente con conseguente rideterminazione in € 10.828,87 alla data della prima pronuncia della somma oggetto di condanna in favore di , previa detrazione dell'importo di euro Parte_1
4500,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione, rivalutato dalla data della corresponsione alla data della sentenza gravata ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data della pronuncia impugnata al saldo effettivo, come già disposto dal primo giudice e non sottoposto a censura dalle parti.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.
Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064).
L'esito complessivo della presente lite consente quindi di affermare che la domanda attrice sia stata accolta, seppur parzialmente, con conseguente soccombenza delle parti convenute e condanna delle medesime, in solido, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore della parte attrice. Le spese di lite vanno liquidate, come in dispositivo, in base al quantum riconosciuto a titolo risarcitorio, precisamente per la parte eccedente quanto già spontaneamente versato dalla compagnia assicuratrice, che
è pari ad € 7278,87 (11778,87-4500,00) e pertanto, in base allo scaglione 5.200/26.000.
Vengono liquidate quasi al minimo, tenuto conto che la somma riconosciuta a titolo risarcitorio è più vicina al minimo dello scaglione di riferimento.
Infine, presupposti per la condanna ex art. 96 terzo comma cpc sono quello positivo della totale soccombenza della parte e quello negativo della non compensazione, seppur parziale delle spese di lite (cfr Cass. civ. 2019/32090). Nel caso di specie va considerato che, all'esito della motivazione che precede, la soccombenza non è totale nonostante il parziale accoglimento dell'appello, che parte convenuta non ha ignorato la richiesta di parte attrice, avendole riconosciuto in sede stragiudiziale l'importo di € 4500,00, e che la lite giudiziaria è servita anche ad escludere alcune voci di danno originariamente pretese da parte attrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da , Parte_1
titolare e legale rappresentante della omonima ditta individuale, e Parte_2
nei confronti della e , avverso
[...] Controparte_1 Controparte_2
la sentenza n. 174/2023, pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 23/03/2023, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, ridetermina in € 10.828,87 alla data della prima pronuncia la somma oggetto di condanna in favore di , previa detrazione ed oltre accessori come Parte_1
in parte motiva.
Condanna i convenuti/appellati, in solido, alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore della parte attrice che liquida, quanto al primo grado, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria ed €
900,00 per la fase decisoria, e quanto al presente grado, in € 600,00 per la fase di studio,
€ 500,00 per la fase introduttiva, ed € 1000,00 per la fase decisoria, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ancona, così deciso li 4 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu