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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1618/2025
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato in data
18/06/2025 da:
- , con l'avv. CAVALLERI LUIGI LUCA Parte_1 ricorrente contro
- , con l'avv. NADALIN LORIS CP_1 resistente con l'intervento del P.M.; sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE delle parti rassegnate all'udienza del
21.10.2025:
“1) Il sig. , a decorrere dalla mensilità successiva alla data della presente udienza Parte_1
(novembre 2025), verserà in favore dell'ex moglie sig.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 (salva rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT) per ulteriori 4 anni;
2) Allo scadere del quadriennio, cesserà l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento anzidetto;
le parti si impegnano in ogni caso ad aggiornarsi in ordine alle rispettive condizioni di salute, economiche e reddituali allo scadere del quadriennio per valutare la possibilità di eventuali modifiche. Nel caso in cui non vi fosse alcuna modifica sostanziale di tali condizioni rispetto a quelle attuali, si conferma sin d'ora la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del sig.
; Parte_1
3) Il sig. rinuncia alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento in eccedenza dalla data della domanda;
4) Spese di lite compensate.” letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
1 SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30.08.2008 in Codroipo e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza del Tribunale di Udine n. 1460/2012, emessa in data 18.10.2012, è stata pronunciata la separazione personale, con previsione, a carico del sig. , di corrispondere Parte_1 alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 200,00. CP_1
In data 15.06.2015, la sig.ra depositava avanti il Tribunale di Udine ricorso per la CP_1 modifica delle condizione di separazione e, in corso di causa, le parti si accordavano affinché il ricorrente versasse, in favore della sig.ra , un assegno di mantenimento mensile pari ad euro CP_1
300,00.
Tra le parti è stata pronunciata sentenza di divorzio dal Tribunale di Udine in data 21.03.2017
(n. 401/2017), con la quale veniva data conferma acché, a titolo di mantenimento della sig.ra , CP_1 il ricorrente avrebbe versato un contributo mensile pari ad euro 300,00.
Il ricorrente ha chiesto, col ricorso in epigrafe, che venissero modificate le condizioni di divorzio originariamente stabilite, domandando, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto alla sig.ra , sul presupposto del miglioramento delle condizioni CP_1 economico-reddituali della ex moglie.
La resistente si è inizialmente opposta alla domanda, chiedendone, dunque, il rigetto.
Le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 21.10.2025, le parti sono comparse personalmente avanti al giudice e hanno infine rassegnato conclusioni congiunte come sopra riportate.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
1) dispone che il sig. , a decorrere dalla mensilità successiva alla data della Parte_1 presente udienza (novembre 2025), versi, in favore della sig.ra , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 (salva rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT) per ulteriori 4 anni;
2) dà atto che le parti hanno concordato che, allo scadere del quadriennio anzidetto, cesserà
l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento anzidetto;
le parti si impegnano in ogni caso ad aggiornarsi in ordine alle rispettive condizioni di salute, economiche e
2 reddituali allo scadere del quadriennio per valutare la possibilità di eventuali modifiche. Nel caso in cui non vi fosse alcuna modifica sostanziale di tali condizioni rispetto a quelle attuali, le parti hanno confermato sin d'ora la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del sig. ; Parte_1
3) dà atto che il sig. ha rinunciato alla domanda di restituzione delle somme Parte_1 versate alla resistente a titolo di assegno di mantenimento in eccedenza dalla data della domanda;
4) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
3
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, presentato in data
18/06/2025 da:
- , con l'avv. CAVALLERI LUIGI LUCA Parte_1 ricorrente contro
- , con l'avv. NADALIN LORIS CP_1 resistente con l'intervento del P.M.; sulle seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE delle parti rassegnate all'udienza del
21.10.2025:
“1) Il sig. , a decorrere dalla mensilità successiva alla data della presente udienza Parte_1
(novembre 2025), verserà in favore dell'ex moglie sig.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 (salva rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT) per ulteriori 4 anni;
2) Allo scadere del quadriennio, cesserà l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento anzidetto;
le parti si impegnano in ogni caso ad aggiornarsi in ordine alle rispettive condizioni di salute, economiche e reddituali allo scadere del quadriennio per valutare la possibilità di eventuali modifiche. Nel caso in cui non vi fosse alcuna modifica sostanziale di tali condizioni rispetto a quelle attuali, si conferma sin d'ora la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del sig.
; Parte_1
3) Il sig. rinuncia alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento in eccedenza dalla data della domanda;
4) Spese di lite compensate.” letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
1 SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30.08.2008 in Codroipo e dalla loro unione non sono nati figli.
Con sentenza del Tribunale di Udine n. 1460/2012, emessa in data 18.10.2012, è stata pronunciata la separazione personale, con previsione, a carico del sig. , di corrispondere Parte_1 alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 200,00. CP_1
In data 15.06.2015, la sig.ra depositava avanti il Tribunale di Udine ricorso per la CP_1 modifica delle condizione di separazione e, in corso di causa, le parti si accordavano affinché il ricorrente versasse, in favore della sig.ra , un assegno di mantenimento mensile pari ad euro CP_1
300,00.
Tra le parti è stata pronunciata sentenza di divorzio dal Tribunale di Udine in data 21.03.2017
(n. 401/2017), con la quale veniva data conferma acché, a titolo di mantenimento della sig.ra , CP_1 il ricorrente avrebbe versato un contributo mensile pari ad euro 300,00.
Il ricorrente ha chiesto, col ricorso in epigrafe, che venissero modificate le condizioni di divorzio originariamente stabilite, domandando, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto alla sig.ra , sul presupposto del miglioramento delle condizioni CP_1 economico-reddituali della ex moglie.
La resistente si è inizialmente opposta alla domanda, chiedendone, dunque, il rigetto.
Le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 21.10.2025, le parti sono comparse personalmente avanti al giudice e hanno infine rassegnato conclusioni congiunte come sopra riportate.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
1) dispone che il sig. , a decorrere dalla mensilità successiva alla data della Parte_1 presente udienza (novembre 2025), versi, in favore della sig.ra , entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 (salva rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT) per ulteriori 4 anni;
2) dà atto che le parti hanno concordato che, allo scadere del quadriennio anzidetto, cesserà
l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento anzidetto;
le parti si impegnano in ogni caso ad aggiornarsi in ordine alle rispettive condizioni di salute, economiche e
2 reddituali allo scadere del quadriennio per valutare la possibilità di eventuali modifiche. Nel caso in cui non vi fosse alcuna modifica sostanziale di tali condizioni rispetto a quelle attuali, le parti hanno confermato sin d'ora la cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico del sig. ; Parte_1
3) dà atto che il sig. ha rinunciato alla domanda di restituzione delle somme Parte_1 versate alla resistente a titolo di assegno di mantenimento in eccedenza dalla data della domanda;
4) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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