Art. 204. Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento dai
addebiti disciplinari o penali. ((I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perche' sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che e' attribuita con le modalita' previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non e' richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13.))
addebiti disciplinari o penali. ((I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perche' sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che e' attribuita con le modalita' previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non e' richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13.))