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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU GI
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 159/2018 R.G.L. promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CARIANNI GIUSEPPE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RUSSO CLARA ANGELINA, per procura in atti, resistente,
e nei confronti di
, C. F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. OLIVIERO ATZENI,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/01/2018 ha adito il Tribunale Parte_1 deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale
” , presso il ristorante omonimo sito in Milazzo, dal Controparte_1 Controparte_1
25 marzo 2017 all'11 agosto 2017, svolgendo mansioni di cuoco unico. Il ricorrente ha dedotto che al fine di arrotondare lo stipendio, ha accettato di prestare attività lavorativa in orario serale presso il succitato ristorante di Milazzo, sino a quando lo stesso ha deciso di rinunciare al lavoro per la mancata regolarizzazione del rapporto. Ha sostenuto che il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato presso gli enti previdenziali e assistenziali, né presso gli organi amministrativi competenti, e che durante l'intero periodo lavorativo ha operato in orario serale, senza godere di alcun giorno di riposo settimanale, né di ferie, né di festività retribuite.
Il ricorrente ha affermato di aver percepito dalla datrice di lavoro la somma di euro
900,00, senza mai ricevere buste paga, né alcuna documentazione attestante la regolarità del rapporto. Ha inoltre lamentato la mancata corresponsione delle competenze di fine rapporto, del trattamento di fine rapporto (TFR), delle mensilità aggiuntive, delle indennità per lavoro straordinario, festivo e domenicale, nonché dei permessi e delle ex festività. A fronte di tali omissioni, ha ritenuto di essersi dimesso per giusta causa.
Sulla base del CCNL Pubblici Esercizi, ha quantificato il proprio credito in euro
15.614,85, comprensivo di tutte le voci retributive maturate e non corrisposte, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione del rapporto di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali omessi.
Si è costituita in giudizio , in qualità di titolare della ditta convenuta, CP_1 contestando integralmente le domande avversarie, che ha ritenuto infondate sia in fatto che in diritto.
La resistente ha riconosciuto che il sig. ha prestato attività lavorativa presso il Pt_1 ristorante ” dal 25 marzo al 16 agosto 2017, ma ha precisato che Controparte_1
l'orario osservato era limitato alla fascia serale, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, e che il locale osservava chiusura settimanale il martedì, circostanza che escluderebbe la continuità lavorativa affermata dal ricorrente.
La resistente ha sostenuto che il rapporto non è stato regolarizzato per volontà dello stesso il quale avrebbe dichiarato di essere già in regola come operaio edile Pt_1 presso altra ditta.
Ha affermato di aver corrisposto al lavoratore la somma di euro 35,00 a serata fino al mese di giugno, e di euro 40,00 a serata da luglio fino al 16 agosto 2017, data in cui il rapporto si sarebbe interrotto a seguito di una lite tra le parti, culminata in minacce verbali da parte del ricorrente, che avrebbe abbandonato il posto di lavoro senza preavviso, arrecando grave danno all'organizzazione aziendale in piena stagione estiva.
La resistente ha quindi eccepito l'inammissibilità delle pretese avversarie, ritenendole generiche e non supportate da elementi di calcolo attendibili, e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso. Si è costituito l' chiedendo la condanna di parte convenuta al versamento, in favore CP_2 dell' , dei contributi omessi unitamente alle sanzioni di legge entro i limiti della CP_2 prescrizione;
La causa è stata istruita con le prove orali e con la disposta c.t.u.
2- Il presente giudizio verte sulla domanda proposta da il quale ha Parte_1 dedotto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta individuale
[...]
” , dal 25 marzo all'11 agosto 2017, con mansioni di cuoco, CP_1 Controparte_1 in assenza di regolarizzazione del rapporto e senza percepire le competenze retributive e contributive spettanti. La resistente ha contestato integralmente le domande, sostenendo che il rapporto non è mai stato formalizzato per volontà dello stesso lavoratore, che avrebbe dichiarato di essere già impiegato presso altra ditta, e che la prestazione è stata retribuita giornalmente in misura congrua.
La teste , moglie separata del ricorrente, ha dichiarato di aver lavorato per Testimone_1 la resistente da maggio 2017 all'11 agosto 2017; ha confermato che il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco, mentre ella era aiuto cuoco;
ha confermato la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la mancata regolarizzazione, riferendo che il ricorrente ha percepito una somma complessiva di circa 800/900 euro per l'intero periodo. Ha inoltre confermato la mancata corresponsione di ferie, mensilità aggiuntive e TFR. Alla domanda se il ricorrente, nello stesso periodo, svolgesse attività lavorativa presso altra ditta, ha dichiarato “può darsi ma non lo ricordo di preciso”.
La sua testimonianza, sebbene contestata dalla difesa per il legame personale e l'interesse diretto nel giudizio, è risultata coerente e dettagliata, e trova riscontro in altri elementi istruttori emersi nel corso del giudizio.
La teste ha riferito di aver lavorato nel ristorante nei fine settimana Testimone_2
e su chiamata, nel periodo marzo-giugno 2017, e ha confermato che nei giorni in cui era presente, il ricorrente svolgeva mansioni di cuoco. Ha indicato come orario di arrivo le
17:45 circa, coincidente con quello del e ha riferito di aver visto il ricorrente Pt_1 ricevere il pagamento a fine serata, pur non conoscendone l'importo. Ha confermato alcune circostanze istruttorie della memoria difensiva, tra cui la chiusura della cucina alle 23:00 e la modalità di pagamento giornaliera. Ha inoltre riferito, in quanto raccontatole dalla , della presunta lite tra il ricorrente e la datrice di lavoro, e che CP_1 questa ultima le aveva detto che il non voleva essere regolarizzato perché Pt_1 lavorava in una ditta edile. Il teste , ex coniuge della resistente e pizzaiolo presso il ristorante, ha Testimone_3 confermato che il ricorrente ha lavorato fino al mese di agosto 2017, con orario serale dalle 18:15 alle 23:30, talvolta fino alle 24:00. Ha riferito che percepiva una Pt_1 retribuzione giornaliera variabile tra 35 e 40 euro, corrisposta ogni sera dalla signora
. Ha confermato la intervenuta lite tra le parti, durante la quale il ricorrente CP_1 avrebbe offeso la datrice di lavoro, e ha riferito di aver sentito più volte la resistente chiedere al AP di consegnare i documenti per la regolarizzazione del rapporto. Ha inoltre riferito che lo zio del ricorrente gli aveva detto che lavorava come operaio Pt_1 presso una ditta edile.
La teste ha fornito una testimonianza di scarsa rilevanza probatoria. Testimone_4
Ha dichiarato di non aver mai lavorato per la ditta resistente, ma di conoscere il ricorrente e la sua ex moglie per ragioni di amicizia. Ha riferito, per conoscenza indiretta, che entrambi lavoravano presso il ristorante nel 2017, ma ha precisato di non sapere nulla circa le mansioni svolte, la durata del rapporto o le condizioni lavorative.
La sua deposizione non offre elementi utili alla conferma o alla smentita delle circostanze oggetto di prova.
Nel complesso, le testimonianze assunte convergono nel riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro tra e la ditta , con mansioni di cuoco e orario Pt_1 Controparte_1 serale di circa 6 ore -dalle 18:00 circa alle 24:00 circa-, circostanze, del resto, ammesse dalla stessa resistente.
La circostanza che il ricorrente, nello stesso periodo, svolgesse altro lavoro regolarizzato con una ditta edile, come risulta dal prodotto estratto contributivo (SNC AR LO
e Impalà), verosimilmente in orario diurno - come è consueto accada nelle ditte edili- non porta ad escludere che il ricorrente potesse svolgere attività lavorativa in orario serale ( dalle 18:00 alle 24 circa), nei termini sopra indicati.
Irrilevante appare, poi, ai fini del decidere la circostanza se la scelta di non regolarizzare il rapporto sia da imputare al ricorrente piuttosto che alla resistente, atteso che l'oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e il rispetto degli obblighi contrattuali da esso discendenti.
Riguardo ai pagamenti in contanti, si evidenzia che la teste ha confermato le Tes_2 modalità di pagamento in contanti “a giornata”, ma non ha saputo dire quanto percepisse il mentre l'unico testimone che ha dato una risposta puntuale è che è Pt_1 Tes_3 tuttavia marito, anche se separato, di . CP_1 Come è noto, l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva grava sul datore di lavoro e non può essere raggiunta con la prova testimoniale, trattandosi di pagamenti di somme di denaro (artt. 2721 e 2726 c.c.), salvo che (Cass. sez. II
5884/1993, 7940/2020, sez. III 879/1968) essa non sia accompagnata da una plausibile spiegazione delle ragioni per le quali non sia stata rilasciata quietanza scritta.
In tale contesto, in cui la -che peraltro non lavorava tutti i giorni presso il Tes_2 locale, ma solo i fine settimana ed a chiamata- non ha saputo dire quanto il Pt_1 percepisse a fine serata, consente di ritenere che la testimone abbia al più potuto assistere in qualche occasione al pagamento in contanti in favore del il che peraltro non Pt_1 appare incompatibile con la affermazione che il ricorrente abbia potuto percepire nel circa 900 euro per l'intero periodo di lavoro.
La regolare erogazione delle somme a fine serata nei termini indicati da è CP_1 asseverata in modo inequivoco solo da pur sempre legato alla parte sebbene Tes_3 separato e non coinvolto nella gestione economica del locale.
Non emergono dunque elementi che consentano di ritenere assolta la prova del pagamento delle retribuzioni e, a monte, nemmeno per superare i limiti imposti dagli artt. 2721 e 2726 c.c.
Ritiene il Tribunale che la valutazione complessiva del materiale istruttorio, consente quindi di ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato per sei ore giornaliere (dalle 18:00 circa alle 24 circa) per sei giorni settimanali, non essendovi dimostrazione contraria circa il fatto che il ristorante osservasse il martedì come giornata di chiusura (come dedotto dalla resistente), e che il abbia percepito una somma complessiva che si aggirava intorno ai 900 euro. Pt_1
Sulla scorta di tali coordinate è stato dato mandato al c.t.u. di quantificare le differenze retributive spettanti.
Il c.t.u., dott. ha quindi calcolato le differenze retributive spettanti, per il Per_1 periodo di lavoro 25/03/2017-11/08/2017, in € 6.940,89 (seimilanovecentoquaranta/89) ed in euro pari a € 481,52 (quattrocentoottantuno/52) a titolo di TFR, somme calcolate al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale. Consegue altresì la condanna di parte resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, in ragione degli importi riconosciuti.
Dagli importi dovuti, non possono essere detratti gli importi indicati da parte resistente nelle note conclusive, posto che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente ed il conseguente adempimento delle obbligazioni da esso discendenti, sul quale non rilevano le somme conseguite dal ricorrente per altra attività lavorativa.
Per altro verso, in ordine alle prestazioni eventualmente erogate dall'ente previdenziale in assenza dei presupposti per fruirne, competerà all' , ove ne dovessero ricorrano CP_2
i presupposti, di recuperare gli importi indebitamente percepiti.
In ogni caso, alla luce delle prospettazioni emerse nel corso del giudizio, appare comunque opportuno mandare gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di Sua esclusiva competenza.
3- Le spese di lite in ragione del minor importo riconosciuto devono essere compensate per metà tra le parti, ponendo la restante parte a carico della resistente.
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 159/2018 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 7.422,41, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della restante parte liquidate in euro 2.694,00, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv.
US CA.
3) Pone le spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico della resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/10/2025
Il Giudice
AU GI IG