Articolo 15 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 marzo 1967
Art. 15. (Accertamento dello stato di invalidita)

Lo stato di invalidita' assoluta e permanente dello iscritto e' accertato dalla Cassa.
In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidita' e' deferito ad una giuria di tre medici, uno dei quali nominato dalla Giunta esecutiva della Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due.
In mancanza d'accordo, il terzo sanitario e' nominato dal medico provinciale competente per il territorio del Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto.
La giuria si riunisce nella localita' ove risiede il Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto e decide in via definitiva.
Ciascuna parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico della Cassa nel caso di riconoscimento dell'invalidita' e a carico del richiedente in caso contrario.
Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidita', la Cassa puo' accertare in qualunque momento per mezzo di sanitari di sua fiducia la permanenza delle condizioni di invalidita' del pensionato.
La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita' totale ed e' sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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