Art. 25.
Per gli immobili tenuti in locazione anteriormente al 1 marzo 1947 continua ad avere applicazione la norma dell' art. 16 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 , ai fini della determinazione dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se si tratti di sublocazione stipulata posteriormente a quella data.
I limiti si computano sui canoni risultanti dall'applicazione della presente legge.
Per gli immobili tenuti in locazione anteriormente al 1 marzo 1947 continua ad avere applicazione la norma dell' art. 16 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 , ai fini della determinazione dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se si tratti di sublocazione stipulata posteriormente a quella data.
I limiti si computano sui canoni risultanti dall'applicazione della presente legge.