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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa
Maria, Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 410/2017 R.G.A.C., promossa
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Martelli e dall'avv. Pietro Rosano,
[...] come da procura in atti
Attori
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Martina, giusta procura in atti
Convenuto
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 eredi del sig. , hanno convenuto in giudizio l'
[...] Persona_1 CP_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ( danno
[...]
biologico, morale, esistenziale e parentale) da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C., patiti in ragione del decesso del proprio congiunto in data 12.04.2007 quale conseguenza dell'imperito trattamento sanitario ricevuto dai medici che lo hanno avuto in cura nei giorni precedenti il decesso.
Hanno premesso che:
1 -in data 09.04.2007, alle ore 23:00 circa, il sig. , manifestava un forte malore Persona_1
che provocava allo stesso perdita di conoscenza, nausea, vomito, violenta cefalea e ipertensione, ma i sanitari del SUEM 118, intervenuti sul posto su chiamata dei familiari, non ritenevano necessario il ricovero in Ospedale del sig. e trattavano farmacologicamente il paziente Pt_1
mediante somministrazione di Adalat, lasix e plasil.
-Nelle ore successive, precisamente alle 4:30 del 10.04.2007, il sig. lamentando ancora Pt_1
forte cefalea e vomito, veniva accompagnato dai familiari presso il Pronto Soccorso di
[...]
, dove, alle ore 5:15 veniva visitato con carattere di “urgenza” e sottoposto al seguente CP_1
trattamento farmacologico: glucosata al 5%, Fisiologica 250 + 1fl di Zantac + 1 fl di e Per_2
sottosposto, altresì ad ecg ed a visita neurologica.
-A seguito dei sopracitati accertamenti, alle ore 7:30 il sig. veniva ricoverato nella S.C. di Pt_1
Malattie Infettive e del Fegato dello stesso P.O.. Tuttavia, a causa del peggioramento delle condizioni di salute, veniva disposta con urgenza una TC cranio, la quale evidenziava “iperdensità ematica per ESA interessante gli spazi subaracnoidei. A carico della cisterna sovrascellare calcificazione di tipo vascolare. Concomita iniziale dilatazione del sistema ventricolare”. A seguito dell'esito della tac, alle ore 9:40, il personale medico disponeva il trasferimento del sig. presso la Divisione di Neurologia dello stesso P.O. di con la diagnosi Pt_1 CP_1 accertata di “ Esa da possibile rottura di aneurisma della eca”. La gravità della situazione clinica induceva i sanitari a disporre il trasferimento del sig. presso la Divisione di Neurochirurgia Pt_1
del P.O. di Cosenza ove giungeva alle ore 11:00, con la seguente Diagnosi di ingresso Per_3
“ insufficienza neurologica e respiratoria in in pz con emorragia cerebrale da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore”; la situazione clinica si aggravava ulteriormente, tanto che, dopo essere entrato in coma, alle ore 17:00 ne veniva constatato il decesso.
Hanno rappresentato che il decesso del proprio congiunto era da attribuire alla responsabilità del personale medico che a vario titolo ha avuto in cura il sig. , per non avere valutato Pt_1
correttamente il quadro clinico e conseguentemente per non avere effettuato una corretta diagnosi ed un adeguato e tempestivo trattamento.
L' si è costituita, eccependo preliminarmente la Controparte_1 prescrizione quinquennale del diritto azionato “iure proprio” dagli eredi di e Persona_1 la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità delle richieste risarcitorie. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del nesso di causalità fra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente, evidenziando, che l'evento morte, causato da una formazione aneurismatica si è verificato per cause non prevedibili, nonostante il paziente fosse stato trattato con adeguata terapia medica.
Il Tribunale, considerata superflua ai fini del decidere l'indagine tecnica sollecitata da parte attrice
2 e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°
Va accolta, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
. Controparte_1
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto “il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli stessi nella più ampia formulazione (danno biologico, morale ed esistenziale e parentale)”, conseguenti al decesso del proprio congiunto. Non vi è dubbio, quindi, che il danno di cui chiedono il ristoro è quello subito “iure proprio” alla propria sfera non patrimoniale (nelle componenti biologico, morale ed esistenziale) per la perdita del congiunto a causa del fatto illecito altrui.
I danni azionabili “iure hereditario” sono: quello patrimoniale, consistente negli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale del soggetto poi deceduto, quello biologico c.d. , individuabile nella menomazione della capacità fisio-psichica della vittima sofferto dal defunto tra il momento della lesione e quello della morte ed infine quello catastrofale, consistente nel grave turbamento sofferto da parte della vittima per la percezione della propria agonia. Nel caso di specie nessuno di questi pregiudizi è stato allegato e dedotto quale evento pregiudizievole meritevole di risarcimento.
Conseguentemente l'unico danno lamentato è quello conseguente alla perdita del congiunto (nelle varie componenti sopra indicate), danno che essi necessariamente possono far valere iure proprio,
a norma dell'art. 2043 c.c
Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua configurazione di ” pretium doloris” quale danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale: la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei «terzi protetti dal contratto» ( cfr. Cassazione sez civ 21404/2021: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove
l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. Essendo il rapporto contrattuale sorto
3 esclusivamente tra il paziente (deceduto per suicidio) e la struttura sanitaria, è escluso che gli stretti congiunti di quest'ultimo possano far valere nei confronti della struttura, onde ottenere il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, una responsabilità contrattuale da inadempimento” ( in tal senso anche Cass. Civ.. 8.7.2020 sent. n. 14258, a sua volta aderente alla precedente Cass. Civ.
8.5.2012 n. 6914).
La figura del contratto con effetti protettivi verso terzi presuppone che il terzo abbia l'identico interesse del contraente, che viene convolto allo stesso modo dalla esecuzione (o dall'inadempimento) del contratto, come nel caso della gestante, dove l'interesse della donna alla nascita del figlio è lo stesso dell'altro genitore e non v'è motivo di distinguere il titolo della responsabilità ( Corte di Cassazione ordinanza n. 19188/2020, 15 settembre 2020).
La natura extracontrattuale del titolo della responsabilità determina dunque l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c. e non decennale ( Cass. 2366/2018 –
Cass. VI sez. 1059/2021), decorrente dall'evento lesivo, ovvero dalla morte del congiunto, avvenuta, nel caso di specie, in data 10.4.2007.
Con riferimento all'eccezione relativa alla coincidenza del termine di prescrizione con il termine per la prescrizione del reato ( art 2947 c.c.), si rileva che non vi sono elementi in atti sufficienti per compiere, neanche incidenter tantum , una valutazione in ordine alla sussistenza del reato ai fini della individuazione del termine applicabile per la prescrizione, ma pur volendo in ipotesi ritenere la configurabilità astratta della fattispecie di reato, va puntualizzato che l'art 589 cp prevede la pena massima di 5 anni e che l'art 157 cp stabilisce che per i delitti, la prescrizione non
è inferiore a 6 anni;
essa decorre dal giorno della consumazione del reato ( art 158 c.p.) e in caso di interruzione (art 160 c.p.) può comportare l'aumento sino a 7 anni e mezzo ( art 161 c.p.). La Cont circostanza che il presente procedimento sia rivolto nei confronti della e non dei sanitari non impedisce di valutare l' eventuale maggiore termine di prescrizione del reato, in virtù dell'art 185 Cont c.p. , sotto il profilo della responsabilità della per i reati commessi dai dipendenti. Al riguardo, la Suprema Corte (Cass n. 21404/2021) ha affermato che l'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente).
Tuttavia, nel caso di specie, anche a considerare il termine di sei anni previsto per la prescrizione del delitto di omicidio colposo, il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso.
Il dies a quo deve necessariamente identificarsi con il decesso del familiare avvenuto il 10.04.2007
4 Rispetto a tale data, l'azione si è prescritta il 10.04.2013 e quindi molto tempo prima della notifica dell'atto di citazione e anche della notifica del tentativo di mediazione ( di cui peraltro non vi è prova in atti)
L'esame delle ulteriori questioni appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Sussistono tuttavia giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la natura interpretativa delle questioni sottese
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori.
- Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso, Vibo Valentia 30.01.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa
Maria, Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 410/2017 R.G.A.C., promossa
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Martelli e dall'avv. Pietro Rosano,
[...] come da procura in atti
Attori
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Martina, giusta procura in atti
Convenuto
avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 eredi del sig. , hanno convenuto in giudizio l'
[...] Persona_1 CP_1
, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ( danno
[...]
biologico, morale, esistenziale e parentale) da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 C.C., patiti in ragione del decesso del proprio congiunto in data 12.04.2007 quale conseguenza dell'imperito trattamento sanitario ricevuto dai medici che lo hanno avuto in cura nei giorni precedenti il decesso.
Hanno premesso che:
1 -in data 09.04.2007, alle ore 23:00 circa, il sig. , manifestava un forte malore Persona_1
che provocava allo stesso perdita di conoscenza, nausea, vomito, violenta cefalea e ipertensione, ma i sanitari del SUEM 118, intervenuti sul posto su chiamata dei familiari, non ritenevano necessario il ricovero in Ospedale del sig. e trattavano farmacologicamente il paziente Pt_1
mediante somministrazione di Adalat, lasix e plasil.
-Nelle ore successive, precisamente alle 4:30 del 10.04.2007, il sig. lamentando ancora Pt_1
forte cefalea e vomito, veniva accompagnato dai familiari presso il Pronto Soccorso di
[...]
, dove, alle ore 5:15 veniva visitato con carattere di “urgenza” e sottoposto al seguente CP_1
trattamento farmacologico: glucosata al 5%, Fisiologica 250 + 1fl di Zantac + 1 fl di e Per_2
sottosposto, altresì ad ecg ed a visita neurologica.
-A seguito dei sopracitati accertamenti, alle ore 7:30 il sig. veniva ricoverato nella S.C. di Pt_1
Malattie Infettive e del Fegato dello stesso P.O.. Tuttavia, a causa del peggioramento delle condizioni di salute, veniva disposta con urgenza una TC cranio, la quale evidenziava “iperdensità ematica per ESA interessante gli spazi subaracnoidei. A carico della cisterna sovrascellare calcificazione di tipo vascolare. Concomita iniziale dilatazione del sistema ventricolare”. A seguito dell'esito della tac, alle ore 9:40, il personale medico disponeva il trasferimento del sig. presso la Divisione di Neurologia dello stesso P.O. di con la diagnosi Pt_1 CP_1 accertata di “ Esa da possibile rottura di aneurisma della eca”. La gravità della situazione clinica induceva i sanitari a disporre il trasferimento del sig. presso la Divisione di Neurochirurgia Pt_1
del P.O. di Cosenza ove giungeva alle ore 11:00, con la seguente Diagnosi di ingresso Per_3
“ insufficienza neurologica e respiratoria in in pz con emorragia cerebrale da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore”; la situazione clinica si aggravava ulteriormente, tanto che, dopo essere entrato in coma, alle ore 17:00 ne veniva constatato il decesso.
Hanno rappresentato che il decesso del proprio congiunto era da attribuire alla responsabilità del personale medico che a vario titolo ha avuto in cura il sig. , per non avere valutato Pt_1
correttamente il quadro clinico e conseguentemente per non avere effettuato una corretta diagnosi ed un adeguato e tempestivo trattamento.
L' si è costituita, eccependo preliminarmente la Controparte_1 prescrizione quinquennale del diritto azionato “iure proprio” dagli eredi di e Persona_1 la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità delle richieste risarcitorie. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del nesso di causalità fra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente, evidenziando, che l'evento morte, causato da una formazione aneurismatica si è verificato per cause non prevedibili, nonostante il paziente fosse stato trattato con adeguata terapia medica.
Il Tribunale, considerata superflua ai fini del decidere l'indagine tecnica sollecitata da parte attrice
2 e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°
Va accolta, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata da
[...]
. Controparte_1
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto “il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dagli stessi nella più ampia formulazione (danno biologico, morale ed esistenziale e parentale)”, conseguenti al decesso del proprio congiunto. Non vi è dubbio, quindi, che il danno di cui chiedono il ristoro è quello subito “iure proprio” alla propria sfera non patrimoniale (nelle componenti biologico, morale ed esistenziale) per la perdita del congiunto a causa del fatto illecito altrui.
I danni azionabili “iure hereditario” sono: quello patrimoniale, consistente negli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale del soggetto poi deceduto, quello biologico c.d. , individuabile nella menomazione della capacità fisio-psichica della vittima sofferto dal defunto tra il momento della lesione e quello della morte ed infine quello catastrofale, consistente nel grave turbamento sofferto da parte della vittima per la percezione della propria agonia. Nel caso di specie nessuno di questi pregiudizi è stato allegato e dedotto quale evento pregiudizievole meritevole di risarcimento.
Conseguentemente l'unico danno lamentato è quello conseguente alla perdita del congiunto (nelle varie componenti sopra indicate), danno che essi necessariamente possono far valere iure proprio,
a norma dell'art. 2043 c.c
Ed invero, la Suprema Corte ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale, nella sua configurazione di ” pretium doloris” quale danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale: la richiesta di risarcimento danni iure proprio dei prossimi congiunti della vittima primaria nei confronti della struttura sanitaria prescinde da un rapporto contrattuale diretto ed è, pertanto, qualificabile come extracontrattuale: da un lato, infatti, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente e, dall'altro, i parenti non rientrano nella categoria dei «terzi protetti dal contratto» ( cfr. Cassazione sez civ 21404/2021: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove
l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale. Essendo il rapporto contrattuale sorto
3 esclusivamente tra il paziente (deceduto per suicidio) e la struttura sanitaria, è escluso che gli stretti congiunti di quest'ultimo possano far valere nei confronti della struttura, onde ottenere il risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale, una responsabilità contrattuale da inadempimento” ( in tal senso anche Cass. Civ.. 8.7.2020 sent. n. 14258, a sua volta aderente alla precedente Cass. Civ.
8.5.2012 n. 6914).
La figura del contratto con effetti protettivi verso terzi presuppone che il terzo abbia l'identico interesse del contraente, che viene convolto allo stesso modo dalla esecuzione (o dall'inadempimento) del contratto, come nel caso della gestante, dove l'interesse della donna alla nascita del figlio è lo stesso dell'altro genitore e non v'è motivo di distinguere il titolo della responsabilità ( Corte di Cassazione ordinanza n. 19188/2020, 15 settembre 2020).
La natura extracontrattuale del titolo della responsabilità determina dunque l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c. e non decennale ( Cass. 2366/2018 –
Cass. VI sez. 1059/2021), decorrente dall'evento lesivo, ovvero dalla morte del congiunto, avvenuta, nel caso di specie, in data 10.4.2007.
Con riferimento all'eccezione relativa alla coincidenza del termine di prescrizione con il termine per la prescrizione del reato ( art 2947 c.c.), si rileva che non vi sono elementi in atti sufficienti per compiere, neanche incidenter tantum , una valutazione in ordine alla sussistenza del reato ai fini della individuazione del termine applicabile per la prescrizione, ma pur volendo in ipotesi ritenere la configurabilità astratta della fattispecie di reato, va puntualizzato che l'art 589 cp prevede la pena massima di 5 anni e che l'art 157 cp stabilisce che per i delitti, la prescrizione non
è inferiore a 6 anni;
essa decorre dal giorno della consumazione del reato ( art 158 c.p.) e in caso di interruzione (art 160 c.p.) può comportare l'aumento sino a 7 anni e mezzo ( art 161 c.p.). La Cont circostanza che il presente procedimento sia rivolto nei confronti della e non dei sanitari non impedisce di valutare l' eventuale maggiore termine di prescrizione del reato, in virtù dell'art 185 Cont c.p. , sotto il profilo della responsabilità della per i reati commessi dai dipendenti. Al riguardo, la Suprema Corte (Cass n. 21404/2021) ha affermato che l'art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente).
Tuttavia, nel caso di specie, anche a considerare il termine di sei anni previsto per la prescrizione del delitto di omicidio colposo, il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso.
Il dies a quo deve necessariamente identificarsi con il decesso del familiare avvenuto il 10.04.2007
4 Rispetto a tale data, l'azione si è prescritta il 10.04.2013 e quindi molto tempo prima della notifica dell'atto di citazione e anche della notifica del tentativo di mediazione ( di cui peraltro non vi è prova in atti)
L'esame delle ulteriori questioni appare superfluo alla luce del principio della ragione più liquida in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata –senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Sussistono tuttavia giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, stante la natura interpretativa delle questioni sottese
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta le domande di risarcimento del danno proposte dagli attori.
- Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso, Vibo Valentia 30.01.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
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