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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2024, n. 34590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34590 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI FA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/3/2024 del Tribunale del riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA AN, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianni Montani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di udienza RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/3/2024, il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da FA VI avverso l'ordinanza emessa il 5/2/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, così confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con riguardo al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e a due violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi 1, 87 e 88). Penale Sent. Sez. 3 Num. 34590 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 28/06/2024 2. Propone ricorso per cassazione il VI, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato il pericolo di reiterazione del reato con richiamo esclusivo alla tipologia dell'illecito commesso, evidentemente insufficiente, e senza valutare affatto il tempo trascorso dall'ultima delle condotte contestate, pari a circa tre anni. La motivazione, inoltre, sarebbe del tutto omessa con riguardo al requisito dell'attualità del pericolo, da intendere quale prossima occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Si contesta, poi, la risposta fornita dal Tribunale quanto all'avvenuta dimissione del ricorrente da ogni carica sociale, tale da escludere una qualunque occasione per tornare a delinquere;
l'argomento dell'ordinanza sul punto sarebbe contraddittorio ed illogico;
- lo stesso vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'ordinanza non conterrebbe argomento in ordine alla buonafede dell'indagato e all'assenza di riscontri circa una effettiva consapevolezza di contrattare con società truffaldine. Il difensore ha depositato memoria, insistendo sulle proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il procedimento n. 16073/2024 è stato riunito, con separata ordinanza, al n. 15418/2024, in presenza del medesimo oggetto di giudizio: l'unica ordinanza impugnata dal VI, infatti, è quella emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 12/3/2024 in materia di misure cautelari personali, non anche quella, in pari data, in tema di sequestro preventivo, come precisato dalla cancelleria dello stesso Ufficio con comunicazione del'11/6/2024. 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo al secondo motivo d'impugnazione (da esaminare in via logica per primo), in tema di gravi indizi di colpevolezza, lo stesso risulta inammissibile, limitandosi a contestare al Tribunale di non aver valutato la buona fede dell'indagato, il quale non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di contrattare con società truffaldine, sulla cui natura, peraltro, non avrebbe potuto compiere alcun accertamento. 4.1. Neppure una considerazione, dunque, è mossa sugli argomenti dell'ordinanza che hanno trattato espressamente tale profilo, riscontrando la piena consapevolezza del ricorrente di partecipare - attraverso la "Alcom s.r.l." di cui era amministratore - ad un complesso sistema di frode carosello, protrattosi per numerosi anni, interessato da ben 45 società e 27 prestanome, e, peraltro, estraneo ad ogni contestazione in questa sede. Il Tribunale, in particolare, ha 2 richiamato (pag. 10) numerosi elementi oggettivi a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza, ampiamente sviluppati nell'ordinanza del G.i.p., tra cui il fatto che: a) VI si era sempre rapportato con SS TT (individuato quale dominus dell'intero meccanismo criminoso), nonostante quest'ultimo non fosse titolare di cariche nelle società con cui la "Alcom" intratteneva rapporti commerciali;
b) nelle comunicazioni tra i due, NN esortava il ricorrente a predisporre documentazione per giustificare - almeno in via formale - operazioni commerciali che, in realtà, non avevano avuto luogo;
c) lo stesso NN comunicava al VI a quali società riferirsi per l'invio di nnail o di altre comunicazioni concernenti gli ordini di acquisto e le offerte, precostituendo documentazione a supporto;
d) VI e TT erano frequentemente coinvolti in conversazioni nelle quali erano citate cospicue somme di denaro, in contanti, anche da recapitare al primo personalmente. Ebbene, su tutti questi argomenti il ricorso non spende alcun cenno, né tantomeno contestazione, risultando pertanto carente di un necessario confronto con una parte estremamente rilevante dell'ordinanza impugnata. 5. In ordine, poi, alle esigenze cautelali, ed in particolare al pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, la motivazione del provvedimento risulta adeguata e non meritevole di censura. 5.1. Innanzitutto, occorre ribadire - in contrasto con quanto affermato nel primo motivo di ricorso - che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra l molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/2/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991). 5.2. Tanto premesso, il Tribunale ha confermato l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione alla luce della tipologia dei reati commessi, oltre che della complessa organizzazione - sviluppatasi per anni anche in forma associativa - alla quale il ricorrente aveva preso parte, rendendo a ciò strumento la società di cui era amministratore;
così concludendo che doveva ritenersi del tutto verosimile che lo stesso VI potesse reiterare omologhe condotte delittuose, qualora non sottoposto a misura cautelare. La particolare gravità e reiterazione delle condotte, inoltre, sono state ritenute indice di pericolosità sociale dell'indagato, a sostegno 3 Il i3igliere estensore ulteriore dell'esigenza di un vincolo coercitivo;
lo stesso sviluppo temporale dei fatti illeciti, analogamente, ha condotto il Tribunale a ritenere minusvalente la denunciata risalenza nel tempo delle ultime condotte ascritte, atteso che l'attività delittuosa risultava essersi sviluppata con continuità per lungo tempo, si ribadisce anche in forma associativa. 5.3. Analogamente, l'ordinanza ha ritenuto prive di rilievo le dimissioni dalle cariche in "Alcom", sempre nell'ottica cautelare, in quanto nuovo amministratore della società risulta essere un familiare — Ivan VI - già membro del consiglio di amministrazione dell'ente e, dunque, non estraneo alla precedente gestione. Con l'effetto, non manifestamente illogico, di ritenere probabile che il ricorrente possa influire dall'esterno sulle scelte strategiche della società, pur in assenza di formali cariche. 5.4. La motivazione dell'ordinanza, dunque, risulta fondata su concreti elementi, ispirata a criteri solidi e priva di lacune censurabili. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA AN, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Gianni Montani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con note di udienza RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/3/2024, il Tribunale del riesame di Milano rigettava la richiesta avanzata ex art. 309 cod. proc. pen. da FA VI avverso l'ordinanza emessa il 5/2/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, così confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con riguardo al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e a due violazioni del d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 (capi 1, 87 e 88). Penale Sent. Sez. 3 Num. 34590 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 28/06/2024 2. Propone ricorso per cassazione il VI, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato il pericolo di reiterazione del reato con richiamo esclusivo alla tipologia dell'illecito commesso, evidentemente insufficiente, e senza valutare affatto il tempo trascorso dall'ultima delle condotte contestate, pari a circa tre anni. La motivazione, inoltre, sarebbe del tutto omessa con riguardo al requisito dell'attualità del pericolo, da intendere quale prossima occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Si contesta, poi, la risposta fornita dal Tribunale quanto all'avvenuta dimissione del ricorrente da ogni carica sociale, tale da escludere una qualunque occasione per tornare a delinquere;
l'argomento dell'ordinanza sul punto sarebbe contraddittorio ed illogico;
- lo stesso vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'ordinanza non conterrebbe argomento in ordine alla buonafede dell'indagato e all'assenza di riscontri circa una effettiva consapevolezza di contrattare con società truffaldine. Il difensore ha depositato memoria, insistendo sulle proprie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il procedimento n. 16073/2024 è stato riunito, con separata ordinanza, al n. 15418/2024, in presenza del medesimo oggetto di giudizio: l'unica ordinanza impugnata dal VI, infatti, è quella emessa dal Tribunale del riesame di Milano il 12/3/2024 in materia di misure cautelari personali, non anche quella, in pari data, in tema di sequestro preventivo, come precisato dalla cancelleria dello stesso Ufficio con comunicazione del'11/6/2024. 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo al secondo motivo d'impugnazione (da esaminare in via logica per primo), in tema di gravi indizi di colpevolezza, lo stesso risulta inammissibile, limitandosi a contestare al Tribunale di non aver valutato la buona fede dell'indagato, il quale non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di contrattare con società truffaldine, sulla cui natura, peraltro, non avrebbe potuto compiere alcun accertamento. 4.1. Neppure una considerazione, dunque, è mossa sugli argomenti dell'ordinanza che hanno trattato espressamente tale profilo, riscontrando la piena consapevolezza del ricorrente di partecipare - attraverso la "Alcom s.r.l." di cui era amministratore - ad un complesso sistema di frode carosello, protrattosi per numerosi anni, interessato da ben 45 società e 27 prestanome, e, peraltro, estraneo ad ogni contestazione in questa sede. Il Tribunale, in particolare, ha 2 richiamato (pag. 10) numerosi elementi oggettivi a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza, ampiamente sviluppati nell'ordinanza del G.i.p., tra cui il fatto che: a) VI si era sempre rapportato con SS TT (individuato quale dominus dell'intero meccanismo criminoso), nonostante quest'ultimo non fosse titolare di cariche nelle società con cui la "Alcom" intratteneva rapporti commerciali;
b) nelle comunicazioni tra i due, NN esortava il ricorrente a predisporre documentazione per giustificare - almeno in via formale - operazioni commerciali che, in realtà, non avevano avuto luogo;
c) lo stesso NN comunicava al VI a quali società riferirsi per l'invio di nnail o di altre comunicazioni concernenti gli ordini di acquisto e le offerte, precostituendo documentazione a supporto;
d) VI e TT erano frequentemente coinvolti in conversazioni nelle quali erano citate cospicue somme di denaro, in contanti, anche da recapitare al primo personalmente. Ebbene, su tutti questi argomenti il ricorso non spende alcun cenno, né tantomeno contestazione, risultando pertanto carente di un necessario confronto con una parte estremamente rilevante dell'ordinanza impugnata. 5. In ordine, poi, alle esigenze cautelali, ed in particolare al pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, la motivazione del provvedimento risulta adeguata e non meritevole di censura. 5.1. Innanzitutto, occorre ribadire - in contrasto con quanto affermato nel primo motivo di ricorso - che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra l molte, Sez. 3, n. 9041 del 15/2/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/1/2022, Iordachescu, Rv. 282991). 5.2. Tanto premesso, il Tribunale ha confermato l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione alla luce della tipologia dei reati commessi, oltre che della complessa organizzazione - sviluppatasi per anni anche in forma associativa - alla quale il ricorrente aveva preso parte, rendendo a ciò strumento la società di cui era amministratore;
così concludendo che doveva ritenersi del tutto verosimile che lo stesso VI potesse reiterare omologhe condotte delittuose, qualora non sottoposto a misura cautelare. La particolare gravità e reiterazione delle condotte, inoltre, sono state ritenute indice di pericolosità sociale dell'indagato, a sostegno 3 Il i3igliere estensore ulteriore dell'esigenza di un vincolo coercitivo;
lo stesso sviluppo temporale dei fatti illeciti, analogamente, ha condotto il Tribunale a ritenere minusvalente la denunciata risalenza nel tempo delle ultime condotte ascritte, atteso che l'attività delittuosa risultava essersi sviluppata con continuità per lungo tempo, si ribadisce anche in forma associativa. 5.3. Analogamente, l'ordinanza ha ritenuto prive di rilievo le dimissioni dalle cariche in "Alcom", sempre nell'ottica cautelare, in quanto nuovo amministratore della società risulta essere un familiare — Ivan VI - già membro del consiglio di amministrazione dell'ente e, dunque, non estraneo alla precedente gestione. Con l'effetto, non manifestamente illogico, di ritenere probabile che il ricorrente possa influire dall'esterno sulle scelte strategiche della società, pur in assenza di formali cariche. 5.4. La motivazione dell'ordinanza, dunque, risulta fondata su concreti elementi, ispirata a criteri solidi e priva di lacune censurabili. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il Presidente