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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1153/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e da
(C.F.: ) nata a Saint Louis in [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sittinieri, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
I CP_1 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
29.10.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a CA (RG) in data 16.08.2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2008, parte II, serie A, numero 47, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli e (Ragusa, rispettivamente 7.01.2010 e Per_1 Per_2
3.11.2013); che le parti hanno esposto di essersi separate consensualmente giusto decreto di omologa n.
18832/2022 reso dal Tribunale di Ragusa in data 24.11.2022 nel proc.to iscritto al nrg 2155/ 2022 e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 18832/2022 reso dal Tribunale di Ragusa in data 24.11.2022 in seno al procedimento iscritto al n. 2155/2022 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza o domicilio ovunque vorranno, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Ragusa nella via Giacomo Sammito n. 13 resta assegnata in uso alla sig.ra
, unitamente ai mobili ed alle suppellettili ivi contenuti, ad eccezione di quelli di Parte_2 proprietà del sig. ; Parte_1
3. Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori. Saranno Per_1 Per_2 collocate in via prevalente presso la madre nella casa coniugale di Ragusa nella via Giacomo
Sammito n. 13, ma con facoltà per il padre di vederle ed averle con sé ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e tenendo in conto le esigenze anche scolastiche delle minori e, in ogni caso, il padre avrà diritto di avere e tenere con sé le figlie: A) tre pomeriggi a settimana, dall'uscita delle figlie dalla scuola e fino alle ore 21; eventuali pernottamenti dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori;
B) il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16 del sabato e sino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà le figlie a scuola o, comunque, in assenza di lezioni scolastiche, sino alle ore 10; C) una settimana durante le vacanze natalizie, trascorrendo con le figlie, ad anni alterni, o la sera del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre, nonché o la sera del
31 dicembre o la giornata del 01 gennaio;
D) tre giorni durante le vacanze pasquali, trascorrendo con le figlie o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; E) quindici giorni, da suddividere eventualmente in periodi di una settimana ciascuno, durante il periodo estivo, quando beneficerà delle ferie, dandone preventiva comunicazione alla madre non appena possibile, in modo da consentire anche a quest'ultima di organizzare le proprie ferie;
4. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle minori il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma di €. 400,00 complessiva, previa cessione alla stessa Parte_2 dell'intero “assegno unico per figli”, che verrà quindi integralmente percepito dalla sig.ra
[...]
. Le spese di mantenimento straordinario saranno invece sostenute da entrambi i genitori in Pt_2 parti eguali, secondo quanto previsto dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottato dal
Tribunale di Catania, che si allega (doc. 5) e che le parti dichiarano di conoscere e di approvare.
5. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi dotati di autonomo reddito, mentre a carico del sig. rimarrà l'onere Parte_1 del pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Ragusa nella via Giacomo
Sammito n. 13 (casa coniugale - € 449,18 rata mensile);
6. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver transattivamente regolato ogni altro loro rapporto economico patrimoniale;
7. I coniugi si danno sin d'ora reciproco permesso per l'espatrio. che l'udienza di comparizione del dì 29.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente agli ulteriori accordi vertenti su diritti disponibili, gli stessi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a CA in data
16.08.2008 tra e con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio dello stesso Comune, anno 2008, parte II, serie A, numero 47;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CA, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti