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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 6.11.2022 al N° R.G.C.A. 12374/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella GERACI Parte_1 opponente a CP_1 contro sito in Via Aretina nr. 19 in Figline e Incisa V.no Controparte_2
(FI), in persona del geom. quale legale rappresentante dello CP_3 [...] società amministratrice dell'edificio, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele CALAMANDREI
Opposto
OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 3655 del 27.9.2022 in materia condominiale
Conclusioni
Per parte opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di IR contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: 1). Nel merito revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace per quanto di giustizia l'impugnato decreto ingiuntivo RG 10123/2022 – N. D.I. 3655/2022 del 27/9/2022 rep 5527/22 emesso dal giudice dott. Luca Minniti del Tribunale di IR e notificato
l'8/10/2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertando l'inesistenza di qualsiasi debenza da parte dell'opponente nei confronti dell'opposto, e/o in ipotesi denegata e salvo gravame accertare e
2) rideterminare secondo giustizia le minori somme eventualmente dovute in base alle eventuali attività effettivamente e dimostratamene svolte a favore dell'esponente. 3) In particolare, sempre in tesi ogni contraria eccezione, difesa e deduzione disattesa e reietta, accertare per i motivi di cui in narrativa, la nullità/annullabilità/inefficacia totale e/o parziale dei bilanci tutti e delle delibere assembleari di loro approvazione e precisamente: delibera condominiale del 21/2/2022 (e bilancio ivi approvato) e
delibera del 26/8/2021 ed i bilanci ivi approvati (2019 e 2020). 4) All'esito dichiarare invalidi tutti i predetti atti bilanci e delibere citati in premessa ed accertare che nulla è dovuto dagli attori al convenuto o che in denegata ipotesi salvo gravame è dovuto al quanto CP_2 CP_2 ritenuto di giustizia in base alla rideterminazione dei criteri di riparto delle voci di spesa contestate in atto, eventualmente e se del caso compensando qualsiasi debenza degli attori, verso il con CP_2 le somme dovute dal medesimo a titolo risarcitorio e sopra quantificate e/o nel loro ammontare di giustizia anche all'esito dell'istruttoria. Vittoria in ogni caso di spese diritti ed onorari.
Per parte opposta: Perché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta e/o disattesa, voglia in via principale e nel merito: a) rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3655/2022; b) ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla Sig.ra di impugnazione Parte_1 delle delibere assembleari;
c) condannare l'opponente, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie richieste ex adverso.
CONCISA ESPOSIZIONE dei FATTI
A fronte della morosità della sig.ra nel pagamento degli Parte_1 oneri condominiali, il 19 chiedeva ed otteneva dal Controparte_2
Tribunale di IR il D.I. nr. 3655/2022, immediatamente esecutivo, che veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, alla medesima in data 8.10.2022 per ottenere il pagamento della somma di euro 10.840,13 (quali oneri condominiali non versati nel periodo 2018/2021), oltre interessi legali e spese del monitorio.
In data 28.10.2022 notificava al Parte_1 Controparte_2
19 l'atto di opposizione al D.I. per sentirlo revocare e/o annullare, sostenendo l'illegittimità sia della delibera condominiale del 21.2.2022 e di quella del 26.8.2021, entrambe approvative dei bilanci sulla scorta dei quali è maturato il debito della condomina, di cui chiede, in via riconvenzionale, l'annullamento, avanzando istanza di sospensione dell'immediata esecutività del D.I. disposta ex art. 63 disp. att c.c..
Con riferimento alla delibera del 21.2.2022 contesta: Parte_1 in primo luogo, la corretta tenuta della contabilità condominiale, e, nello specifico, adduce l'impossibilità di verificare quanti dei versamenti siano oggetto della gestione ordinaria e quanti della gestione straordinaria, così come sarebbe impossibile verificare
2 quante uscite siano oggetto della gestione ordinaria e quante della gestione straordinaria;
in particolare ritiene incongruente il saldo “entrate flussi cassa”; in secondo luogo, la legittimità del rendiconto condominiale, poiché l'omessa applicazione del criterio di cassa non le consentirebbe di raggiungere un'esatta percezione della reale situazione contabile;
in terzo luogo, la legittimità dell'appostazione delle spese riportate sotto la voce
“movimenti personali”; in quarto luogo la violazione dei principi di ripartizione di cui all'art. 1123 c.c. e dell'art. 2 lett. h) del regolamento contrattuale, poiché, ripartendo in parti uguali,
l'amministratore avrebbe creato una metodologia di ripartizione ad personam e l'assemblea, approvando tale metodologia, avrebbe travalicato il potere ad essa conferitole;
in quinto luogo, l'omessa indicazione dei millesimi necessari per la verifica del doppio quorum (costitutivo e deliberativo) e dei nominativi dei soggetti che hanno approvato la delibera;
in sesto luogo, la mancata allegazione alla lettera di convocazione dell'assemblea del riepilogo finanziario o conto economico, della nota di sintesi esplicativa della gestione, della copia del registro di contabilità annoverati tra quelli di cui all'art. 1130 bis c.c., al fine di poter verificare la posizione contabile e i criteri e le metodologie utilizzate.
Con riferimento alla delibera del 26.8.2021, rileva la sua Parte_1 nullità in quanto l'assemblea avrebbe approvato i bilanci del 2019 e del 2020 in violazione del regolamento condominiale e/o comunque in violazione di legge.
Da ultimo “impugna” le tabelle millesimali in uso presso il Parte_1
Condominio in quanto non rispetterebbero il criterio della “proporzionalità” in rapporto ai requisiti di dimensione, esposizione e di tutti gli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti e all'uopo l'attrice ha chiesto l'ammissione di una TU per verificare se le tabelle millesimali A-B-C- siano rispettose di tale principio;
l'attrice sottolinea, altresì, che non le risulta essere mai stata adottata la
Tabella Millesimale Generale riepilogativa delle tabelle A-B-C.
L'attrice rappresenta, infine, che dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
IR pende altra causa (R.G. N° 1813/2018, cui è stata riunita quella portante il N° di R.G. 9516/2019), avente ad oggetto l'accertamento della debenza degli oneri
3 condominiali relativi agli anni 2014/2017 e della natura, contrattuale o meno, del regolamento condominiale, nella quale la TU espletata avrebbe non solo “accertato” la natura contrattuale del regolamento ma, soprattutto, la non conformità dei metodi di redazione dei bilanci e della contabilità condominiale.
Il si è costituito in giudizio in data 27.02.2023, facendo CP_2 presente di essere subentrata nell'attuale gestione amministrativa nel luglio del 2021 e di aver redatto per la prima volta i bilanci, preventivi e consuntivi, portandoli in discussione per l'assemblea del 21.2.2022, non potendo non partire dal dato contabile fornito dalla precedente amministrazione nell'ultimo bilancio approvato.
Ha comunque confermato la sussistenza della morosità di Parte_1 inadempiente al pagamento degli oneri condominiali relativi al conguaglio gestione anno 2021 ed alle prime otto rate scadute in conto gestione preventivo 2022, nonché delle ultime quattro rate in conto gestione preventivo 2022 pari ad euro 496,00, di cui ai bilanci approvati dall'assemblea tenutasi in data 21.2.2022, alla cui lettera di convocazione erano stati allegati il bilancio consuntivo gestione 01/01/2021 -
31/12/2021, il bilancio preventivo gestione 01/01/2022 - 31/12/2022; dall'importo complessivo di euro 13.529,12, il ha decurtato le spese legali discendenti CP_2 da altro titolo di cui il si era munito, così per un debito complessivo di CP_2 euro 10.840,13.
Nel merito ha replicato ad ogni singolo motivo di impugnazione;
inoltre:
-- ha eccepito la dell'attrice ad ottenere l'invalidamento delle due delibere impugnate per non aver dedotto il concreto ed apprezzabile pregiudizio (in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale) che avrebbe subito dall'asserita erroneità delle ripartizioni di spese condominiali di cui sarebbero attinti i bilanci approvati;
-- ha chiarito, con riguardo al contestato criterio di ripartizione delle spese in parti uguali, che lo stesso si impone a prescindere dalle dimensioni delle unità immobiliari di cui ciascun condomino è proprietario, poiché è previsto dal regolamento condominiale di cui è stata accertata – dinanzi al G.d.P. – la natura contrattuale “in quanto regolarmente indicato nel primo atto con cui la originaria ed CP_5 unica proprietaria del complesso immobiliare, ha effettuato la prima vendita”; regolamento di cui
4 la stessa attrice ha dichiarato di “ben conoscere” al momento della stipula dell'atto di compravendita del suo appartamento (Rogito Notaio el 10.12.2013); Per_1
-- ha eccepito che ogni contestazione svolta da parte attrice viene basata sulle risultanze di una perizia redatta dalla società Controparte_6 priva di alcun valore probatorio.
La causa è stata chiamata all'udienza del 23.3.2023 ove il ha CP_2 rappresentato che l'azione esecutiva promossa medio tempore con pignoramento presso terzi aveva dato esito negativo;
per l'effetto, non è stata accolta l'istanza di sospensiva dell'esecutività del DI opposto in considerazione della legittimità del D.I. emesso e alla luce dell'esito della procedura esecutiva per il quale non si profila alcun danno ingiusto all'ingiunto-opponente.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; con ordinanza dell'11.7.2023 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 19.3.2024 e, in tale occasione, considerando che era stata prospettata dalle parti l'imminente pubblicazione della sentenza del G.d.P. (dott. BOZZI), è stata indicata la data dell'udienza del 13.3.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Con decreto del 9.9.2024 è stata disposta la trattazione cartolare dell'indicata udienza ex art. 127 ter c.p.c.; le parti sono state autorizzate a depositare le note conclusionali entro 10 gg prima dell'udienza medesima.
In data 25.2.2025 si è costituita la nuova procuratrice di parte attrice con specifica comparsa.
MOTIVI della DECISIONE
Sulle condizioni di procedibilità
--- Parte attrice ha promosso, correttamente, il procedimento di mediazione obbligatorio avverso la delibera condominiale del 21.2.2022 presso la CCIAA di
IR (nr. 55/2022 v. doc. B allegato all'atto di citazione con verbale negativo del
3.10.2022), mentre nulla risulta essere stato promosso avverso quella del 26.8.2021; è pur vero che la domanda di nullità è stata formulata in sede di opposizione al D.I., ma occorre evidenziare che le poste creditorie azionate con il D.I. nr. 3655/2022 – oggetto di causa - non derivano dall'approvazione dei bilanci 2019/2020 portati in discussione ed in votazione all'assemblea del 26.8.2021, per cui si ritiene che la
5 mediazione avrebbe dovuto essere comunque promossa;
ciò anche in considerazione del fatto che i motivi di “nullità” dedotti da parte opponente siano, in realtà, motivi di
“annullabilità” (riguardando la legittimità dei criteri di ripartizione delle spese condominiali che, com'è noto, è considerata dalla giurisprudenza motivo di annullamento1); per l'effetto, si dichiara l'inammissibilità della domanda di invalidare la delibera del 26.8.2021 del . CP_2
--- parte opposta, dopo la decisione sull'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del D.I., non risulta aver avviato la procedura di mediazione – anch'essa obbligatoria alla luce della sentenza delle S.U. Cass. 18.9.2020 nr. 19596; tuttavia, parte opponente non ha sollevato alcuna eccezione nella prima difesa utile successiva
(ovvero nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.) ed il giudice (ex Cass.
22736/2021 e nr. 25155/2020) non può rilevare d'ufficio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria - prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010 successivamente alla prima udienza tenuta dopo la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria.
Nel merito
Sul primo e sul sesto motivo
I motivi sono generici e sono comunque infondati: sebbene parte attrice lamenti la mancata conoscenza concreta dei reali elementi contabili indicati nel bilancio, parte convenuta ha replicato di aver sempre consegnato all'attrice – prima dell'assemblea del 21.2.2022 (cfr. doc nr. 3-11) - ogni documento richiesto al fine di metterla in condizione di “leggere il bilancio” e di partecipare alla relativa votazione, ivi compreso l'estratto conto bancario e quello risultante dal gestionale. Peraltro, occorre rilevare che i bilanci approvati sono estremamente comprensibili, essendo in pareggio le uscite con le entrate, con la sola eccezione della proprietà attorea.
Nell'email di risposta del 9.2.2022 – inviato dall'amministrazione condominiale all'opponente – è formulato un chiaro invito all'attrice di recarsi presso lo Studio per acquisire documenti ed informazioni utili allo scopo che, tuttavia, l'attrice non raccolse, con l'inevitabile conseguenza che ogni doglianza sul punto espressa dall'attrice non può essere accolta.
Sul secondo motivo
La redazione dei bilanci è avvenuta mediante l'applicazione del “criterio misto”
e cioè con il criterio di cassa per quanto inerente i versamenti ricevuti dai condomini ed i pagamenti eseguiti e con il criterio della competenza con riferimento alle spese maturate per competenza e non pagate alla data di chiusura della gestione condominiale.
Tale criterio risulta essere stato validato dal TU (rag. nominato nei Per_2 procedimenti riuniti pendenti dinanzi al giudice di Pace di IR (pagg. 7 e 8 del documento prodotto al nr. 16 di parte opposta); criterio che questo giudice ritiene di condividere.
7 Del resto, l'art. 1130 bis c.c. introduce una vera e propria struttura complessa del rendiconto condominiale che non può che evolversi proprio sotto il cappello generale del criterio della competenza poiché si compone di diversi documenti, ognuno dei quali richiede ora il rispetto del criterio di cassa, ora quello di competenza che comprende e non esclude il precedente.
Tale visione è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito, e precisamente dalla sentenza n. 1014 del 19.8.2019 del Tribunale di Udine, che testualmente recita:
“L'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 ed in vigore dal
18.6.2013, stabilisce, nella prima parte del comma 1, che <il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio ai fondi>
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disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti…Affermare che il rendiconto condominiale debba essere improntato al principio di cassa significa non aver compreso a pieno la portata della norma di cui all'art. 1130 bis c.c. introdotta dal legislatore con la novella del 2012….Innanzitutto la norma non parla di bilancio, ma di rendiconto.
Sebbene sia prassi per gli addetti ai lavori utilizzare nella materia condominiale espressioni quali bilancio preventivo e bilancio consuntivo, in realtà sussistono differenze tra il rendiconto dell'amministratore di condominio ed il bilancio delle società, con assai limitati punti di analogia.
Anzi, si ritiene che il rendiconto del condominio, più che con il bilancio delle società, presenta maggiori affinità con altre forme di rendiconto quali il rendiconto del mandatario (art. 1713 c.c.), dell'erede beneficiato e del curatore dell'eredità giacente (art. 531 c.c.), del tutore e delle altre figure affini (art.
385 ss c.c.) ed, entro certi limiti, con il conto della gestione del curatore fallimentare (art. 33 L.F.).
Analogamente a tale figure, anche l'amministratore gestisce somme di denaro, riscuote crediti, paga debiti non suoi, ma del condominio che amministra. In secondo luogo, non sarebbe corretto parlare di rendiconto condominiale, ma come ha osservato attenta dottrina sarebbe più corretto parlare in materia condominiale di in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con la conseguenza che non è corretto affermare che il rendiconto condominiale debba essere soggetto al principio di cassa, in quanto deve essere improntato ad un criterio misto, sia di cassa sia di competenza. Ed, infatti, il registro di contabilità è e deve essere improntato al criterio di cassa in quanto vi sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita, rappresentando, quindi, il dettaglio analitico di quanto riportato in sintesi nel conto flussi.
La situazione patrimoniale richiesta dall'art. 1130 bis c.c. – e quindi, il rendiconto generale – dev'essere, invece, redatta secondo il criterio di competenza, in quanto tra le attività, dovranno essere indicati, ad esempio, i crediti verso i condomini, i crediti verso i fornitori (da annotare secondo la competenza), le disponibilità liquide, mentre tra le passività dovranno essere indicati i debiti verso i condomini, i debiti verso i terzi, i fondi accantonati, le riserve. La situazione patrimoniale è, quindi, tale solo se redatta secondo il criterio di competenza, se, invece, fosse redatta secondo il criterio di cassa, non sarebbe altro che una duplicazione del conto entrate/uscite. Il criterio di competenza non esclude alcuna elaborazione contabile di cassa, anzi, la include necessariamente, infatti, il conto economico di
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esercizio non può essere redatto secondo il criterio di competenza nell'annoverare i costi di gestione e la rispettiva relatività di esercizio, ma il conto entrate/uscite, invece, annoverando quali di questi costi siano stati poi materialmente pagati, non può che essere redatto secondo il criterio di cassa e senza che vi sia confusione alcuna, posto che si tratta di elaborati contabili separati che non ingannano di certo i condomini. In sostanza, con la riforma del 2012, il rendiconto condominiale è oggi costituito da un fascicolo i cui documenti sono tenuti e curati secondo criteri diversi, con la conseguenza che il registro di contabilità deve compilarsi secondo il criterio di cassa, mentre lo stato patrimoniale, perché possa raccontare in maniera fedele la realtà delle variazioni finanziarie negative e/o positive di incidenza sui debiti e sui crediti, non può che essere redatto secondo il criterio di competenza”.
Sul terzo motivo
Con riferimento alla ritenuta illegittima appostazione a carico dell'opponente di spese personali per euro 951,60, parte convenuta replica facendo presente che corrisponde all'importo della fattura nr. 100 del 23.6.2021 emessa dal precedente amministratore come l'attuale amministratore ebbe a precisare nell'email CP_7 del 10.2.2022 (v. doc. nr. 10).
Parte convenuta fa poi presente nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2
c.p.c. depositata il 29.5.2023 che tali spese personali sarebbero conseguite dall'esito sfavorevole per l'attrice del procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da innanzi al Tribunale di IR (doc. nr. 24 allegato alla memoria ex art. Parte_1
183 sesto comma c.p.c. - R.G. 1000/2018 dott.ssa e relativo provvedimento Per_3 del 12.4.2018 che dispone la soccombenza di (3. condanna l'opponente Parte_1
alla rifusione delle spese della procedura incidentale sostenute dall'opposto Parte_1
, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta e Controparte_8 Pt_2 rimborso forfettario).
Dunque, parte convenuta fornisce due giustificazioni divergenti in ordine a tale appostazione di spese e, considerando che la seconda è cronologicamente successiva alla prima e che contrasta con quanto affermato dallo stesso amministratore nell'email del 10.2.2022, si ritiene l'appostazione illegittima in base al principio per cui - come statuito la Suprema Corte con ordinanza del 18 gennaio 2018, n. 751 – l'assemblea
10 condominiale non può porre a totale carico di un condomino le spese sostenute o dal legale Condominio o dallo stesso amministratore per una procedura iniziata contro di lui salvo che vi sia un titolo giurisdizionale (sentenza o provvedimento) che stabilisca l'esclusiva soccombenza.
Per l'effetto l'appostazione della somma di euro 961,50 a carico esclusivo dell'attrice non è legittima e per l'effetto la delibera del 21.2.2022 è illegittima in parte qua ed il D.I. deve essere revocato, in quanto dalla somma di euro 10.840,13 viene detratto l'importo di euro 961,50, residuando il credito di euro 9.878,60, cui va aggiunto quella somma comunque imputabile all'attrice quale quota parte dovuta in base ai criteri di ripartizione convenzionali della relativa spesa, avente natura condominiale.
Sul quarto motivo
Il motivo è infondato.
Il criterio di ripartizione delle spese in parti uguali a prescindere dalla “caratura” dell'appartamento è IMPOSTO dal regolamento condominiale, la cui natura contrattuale deriva dal fatto che è stato allegato al primo atto di compravendita da parte del costruttore (cfr. pag. 5 dell'allegato del geom. alla CP_5 CP_9
TU Rag. . Per_2
L'art. 2 lett. h) del Regolamento prevede e legittima il criterio di pari suddivisione tra i condomini delle spese di mantenimento e di godimento dei beni comuni, indicati specificatamente nelle precedenti lettere del citato art.
2.. Si tenga conto che i bilanci approvati il 21.2.2022 non hanno riguardato alcuna spesa riferibile a lavori straordinari, per cui non vale il criterio di ripartizione per “millesimi”.
11 Del resto, l'art. 1123 1° co. c.c., nella parte in cui specifica "salvo diversa convenzione" (ultimo periodo del primo comma), dà la possibilità ai condomini di derogare all'applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese in favore di altri criteri di natura convenzionale, efficaci inter partes.
Sul quinto motivo
All'assemblea del 21.2.2022 parteciparono nr. 10 condomini su nr. 11 (assente
) e le votazioni sono state adottate all'unanimità dei presenti, dunque nel Parte_1 rispetto del criterio previsto dal Regolamento condominiale (che opta per il criterio
“per testa”).
0o0o0
La domanda di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non viene accolta in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta.
0o0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del criterio medio delle cause di valore fino ad euro 26.000 (per la fase istruttoria si applica il minimo trattandosi di causa documentale); per il parziale accoglimento della domanda attorea, si ritiene di compensare per un sesto le spese processuali;
vengono comunque riconosciute le spese processuali liquidate in favore di parte opposta con il D.I., sempre compensandole per un sesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IR, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti:
1-- dichiara inammissibile la domanda di parte opponente di invalidare la delibera assembleare del 26.8.2021;
2-- parzialmente accogliendo la domanda di dichiara Parte_1 illegittima la delibera del 21.2.2022, nella parte in cui imputa a carico esclusivo dell'attrice opponente le spese di euro 961,50 sostenute dall'amministrazione precedente a quella attuale, e di cui alla fattura nr. 100 del 23.6.2021, e per CP_7
l'effetto revoca il D.I. nr. 3655 emesso dal Tribunale di IR in data 27.9.2022;
12 3-- condanna al pagamento in favore del della Parte_1 CP_2 somma di euro 9.878,60, cui va aggiunta quella somma, comunque imputabile all'attrice, quale quota parte dovuta in base ai criteri di ripartizione convenzionali della relativa spesa avente natura condominiale, oltre interessi legali dal 21.2.2022 al saldo;
4—rigetta la domanda di parte opposta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
4—Condanna, altresì parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
sono altresì riconosciute le spese liquidate in fase monitoria;
la complessiva somma dovuta a tale titolo viene compensata per un sesto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IR, 20 marzo 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al
“buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 6.11.2022 al N° R.G.C.A. 12374/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella GERACI Parte_1 opponente a CP_1 contro sito in Via Aretina nr. 19 in Figline e Incisa V.no Controparte_2
(FI), in persona del geom. quale legale rappresentante dello CP_3 [...] società amministratrice dell'edificio, Controparte_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele CALAMANDREI
Opposto
OGGETTO: Opposizione a D.I. n. 3655 del 27.9.2022 in materia condominiale
Conclusioni
Per parte opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di IR contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati: 1). Nel merito revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace per quanto di giustizia l'impugnato decreto ingiuntivo RG 10123/2022 – N. D.I. 3655/2022 del 27/9/2022 rep 5527/22 emesso dal giudice dott. Luca Minniti del Tribunale di IR e notificato
l'8/10/2022, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertando l'inesistenza di qualsiasi debenza da parte dell'opponente nei confronti dell'opposto, e/o in ipotesi denegata e salvo gravame accertare e
2) rideterminare secondo giustizia le minori somme eventualmente dovute in base alle eventuali attività effettivamente e dimostratamene svolte a favore dell'esponente. 3) In particolare, sempre in tesi ogni contraria eccezione, difesa e deduzione disattesa e reietta, accertare per i motivi di cui in narrativa, la nullità/annullabilità/inefficacia totale e/o parziale dei bilanci tutti e delle delibere assembleari di loro approvazione e precisamente: delibera condominiale del 21/2/2022 (e bilancio ivi approvato) e
delibera del 26/8/2021 ed i bilanci ivi approvati (2019 e 2020). 4) All'esito dichiarare invalidi tutti i predetti atti bilanci e delibere citati in premessa ed accertare che nulla è dovuto dagli attori al convenuto o che in denegata ipotesi salvo gravame è dovuto al quanto CP_2 CP_2 ritenuto di giustizia in base alla rideterminazione dei criteri di riparto delle voci di spesa contestate in atto, eventualmente e se del caso compensando qualsiasi debenza degli attori, verso il con CP_2 le somme dovute dal medesimo a titolo risarcitorio e sopra quantificate e/o nel loro ammontare di giustizia anche all'esito dell'istruttoria. Vittoria in ogni caso di spese diritti ed onorari.
Per parte opposta: Perché l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta e/o disattesa, voglia in via principale e nel merito: a) rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3655/2022; b) ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla Sig.ra di impugnazione Parte_1 delle delibere assembleari;
c) condannare l'opponente, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie richieste ex adverso.
CONCISA ESPOSIZIONE dei FATTI
A fronte della morosità della sig.ra nel pagamento degli Parte_1 oneri condominiali, il 19 chiedeva ed otteneva dal Controparte_2
Tribunale di IR il D.I. nr. 3655/2022, immediatamente esecutivo, che veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, alla medesima in data 8.10.2022 per ottenere il pagamento della somma di euro 10.840,13 (quali oneri condominiali non versati nel periodo 2018/2021), oltre interessi legali e spese del monitorio.
In data 28.10.2022 notificava al Parte_1 Controparte_2
19 l'atto di opposizione al D.I. per sentirlo revocare e/o annullare, sostenendo l'illegittimità sia della delibera condominiale del 21.2.2022 e di quella del 26.8.2021, entrambe approvative dei bilanci sulla scorta dei quali è maturato il debito della condomina, di cui chiede, in via riconvenzionale, l'annullamento, avanzando istanza di sospensione dell'immediata esecutività del D.I. disposta ex art. 63 disp. att c.c..
Con riferimento alla delibera del 21.2.2022 contesta: Parte_1 in primo luogo, la corretta tenuta della contabilità condominiale, e, nello specifico, adduce l'impossibilità di verificare quanti dei versamenti siano oggetto della gestione ordinaria e quanti della gestione straordinaria, così come sarebbe impossibile verificare
2 quante uscite siano oggetto della gestione ordinaria e quante della gestione straordinaria;
in particolare ritiene incongruente il saldo “entrate flussi cassa”; in secondo luogo, la legittimità del rendiconto condominiale, poiché l'omessa applicazione del criterio di cassa non le consentirebbe di raggiungere un'esatta percezione della reale situazione contabile;
in terzo luogo, la legittimità dell'appostazione delle spese riportate sotto la voce
“movimenti personali”; in quarto luogo la violazione dei principi di ripartizione di cui all'art. 1123 c.c. e dell'art. 2 lett. h) del regolamento contrattuale, poiché, ripartendo in parti uguali,
l'amministratore avrebbe creato una metodologia di ripartizione ad personam e l'assemblea, approvando tale metodologia, avrebbe travalicato il potere ad essa conferitole;
in quinto luogo, l'omessa indicazione dei millesimi necessari per la verifica del doppio quorum (costitutivo e deliberativo) e dei nominativi dei soggetti che hanno approvato la delibera;
in sesto luogo, la mancata allegazione alla lettera di convocazione dell'assemblea del riepilogo finanziario o conto economico, della nota di sintesi esplicativa della gestione, della copia del registro di contabilità annoverati tra quelli di cui all'art. 1130 bis c.c., al fine di poter verificare la posizione contabile e i criteri e le metodologie utilizzate.
Con riferimento alla delibera del 26.8.2021, rileva la sua Parte_1 nullità in quanto l'assemblea avrebbe approvato i bilanci del 2019 e del 2020 in violazione del regolamento condominiale e/o comunque in violazione di legge.
Da ultimo “impugna” le tabelle millesimali in uso presso il Parte_1
Condominio in quanto non rispetterebbero il criterio della “proporzionalità” in rapporto ai requisiti di dimensione, esposizione e di tutti gli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti e all'uopo l'attrice ha chiesto l'ammissione di una TU per verificare se le tabelle millesimali A-B-C- siano rispettose di tale principio;
l'attrice sottolinea, altresì, che non le risulta essere mai stata adottata la
Tabella Millesimale Generale riepilogativa delle tabelle A-B-C.
L'attrice rappresenta, infine, che dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
IR pende altra causa (R.G. N° 1813/2018, cui è stata riunita quella portante il N° di R.G. 9516/2019), avente ad oggetto l'accertamento della debenza degli oneri
3 condominiali relativi agli anni 2014/2017 e della natura, contrattuale o meno, del regolamento condominiale, nella quale la TU espletata avrebbe non solo “accertato” la natura contrattuale del regolamento ma, soprattutto, la non conformità dei metodi di redazione dei bilanci e della contabilità condominiale.
Il si è costituito in giudizio in data 27.02.2023, facendo CP_2 presente di essere subentrata nell'attuale gestione amministrativa nel luglio del 2021 e di aver redatto per la prima volta i bilanci, preventivi e consuntivi, portandoli in discussione per l'assemblea del 21.2.2022, non potendo non partire dal dato contabile fornito dalla precedente amministrazione nell'ultimo bilancio approvato.
Ha comunque confermato la sussistenza della morosità di Parte_1 inadempiente al pagamento degli oneri condominiali relativi al conguaglio gestione anno 2021 ed alle prime otto rate scadute in conto gestione preventivo 2022, nonché delle ultime quattro rate in conto gestione preventivo 2022 pari ad euro 496,00, di cui ai bilanci approvati dall'assemblea tenutasi in data 21.2.2022, alla cui lettera di convocazione erano stati allegati il bilancio consuntivo gestione 01/01/2021 -
31/12/2021, il bilancio preventivo gestione 01/01/2022 - 31/12/2022; dall'importo complessivo di euro 13.529,12, il ha decurtato le spese legali discendenti CP_2 da altro titolo di cui il si era munito, così per un debito complessivo di CP_2 euro 10.840,13.
Nel merito ha replicato ad ogni singolo motivo di impugnazione;
inoltre:
-- ha eccepito la dell'attrice ad ottenere l'invalidamento delle due delibere impugnate per non aver dedotto il concreto ed apprezzabile pregiudizio (in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale) che avrebbe subito dall'asserita erroneità delle ripartizioni di spese condominiali di cui sarebbero attinti i bilanci approvati;
-- ha chiarito, con riguardo al contestato criterio di ripartizione delle spese in parti uguali, che lo stesso si impone a prescindere dalle dimensioni delle unità immobiliari di cui ciascun condomino è proprietario, poiché è previsto dal regolamento condominiale di cui è stata accertata – dinanzi al G.d.P. – la natura contrattuale “in quanto regolarmente indicato nel primo atto con cui la originaria ed CP_5 unica proprietaria del complesso immobiliare, ha effettuato la prima vendita”; regolamento di cui
4 la stessa attrice ha dichiarato di “ben conoscere” al momento della stipula dell'atto di compravendita del suo appartamento (Rogito Notaio el 10.12.2013); Per_1
-- ha eccepito che ogni contestazione svolta da parte attrice viene basata sulle risultanze di una perizia redatta dalla società Controparte_6 priva di alcun valore probatorio.
La causa è stata chiamata all'udienza del 23.3.2023 ove il ha CP_2 rappresentato che l'azione esecutiva promossa medio tempore con pignoramento presso terzi aveva dato esito negativo;
per l'effetto, non è stata accolta l'istanza di sospensiva dell'esecutività del DI opposto in considerazione della legittimità del D.I. emesso e alla luce dell'esito della procedura esecutiva per il quale non si profila alcun danno ingiusto all'ingiunto-opponente.
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; con ordinanza dell'11.7.2023 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni alla data del 19.3.2024 e, in tale occasione, considerando che era stata prospettata dalle parti l'imminente pubblicazione della sentenza del G.d.P. (dott. BOZZI), è stata indicata la data dell'udienza del 13.3.2025 per l'emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Con decreto del 9.9.2024 è stata disposta la trattazione cartolare dell'indicata udienza ex art. 127 ter c.p.c.; le parti sono state autorizzate a depositare le note conclusionali entro 10 gg prima dell'udienza medesima.
In data 25.2.2025 si è costituita la nuova procuratrice di parte attrice con specifica comparsa.
MOTIVI della DECISIONE
Sulle condizioni di procedibilità
--- Parte attrice ha promosso, correttamente, il procedimento di mediazione obbligatorio avverso la delibera condominiale del 21.2.2022 presso la CCIAA di
IR (nr. 55/2022 v. doc. B allegato all'atto di citazione con verbale negativo del
3.10.2022), mentre nulla risulta essere stato promosso avverso quella del 26.8.2021; è pur vero che la domanda di nullità è stata formulata in sede di opposizione al D.I., ma occorre evidenziare che le poste creditorie azionate con il D.I. nr. 3655/2022 – oggetto di causa - non derivano dall'approvazione dei bilanci 2019/2020 portati in discussione ed in votazione all'assemblea del 26.8.2021, per cui si ritiene che la
5 mediazione avrebbe dovuto essere comunque promossa;
ciò anche in considerazione del fatto che i motivi di “nullità” dedotti da parte opponente siano, in realtà, motivi di
“annullabilità” (riguardando la legittimità dei criteri di ripartizione delle spese condominiali che, com'è noto, è considerata dalla giurisprudenza motivo di annullamento1); per l'effetto, si dichiara l'inammissibilità della domanda di invalidare la delibera del 26.8.2021 del . CP_2
--- parte opposta, dopo la decisione sull'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del D.I., non risulta aver avviato la procedura di mediazione – anch'essa obbligatoria alla luce della sentenza delle S.U. Cass. 18.9.2020 nr. 19596; tuttavia, parte opponente non ha sollevato alcuna eccezione nella prima difesa utile successiva
(ovvero nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.) ed il giudice (ex Cass.
22736/2021 e nr. 25155/2020) non può rilevare d'ufficio il mancato esperimento della mediazione obbligatoria - prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. N. 28/2010 successivamente alla prima udienza tenuta dopo la mancata instaurazione della mediazione obbligatoria.
Nel merito
Sul primo e sul sesto motivo
I motivi sono generici e sono comunque infondati: sebbene parte attrice lamenti la mancata conoscenza concreta dei reali elementi contabili indicati nel bilancio, parte convenuta ha replicato di aver sempre consegnato all'attrice – prima dell'assemblea del 21.2.2022 (cfr. doc nr. 3-11) - ogni documento richiesto al fine di metterla in condizione di “leggere il bilancio” e di partecipare alla relativa votazione, ivi compreso l'estratto conto bancario e quello risultante dal gestionale. Peraltro, occorre rilevare che i bilanci approvati sono estremamente comprensibili, essendo in pareggio le uscite con le entrate, con la sola eccezione della proprietà attorea.
Nell'email di risposta del 9.2.2022 – inviato dall'amministrazione condominiale all'opponente – è formulato un chiaro invito all'attrice di recarsi presso lo Studio per acquisire documenti ed informazioni utili allo scopo che, tuttavia, l'attrice non raccolse, con l'inevitabile conseguenza che ogni doglianza sul punto espressa dall'attrice non può essere accolta.
Sul secondo motivo
La redazione dei bilanci è avvenuta mediante l'applicazione del “criterio misto”
e cioè con il criterio di cassa per quanto inerente i versamenti ricevuti dai condomini ed i pagamenti eseguiti e con il criterio della competenza con riferimento alle spese maturate per competenza e non pagate alla data di chiusura della gestione condominiale.
Tale criterio risulta essere stato validato dal TU (rag. nominato nei Per_2 procedimenti riuniti pendenti dinanzi al giudice di Pace di IR (pagg. 7 e 8 del documento prodotto al nr. 16 di parte opposta); criterio che questo giudice ritiene di condividere.
7 Del resto, l'art. 1130 bis c.c. introduce una vera e propria struttura complessa del rendiconto condominiale che non può che evolversi proprio sotto il cappello generale del criterio della competenza poiché si compone di diversi documenti, ognuno dei quali richiede ora il rispetto del criterio di cassa, ora quello di competenza che comprende e non esclude il precedente.
Tale visione è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito, e precisamente dalla sentenza n. 1014 del 19.8.2019 del Tribunale di Udine, che testualmente recita:
“L'art. 1130 bis c.c., introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 ed in vigore dal
18.6.2013, stabilisce, nella prima parte del comma 1, che <il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio ai fondi>
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disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti…Affermare che il rendiconto condominiale debba essere improntato al principio di cassa significa non aver compreso a pieno la portata della norma di cui all'art. 1130 bis c.c. introdotta dal legislatore con la novella del 2012….Innanzitutto la norma non parla di bilancio, ma di rendiconto.
Sebbene sia prassi per gli addetti ai lavori utilizzare nella materia condominiale espressioni quali bilancio preventivo e bilancio consuntivo, in realtà sussistono differenze tra il rendiconto dell'amministratore di condominio ed il bilancio delle società, con assai limitati punti di analogia.
Anzi, si ritiene che il rendiconto del condominio, più che con il bilancio delle società, presenta maggiori affinità con altre forme di rendiconto quali il rendiconto del mandatario (art. 1713 c.c.), dell'erede beneficiato e del curatore dell'eredità giacente (art. 531 c.c.), del tutore e delle altre figure affini (art.
385 ss c.c.) ed, entro certi limiti, con il conto della gestione del curatore fallimentare (art. 33 L.F.).
Analogamente a tale figure, anche l'amministratore gestisce somme di denaro, riscuote crediti, paga debiti non suoi, ma del condominio che amministra. In secondo luogo, non sarebbe corretto parlare di rendiconto condominiale, ma come ha osservato attenta dottrina sarebbe più corretto parlare in materia condominiale di
La situazione patrimoniale richiesta dall'art. 1130 bis c.c. – e quindi, il rendiconto generale – dev'essere, invece, redatta secondo il criterio di competenza, in quanto tra le attività, dovranno essere indicati, ad esempio, i crediti verso i condomini, i crediti verso i fornitori (da annotare secondo la competenza), le disponibilità liquide, mentre tra le passività dovranno essere indicati i debiti verso i condomini, i debiti verso i terzi, i fondi accantonati, le riserve. La situazione patrimoniale è, quindi, tale solo se redatta secondo il criterio di competenza, se, invece, fosse redatta secondo il criterio di cassa, non sarebbe altro che una duplicazione del conto entrate/uscite. Il criterio di competenza non esclude alcuna elaborazione contabile di cassa, anzi, la include necessariamente, infatti, il conto economico di
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esercizio non può essere redatto secondo il criterio di competenza nell'annoverare i costi di gestione e la rispettiva relatività di esercizio, ma il conto entrate/uscite, invece, annoverando quali di questi costi siano stati poi materialmente pagati, non può che essere redatto secondo il criterio di cassa e senza che vi sia confusione alcuna, posto che si tratta di elaborati contabili separati che non ingannano di certo i condomini. In sostanza, con la riforma del 2012, il rendiconto condominiale è oggi costituito da un fascicolo i cui documenti sono tenuti e curati secondo criteri diversi, con la conseguenza che il registro di contabilità deve compilarsi secondo il criterio di cassa, mentre lo stato patrimoniale, perché possa raccontare in maniera fedele la realtà delle variazioni finanziarie negative e/o positive di incidenza sui debiti e sui crediti, non può che essere redatto secondo il criterio di competenza”.
Sul terzo motivo
Con riferimento alla ritenuta illegittima appostazione a carico dell'opponente di spese personali per euro 951,60, parte convenuta replica facendo presente che corrisponde all'importo della fattura nr. 100 del 23.6.2021 emessa dal precedente amministratore come l'attuale amministratore ebbe a precisare nell'email CP_7 del 10.2.2022 (v. doc. nr. 10).
Parte convenuta fa poi presente nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2
c.p.c. depositata il 29.5.2023 che tali spese personali sarebbero conseguite dall'esito sfavorevole per l'attrice del procedimento di opposizione all'esecuzione promosso da innanzi al Tribunale di IR (doc. nr. 24 allegato alla memoria ex art. Parte_1
183 sesto comma c.p.c. - R.G. 1000/2018 dott.ssa e relativo provvedimento Per_3 del 12.4.2018 che dispone la soccombenza di (3. condanna l'opponente Parte_1
alla rifusione delle spese della procedura incidentale sostenute dall'opposto Parte_1
, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta e Controparte_8 Pt_2 rimborso forfettario).
Dunque, parte convenuta fornisce due giustificazioni divergenti in ordine a tale appostazione di spese e, considerando che la seconda è cronologicamente successiva alla prima e che contrasta con quanto affermato dallo stesso amministratore nell'email del 10.2.2022, si ritiene l'appostazione illegittima in base al principio per cui - come statuito la Suprema Corte con ordinanza del 18 gennaio 2018, n. 751 – l'assemblea
10 condominiale non può porre a totale carico di un condomino le spese sostenute o dal legale Condominio o dallo stesso amministratore per una procedura iniziata contro di lui salvo che vi sia un titolo giurisdizionale (sentenza o provvedimento) che stabilisca l'esclusiva soccombenza.
Per l'effetto l'appostazione della somma di euro 961,50 a carico esclusivo dell'attrice non è legittima e per l'effetto la delibera del 21.2.2022 è illegittima in parte qua ed il D.I. deve essere revocato, in quanto dalla somma di euro 10.840,13 viene detratto l'importo di euro 961,50, residuando il credito di euro 9.878,60, cui va aggiunto quella somma comunque imputabile all'attrice quale quota parte dovuta in base ai criteri di ripartizione convenzionali della relativa spesa, avente natura condominiale.
Sul quarto motivo
Il motivo è infondato.
Il criterio di ripartizione delle spese in parti uguali a prescindere dalla “caratura” dell'appartamento è IMPOSTO dal regolamento condominiale, la cui natura contrattuale deriva dal fatto che è stato allegato al primo atto di compravendita da parte del costruttore (cfr. pag. 5 dell'allegato del geom. alla CP_5 CP_9
TU Rag. . Per_2
L'art. 2 lett. h) del Regolamento prevede e legittima il criterio di pari suddivisione tra i condomini delle spese di mantenimento e di godimento dei beni comuni, indicati specificatamente nelle precedenti lettere del citato art.
2.. Si tenga conto che i bilanci approvati il 21.2.2022 non hanno riguardato alcuna spesa riferibile a lavori straordinari, per cui non vale il criterio di ripartizione per “millesimi”.
11 Del resto, l'art. 1123 1° co. c.c., nella parte in cui specifica "salvo diversa convenzione" (ultimo periodo del primo comma), dà la possibilità ai condomini di derogare all'applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese in favore di altri criteri di natura convenzionale, efficaci inter partes.
Sul quinto motivo
All'assemblea del 21.2.2022 parteciparono nr. 10 condomini su nr. 11 (assente
) e le votazioni sono state adottate all'unanimità dei presenti, dunque nel Parte_1 rispetto del criterio previsto dal Regolamento condominiale (che opta per il criterio
“per testa”).
0o0o0
La domanda di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non viene accolta in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta.
0o0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del criterio medio delle cause di valore fino ad euro 26.000 (per la fase istruttoria si applica il minimo trattandosi di causa documentale); per il parziale accoglimento della domanda attorea, si ritiene di compensare per un sesto le spese processuali;
vengono comunque riconosciute le spese processuali liquidate in favore di parte opposta con il D.I., sempre compensandole per un sesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di IR, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti:
1-- dichiara inammissibile la domanda di parte opponente di invalidare la delibera assembleare del 26.8.2021;
2-- parzialmente accogliendo la domanda di dichiara Parte_1 illegittima la delibera del 21.2.2022, nella parte in cui imputa a carico esclusivo dell'attrice opponente le spese di euro 961,50 sostenute dall'amministrazione precedente a quella attuale, e di cui alla fattura nr. 100 del 23.6.2021, e per CP_7
l'effetto revoca il D.I. nr. 3655 emesso dal Tribunale di IR in data 27.9.2022;
12 3-- condanna al pagamento in favore del della Parte_1 CP_2 somma di euro 9.878,60, cui va aggiunta quella somma, comunque imputabile all'attrice, quale quota parte dovuta in base ai criteri di ripartizione convenzionali della relativa spesa avente natura condominiale, oltre interessi legali dal 21.2.2022 al saldo;
4—rigetta la domanda di parte opposta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
4—Condanna, altresì parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in euro 4.237,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge;
sono altresì riconosciute le spese liquidate in fase monitoria;
la complessiva somma dovuta a tale titolo viene compensata per un sesto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
IR, 20 marzo 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9839/2021 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – quest'ultima da valutarsi in relazione al
“difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al
“buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.”.
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