Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 340/2024, per la separazione e il divorzio congiunti, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giovanna Condò
- ricorrente -
contro
(C.F. , nato ad [...], il [...], con gli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Franco e Nicolò Reggio
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato negli Stati Uniti d'America, il Controparte_2 C.F._3
15.9.2004, contumace
- terzo chiamato -
1
Conclusioni congiunte: “A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in
MO IA (PV) in data 22/07/2004, tra nata a [...]_1
(PV) il 19/03/1971, residente in [...]; (C.F.
e nato a [...] il [...], residente in C.F._2 Controparte_1
Alessandria (AL) via Cesare Lombroso n.35; (C.F. , matrimonio iscritto nei C.F._2
Registri dello stato civile dei Comuni di MO IA - PV -(Atto n.1 parte 2 serie C - anno 2004 ) e di Pavia – PV – (atto n. 85, parte 2, serie C – anno 2004) e di Alessandria – AL –
(atto n. 194, parte 2, serie C – anno 2004); B) Ordinare al Comune di MO Vestiggia, di
Pavia e di Alessandria di annottare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere agli incombenti di legge […]; 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) I genitori intratterranno diretti rapporti con il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente quanto al mantenimento ed alla permanenza dello stesso attualmente negli ove frequenta l'Università Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), e Pt_2
residente (allo stato) in Troy – New York, 1981 15th St. 12180. Ciascun genitore concorderà con il figlio le modalità e l'ammontare del contributo da erogarsi mensilmente. Quanto al percorso universitario, e sino alla conclusione del medesimo, il SInor si obbliga a corrispondere CP_1 con decorrenza dall'anno accademico in corso 2023-2024 alla SInora l'importo annuo Pt_1 di €. 18.000.00, secondo le seguenti scadenze economico-temporali: Quanto al corrente anno accademico (2023-2024): Euro 12.000,00= alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
n.
10 rate mensili consecutive pari ad euro 600,00= cadauna a far data dal mese di Marzo c.a. e sino al 31 Dicembre c.a.; Quanto agli anni avvenire: Euro 10.000,00= entro e non oltre il 30.09.2024 (e così pure per le annualità successive sino alla conclusione del percorso universitario); n. 12 rate mensili consecutive pari ad euro 667,00= cadauna (complessivi euro 8.000,00=) a far data dal mese di Gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025 (e così pure per le annualità successive sino alla conclusione del percorso universitario); Tutti gli importi con cadenza mensile di cui sopra saranno da bonificarsi entro il 5 di ogni mese sul c/c che la SInora indicherà, impegnandosi la Pt_1
stessa ad utilizzare detti importi esclusivamente per il pagamento di parte delle spese universitarie.
Dal canto proprio la madre provvederà ad integrare quanto dovuto secondo le modalità in atto
(pagamento diretto all'università) o concordate con il ragazzo, necessario al titolo (percorso universitario) suindicato. 3) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2), i genitori provvederanno al mantenimento del figlio durante i periodi presso ciascuno di essi, in occasione dei rientri in Italia o delle vacanze trascorse con l'uno o con l'altro. Le spese per i viaggi del figlio relativi ai rientri in Italia verranno anticipati dal padre, previ accordi con il figlio relativi ai costi
2 ed alla classe aerea, e la madre provvederà ad eventuali eccedenze (es. per cambio classe). Così pure i genitori opereranno per i viaggi di ritorno in America. 4) I genitori assumeranno, altresì, diretti accordi con il figlio quanto al pagamento degli eventuali corsi post-universitari, di specializzazione e master in Italia o all'estero, ai quali il padre e la madre contribuiranno. 5) Le parti danno, ad ogni effetto, atto di essere economicamente autosufficienti, di non aver diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di aver definito ogni loro rapporto di dare-avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a prendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione […]; D) Compensare integralmente le spese di lite dando atto che i difensori sottoscrivendo il presente ricorso rinunziano al beneficio della solidarietà professionale”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.2.2024, i SI.ri e Controparte_1 Parte_1
hanno chiesto la separazione e il divorzio congiunti, rappresentando che, dalla loro
[...]
unione, è nato il figlio, SI. maggiorenne ma non economicamente Controparte_2
autosufficiente.
2. Con sentenza non definitiva in data 9.4.2024, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
3. All'udienza del 18.12.2024, la SI.ra ha dichiarato: “vivo a Parte_1
Pavia, piazza Borromeo, n.
7. Vivo da sola. La casa è mia. Ho anche una casa in montagna a
Cervinia, una a Milano, in società con mio fratello e lo studio sempre in società con mio fratello, nonché un'altra casa, ereditata da mia mamma. Abbiamo un figlio che ha compiuto vent'anni e sta facendo il terzo anno di Università. Non lavora. Vive negli Stati Uniti, dal gennaio del 2021. Pago la retta universitaria di , che comprende anche il CP_2 dormitorio e gli do soldi all'occorrenza. Lavoro nella società di famiglia, sono amministratore, è una società di gestione di immobili, Padana Superiore S.r.l., sono socia al
25%. Negli ultimi tre anni, ho percepito compensi come amministratore, per circa Euro
25.000,00 netti annui. Lavoro in borsa, negli ultimi tre anni, da questa attività, ho avuto utili per circa Euro 100.000,00 annui netti. Percepisco un affitto da una casa di Milano, al 50% con mio fratello, la mia parte è circa Euro 20.000,00 netti annui. Non ho altri redditi. Non ho debiti”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Lombroso, n. 35. La Controparte_1
casa è intestata a me, sto pagando un mutuo, per circa Euro 1.000,00 mensili. Ho una casetta che varrà meno di Euro 30.000,00, è vuota. Non ho altri immobili. Faccio impianti fotovoltaici, come general contractor, attraverso Gallazzi Macchine S.r.l. Tra compensi e utili, negli ultimi tre anni, ho percepito circa Euro 50.000,00 annui netti. Non ho altri redditi.
3 Collaboro anch'io all'iscrizione scolastica e all'occorrenza verso qualcosa a lui direttamente”. Il Giudice Delegato, all'esito, ha onerato la parte più diligente di notificare il ricorso e il verbale d'udienza al figlio, rappresentato come maggiorenne, non economicamente autosufficiente e non convivente con alcuno dei genitori.
4. All'udienza del 7.1.2025, integrato il contraddittorio col figlio maggiorenne, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
5. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, nel presente procedimento per separazione e divorzio ex art. 473-bis49 c.p.c., la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 9.4.2024 ed è passata in giudicato i data 15.11.2024.
6. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, SI.ri e Controparte_1 [...]
i quali hanno celebrato matrimonio, a MO IA, il Parte_1
22.7.2004;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “A) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in MO IA (PV) in data
22/07/2004, tra nata a [...] il [...], residente in [...]
Pavia (PV) Piazza Collegio Borromeo n.7; (C.F. e C.F._2 Controparte_1
nato a [...] il [...], residente in [...];
(C.F. , matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile dei Comuni di C.F._2
MO IA - PV -(Atto n.1 parte 2 serie C - anno 2004 ) e di Pavia – PV – (atto n.
85, parte 2, serie C – anno 2004) e di Alessandria – AL – (atto n. 194, parte 2, serie C – anno
2004); B) Ordinare al Comune di MO Vestiggia, di Pavia e di Alessandria di annottare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere agli incombenti di legge […]; 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) I genitori intratterranno diretti rapporti con il figlio maggiorenne ma non economicamente
4 autosufficiente quanto al mantenimento ed alla permanenza dello stesso attualmente negli
U.S.A., ove frequenta l'Università Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), e residente (allo stato) in Troy – New York, 1981 15th St. 12180. Ciascun genitore concorderà con il figlio le modalità e l'ammontare del contributo da erogarsi mensilmente. Quanto al percorso universitario, e sino alla conclusione del medesimo, il SInor si obbliga a CP_1 corrispondere con decorrenza dall'anno accademico in corso 2023-2024 alla SInora
l'importo annuo di €. 18.000.00, secondo le seguenti scadenze economico- Pt_1
temporali: Quanto al corrente anno accademico (2023-2024): Euro 12.000,00= alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
n. 10 rate mensili consecutive pari ad euro
600,00= cadauna a far data dal mese di Marzo c.a. e sino al 31 Dicembre c.a.; Quanto agli anni avvenire: Euro 10.000,00= entro e non oltre il 30.09.2024 (e così pure per le annualità successive sino alla conclusione del percorso universitario); n. 12 rate mensili consecutive pari ad euro 667,00= cadauna (complessivi euro 8.000,00=) a far data dal mese di Gennaio
2025 e sino al 31 dicembre 2025 (e così pure per le annualità successive sino alla conclusione del percorso universitario); Tutti gli importi con cadenza mensile di cui sopra saranno da bonificarsi entro il 5 di ogni mese sul c/c che la SInora indicherà, Pt_1
impegnandosi la stessa ad utilizzare detti importi esclusivamente per il pagamento di parte delle spese universitarie. Dal canto proprio la madre provvederà ad integrare quanto dovuto secondo le modalità in atto (pagamento diretto all'università) o concordate con il ragazzo, necessario al titolo (percorso universitario) suindicato. 3) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2), i genitori provvederanno al mantenimento del figlio durante i periodi presso ciascuno di essi, in occasione dei rientri in Italia o delle vacanze trascorse con l'uno o con l'altro. Le spese per i viaggi del figlio relativi ai rientri in Italia verranno anticipati dal padre, previ accordi con il figlio relativi ai costi ed alla classe aerea, e la madre provvederà ad eventuali eccedenze (es. per cambio classe). Così pure i genitori opereranno per i viaggi di ritorno in America. 4) I genitori assumeranno, altresì, diretti accordi con il figlio quanto al pagamento degli eventuali corsi post-universitari, di specializzazione e master in Italia o all'estero, ai quali il padre e la madre contribuiranno. 5) Le parti danno, ad ogni effetto, atto di essere economicamente autosufficienti, di non aver diritto a reciproci assegni di mantenimento e/o comunque di rinunciarvi, di aver definito ogni loro rapporto di dare-avere con reciproca soddisfazione e di nulla avere a prendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione […]; D) Compensare integralmente le spese di lite dando atto che i difensori sottoscrivendo il presente ricorso rinunziano al beneficio della solidarietà professionale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Antonella Dragotto)