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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9763 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25250/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 25250/2024
tra
Pt_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Il 16/12/2025, alle ore 11.27, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno è comparso;
per parte convenuta opposta l'Avv. MARCO ACCOSSANO;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 25250/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Gallarate, via XX Settembre n. 6, con Pt_1 P.IVA_1
l'Avv. SIMONE MARIO BRUSATORI
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Lattanzio n. 23, con l'Avv. MARCO ACCOSSANO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice opponente: “Revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 22/5/2024 e notificato in data 28/5/2024. Rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo alla minor somma di € 17.102, 64. In via riconvenzionale: Accertare la responsabilità della locatrice per il danno al materiale depositato in conto terzi e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 20.000 oltre IVA, il tutto per un totale di € 24.400. Nella denegata ipotesi in cui il giudice adito intendesse riconoscere come dovuti i canoni di locazione contestati, disporre la compensazione del valore residuo degli stessi con quanto dovuto alla opponente a
2 titolo di risarcimento danni, dunque condannare la opposta al pagamento della differenza, ovvero della somma di € 7.297, 36. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Parte convenuta opposta: “Rigettare integralmente l'opposizione proposta da con Parte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dichiarare risolto per grave inadempimento della conduttrice, nonché di diritto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3.2 (cfr. ns. doc. 2), il contratto di locazione stipulato il 17/10/2019 e registrato il 29/10/2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Rho (MI), frazione Mazzo, meglio descritto nel contratto medesimo. Condannare l'opponente a rifondere all'opposta le spese di Parte_2 Controparte_2 questo grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al D. M. 55/2014 nel testo vigente, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da
€ 5.200, 01 ad € 26.000 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 7482/2024 (RG n. 18692/2024), col quale questo Tribunale le ha ingiunto loro il pagamento, in favore di della somma di € 25.964, Controparte_1
62, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, concernenti le mensilità da gennaio ad aprile 2024, relativi all'immobile sito in Rho (MI), via Giuseppe Di Vittorio. n. 35 (contratto di locazione del 17/10/2019).
L'opponente ha eccepito la riduzione del canone in autotutela per fuoriuscita d'acqua da un tombino interno al magazzino ed il pagamento parziale del credito azionato. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni quantificati in € 24.000.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di giudizio.
Il 18/3/2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale locatizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale non sono fondate.
Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (art. 1218 c. c.).
Risulta chiaramente dagli atti che il 17/10/2019 veniva stipulato tra Controparte_1
quale locatrice, e quale conduttrice, un contratto di locazione ad uso
[...] Parte_1 commerciale avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Rho, via Giuseppe Di Vittorio n. 35.
A decorrere dal primo trimestre del 2024, la conduttrice si è resa morosa nel Parte_1 pagamento dei canoni di locazione e ha ottenuto l'emissione di Controparte_1
3 decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Parte opponente nulla ha contestato in merito al contratto di locazione ed al mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere da gennaio 2024, limitandosi ad eccepire il mancato utilizzo dell'immobile locato per quattro mesi a decorrere dall'agosto 2022 a causa di fuoriuscita d'acqua da un non meglio precisato tombino interno al magazzino, con impossibilità di utilizzare il piano di carico dell'immobile e conseguente perdita di profitto.
Si tratta di circostanze – non provate – che non giustificano l'autoriduzione del canone, che costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, e non paiono riconducibili neppure eziologicamente a responsabilità del locatore (dipendendo l'eventuale fuoriuscita d'acqua da un tombino dal malfunzionamento della fognatura comunale).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Bisogna, tuttavia, dare atto dell'integrale pagamento della somma ingiunta in corso di causa.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di locazione formulata da oltanto con memoria integrativa del 28/5/2025 e della quale Controparte_1 non vi è traccia nella comparsa di costituzione e risposta del 13/9/2024.
Le spese di giudizio – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, ridotte del 50 % per la bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 25250/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulate da nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 7482/2024 (RG n. 18692/2024). Dichiara la somma ingiunta interamente riscossa da Controparte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di locazione formulata da;
Controparte_1
3) condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 2.140 (euro duemila cento Controparte_1 quaranta/00) per compensi (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 16/12/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 25250/2024
tra
Pt_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Il 16/12/2025, alle ore 11.27, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice opponente nessuno è comparso;
per parte convenuta opposta l'Avv. MARCO ACCOSSANO;
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 25250/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Gallarate, via XX Settembre n. 6, con Pt_1 P.IVA_1
l'Avv. SIMONE MARIO BRUSATORI
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_1 P.IVA_2
Lattanzio n. 23, con l'Avv. MARCO ACCOSSANO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice opponente: “Revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 22/5/2024 e notificato in data 28/5/2024. Rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. In via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto precedente, ridurre l'importo del decreto ingiuntivo alla minor somma di € 17.102, 64. In via riconvenzionale: Accertare la responsabilità della locatrice per il danno al materiale depositato in conto terzi e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 20.000 oltre IVA, il tutto per un totale di € 24.400. Nella denegata ipotesi in cui il giudice adito intendesse riconoscere come dovuti i canoni di locazione contestati, disporre la compensazione del valore residuo degli stessi con quanto dovuto alla opponente a
2 titolo di risarcimento danni, dunque condannare la opposta al pagamento della differenza, ovvero della somma di € 7.297, 36. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Parte convenuta opposta: “Rigettare integralmente l'opposizione proposta da con Parte_2 conferma del decreto ingiuntivo opposto. Dichiarare risolto per grave inadempimento della conduttrice, nonché di diritto in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3.2 (cfr. ns. doc. 2), il contratto di locazione stipulato il 17/10/2019 e registrato il 29/10/2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Rho (MI), frazione Mazzo, meglio descritto nel contratto medesimo. Condannare l'opponente a rifondere all'opposta le spese di Parte_2 Controparte_2 questo grado di giudizio, di cui si chiede la liquidazione secondo i valori medi di cui alla tabella 2 allegata al D. M. 55/2014 nel testo vigente, ritenuta la causa compresa nello scaglione di valore da
€ 5.200, 01 ad € 26.000 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n. 7482/2024 (RG n. 18692/2024), col quale questo Tribunale le ha ingiunto loro il pagamento, in favore di della somma di € 25.964, Controparte_1
62, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, concernenti le mensilità da gennaio ad aprile 2024, relativi all'immobile sito in Rho (MI), via Giuseppe Di Vittorio. n. 35 (contratto di locazione del 17/10/2019).
L'opponente ha eccepito la riduzione del canone in autotutela per fuoriuscita d'acqua da un tombino interno al magazzino ed il pagamento parziale del credito azionato. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni quantificati in € 24.000.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha chiesto la conferma del decreto opposto e la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di giudizio.
Il 18/3/2025 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed ha disposto il passaggio dal rito ordinario al rito speciale locatizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza e immediato deposito telematico della contestuale motivazione.
L'opposizione e la domanda riconvenzionale non sono fondate.
Va rammentato in principio per cui il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (art. 1218 c. c.).
Risulta chiaramente dagli atti che il 17/10/2019 veniva stipulato tra Controparte_1
quale locatrice, e quale conduttrice, un contratto di locazione ad uso
[...] Parte_1 commerciale avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Rho, via Giuseppe Di Vittorio n. 35.
A decorrere dal primo trimestre del 2024, la conduttrice si è resa morosa nel Parte_1 pagamento dei canoni di locazione e ha ottenuto l'emissione di Controparte_1
3 decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Parte opponente nulla ha contestato in merito al contratto di locazione ed al mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere da gennaio 2024, limitandosi ad eccepire il mancato utilizzo dell'immobile locato per quattro mesi a decorrere dall'agosto 2022 a causa di fuoriuscita d'acqua da un non meglio precisato tombino interno al magazzino, con impossibilità di utilizzare il piano di carico dell'immobile e conseguente perdita di profitto.
Si tratta di circostanze – non provate – che non giustificano l'autoriduzione del canone, che costituisce un fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, e non paiono riconducibili neppure eziologicamente a responsabilità del locatore (dipendendo l'eventuale fuoriuscita d'acqua da un tombino dal malfunzionamento della fognatura comunale).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Bisogna, tuttavia, dare atto dell'integrale pagamento della somma ingiunta in corso di causa.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di locazione formulata da oltanto con memoria integrativa del 28/5/2025 e della quale Controparte_1 non vi è traccia nella comparsa di costituzione e risposta del 13/9/2024.
Le spese di giudizio – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, ridotte del 50 % per la bassa complessità delle questioni trattate, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG 25250/2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulate da nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 7482/2024 (RG n. 18692/2024). Dichiara la somma ingiunta interamente riscossa da Controparte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di risoluzione del contratto di locazione formulata da;
Controparte_1
3) condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposta Parte_1 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 2.140 (euro duemila cento Controparte_1 quaranta/00) per compensi (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 16/12/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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