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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3063/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3063/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Paone ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Paolo Laghi CONVENUTA OPPOSTA nonché (C.F. e P.IVA , quale CP_2 P.IVA_3 procuratrice di (C.F. e P.IVA Controparte_3
, con il patrocinio dell'Avv. Francesca P.IVA_4 Burbuglini e dell'Avv. Edoardo Fantini INTERVENIENTE VOLONTARIA CONCLUSIONI Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, chiedeva Controparte_1 l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di allegando: Parte_1
- di essere creditrice della somma complessiva di euro 480.621,72, stante il mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo chirografario n. 108998 - stipulato in data 9 aprile 2021 tra e BA PO Parte_1 NC s.p.a. – nonché il saldo negativo del rapporto
1 di conto corrente n. 11588 - stipulato in data 3 marzo 2020 tra e BA PO NC s.p.a.; Parte_1
- che le obbligazioni assunte da erano Parte_1 garantite da una fideiussione omnibus rilasciata da
, e in data Parte_2 Parte_3 Parte_4 20 aprile 2022 fino alla concorrenza dell'importo di euro
1.400.000,00; In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 26 marzo 2024, emetteva decreto ingiuntivo n. 664/2024, che veniva tempestivamente opposto da CP_4
2. A sostegno della opposizione allegava:
[...] Parte_1
- la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 641 comma 2 c.p.c., essendo parte attrice una società con sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea;
- la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte della convenuta opposta, alla luce della sopravvenuta richiesta di ingiunzione nonostante il previo perfezionamento di un accordo transattivo tra la e BA PO NC. Controparte_5 L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione: IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dei termini di cui all'art. 641 comma 2 c.p.c., per i motivi meglio esposti in narrativa;
- respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione che parte opposta dovesse avanzare, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- Revocarsi, dichiararsi nullo e di nessun valore, ed in ogni caso privo di qualsivoglia effetto, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 664/2024 del 26/03/2024 – RG 1446/2024, per le causali di cui alla narrativa;
- In ogni caso con vittoria delle spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva di meglio dedurre, controdedurre e articolare anche all'esito delle avverse difese.» 3. Si costituiva quindi la convenuta opposta, evidenziando:
- che la violazione del termine di cui all'art. 641, comma 2, c.p.c. non implicava la nullità del decreto ingiuntivo, atteso che per tale violazione non è espressamente prevista la sanzione della nullità e che, in ogni caso, il provvedimento avrebbe comunque raggiunto
2 il suo scopo alla luce della tempestiva proposizione dell'opposizione;
- che la sottoscrizione dell'accordo transattivo era subordinata al previo versamento da parte di T_
di una parte della somma dovuta, adempimento
[...] tuttavia mai effettuato. La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 664/2024, R.G. 1446/2024 emesso il 26.3.2024 dal Tribunale di Padova;
In via principale: respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte poiché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte e dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n. 664/2024, R.G. 1446/2024 emesso il 26.3.2024 dal Tribunale di Padova;
In ogni caso: condannare la al Controparte_5 pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Euro 480.621,72, di cui Euro 47.081,82 per residuo del finanziamento chirografario n. 108998 di originari Euro 250.000,00 acceso in data 9.4.2021 presso la Filiale di Riccione (RN) dell'allora BA PO NC S.p.a. ed Euro 433.539,90 per saldo del conto corrente di corrispondenza n. 11588, acceso in data 3.3.2020 presso la Filiale di Morciano di Romagna (RN) dell'allora BA PO NC S.p.a., oltre ad interessi al tasso contrattuale;
In ogni ipotesi: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2015, nonché ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via istruttoria: Salva e riservata ogni eccezione, deduzione e produzione nei termini di legge.»
4. Con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
5. Con comparsa del 3 febbraio 2025 interveniva volontariamente in giudizio quale CP_2 procuratrice di facendo presente di Controparte_3 aver acquistato da – con contratto di CP_1 cessione stipulato in data 19.12.24 - il credito originariamente vantato da BA PO NC nei confronti della società divenendo pertanto Parte_1 unica titolare del credito vantato da nei CP_1 confronti della Parte_1
6. La causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione.
•
3 7. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
8. Il credito azionato da è relativo ad un CP_1 contratto di mutuo chirografario di importo pari ad euro 250.000,00 stipulato tra e BA PO Parte_1 NC s.p.a. in data 9 aprile 2021(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), di cui la mutuante vanta un credito residuo pari ad euro 47.081,82 derivante dal mancato pagamento di alcune rate del contratto, nonché al saldo negativo del contratto di conto corrente n. 11588 stipulato in data 3 marzo 2020 tra e BA Parte_1 PO NC s.p.a., in relazione al quale la convenuta opposta vanta un credito pari ad euro 433.539,90 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio). Successivamente, BA PO NC s.p.a. si è fusa per incorporazione in (cfr. docc. 2 e Controparte_1 3 fascicolo monitorio). Il credito è stato infine ceduto a come Controparte_3 da quest'ultima affermato nel proprio atto di intervento in giudizio. 8.1. L'opponente ha sollevato eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla terza intervenuta
Controparte_3 L'eccezione è fondata. L'intervenuta ha dichiarato di avere acquistato da
[...] il credito originariamente vantato BA CP_1 PO NC S.p.a. nei confronti della società
– relativo al rimborso del finanziamento Parte_1 chirografario n. 108998 di originari euro 250.000,00 acceso in data 9.4.2021 presso la Filiale di Riccione (RN) dell'allora BA PO NC s.p.a. e al saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 11588 stipulato in data 3 marzo 2020 tra e BA Parte_1 PO NC s.p.a. - a mezzo di cessione della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 7 del 16/01/2025. ha quindi Controparte_3 spiegato intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni già avanzate da CP_1
[...] L'opponente ha eccepito che non vi è prova di tale cessione del credito. Dall'esame delle Gazzetta Ufficiale depositata dalla intervenuta, si evince che quest'ultima ha acquistato da tutti i crediti derivanti da Controparte_1 finanziamenti vantati verso debitori classificati a sofferenza, «identificati originariamente presso i gestionali della BA PO NC S.p.A con i seguenti NDG: 429618, 18745, 453157, 386265, 2569, 11820
4 ed identificati presso l'odierna Cedente con i CP_1 seguenti rispettivi NDG: 10429618, 10018745, 10453157, 10386265, 10002569, 10011820». È dunque escluso dal semplice esame dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che l'intervenuta abbia acquistato il credito derivante dal saldo del conto corrente n. 11588, non trattandosi di «finanziamento». Quanto al credito vantato da nei Controparte_1 confronti di a titolo di rimborso del Parte_1 finanziamento chirografario n. 108998, va osservato che sebbene la mutuataria alla data della cessione (19/12/2024) fosse stata classificata a sofferenza - come si evince dall'estratto della Centrale Rischi risalente a gennaio 2024 depositato dalla convenuta opposta (doc. 17 del fascicolo monitorio)- non vi è prova che quel credito rispondesse agli NDG indicati in Gazzetta Ufficiale, posto che la convenuta e l'intervenuta nulla hanno dimostrato in tal senso. Per tali motivi deve escludersi la titolarità dei crediti azionati in via monitoria in capo alla intervenuta
[...]
CP_3
9. L'opponente ha poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 641 comma 2 c.p.c., essendo indicato nel provvedimento un termine inferiore a quello previsto dalla legge per l'opposizione. Tale eccezione risulta infondata. Sul punto infatti deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale «le conseguenze derivanti dalla concessione di un termine per proporre impugnazione inferiore a quello ex lege o immotivatamente ridotto sono (al netto del profilo concernente la proposizione di impugnazione successivamente a tale termine ma entro quello che si sarebbe dovuto concedere) unicamente la concessione di un ulteriore termine endoprocessuale per l'allestimento delle proprie difese» (App. Bologna Sez. II, 8.5.2024, n. 1044). Ne deriva che il decreto ingiuntivo non è nullo, ma l'opponente può eventualmente chiedere l'assegnazione di un ulteriore termine per approntare le proprie difese. Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha chiesto tale termine né ha allegato di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'assegnazione di un termine ridotto per l'opposizione, ma anzi ha proposto opposizione formulando anche difese di merito. L'eccezione di nullità non può dunque trovare accoglimento.
10. In secondo luogo, va osservato che il credito azionato in via monitoria risulta comunque provato nel quantum, in quanto non specificamente e tempestivamente
5 contestato da ai sensi dell'art. 115 Parte_1 c.p.c. L'esistenza di tale credito può pertanto ritenersi fatto pacifico e, come tale, non bisognoso di prova. 11. L'attrice opponente ha poi eccepito la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte della convenuta opposta, avendo depositato l'ingiunzione di pagamento nonostante il previo perfezionamento di un accordo transattivo tra la società e BA Parte_1 PO NC in ordine al pagamento del credito azionato in via monitoria. Sul punto va osservato che l'eventuale violazione del principio di buona fede non incide sulla esigibilità o meno del credito da parte della convenuta opposta, ma semmai dà diritto alla opponente di agire per il risarcimento del danno, attesa la consolidata distinzione tra regole di validità e regole di condotta. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza costanti, i comportamenti tenuti dalle parti contrari al dovere di buona fede rimangono irrilevanti sul piano della validità del contratto, rilevando solo sul piano della responsabilità, atteso che l'invalidità dell'atto può essere fatta valere esclusivamente al seguito del verificarsi di una fattispecie delineata dal legislatore, e mai con riferimento ad una fattispecie costruita dal giudice in sede di applicazione della clausola generale della buona fede. In altre parole, secondo la giurisprudenza, «Ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità» (Cass. SS.UU. 26724/2007). Poiché in questa sede non è stata formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno, le deduzioni dell'opponente in ordine a tale tematica risultano irrilevanti, atteso che esse non incidono in alcun modo sulla esigibilità del credito azionato. 11.1. Peraltro, anche a voler esaminare il profilo della responsabilità, a ben vedere non può ravvisarsi nel caso di specie una violazione del canone di correttezza e buona fede. L'attrice opponente infatti imputa tale violazione al mancato rispetto di un accordo transattivo raggiunto con BA PO NC s.p.a. (poi fusa per incorporazione in ). Controparte_1 Tuttavia, la convenuta opposta ha allegato che tale accordo transattivo non si è perfezionato, posto che la sua sottoscrizione era subordinata al previo versamento
6 da parte di di un primo acconto – onere Parte_1 tuttavia non adempiuto dalla società opponente;
tale circostanza trova riscontro nella corrispondenza allegata dalla convenuta (cfr. doc. 4 comparsa di risposta), dove si dichiara che «la BA sottoscriverà l'accordo una volta che la prima tranche sarà pervenuta tramite bonifico» - condizione mai contestata da nelle T_ successive missive. Pertanto, non può ravvisarsi la violazione del principio generale di correttezza e buona fede contrattuale.
12. In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
13. Le spese di lite sostenute da Controparte_1 seguono la soccombenza e vanno poste a carico di T_ ; tali spese vengono liquidate in dispositivo
[...] secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (nulla va riconosciuto per la fase decisoria, avendo la convenuta omesso di comparire alla udienza di discussione della causa). Quanto alla intervenuta, la stessa va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della opponente, in quanto, come visto, ha spiegato intervento ad adiuvandum in mancanza di prova di avere effettivamente acquistato il credito azionato in via monitoria. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e decisoria (non avendo l'opponente svolto attività riconducibili alle fasi introduttiva e di trattazione nei confronti della intervenuta).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 664/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 26 marzo 2024 in favore di
[...]
CP_1
2. DICHIARA il difetto di titolarità di CP_3
in relazione ai crediti azionati in via
[...] monitoria.
3. CONDANNA al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 16.293,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
4. CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_3 di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in euro 9.708,00 per compensi, oltre a
7 spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Paone dichiaratosi antistatario. Così deciso in Padova, in data 26 giugno 2025
Il Giudice Alberto Stocco
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3063/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Antonio Paone ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Paolo Laghi CONVENUTA OPPOSTA nonché (C.F. e P.IVA , quale CP_2 P.IVA_3 procuratrice di (C.F. e P.IVA Controparte_3
, con il patrocinio dell'Avv. Francesca P.IVA_4 Burbuglini e dell'Avv. Edoardo Fantini INTERVENIENTE VOLONTARIA CONCLUSIONI Parte attrice opponente ha precisato le conclusioni come da odierna udienza. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, chiedeva Controparte_1 l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di allegando: Parte_1
- di essere creditrice della somma complessiva di euro 480.621,72, stante il mancato pagamento delle rate del contratto di mutuo chirografario n. 108998 - stipulato in data 9 aprile 2021 tra e BA PO Parte_1 NC s.p.a. – nonché il saldo negativo del rapporto
1 di conto corrente n. 11588 - stipulato in data 3 marzo 2020 tra e BA PO NC s.p.a.; Parte_1
- che le obbligazioni assunte da erano Parte_1 garantite da una fideiussione omnibus rilasciata da
, e in data Parte_2 Parte_3 Parte_4 20 aprile 2022 fino alla concorrenza dell'importo di euro
1.400.000,00; In accoglimento del ricorso monitorio il Tribunale di Padova, in data 26 marzo 2024, emetteva decreto ingiuntivo n. 664/2024, che veniva tempestivamente opposto da CP_4
2. A sostegno della opposizione allegava:
[...] Parte_1
- la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 641 comma 2 c.p.c., essendo parte attrice una società con sede in un Paese non facente parte dell'Unione Europea;
- la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte della convenuta opposta, alla luce della sopravvenuta richiesta di ingiunzione nonostante il previo perfezionamento di un accordo transattivo tra la e BA PO NC. Controparte_5 L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione: IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dei termini di cui all'art. 641 comma 2 c.p.c., per i motivi meglio esposti in narrativa;
- respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione che parte opposta dovesse avanzare, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- Revocarsi, dichiararsi nullo e di nessun valore, ed in ogni caso privo di qualsivoglia effetto, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 664/2024 del 26/03/2024 – RG 1446/2024, per le causali di cui alla narrativa;
- In ogni caso con vittoria delle spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva di meglio dedurre, controdedurre e articolare anche all'esito delle avverse difese.» 3. Si costituiva quindi la convenuta opposta, evidenziando:
- che la violazione del termine di cui all'art. 641, comma 2, c.p.c. non implicava la nullità del decreto ingiuntivo, atteso che per tale violazione non è espressamente prevista la sanzione della nullità e che, in ogni caso, il provvedimento avrebbe comunque raggiunto
2 il suo scopo alla luce della tempestiva proposizione dell'opposizione;
- che la sottoscrizione dell'accordo transattivo era subordinata al previo versamento da parte di T_
di una parte della somma dovuta, adempimento
[...] tuttavia mai effettuato. La convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 664/2024, R.G. 1446/2024 emesso il 26.3.2024 dal Tribunale di Padova;
In via principale: respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte poiché infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte e dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n. 664/2024, R.G. 1446/2024 emesso il 26.3.2024 dal Tribunale di Padova;
In ogni caso: condannare la al Controparte_5 pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Euro 480.621,72, di cui Euro 47.081,82 per residuo del finanziamento chirografario n. 108998 di originari Euro 250.000,00 acceso in data 9.4.2021 presso la Filiale di Riccione (RN) dell'allora BA PO NC S.p.a. ed Euro 433.539,90 per saldo del conto corrente di corrispondenza n. 11588, acceso in data 3.3.2020 presso la Filiale di Morciano di Romagna (RN) dell'allora BA PO NC S.p.a., oltre ad interessi al tasso contrattuale;
In ogni ipotesi: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2015, nonché ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In via istruttoria: Salva e riservata ogni eccezione, deduzione e produzione nei termini di legge.»
4. Con ordinanza del 20 gennaio 2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
5. Con comparsa del 3 febbraio 2025 interveniva volontariamente in giudizio quale CP_2 procuratrice di facendo presente di Controparte_3 aver acquistato da – con contratto di CP_1 cessione stipulato in data 19.12.24 - il credito originariamente vantato da BA PO NC nei confronti della società divenendo pertanto Parte_1 unica titolare del credito vantato da nei CP_1 confronti della Parte_1
6. La causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione.
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3 7. L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
8. Il credito azionato da è relativo ad un CP_1 contratto di mutuo chirografario di importo pari ad euro 250.000,00 stipulato tra e BA PO Parte_1 NC s.p.a. in data 9 aprile 2021(cfr. doc. 5 fascicolo monitorio), di cui la mutuante vanta un credito residuo pari ad euro 47.081,82 derivante dal mancato pagamento di alcune rate del contratto, nonché al saldo negativo del contratto di conto corrente n. 11588 stipulato in data 3 marzo 2020 tra e BA Parte_1 PO NC s.p.a., in relazione al quale la convenuta opposta vanta un credito pari ad euro 433.539,90 (cfr. doc. 9 fascicolo monitorio). Successivamente, BA PO NC s.p.a. si è fusa per incorporazione in (cfr. docc. 2 e Controparte_1 3 fascicolo monitorio). Il credito è stato infine ceduto a come Controparte_3 da quest'ultima affermato nel proprio atto di intervento in giudizio. 8.1. L'opponente ha sollevato eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla terza intervenuta
Controparte_3 L'eccezione è fondata. L'intervenuta ha dichiarato di avere acquistato da
[...] il credito originariamente vantato BA CP_1 PO NC S.p.a. nei confronti della società
– relativo al rimborso del finanziamento Parte_1 chirografario n. 108998 di originari euro 250.000,00 acceso in data 9.4.2021 presso la Filiale di Riccione (RN) dell'allora BA PO NC s.p.a. e al saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 11588 stipulato in data 3 marzo 2020 tra e BA Parte_1 PO NC s.p.a. - a mezzo di cessione della quale è stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 7 del 16/01/2025. ha quindi Controparte_3 spiegato intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni già avanzate da CP_1
[...] L'opponente ha eccepito che non vi è prova di tale cessione del credito. Dall'esame delle Gazzetta Ufficiale depositata dalla intervenuta, si evince che quest'ultima ha acquistato da tutti i crediti derivanti da Controparte_1 finanziamenti vantati verso debitori classificati a sofferenza, «identificati originariamente presso i gestionali della BA PO NC S.p.A con i seguenti NDG: 429618, 18745, 453157, 386265, 2569, 11820
4 ed identificati presso l'odierna Cedente con i CP_1 seguenti rispettivi NDG: 10429618, 10018745, 10453157, 10386265, 10002569, 10011820». È dunque escluso dal semplice esame dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale che l'intervenuta abbia acquistato il credito derivante dal saldo del conto corrente n. 11588, non trattandosi di «finanziamento». Quanto al credito vantato da nei Controparte_1 confronti di a titolo di rimborso del Parte_1 finanziamento chirografario n. 108998, va osservato che sebbene la mutuataria alla data della cessione (19/12/2024) fosse stata classificata a sofferenza - come si evince dall'estratto della Centrale Rischi risalente a gennaio 2024 depositato dalla convenuta opposta (doc. 17 del fascicolo monitorio)- non vi è prova che quel credito rispondesse agli NDG indicati in Gazzetta Ufficiale, posto che la convenuta e l'intervenuta nulla hanno dimostrato in tal senso. Per tali motivi deve escludersi la titolarità dei crediti azionati in via monitoria in capo alla intervenuta
[...]
CP_3
9. L'opponente ha poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione del termine di cui all'art. 641 comma 2 c.p.c., essendo indicato nel provvedimento un termine inferiore a quello previsto dalla legge per l'opposizione. Tale eccezione risulta infondata. Sul punto infatti deve applicarsi l'orientamento giurisprudenziale in base al quale «le conseguenze derivanti dalla concessione di un termine per proporre impugnazione inferiore a quello ex lege o immotivatamente ridotto sono (al netto del profilo concernente la proposizione di impugnazione successivamente a tale termine ma entro quello che si sarebbe dovuto concedere) unicamente la concessione di un ulteriore termine endoprocessuale per l'allestimento delle proprie difese» (App. Bologna Sez. II, 8.5.2024, n. 1044). Ne deriva che il decreto ingiuntivo non è nullo, ma l'opponente può eventualmente chiedere l'assegnazione di un ulteriore termine per approntare le proprie difese. Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha chiesto tale termine né ha allegato di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'assegnazione di un termine ridotto per l'opposizione, ma anzi ha proposto opposizione formulando anche difese di merito. L'eccezione di nullità non può dunque trovare accoglimento.
10. In secondo luogo, va osservato che il credito azionato in via monitoria risulta comunque provato nel quantum, in quanto non specificamente e tempestivamente
5 contestato da ai sensi dell'art. 115 Parte_1 c.p.c. L'esistenza di tale credito può pertanto ritenersi fatto pacifico e, come tale, non bisognoso di prova. 11. L'attrice opponente ha poi eccepito la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte della convenuta opposta, avendo depositato l'ingiunzione di pagamento nonostante il previo perfezionamento di un accordo transattivo tra la società e BA Parte_1 PO NC in ordine al pagamento del credito azionato in via monitoria. Sul punto va osservato che l'eventuale violazione del principio di buona fede non incide sulla esigibilità o meno del credito da parte della convenuta opposta, ma semmai dà diritto alla opponente di agire per il risarcimento del danno, attesa la consolidata distinzione tra regole di validità e regole di condotta. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza costanti, i comportamenti tenuti dalle parti contrari al dovere di buona fede rimangono irrilevanti sul piano della validità del contratto, rilevando solo sul piano della responsabilità, atteso che l'invalidità dell'atto può essere fatta valere esclusivamente al seguito del verificarsi di una fattispecie delineata dal legislatore, e mai con riferimento ad una fattispecie costruita dal giudice in sede di applicazione della clausola generale della buona fede. In altre parole, secondo la giurisprudenza, «Ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità» (Cass. SS.UU. 26724/2007). Poiché in questa sede non è stata formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno, le deduzioni dell'opponente in ordine a tale tematica risultano irrilevanti, atteso che esse non incidono in alcun modo sulla esigibilità del credito azionato. 11.1. Peraltro, anche a voler esaminare il profilo della responsabilità, a ben vedere non può ravvisarsi nel caso di specie una violazione del canone di correttezza e buona fede. L'attrice opponente infatti imputa tale violazione al mancato rispetto di un accordo transattivo raggiunto con BA PO NC s.p.a. (poi fusa per incorporazione in ). Controparte_1 Tuttavia, la convenuta opposta ha allegato che tale accordo transattivo non si è perfezionato, posto che la sua sottoscrizione era subordinata al previo versamento
6 da parte di di un primo acconto – onere Parte_1 tuttavia non adempiuto dalla società opponente;
tale circostanza trova riscontro nella corrispondenza allegata dalla convenuta (cfr. doc. 4 comparsa di risposta), dove si dichiara che «la BA sottoscriverà l'accordo una volta che la prima tranche sarà pervenuta tramite bonifico» - condizione mai contestata da nelle T_ successive missive. Pertanto, non può ravvisarsi la violazione del principio generale di correttezza e buona fede contrattuale.
12. In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
13. Le spese di lite sostenute da Controparte_1 seguono la soccombenza e vanno poste a carico di T_ ; tali spese vengono liquidate in dispositivo
[...] secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (nulla va riconosciuto per la fase decisoria, avendo la convenuta omesso di comparire alla udienza di discussione della causa). Quanto alla intervenuta, la stessa va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della opponente, in quanto, come visto, ha spiegato intervento ad adiuvandum in mancanza di prova di avere effettivamente acquistato il credito azionato in via monitoria. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio e decisoria (non avendo l'opponente svolto attività riconducibili alle fasi introduttiva e di trattazione nei confronti della intervenuta).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 664/2024 emesso dal Tribunale di Padova in data 26 marzo 2024 in favore di
[...]
CP_1
2. DICHIARA il difetto di titolarità di CP_3
in relazione ai crediti azionati in via
[...] monitoria.
3. CONDANNA al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di che si Controparte_1 liquidano in euro 16.293,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
4. CONDANNA al pagamento delle spese Controparte_3 di lite in favore di che si Parte_1 liquidano in euro 9.708,00 per compensi, oltre a
7 spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Paone dichiaratosi antistatario. Così deciso in Padova, in data 26 giugno 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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