Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 435/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 15-
16/10/24
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Federico Bendinelli Parte_1 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, Strada Maggiore
22 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Controparte_1
Palumbi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna,
Via Farini 24, come da mandato in atti - appellato –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2140/22 emessa il
3.6.22 e pubblicata il 3.8.22.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
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conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] sulla minore e , in proprio e quale genitore Persona_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , per Persona_2 sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto il 29 maggio 2018, allorché cadeva dal proprio motoveicolo targato BK96760, mentre percorreva la via Porrettana con direzione Bazzano, a causa dell'urto con due giovani ragazze, sopra citate, le quali, a suo dire, repentinamente e senza preavviso, attraversavano correndo la via Porrettana con direzione da sinistra verso destra tagliandogli la strada e facendolo cadere a terra dove rimaneva sotto il proprio motociclo riportando gravi lesioni, nonostante i tentativi posti in essere per evitare l'impatto sterzando e frenando bruscamente.
La causa veniva istruita attraverso prove orali, documentali e CTU medico legale;
all'esito il Tribunale, accertato che non residuasse “un margine di responsabilità del conducente ” (pag. 9 Controparte_1 sentenza), accoglieva la domanda condannando le parti convenute, il solido, a risarcire all'attore i danni subiti liquidati nell'importo di euro
127.800,00 all'attualità oltre agli interessi legali, alla refusione delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese di CTU, con attribuzione di quote di responsabilità nei rapporti interni tra i debitori in ragione del Per_ 50% ciascuno, con diritto di regresso di e nei confronti di CP_3 per la quota del 50% ciascuno a condizione del Parte_1 versamento di somme a favore dell'attore.
Appellava la sentenza chiedendone la riforma e si Parte_1 costituiva in giudizio la appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 15-16/10/24 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante non muove alcuna censura in merito alla quantificazione dei danni subiti dall'appellato in conseguenza del sinistro ed invero limita il proprio atto di appello alla “attribuzione della responsabilità del sinistro al comportamento delle minori” (pag. 10 appello), da cui deriverebbe ingiusta condanna. Col primo motivo lamenta un recepimento fideistico delle deduzioni della Polizia Municipale, disattendendo tutti gli altri elementi di prova, in particolare quelli presentati dalle parti convenute.
Il non avrebbe assolto all'onere probatorio ed il sinistro sarebbe CP_1 avvenuto per sua esclusiva colpa e responsabilità.
Sarebbe falso quanto accertato dagli agenti della Polizia Municipale in merito al fatto che l'attraversamento della strada da parte dei pedoni
Pagina 2 di 6 sarebbe avvenuto di corsa e con semaforo pedonale proiettante luce rossa ed anche che la dinamica sarebbe stata confermata dal testimone oculare . Testimone_1
La Polizia Municipale sarebbe intervenuta presumibilmente trascorsi 20 minuti dall'incidente e, pertanto, “nessun valore probatorio può essere pertanto attribuito alla Relazione poi redatta dai Vigili, se non limitatamente alle deposizioni raccolte a verbale” (pag. 12 appello), da cui avrebbero potuto solo desumere la dinamica poi descritta. Seppur l'appellante confermi che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. 1106/2022 tra le tante).
Quindi il tribunale non avrebbe dovuto far riferimento alla relazione del sinistro redatta dalla Polizia Municipale, che non aveva prodotto alcuna fotografia o alcun video attestante quanto dalla stessa dedotto riportato in sentenza, tantomeno la dettagliata esposizioni delle varie fasi di funzionamento dell'impianto semaforico;
i verbalizzanti avrebbero potuto fare deduzioni unicamente ove avessero potuto indicare con certezza l'esatto momento, minuto e secondo, dell'attraversamento ed avessero indicato l'esatta cronologia della successione delle varie fasi. L'attraversamento non sarebbe avvenuto durante la “Fase 3”, quando il semaforo di attraversamento pedonale proiettava la luce rossa ma durante la “Fase 5” , quando il semaforo di attraversamento pedonale proiettava la luce verde con segnalazione acustica. Ciò risulterebbe dalle dichiarazioni di e Persona_2 Per_1
le quali hanno confermato di aver attraversato correndo, perché
[...] pioveva, ma quando la luce pedonale era verde tanto da aver sentito anche il corrispondente segnale acustico.
Dette dichiarazioni non risultano neppure smentite nella documentazione proveniente dalle pubbliche autorità e neppure dalla deposizione del teste unico teste oculare diretto dell'accaduto, il quale ha Testimone_1 dichiarato unicamente di aver visto le ragazze prendersi per mano e cominciare ad attraversare la strada di corsa e che, in quel momento,
“arrivava da Bologna, sulla via Porrettana, uno scooter che le ha prese in pieno. Le ragazze sono volate ed atterrate sull'asfalto”, senza far menzione del colore presente sull'impianto semaforico pedonale. Deduce poi l'appellante che se il testimone avesse visto la luce rossa pedonale avrebbe senza ombra di dubbio riferito l'evento immediatamente alla Polizia Municipale intervenuta, essendo particolare di assoluta rilevanza ai fini della responsabilità.
Il motivo è infondato.
Seppur sia vero che le valutazioni dei verbalizzanti dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, non abbiano fede privilegiata, questo non è il caso della presente causa, dal momento che quanto verbalizzato non
Pagina 3 di 6 deriva da presunzioni o personali considerazioni logiche, bensì dall'esame degli impianti di videosorveglianza semaforica. E' evidente quindi che il Pubblico Ufficiale redigente abbia semplicemente trascritto ciò che ha potuto visionare in seguito a quanto registrato dall'impianto installato in prossimità del semaforo (sulla base….. delle immagini di videosorveglianza che mostrano l'area del sinistro” pag. 2 Verbale) e, pertanto, quanto riportato fa piena prova, non contenendo, lo si ripete, alcuna presunzione o convinzione personale, ma semplicemente la descrizione di ciò che è stato visionato dalle immagini, irrilevante che non siano state indicate le ore e il minuto dell'attraversamento dal momento che, lo stesso verbalizzante, riferisce di intervenuto alle 18:50 circa, presumibilmente a 20 minuti dall'incidente, e quindi gli sarà stato sufficiente visionare le video immagini in quella fascia oraria, a meno che si voglia ipotizzare che vi siano stati più incidenti coinvolgenti pedoni, che attraversavano in coppia di corsa e motocicli uguali a quello coinvolto nel sinistro, circostanza non provata ma soprattutto non riferita dall'Agente che aveva anche visionato il mezzo e del quale vi sono foto nel verbale dallo stesso redatto. In ogni caso, ed in aggiunta, non risulta impugnazione delle sanzioni elevate alle minori in concomitanza del sinistro, come da verbali n. 164/18 e 165/18, relative alla violazione degli articoli 41 e 146 CdS, relativi alla violazione della segnaletica stradale menzionati nella premessa del rapporto della Polizia, il che rende cristallizzato l'avvenimento come descritto per consenso tacito delle sanzionate e quindi, l'avvenuto attraversamento semaforico con la luce rossa pedonale accesa.
Del tutto irrilevante quanto affermato dalle ragazze non potendo esse assumere la veste di testimoni e quindi potendo utilizzarsi esclusivamente dichiarazioni dalle stesse rese ed ad esse sfavorevoli. Col secondo motivo che il Tribunale sì sarebbe “dimenticato” dell'esistenza dell'art. 2054 comma 1 c.c., il quale pone a carico del conducente un veicolo l'obbligo di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, allorché il sinistro coinvolga un mezzo ed una persona. Il si sarebbe limitato ad affermare di aver proceduto con CP_1 semaforo verde a velocità moderata e di aver visto “due ragazze fuori dalle strisce pedonali e dal semaforo pedonale si buttavano correndo in mezzo alla strada creandomi un ostacolo” e di aver “sterzato e frenato bruscamente” per schivare le due ragazze, senza sapere se effettivamente le ha toccate, mentre invece il teste avrebbe Tes_1 parlato di uno scooter che avrebbe preso “in pieno le ragazze sono volate e atterrate sull'asfalto”, il che dimostrerebbe l'elevata velocità tenuta dal il quale, pur avendo visto che le due ragazze stavano CP_1 attraversando la via Porrettana non avrebbe usato una ordinaria diligenza. Oltretutto i vigili urbani avrebbero dovuto verificare lo stato degli pneumatici. In sintesi il non avrebbe dimostrato di aver effettuato tutto il CP_1 possibile per evitare il danno e la prova era a suo carico.
Il motivo è infondato.
Accertato quanto sopra in merito all'attraversamento col rosso delle
Pagina 4 di 6 ragazze, risulta proprio dalla deposizione testimoniale del che Tes_1 nessuna colpa possa essere ascritta al ed invero le stesse, lo si CP_1 ripete col segnale pedonale rosso acceso, perché ciò risulta dall'impianto di videosorveglianza semaforica ed è stato visto dalla accertatore e comunque la violazione addebitata non contestata rendendo certo l'evento, “si sono prese per mano ed hanno cominciato ad attraversare la strada di corsa punto non erano sulle strisce ma a circa 4-5 metri dalle strisce all'incrocio via Garibali/Via Porrettana. In quel momento arrivava da Bologna, sulla via Porrettana, uno scooter che le ha prese in pieno” (pag. 2 verbale). Del tutto irrilevante che le ragazze siano “volate ed atterrate sull'asfalto” come riferito dal testimone, in primis perché lo stesso non ha quantificato la distanza tra il luogo del sinistro e la caduta ed inoltre la stessa addirittura ha affermato “una moto ci ha Persona_1 investito….mi sembra di essere rimasta in piedi”, contraddicendo quindi il testimone che ha affermato di averle viste cadere tutte e due ma, soprattutto, a riprova della modesta velocità del motociclista. Oltretutto la mancata contestazione di qualsivoglia violazione allo stesso
è segno evidente che la Polizia Municipale, dalla visione dei filmati, ha rilevato non sussistessero inadempienze dello stesso, tantomeno sullo spessore degli pneumatici, altrimenti avrebbe elevato contravvenzione per violazione del codice stradale. E' quindi accertato che il conducente del motociclo abbia usato la massima prudenza e di essere stato interessato da un sinistro causato dall'inopportuno attraversamento, di corsa e sotto la pioggia, in presenza di semaforo verde per lui e rosso per i pedoni, delle due ragazze con conseguente impossibilità di effettuare alcuna manovra per evitare le stesse.
In merito all' istanza di espunzione della conclusionale di replica dell'appellante visto l'esito dell'appello appare irrilevante ogni determinazione in merito. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, vista la minima attività istruttoria espletata. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Bologna n. 2140/22 emessa il 3.6.22 e pubblicata il
3.8.22.
1) Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del
Pagina 5 di 6 presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge, con distrazione delle spese in favore dell'avv. Francesca Palumbi che si è dichiarata antistataria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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