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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 184/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Riccardo Fontana (C.F.: : PEC : C.F._2
ed elettivamente domiciliato nel suo Email_1 studio sito a Rimini in Via Dario Campana n. 14
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 (C.F. e P.IVA: – P.E.C.: in persona del legale P.IVA_1 Email_2 rappresentante pro tempore con sede legale a Roma P.le Filippo Il Macedone 89, Pal. 2 P.2 Uff. 13
(C.F. e P.IVA: – P.E.C.: Controparte_2 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante, con sede legale Email_3 in Bellaria Igea Marina (RN), via Don Milani n. 6
- CONVENUTE CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 [
e per il pagamento di differenze
[...] Controparte_2 retributive .
I fatti sono stati correttamente descritto nell'atto introduttivo del giudizio nei seguenti termini : “ 1. Il ricorrente, in data 05.08.2022, ha sottoscritto con la società Controparte_1 un contratto di lavoro full time, a tempo determinato con decorrenza dal 06.08.2022 sino al 31.08.2022. 2. In ragione dell'accordo negoziale di appalto di Cont servizi fra la società con sede legale in Bellaria Igea Controparte_2 Marina (RN), via Don Milani, 6 (docc. 1, 2 e 3, e anche visure CCIAA di entrambe docc. 4 e 5), il ricorrente ha prestato attività lavorativa per detta ultima società, precisamente presso l'Hotel “La Bussola sul Mare” (gestito appunto dalla società , sito a Bellaria, in via Spalato, 9, dal 06.08.2022 al CP_2 31.08.2022, con contratto a tempo pieno (pari a 40 ore settimanali) e determinato, con la qualifica, a detta della controparte, di operaio, per la mansione di cuoco, liv. 5, CCNL Servizi Anpit C.I.S.A.L. (contratto quest'ultimo che è stato applicato quando invece avrebbe dovuto, correttamente, trovare applicazione il C.C.N.L. dell'Industria Turistica - Testo Ufficiale 9 Luglio 2010), senza avere percepito per il suddetto rapporto, tutto quanto gli sarebbe spettato per il lavoro effettivamente svolto.
3. Il sig. , per Parte_1 l'attività prestata, ha percepito unicamente la somma di € 900,00 lordi da parte datoriale, importo totalmente insufficiente in ragione dell'orario di lavoro concretamente effettuato di cui si dirà nel prosieguo.
4. A fronte di quanto sopra il ricorrente, si rivolgeva sia al sindacato Fisascat – Cisl di Rimini che all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (doc.6).
5. Dall'esito degli accertamenti posti in essere dall'Ispettorato del Lavoro sede di Rimini (doc.7) è emerso che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa dal Parte_1 30.07.2022 anziché dal 6.08.2022 avendo lavorato nei 7 giorni antecedenti l'assunzione, senza essere regolarizzato.
6. Inoltre è stato rilevato l'effettivo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quanto previsto contrattualmente, per complessive 77 (settantasette) ore settimanali, superando in tal modo, l'orario massimo settimanale fissato dall'art. 4, comma 2, D.lgs. 66/2003 in 48 (quarantotto) ore settimanali compreso lo straordinario.
7. In particolare veniva rilevato che costui ha lavorato per 11 (undici) ore al giorno, dalle ore 7:00 alle ore 14:30 e dalle ore 17:00 alle 21:30 con 30 minuti di pausa sia a pranzo che a cena, per 7 (sette) giorni alla settimana, senza fruire del prescritto riposo settimanale previsto per legge, in violazione dell'art. 9 D.lgs 66/2003. 8. A seguito dell'accesso Ispettivo effettuato dall'Ispettorato Territoriale del lavoro di Rimini presso la società (già doc. 7) veniva CP_2 accertato anche che “l'accordo negoziale tra somministratore e utilizzatore di fatto intercorso nella stagione estiva 2022 è stato posto in essere in violazione delle norme di legge con le conseguenze derivanti dall'art. 38, c. 1, D.Lgs. 81/2015” con la conseguenza di aver posto tutti i lavoratori, compreso il ricorrente alle dirette dipendenze di fatta salva la concorrente CP_2 Cont responsabilità solidale di 9. Peraltro, come detto sopra, al rapporto lavorativo con il ricorrente è stato applicato, da parte datoriale, il CCNL Servizi Anpit C.I.S.A.L. che rientra fra i c.d. “contratti pirata”, mentre avrebbe dovuto correttamente trovare applicazione, come già dedotto, quello del turismo riconosciuto dalle maggiori organizzazioni sindacali (i.e.: C.C.N.L. dell'Industria Turistica) ed inoltre avrebbe dovuto essere inquadrato quale cuoco di 4° livello. 10. Durante il rapporto di lavoro per cui è causa non sono mai stati consegnati al lavoratore, i prospetti paga. 11. Pertanto, alla luce di dette considerazioni in fatto e in diritto, il sindacato sede di Rimini, CP_3 svolgeva i conteggi (doc. 8), che si abbiano qui per integralmente riportati e trascritti, con riferimento al C.C.N.L. dell'Industria Turistica (Testo Ufficiale 9 Luglio 2010) e delle Tariffe in vigore nel relativo periodo (docc. 9 e 10), delle somme che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire per l'attività prestata in favore della/e predetta/e società nel periodo dal 30.07.2022 al 31.08.2022, ma non ha in realtà percepito, per un totale lordo pari ad € 3.111,77, a titolo di retribuzioni (comprensive di permessi, ratei di 13 ma. e 14 ma. mens., TFR), differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute, mancati riposi, (già detratto l'importo di € 900,00 percepito) ed oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo”.
Le società convenute Controparte_4
ritualmente citate , non si
[...] costituivano in giudizio e pertanto erano dichiarate contumaci.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , all'esito della espletata istruttoria la domanda è risultata fondata e meritevole di accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso e la esaustiva deposizione testimoniale resa in aula dall'Ispettore del Lavoro a nome che in aula ha confermato tutte le circostanze del ricorso Testimone_1 ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto della ingiustificata mancata comparizione del legale rappresentante della società all'udienza fissata per l'interrogatorio formale ( Controparte_2 ordinanza ritualmente notificata ) : argomento di prova questo che valutato alla luce delle emergenze testimoniali è idoneo alla integrazione probatoria in forza della disposizione di cui all'art.232 comma 1 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., considerato altresì l'onere di specifica contestazione gravante sul convenuto nel rito del lavoro – art. 416 comma 3 c.p.c. – nonché la mancata allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie, deducibili anche dal contumace e, nel caso in esame, non dedotte .
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
La mancata evocazione in giudizio dell' impedisce l'accoglimento della CP_5 domanda relativa alla regolarizzazione della posizione contributiva della parte ricorrente (cfr. Cass. Sez. L. n. 8956 del 14/05/2020 Rv. 657651-02 e stessa sezione Ordinanza n. 24924 del 06/11/2020).
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico delle società convenute .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 27\02\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
1) Accertato che al rapporto lavorativo intercorso fra la parte ricorrente e le società e Controparte_1 deve applicarsi il C.C.N.L. dell'Industria Turistica (Testo Controparte_2 Ufficiale 9.07.2010 – Filcams – Fisascat –Uiltucs – Federturismo Confindustria – Confindustria Aica) e che la parte ricorrente nel corso del rapporto lavorativo intercorso con le predetta società ha prestato attività lavorativa presso l'Hotel
“La Bussola sul Mare” sito a Bellaria, in via Spalato 9 in qualità di cuoco 4 ° livello del C.C.N.L. Turismo in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, dal 30.07.2022 al 31.08.2022, per 77 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario
CONDANNA in solido le società Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 3.111,77 lordi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge .
2) Condanna in solido società Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.876,00 ( di cui ero 375,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 17\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'