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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3489/2025 R.G.V.G. promossa;
DA
, nata a [...] il Parte_1
26/07/1959 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. FF AR, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
FF AR, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La
Punta, confermato in data 26/03/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5,
c.p.c. con cui i coniugi e hanno Parte_1 CP_1
esposto che: -in data 15/02/2024 si sono separati consensualmente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni
La Punta, con accordo confermato in data 26/03/2024, concordando che la sig.ra insegnante, contribuisse al Parte_1
mantenimento del sig. , lavoratore autonomo, versando CP_1 mensilmente allo stesso un assegno dell'importo di euro 100,00; - successivamente sono mutate le circostanze che giustificavano la suddetta regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- hanno, quindi, chiesto congiuntamente di omologare le nuove condizioni in modifica dell'Accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale dello Stato civile, nei termini di seguito esposti:
- Il sig. , oggi percettore di pensione sociale, rinuncia CP_1 all'assegno di mantenimento, corrisposto dalla sig.ra
[...]
, in suo favore, che pertanto, verrà revocato;
Pt_1
- la sig.ra si impegna ad ospitare al primo Parte_1
piano del proprio immobile sito in Aci Catena (CT), Via Vampolieri
n. 25, il sig. , che attualmente si trova senza alcuna dimora. Lo CP_1
stesso si impegna, altresì, a contribuire al pagamento del 50% delle utenze domestiche.”.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio.
pagina 2 di 3
Ritenuto che
le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Considerato che il PM ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia e che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Ritenuto, per quanto esposto, che va disposta la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale raggiunto dalle parti in data 15/02/2024 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta, confermato il 26/03/2024, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti.
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 3489/2025
RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale raggiunto dalle parti in data 15/02/2024 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni
La Punta, confermato il 26/03/2024, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3489/2025 R.G.V.G. promossa;
DA
, nata a [...] il Parte_1
26/07/1959 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. FF AR, giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
FF AR, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
pagina 1 di 3 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La
Punta, confermato in data 26/03/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Esaminato il ricorso congiunto ex art. 473 bis 51, comma 5,
c.p.c. con cui i coniugi e hanno Parte_1 CP_1
esposto che: -in data 15/02/2024 si sono separati consensualmente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni
La Punta, con accordo confermato in data 26/03/2024, concordando che la sig.ra insegnante, contribuisse al Parte_1
mantenimento del sig. , lavoratore autonomo, versando CP_1 mensilmente allo stesso un assegno dell'importo di euro 100,00; - successivamente sono mutate le circostanze che giustificavano la suddetta regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- hanno, quindi, chiesto congiuntamente di omologare le nuove condizioni in modifica dell'Accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale dello Stato civile, nei termini di seguito esposti:
- Il sig. , oggi percettore di pensione sociale, rinuncia CP_1 all'assegno di mantenimento, corrisposto dalla sig.ra
[...]
, in suo favore, che pertanto, verrà revocato;
Pt_1
- la sig.ra si impegna ad ospitare al primo Parte_1
piano del proprio immobile sito in Aci Catena (CT), Via Vampolieri
n. 25, il sig. , che attualmente si trova senza alcuna dimora. Lo CP_1
stesso si impegna, altresì, a contribuire al pagamento del 50% delle utenze domestiche.”.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. in forza del quale in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore delle parti, il relatore riferisce in camera di consiglio.
pagina 2 di 3
Ritenuto che
le parti non hanno fatto richiesta congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 5, c.p.c. di comparizione personale e che non sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Considerato che il PM ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che le superiori pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia e che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Ritenuto, per quanto esposto, che va disposta la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale raggiunto dalle parti in data 15/02/2024 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta, confermato il 26/03/2024, secondo quanto congiuntamente richiesto dalle parti.
Ritenuto che le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale visto l'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 3489/2025
RGVG;
Dispone la modifica delle condizioni stabilite nell'accordo di separazione personale raggiunto dalle parti in data 15/02/2024 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni
La Punta, confermato il 26/03/2024, secondo quanto specificato in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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