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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 332/25 CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata il 24.9.2024, pubblicata il 26.9.24, n. 668/24, dal Tribunale della Spezia
fra
con sede in Vezzano Ligure (SP) via Aurelia n. 13/41, (C.F. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo De Marco del Foro di La Spezia, con domicilio eletto come in atti appellante contro
nata il [...] , a [...]; Controparte_1 [...]
nato il [...] a [...]; nato il [...] a Pt_3 Parte_4 MO (AQ) e la di lui moglie Codice fiscale: ; Parte_5 C.F._1
nata il [...] a [...] e il di lei marito Parte_6 Controparte_2 Codice fiscale: ; ata il 21/05/1980 a LA SPEZIA (SP); C.F._2 Parte_7 nata il [...] a [...] unitamente al di lei marito Controparte_3 CP_4
nato a [...] il [...]; nata il [...] a [...]
[...] Parte_8 SPEZIA (SP) , tutti condomini del fabbricato di Vezzano Ligure Via Aurelia 13 denominato “I gemelli” rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Damian del Foro di La Spezia, con domicilio eletto come in atti;
appellati e contro
(CF ), quale avente causa di , residente Controparte_5 C.F._3 Persona_1 in Vezzano Ligure via Aurelia n. 13;
(c.f. ) residente in [...], Controparte_6 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
), entrambe residenti in [...]; C.F._6
(c.f. ), quale avente causa di , residente CP_9 C.F._7 Persona_2 in Arcola, via Soggiano n. 5;
1 (c.f. , quale avente causa di Controparte_10 C.F._8 Persona_2 residente in [...] Mariani Margherita, Fivizzano 29.5.43, con domicilio eletto presso Avv. Luca Damian del Foro di La Spezia come da comparsa di risposta in primo grado;
, Vezzano Ligure 22.8.35m con domicilio eletto presso Avv. Luca Damian Controparte_11 del Foro di La Spezia, come da comparsa di risposta in primo grado;
appellati, contumaci e contro
Avv. Perioli Marina (c.f. in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente C.F._9 domiciliata presso il proprio studio alla Spezia, Piazza Chiodo n. 20 (PEC:
Email_1 appellata, già terza chiamata avente a oggetto: servitù
nelle quale le Parti hanno aderito alla proposta conciliativa del C.I.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
“Dato atto della rinuncia di parti convenute alla domanda riconvenzionale di usucapione per intervenuta rinuncia agli atti, ritualmente accettata da controparti, a spese compensate. RIGETTA le domande di parte attrice;
DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra parti attrici e convenute e la terza chiamata in causa;
CONDANNA parte attrice al pagamento integrale delle spese di CTY, come già liquidate con separato decreto in corso di istruttoria, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
Avverso tale pronuncia proponeva appello la lamentando l'errata od Parte_1 omessa valutazione di documenti probatori, chiedendo la riforma della sentenza, vinte le spese, il tutto come da citazione datata 25.3.25. Con comparsa datata 10.6.25 si costituivano gli appellati , più altri, come Controparte_1 sopra indicati, i quali contrastavano le avversarie pretese, anche lamentando domande nuove, sì da chiedere la conferma della sentenza gravata. Si costituiva anche l'Avv. Marina Perioli, già terza chiamata, con comparsa 5.9.25, chiarendo la propria posizione di estraneità al gravame, rispetto al quale, dunque, letteralmente così si esprimeva: “ Si rimette a giustizia”, senza formulare domanda alcuna. In esito alla prima udienza, il C.I. , dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 17.9.25, cui si rinvia integralmente, senza alcun contenuto afferente ai diritti reali, avvertendo le Parti che, in caso di adesione, la stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 25.9.25 e in data 10.11.25, sia Parti appellate costitute, sia Parte appellante dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare dell'11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, nulla depositando l'Avv. Pericoli, la cui posizione era, tuttavia, quella sopra indicata, caratterizzata dall'assenza di ogni domanda, financo in punto spese, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, a fronte dell'adesione delle Parti costituite alla proposta conciliativa, considerata la posizione già citata dall'Avv. Pericoli, va pronunciata, come previsto, la
2 presente sentenza in rito, l'accordo raggiunto, escludendo la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza pronunciata il 24.9.2024, pubblicata il 26.9.24, n. 668/24, dal Tribunale della Spezia, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per le ragioni di cui alla parte motiva, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti, fermo l'accordo raggiunto.
Genova, lì 12.11.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS Consigliere rel. riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata il 24.9.2024, pubblicata il 26.9.24, n. 668/24, dal Tribunale della Spezia
fra
con sede in Vezzano Ligure (SP) via Aurelia n. 13/41, (C.F. Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo De Marco del Foro di La Spezia, con domicilio eletto come in atti appellante contro
nata il [...] , a [...]; Controparte_1 [...]
nato il [...] a [...]; nato il [...] a Pt_3 Parte_4 MO (AQ) e la di lui moglie Codice fiscale: ; Parte_5 C.F._1
nata il [...] a [...] e il di lei marito Parte_6 Controparte_2 Codice fiscale: ; ata il 21/05/1980 a LA SPEZIA (SP); C.F._2 Parte_7 nata il [...] a [...] unitamente al di lei marito Controparte_3 CP_4
nato a [...] il [...]; nata il [...] a [...]
[...] Parte_8 SPEZIA (SP) , tutti condomini del fabbricato di Vezzano Ligure Via Aurelia 13 denominato “I gemelli” rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Damian del Foro di La Spezia, con domicilio eletto come in atti;
appellati e contro
(CF ), quale avente causa di , residente Controparte_5 C.F._3 Persona_1 in Vezzano Ligure via Aurelia n. 13;
(c.f. ) residente in [...], Controparte_6 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Controparte_7 C.F._5 Controparte_8
), entrambe residenti in [...]; C.F._6
(c.f. ), quale avente causa di , residente CP_9 C.F._7 Persona_2 in Arcola, via Soggiano n. 5;
1 (c.f. , quale avente causa di Controparte_10 C.F._8 Persona_2 residente in [...] Mariani Margherita, Fivizzano 29.5.43, con domicilio eletto presso Avv. Luca Damian del Foro di La Spezia come da comparsa di risposta in primo grado;
, Vezzano Ligure 22.8.35m con domicilio eletto presso Avv. Luca Damian Controparte_11 del Foro di La Spezia, come da comparsa di risposta in primo grado;
appellati, contumaci e contro
Avv. Perioli Marina (c.f. in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente C.F._9 domiciliata presso il proprio studio alla Spezia, Piazza Chiodo n. 20 (PEC:
Email_1 appellata, già terza chiamata avente a oggetto: servitù
nelle quale le Parti hanno aderito alla proposta conciliativa del C.I.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio origina dalla sentenza indicata in epigrafe, con cui veniva statuito quanto segue:
“…
“Dato atto della rinuncia di parti convenute alla domanda riconvenzionale di usucapione per intervenuta rinuncia agli atti, ritualmente accettata da controparti, a spese compensate. RIGETTA le domande di parte attrice;
DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra parti attrici e convenute e la terza chiamata in causa;
CONDANNA parte attrice al pagamento integrale delle spese di CTY, come già liquidate con separato decreto in corso di istruttoria, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
Avverso tale pronuncia proponeva appello la lamentando l'errata od Parte_1 omessa valutazione di documenti probatori, chiedendo la riforma della sentenza, vinte le spese, il tutto come da citazione datata 25.3.25. Con comparsa datata 10.6.25 si costituivano gli appellati , più altri, come Controparte_1 sopra indicati, i quali contrastavano le avversarie pretese, anche lamentando domande nuove, sì da chiedere la conferma della sentenza gravata. Si costituiva anche l'Avv. Marina Perioli, già terza chiamata, con comparsa 5.9.25, chiarendo la propria posizione di estraneità al gravame, rispetto al quale, dunque, letteralmente così si esprimeva: “ Si rimette a giustizia”, senza formulare domanda alcuna. In esito alla prima udienza, il C.I. , dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, formulava una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c, come da ordinanza in data 17.9.25, cui si rinvia integralmente, senza alcun contenuto afferente ai diritti reali, avvertendo le Parti che, in caso di adesione, la stessa sarebbe stata intesa, quanto alla definizione processuale del gravame, come richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, previa rinuncia ai termini per difese finali, fermi gli effetti dell'accordo raggiunto. Con note scritte rispettivamente in data 25.9.25 e in data 10.11.25, sia Parti appellate costitute, sia Parte appellante dichiaravano, in rapporto all'udienza cartolare dell'11.11.25, di aderire alla proposta conciliativa formulata con la citata ordinanza, nulla depositando l'Avv. Pericoli, la cui posizione era, tuttavia, quella sopra indicata, caratterizzata dall'assenza di ogni domanda, financo in punto spese, sì che la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione, come da ordinanza odierna. Ciò detto, osserva la Corte che, a fronte dell'adesione delle Parti costituite alla proposta conciliativa, considerata la posizione già citata dall'Avv. Pericoli, va pronunciata, come previsto, la
2 presente sentenza in rito, l'accordo raggiunto, escludendo la sussistenza del perdurare di interesse ad una pronuncia di merito, essendo venuta meno la materia del contendere. Le spese di lite del grado, come richiesto, fermo l'accordo raggiunto, vanno in questa sede compensante integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza pronunciata il 24.9.2024, pubblicata il 26.9.24, n. 668/24, dal Tribunale della Spezia, la Corte così provvede:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE, per le ragioni di cui alla parte motiva, a spese del grado integralmente compensate fra le Parti, fermo l'accordo raggiunto.
Genova, lì 12.11.2025
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
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