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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2932/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Auricchio C.F._1
Raffaele, dal quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Improta C.F._2
Emanuele, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Controparte_1
ruolo in data 05/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 05.10.1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di LL RO (al N. 32, Parte II, serie A , anno 1998).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato il figlio (n. Massa di Somma il Per_1
27.02.2007), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.12.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I ricorrenti espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale. Essi vivranno separatamente ciascuno presso il proprio domicilio e saranno liberi di fissare ove meglio ritengano la propria residenza. Eventuali cambi di residenza e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r.
2) Le parti si danno atto che il sig. di fatto si è già trasferito in altra dimora e provvederà Parte_1
a mutare la propria residenza non appena avrà trovato una stabile sistemazione. Pertanto, i coniugi
2 convengono sin d'ora che potranno di fatto vivere separati fino all'udienza presidenziale in attesa della formale autorizzazione.
3) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambe i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di
maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
In relazione al diritto di visita, previo accordo con la ex-moglie, il padre potrà vedere/tenere con se il figlio
tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età della minore e le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita: - martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00, nonché il sabato o la domenica (alternati di settimana in settimana) dalle 09:00 alle 21:00; da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro alternati di anno in anno;
il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
4) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio passaporto per
destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
5) Il prosieguo scolastico della prole, come per legge e nei limiti delle attitudini della figlia, sarà concordato preventivamente tra i coniugi.
6) In relazione agli aspetti economici, il sig. si obbliga, entro il giorno 7 di ogni mese (in Parte_1 caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, con effettivo accredito della somma entro la detta data), al versamento dell'importo mensile di €200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento alimentare della figlia minore, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT (ex costo vita), nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di
spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale
Forense. Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia CP_2 integralmente fino al compimento del 21° anno d'età del figlio alla propria quota del 50% (pari ad €100 mensili circa) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che la madre faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il 100% del pagamento della stessa. Pertanto, l'importo del mantenimento versato – in parte direttamente ed in parte indirettamente – risulta così pari ad €300,00 mensili, in considerazione del fatto che il sig. è attualmente disoccupato e che l'unico reddito del nucleo familiare per gli ultimi Parte_1
3 anni è stato il reddito di cittadinanza .
7) Le parti in relazione ai reciproci rapporti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione e di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia di assegno di mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro
a nessun titolo ragione o causa. In particolare, ai fini degli obblighi di deduzione ed allegazione delle
dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni, si precisa che il sig. è disoccupato da anni come si Pt_1 evince dall'estratto contributivo allegato e non è titolare di alcun reddito, idem per la sig.ra è CP_1
3
anch'essa disoccupata e che percepisce per l'anno in corso l'Assegno di inclusione per €800,00 mensili ed ha percepito per gli anni 2022 e 2023 il reddito di cittadinanza.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti, tenuto conto dell'approssimarsi della maggiore età, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
RO (Na) il 02/05/1970, C.F.: e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio in LL RO il 5.10.1998 (atto n. 32, Parte II,
Serie A, anno 1998 );
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Pt_1
da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr
4 n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2932/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Auricchio C.F._1
Raffaele, dal quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Improta C.F._2
Emanuele, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a Parte_1 Controparte_1
ruolo in data 05/12/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 05.10.1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di LL RO (al N. 32, Parte II, serie A , anno 1998).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nato il figlio (n. Massa di Somma il Per_1
27.02.2007), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 18.12.2024 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I ricorrenti espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale. Essi vivranno separatamente ciascuno presso il proprio domicilio e saranno liberi di fissare ove meglio ritengano la propria residenza. Eventuali cambi di residenza e/o di recapiti saranno comunicati all'altro coniuge a mezzo lettera raccomandata a/r.
2) Le parti si danno atto che il sig. di fatto si è già trasferito in altra dimora e provvederà Parte_1
a mutare la propria residenza non appena avrà trovato una stabile sistemazione. Pertanto, i coniugi
2 convengono sin d'ora che potranno di fatto vivere separati fino all'udienza presidenziale in attesa della formale autorizzazione.
3) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambe i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e le decisioni di
maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
In relazione al diritto di visita, previo accordo con la ex-moglie, il padre potrà vedere/tenere con se il figlio
tutte le volte che potrà compatibilmente con le esigenze e l'età della minore e le proprie necessità lavorative.
In ogni caso, anche di mancato accordo, viene stabilito il seguente calendario al fine dell'espletamento del diritto/dovere di visita: - martedì e giovedì dalle 16:30 alle 20:00, nonché il sabato o la domenica (alternati di settimana in settimana) dalle 09:00 alle 21:00; da 24 al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 al 6 Gennaio con l'altro alternati di anno in anno;
il giorno di Pasqua con un genitore, e il Lunedì in Albis con l'altro alternati di anno in anno;
15 giorni consecutivi ad Agosto (o nel mese estivo prescelto) con un genitore e 15 giorni con l'altro alternati di anno in anno.
4) I coniugi si obbligano a fornire alle autorità amministrative il consenso per rilascio passaporto per
destinazioni consentite, con autorizzazione a mantenerlo o prorogarlo in favore di entrambi.
5) Il prosieguo scolastico della prole, come per legge e nei limiti delle attitudini della figlia, sarà concordato preventivamente tra i coniugi.
6) In relazione agli aspetti economici, il sig. si obbliga, entro il giorno 7 di ogni mese (in Parte_1 caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, con effettivo accredito della somma entro la detta data), al versamento dell'importo mensile di €200,00 (duecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento alimentare della figlia minore, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT (ex costo vita), nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole (previa esibizione dei giustificativi di
spesa), secondo lo schema previsto dal protocollo familiare del 29.11.2017 redatto dal Consiglio Nazionale
Forense. Inoltre ad integrazione del predetto assegno di mantenimento il sig. rinuncia CP_2 integralmente fino al compimento del 21° anno d'età del figlio alla propria quota del 50% (pari ad €100 mensili circa) di Assegno Unico ed universale per i figli introdotto dal D.L. 230/2021 in favore della madre, acconsentendo ed autorizzando dunque che la madre faccia richiesta all'ente erogatore della prestazione e ne ottenga il 100% del pagamento della stessa. Pertanto, l'importo del mantenimento versato – in parte direttamente ed in parte indirettamente – risulta così pari ad €300,00 mensili, in considerazione del fatto che il sig. è attualmente disoccupato e che l'unico reddito del nucleo familiare per gli ultimi Parte_1
3 anni è stato il reddito di cittadinanza .
7) Le parti in relazione ai reciproci rapporti dichiarano altresì di aver risolto ogni questione e di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia di assegno di mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro
a nessun titolo ragione o causa. In particolare, ai fini degli obblighi di deduzione ed allegazione delle
dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni, si precisa che il sig. è disoccupato da anni come si Pt_1 evince dall'estratto contributivo allegato e non è titolare di alcun reddito, idem per la sig.ra è CP_1
3
anch'essa disoccupata e che percepisce per l'anno in corso l'Assegno di inclusione per €800,00 mensili ed ha percepito per gli anni 2022 e 2023 il reddito di cittadinanza.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti, tenuto conto dell'approssimarsi della maggiore età, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita paterno come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
RO (Na) il 02/05/1970, C.F.: e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio in LL RO il 5.10.1998 (atto n. 32, Parte II,
Serie A, anno 1998 );
- dispone affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. Pt_1
da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74
e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr
4 n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 21/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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