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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 535/2022 R.Gen.Aff.Cont.
ICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona ELla dott.ssa RI Del PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 535/2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale vertente
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Marrese (C.F.
[...]
) ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in C.F._1
Teano (CE), al Viale Italia snc, in virtù di procura in atti;
-Attori-
e
, (C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Napoli (C.F.
, presso cui domicilia, in via Armando Diaz n. 11, in C.F._2 virtù di procura in atti;
-Convenuto costituito -
E
Controparte_2
-Convenuto Contumace-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo note relative all'udienza di precisazione ELle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti ELle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento EL processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 ELl'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli attori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rispettivamente moglie e figli EL sig. , hanno
[...] Persona_1 adito il giudice deducendo che il giorno 2 giugno 1989, è stato brutalmente assassinato a colpi di arma da fuoco da un comando camorristico all'interno di un negozio di generi alimentari gestito da
, vittima anch'esso dei killer. Persona_2
Gli attori, hanno precisato che, in data 3 aprile 2000, il processo contro ignoti ELl'effettivo killer veniva archiviato dal Gip EL Tribunale di
Santa RI Capua Vetere, su conforme richiesta EL P.M., in quanto
“non emergevano elementi utili ad identificare gli autori EL reato”. Gli attori hanno sostenuto, che le indagini hanno ricevuto un impulso solo a seguito ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CP_2
Corte, appartenente al clan dei Casalesi, già detenuto per altri reati
[...]
e coautore ELl'omicidio insieme a e . Dalle Persona_3 CP_3 dichiarazioni rilasciate da ELla Corte è emerso che CP_2
l'assassinio avveniva per futili motivi, e cioè perché il Persona_2
, titolare di un negozio di generi alimentari, si rifiutava di
[...] ottemperare alle imposizioni di acquisto di gelati Algida fatta da Per_4
, imprenditore legato al clan dei Casalesi, fazione
[...] Per_5 titolare di una concessione per la distribuzione di gelati EL predetto marchio, il tutto al fine di agevolare la predetta associazione camorristica. La sig.ra di anni 31 al momento ELl'assassinio EL Pt_1 marito, si trovò a vivere una vita difficile, dura e di stenti, con tre
- 2 - bambini . L'attrice, afferma che più volte è stata maltrattata dal suocero, il quale in più occasioni ha cercato di vendere il figlio , motivo per il quale la sig.ra ha presentato denuncia alle autorità competenti. Per Pt_1 un lungo periodo di tempo, i bambini non vennero a conoscenza ELla morte EL padre, atteso che la madre diceva che il padre si trovava in
Italia, ma gli mandava cibo e regali. Quando conobbero la verità, subirono un forte shock traumatico, e presi dalla disperazione, non mangiavano, non parlavano, tale da rendersi necessario il ricorso ad uno psichiatra. Gli attori hanno precisato che nonostante le difficoltà, le condizioni economiche e sociali, si distinsero negli studi ma dovettero abbandonarli per aiutare la madre, anche a fronte ELla grave patologia di insufficienza respiratoria.
Hanno concluso chiedendo : “
1. dichiarare proponibile, ammissibile e procedibile la domanda, atteso che gli attori hanno fornito la prova di aver adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 163 e 163 bis c.p.c.; 2. ritenere pienamente fondata la domanda e nel contempo, accogliere integralmente la stessa, rigettando in caso di impugnativa, ogni avversa richiesta, deduzione, produzione ed eccezione avanzata;
3. previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti, se necessario, valutata
l'immodificabilità EL giudicato formatosi in sede penale a seguito ELla pronuncia indicata in premessa, quantomeno relativamente all'affermazione di penale responsabilità (capo ELla sentenza non appellato), dichiarare responsabile ELla morte EL sig.
[...]
il meglio descritto e per l'effetto Persona_6 CP_2 Persona_7 condannare il medesimo, al pagamento in favore di ciascuno degli attori ELla somma complessiva di € 300.000,00 a titolo di risarcimento danni morali, ai sensi degli articoli 2059 c.c. e 185 e ss. c.p.; a titolo di risarcimento danni da lesione EL vincolo parentale, ai sensi degli articoli 2 e 29 Cost. e 2043 c.c.; a titolo di risarcimento danni derivanti dalla lesione ELla reputazione personale, ai sensi degli articoli 2 e 3
Cost. e 2043 c.c.; oltre agli interessi, dal dì ELl'evento all'effettivo
- 3 - soddisfo e rivalutazione monetaria conseguente alla perdita ELla redditività EL danaro;
4. condannare il convenuto, al pagamento ELle spese processuali, diritti ed onorari EL presente giudizio, ex art. 91
c.p.c. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ai sensi ELl'art.
96 c.p.c., e con l'applicazione ELl'art. 96 II° comma c.p.c.; 5. sentenza esecutiva ex lege”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il
[...]
, il quale ha dedotto in via EL tutto preliminare come tutte le CP_1 domande siano rivolte solo ed esclusivamente nei confronti EL convenuto , responsabile ELl'omicidio volontario Controparte_2 EL sig. . Il ministero ha eccepito, il difetto di Persona_6 competenza in favore EL Tribunale di Napoli, ai sensi ELl'art. 25 c.p.c., giacché la domanda spiegata dagli attori è stata formulata anche nei confronti di un'Amministrazione ELlo Stato. Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'estromissione dal presente giudizio EL;
in via subordinata, dichiarare la Controparte_1 propria incompetenza a favore di quella EL Tribunale di Napoli, condannando l'appellante al pagamento ELle spese di giudizio”.
Il merito
La vicenda ha avuto origine da un omicidio commesso il giorno 2 giugno
1989 da parte di , appartenente al clan dei casalesi, Controparte_2 il quale ha dichiarato in sede penale, di aver agito per futili motivi. In questa sede, la moglie e i figli agiscono chiedendo il risarcimento EL danno. Va premesso che la legittimazione e titolarità attiva di Pt_1
quali, moglie e figli di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
deceduto il giorno 2 giugno 1989 è comprovata dal Persona_6 certificato di vita collettiva e dai certificati di nascita. (Cfr. certificato vita collettiva e di nascita allegato in atti).Dunque, con riferimento alla legittimazione degli attori secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d.
"riflessi" subiti dalle vittime secondarie ELla condotta integrante una
- 4 - fattispecie di reato, "ai prossimi congiunti ELla vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento EL danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini EL riconoscimento di tale diritto né il disposto ELl'art. 1223 EL codice civile né quello di cui all'art. 185 EL codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" ( Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556;
Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745). Nel merito, sulla base ELle sentenze EL G.I.P. presso il Tribunale di Napoli n.
1904/2019 e ELla Corte di Assise di Appello n. 95/2020, non può discutersi la responsabilità EL convenuto , nella Controparte_2 produzione EL fatto ELittuoso da cui è scaturito il danno di cui gli attori chiedono, iure proprio, il ristoro nel presente giudizio e cioè il danno morale, il danno da perdita EL rapporto parentale e il danno da lesione dei diritti ELla personalità. “In base al disposto ELl'art. 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti EL condannato “quanto all'accertamento ELla sussistenza EL fatto, ELla sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso.” Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo EL reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi ELle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento EL reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso. Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento ELl'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità EL fatto non considerati dal giudice penale, quali, per esempio, il comportamento ELlo stesso soggetto leso;
inoltre giova ricordare che secondo la consolidata interpretazione EL giudice di
- 5 - legittimità, la nozione di “illiceità penale” riguarda esclusivamente gli elementi obiettivi EL fatto, essendo comunque rimessa al giudice civile l'accertamento ELla sussistenza, EL grado e ELl'intensità ELl'elemento soggettivo (vds. tra le altre pronunce di legittimità Cass. n.19.387 EL
2004; trib Milano n.1158 EL 2007). Nel caso all'esame il giudice penale ha accertato, in base ad una complessa attività istruttoria, la responsabilità di per la morte di Controparte_2 [...]
. Quanto all'individuazione EL danno risarcibile, giova Persona_6 osservare come gli attori abbiano invocato il ristoro di tutti i danni iure proprio non patrimoniali, morale, da perdita EL rapporto parentale, da lesione di diritti ELla personalità conseguenti alla perdita EL congiunto.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale, secondo l'orientamento tradizionale EL Supremo Collegio il risarcimento EL danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex ELicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza EL caso concreto evidenzino un grave perturbamento EL loro animo e ELla loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione ELla situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura EL venir meno ELla comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione ELla sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante. Dunque, la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993,
n° 6938). A tal proposito va richiamato sul punto, un ulteriore
- 6 - orientamento giurisprudenziale in base al quale: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata ELl'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse ELla persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una ELle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro EL danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione ELle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi ELla persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva EL diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od
a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili ELla persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario ELle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” . (sent
Cass a SU n. 26972/2008).
In particolare, con riferimento al danno da perdita di un congiunto o comunque uno stretto parente, nei suoi ultimi arresti la S.C. ha condivisibilmente chiarito che “In tema di risarcimento EL danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria EL " danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi ELla persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi ELl'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove,
- 7 - invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili ELla persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua EL menzionato articolo.
Ai fini ELla liquidazione EL danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione EL danno morale - non altrimenti specificato - e EL danno da perdita EL rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza EL soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti EL complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” (sent Cass n. 25351/2015). Dunque, la perdita di una persona cara, e in particolare, ELla figura genitoriale, implica inevitabilmente una sofferenza morale profonda e intensa.
Tuttavia, tale dolore, per quanto meritevole ELla medesima considerazione, non configura un pregiudizio autonomamente risarcibile, ma costituisce una componente intrinseca EL danno non patrimoniale da lesione EL rapporto parentale. In tale contesto la sofferenza morale, intesa come turbamento interiore, dolore psichico, senso di vuoto, non dà luogo ad una voce di danno distinta, bensì rappresenta un profilo rilevante e da valorizzare in sede di liquidazione EL danno. Tale orientamento trova conferma nella consolidata giurisprudenza ELla
Corte di cassazione secondo cui: “il danno non patrimoniale conseguente alla morte di un prossimo congiunto per fatto illecito altrui, comprende la sofferenza morale soggettiva, ma non ammette duplicazione risarcitoria mediante la autonoma liquidazione di un ulteriore danno morale trattandosi di componenti unitarie ELla medesima vice di danno.” (Cass. Civ. sez.III 31 gennaio 2014 n.2112,
Cass. Civ. sez.III 23 gennaio 2014 n.1361). Consegue da quanto sopra, che risulta inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, EL risarcimento a
- 8 - titolo di danno da perdita EL rapporto parentale e EL danno morale
(inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto EL più generale danno non patrimoniale).Dunque, la necessaria unitarietà non patrimoniale, come affermata dalla giurisprudenza di legittimità, non implica l'annullamento ELle singole componenti EL pregiudizio, né esclude una distinta considerazione degli effetti che da essi derivano. Al contrario, impone che, tutte le manifestazioni EL danno, siano esse di natura interiore relazionale o esistenziale, vengano apprezzate, in modo complessivo, al fine di giungere ad una liquidazione che sia effettivamente equa e corrispondente alla gravita ELl'offesa subita. Dunque, è principio ormai consolidato quello per cui, in caso di perdita definitiva EL rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità EL vissuto, nonché alla composizione EL restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età ELla vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione EL trauma e ad ogni altra circostanza EL caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità EL rapporto familiare ( cfr., fra tante, Cass. sez. L -, Sentenza n. 14655 EL 13/06/2017). Il fatto illecito, costituito dalla uccisione EL congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita EL rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità ELla sfera degli affetti reciproci e ELla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare. Facendo applicazione di criteri indicati, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto al citato risarcimento il coniuge, i figli (anche in tenera
- 9 - età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti ELla cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione ELla convivenza. Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza EL rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte EL familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima. In altri termini, per gli stretti congiunti, la legittimazione a chiedere il risarcimento per il danno morale non richiede altra verifica che quella EL rapporto di stretta parentela, salva la prova (che dovrà, secondo le regole generali, fornire il danneggiante) che, nonostante il legame di parentela, il rapporto tra superstite e vittima era deteriorato al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte ELla seconda. Per gli altri parenti non basta la dimostrazione EL rapporto di parentela o affinità, e chi richiede il risarcimento deve fornire la dimostrazione che, con la morte ELla vittima, ha perduto un effettivo e valido sostegno morale. Pertanto, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione EL rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità EL danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità EL legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età ELle parti ed ogni altra circostanza EL caso. La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella
- 10 - perdita EL rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione ELlo stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca,
l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi EL danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili, in virtù EL principio ELla "onnicomprensività" ELla liquidazione - di liquidazione unitaria. Nel caso in esame hanno agito, per il riconoscimento EL danno da perdita EL rapporto parentale, la moglie e figli EL sig. . (Cfr. certificati nascita, matrimonio e Persona_1 convivenza collettiva), ma non hanno dedotto né comprovato di aver subito un danno biologico in senso proprio.
Applicando i principi sopra esposti, si può quindi riconoscere agli attori il risarcimento EL danno da perdita EL rapporto parentale subito iure proprio quali prossimi congiunti di avendo agito in Persona_1 giudizio in quanto moglie e figli ELlo stesso. La stessa Corte Suprema, negli anni, ha, a più riprese, ribadito il concetto secondo cui, ciò che rileva ai fini ELl'onere ELla prova in ambito risarcitorio è la dimostrazione EL rapporto caratterizzato da reciproci affetti. Diventa quindi necessario dimostrare l'effettiva esistenza ELl'attualità EL legame affettivo con la vittima, la stabilità EL rapporto nonché la qualità ed intensità ELla lesione derivante in occasione EL fatto illecito. Nel caso oggetto d'esame , padre e marito degli attori, Persona_1 perdeva la vita improvvisamente in giovane età a causa di un evento drammatico legato alla criminalità organizzata (sebbene l'obbiettivo ELl'omicidio non fosse indirizzato a lui), che comportava ELle ripercussioni sulla vita di relazione di ognuna ELle istanti. Infatti, la ricorrente riferiva che, in seguito alla morte EL marito, ha subito gravi ripercussioni psicologiche ed emotive. Ha dovuto farsi carico ELla gestione ELla famiglia, provvedendo da sola alla crescita dei figli, cercando nel contempo di occultare la verità sulla morte EL padre, al fine di preservare l'integrità e il benessere dei propri figli. Tuttavia,
- 11 - questi elementi dedotti in citazione non risultano provati nel presente giudizio.
Non risulta provato che i giovani siano stati costretti a interrompere il loro percorso di studi per prendersi cura ELla madre, né che quest'ultima abbia subito ripercussioni dal suocero. Inoltre, non è risultato provato che a seguito ELla notizia ELla morte EL padre, i ragazzi abbiano avuto necessità di un sostegno psicologico. Quindi, ben può ricorrersi a presunzioni, ex art. 2727 cc, sulla base ELle quali ritenere l'effettiva esistenza EL legame affettivo degli odierni attori con la vittima, il venir meno EL quale abbia cagionato alle stesse un danno da perdita EL rapporto parentale. In virtù EL fatto che tale danno fa riferimento ad una lesione che il singolo in quanto tale può subire nella propria sfera giuridica poiché è un danno derivante dalla perdita EL rapporto parentale rientra nel genus di danno non patrimoniale, ricollegabile alla lesione EL diritto all'intangibilità ELla sfera degli affetti e ELla reciproca solidarietà nell'ambito ELla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 ELla Costituzione. Fatti tali importanti chiarimenti da ciò discende quindi che rispetto alle richieste avanzate dagli attori, tale voce di danno potrà esser loro riconosciuta. Dunque, la domanda avanzata dagli attori va accolta.
Ciò si dice, in quanto dalla documentazione allegata al presente giudizio
è risultato in modo inequivocabile che il sig. , di anni Persona_1
31, il 2 giugno EL 1989 è deceduto in seguito a ferite da arma da fuoco.
Ciò si evince con chiarezza dagli allegati prodotti, in particolare dalla:-
Relazione dei carabinieri “legione di Napoli, stazione di Cancello
RN “ove si legge: “rapporto giudiziario relativo al duplice omicidio
(…) ”;-Dalla sentenza n.1904 EL 2019 (pag.2 e 3 Persona_1 punto B) resa dal tribunale di Napoli Nord;
-Dalla sentenza n. 95 EL
2020 resa dalla Corte di Assise d'appello di Napoli, nella quale ancora una volta si confermava ELla morte di nell'assassinio Persona_1 EL 2 giugno ELl'1989. Il dato, risulta, dunque, confermato con assoluta
- 12 - certezza. Parimenti risulta accertato che gli attori sono la coniuge e i figli EL defunto. Non risulta, invece provato quanto dedotto in citazione, ossia i presunti problemi respiratori ELla coniuge e le asserite ripercussioni psicologiche derivanti dal comportamento EL suocero, nonché il fatto che i minori siano rimasti ignari ELla scomparsa EL padre per un prolungato periodo di tempo con conseguente necessità di un supporto psichiatrico al momento in cui ne sono venuti a conoscenza.
Appare evidente tuttavia, che agli attori, spetta il risarcimento EL danno, specie se si tiene conto che il legame genitoriale è, per sua natura, un rapporto affettivo profondo.Tale sussistenza EL legame genitoriale risulta comprovato dai certificati di nascita allegati. (Cfr. certificato nascita ). Sulla base degli elementi indicati emerge, a parere di questo giudice, una sofferenza psicologica in capo agli attori, i quali sebbene abbiano appreso tardi ELla scomparsa EL padre, hanno comunque vissuto profondamente la perdita di un legame intenso, soprattutto se si considera la tenera età dei figli al momento ELla scomparsa. Invero, alla luce degli orientamenti espressi dalla S.C. in materia di danni patiti dai prossimi congiunti di vittima di reato, il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento ELle condizioni di vita EL familiare il quale, a seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere ELla sua presenza e EL legame affettivo che esisteva, fino a quel momento. La ratio EL danno parentale consiste, dunque, nella privazione e nel vuoto determinato dalla definitiva perdita EL godimento EL congiunto nonché dall'irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti.
Sulla scorta dei documenti allegati emerge, a parere di questo giudice, una sofferenza psicologia, soprattutto se si considera l'età dei bambini alla perdita EL padre. È indubbio che il legame genitoriale, infatti, sia uno dei più intensi e fondamentali per lo sviluppo anche psicologico EL bambino. Quando questo legame viene compromesso o subisce fratture,
- 13 - la sofferenza psicologica che ne consegue può essere profonda e duratura. Passando alla quantificazione EL quantum debeatur la liquidazione EL danno da perdita EL rapporto parentale deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, e deve tener conto ELl'intensità EL vincolo familiare, ELla situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia EL nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età ELla vittima e dei singoli superstiti (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018). In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione EL danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore EL danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie EL dolore, ELla vergogna, ELla disistima di sé, ELla paura, ELla disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne EL soggetto). I criteri di liquidazione, rimessi alla prudente valutazione discrezionale EL giudice, "devono tener conto ELl'irreparabilità ELla perdita ELla comunione di vita e di affetti e ELla integrità ELla famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi ELla fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione" (cfr. Cass. n. 10107/2011). In proposito, la liquidazione deve operarsi secondo le nuove tabelle di Milano EL 2022.
“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno EL 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa EL danno da perdita EL rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile"
(il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età ELla vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità ELla specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito,
- 14 - di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (ord Cass n. 37009/2022).”
In definitiva, in considerazione ELl'età EL , al Persona_1 momento EL decesso, 31 anni, e ELl'età dei 3 figli, 4 anni
[...]
3 anni 1 anno e ELl'età Parte_2 Parte_3 Parte_4 ELla moglie EL defunto di anni 31, si ritiene equo Parte_1 riconoscere in favore di la somma di euro Parte_2
300.00,00, in favore di la somma di euro 300.000,00, in Parte_4 favore di la somma di euro 300.00,00, in favore di Parte_3 Pt_1 la somma di euro 281.592,00, somme tutte valutate all'attualità.
[...]
Il calcolo è stato effettuato anche alla luce EL principio ELla domanda.
Va detto che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento EL danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore EL bene perduto dal danneggiato all'epoca EL fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto ELla svalutazione monetaria intervenuta fino alla data ELla decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento ELla suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova EL pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo EL bene o EL suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento EL danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data ELl'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze EL caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di
- 15 - rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sugli importi riconosciuti (importi corrispondenti a quelli risultanti dalla
"devalutazione", in base agli indici ISTAT, al giugno EL 1989, quale momento EL fatto illecito, di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, a partire dal giugno EL 1990 e fino al momento ELla presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento ELla sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto ELla natura ELla controversia, ELle questioni trattate e ELl'attività espletata. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, in ragione ELla condotta processuale ELla parte convenuta.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• dichiara responsabile ELla morte di Controparte_2
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in Persona_1 favore di ELla somma di euro 300.00,00, Parte_2 in favore di ELla somma di euro 300.000,00, in Parte_4 favore di ELla somma di euro 300.00,00, in favore Parte_3 di la somma di euro 281.592,00, oltre interessi al Parte_1 tasso legale inizialmente calcolati sugli importi riconosciuti
(importi corrispondente a quelli risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al giugno EL 1989, quale momento EL
- 16 - fatto illecito, di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, a partire dal giugno EL 1990 e fino al momento ELla presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento ELla sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale;
• condanna al pagamento ELle spese di lite, Controparte_2 in favore degli attori, che liquida in € 41.464,75 per compensi, oltre spese vive ed oltre IVA e CPA, rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso.
Santa RI Capua Vetere, 24.12.25
Il Giudice
RI EL PR
- 17 -
ICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona ELla dott.ssa RI Del PR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 535/2022 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale vertente
tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rapp.ti e difesi dall'avv. Alessandro Marrese (C.F.
[...]
) ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in C.F._1
Teano (CE), al Viale Italia snc, in virtù di procura in atti;
-Attori-
e
, (C.F. ), rapp.to e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Napoli (C.F.
, presso cui domicilia, in via Armando Diaz n. 11, in C.F._2 virtù di procura in atti;
-Convenuto costituito -
E
Controparte_2
-Convenuto Contumace-
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto introduttivo note relative all'udienza di precisazione ELle conclusioni trattata con modalità cartolare e memoria conclusionale.
Per il convenuto: come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti ELle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento EL processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 ELl'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli attori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
rispettivamente moglie e figli EL sig. , hanno
[...] Persona_1 adito il giudice deducendo che il giorno 2 giugno 1989, è stato brutalmente assassinato a colpi di arma da fuoco da un comando camorristico all'interno di un negozio di generi alimentari gestito da
, vittima anch'esso dei killer. Persona_2
Gli attori, hanno precisato che, in data 3 aprile 2000, il processo contro ignoti ELl'effettivo killer veniva archiviato dal Gip EL Tribunale di
Santa RI Capua Vetere, su conforme richiesta EL P.M., in quanto
“non emergevano elementi utili ad identificare gli autori EL reato”. Gli attori hanno sostenuto, che le indagini hanno ricevuto un impulso solo a seguito ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CP_2
Corte, appartenente al clan dei Casalesi, già detenuto per altri reati
[...]
e coautore ELl'omicidio insieme a e . Dalle Persona_3 CP_3 dichiarazioni rilasciate da ELla Corte è emerso che CP_2
l'assassinio avveniva per futili motivi, e cioè perché il Persona_2
, titolare di un negozio di generi alimentari, si rifiutava di
[...] ottemperare alle imposizioni di acquisto di gelati Algida fatta da Per_4
, imprenditore legato al clan dei Casalesi, fazione
[...] Per_5 titolare di una concessione per la distribuzione di gelati EL predetto marchio, il tutto al fine di agevolare la predetta associazione camorristica. La sig.ra di anni 31 al momento ELl'assassinio EL Pt_1 marito, si trovò a vivere una vita difficile, dura e di stenti, con tre
- 2 - bambini . L'attrice, afferma che più volte è stata maltrattata dal suocero, il quale in più occasioni ha cercato di vendere il figlio , motivo per il quale la sig.ra ha presentato denuncia alle autorità competenti. Per Pt_1 un lungo periodo di tempo, i bambini non vennero a conoscenza ELla morte EL padre, atteso che la madre diceva che il padre si trovava in
Italia, ma gli mandava cibo e regali. Quando conobbero la verità, subirono un forte shock traumatico, e presi dalla disperazione, non mangiavano, non parlavano, tale da rendersi necessario il ricorso ad uno psichiatra. Gli attori hanno precisato che nonostante le difficoltà, le condizioni economiche e sociali, si distinsero negli studi ma dovettero abbandonarli per aiutare la madre, anche a fronte ELla grave patologia di insufficienza respiratoria.
Hanno concluso chiedendo : “
1. dichiarare proponibile, ammissibile e procedibile la domanda, atteso che gli attori hanno fornito la prova di aver adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 163 e 163 bis c.p.c.; 2. ritenere pienamente fondata la domanda e nel contempo, accogliere integralmente la stessa, rigettando in caso di impugnativa, ogni avversa richiesta, deduzione, produzione ed eccezione avanzata;
3. previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti, se necessario, valutata
l'immodificabilità EL giudicato formatosi in sede penale a seguito ELla pronuncia indicata in premessa, quantomeno relativamente all'affermazione di penale responsabilità (capo ELla sentenza non appellato), dichiarare responsabile ELla morte EL sig.
[...]
il meglio descritto e per l'effetto Persona_6 CP_2 Persona_7 condannare il medesimo, al pagamento in favore di ciascuno degli attori ELla somma complessiva di € 300.000,00 a titolo di risarcimento danni morali, ai sensi degli articoli 2059 c.c. e 185 e ss. c.p.; a titolo di risarcimento danni da lesione EL vincolo parentale, ai sensi degli articoli 2 e 29 Cost. e 2043 c.c.; a titolo di risarcimento danni derivanti dalla lesione ELla reputazione personale, ai sensi degli articoli 2 e 3
Cost. e 2043 c.c.; oltre agli interessi, dal dì ELl'evento all'effettivo
- 3 - soddisfo e rivalutazione monetaria conseguente alla perdita ELla redditività EL danaro;
4. condannare il convenuto, al pagamento ELle spese processuali, diritti ed onorari EL presente giudizio, ex art. 91
c.p.c. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ai sensi ELl'art.
96 c.p.c., e con l'applicazione ELl'art. 96 II° comma c.p.c.; 5. sentenza esecutiva ex lege”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il
[...]
, il quale ha dedotto in via EL tutto preliminare come tutte le CP_1 domande siano rivolte solo ed esclusivamente nei confronti EL convenuto , responsabile ELl'omicidio volontario Controparte_2 EL sig. . Il ministero ha eccepito, il difetto di Persona_6 competenza in favore EL Tribunale di Napoli, ai sensi ELl'art. 25 c.p.c., giacché la domanda spiegata dagli attori è stata formulata anche nei confronti di un'Amministrazione ELlo Stato. Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'estromissione dal presente giudizio EL;
in via subordinata, dichiarare la Controparte_1 propria incompetenza a favore di quella EL Tribunale di Napoli, condannando l'appellante al pagamento ELle spese di giudizio”.
Il merito
La vicenda ha avuto origine da un omicidio commesso il giorno 2 giugno
1989 da parte di , appartenente al clan dei casalesi, Controparte_2 il quale ha dichiarato in sede penale, di aver agito per futili motivi. In questa sede, la moglie e i figli agiscono chiedendo il risarcimento EL danno. Va premesso che la legittimazione e titolarità attiva di Pt_1
quali, moglie e figli di
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
deceduto il giorno 2 giugno 1989 è comprovata dal Persona_6 certificato di vita collettiva e dai certificati di nascita. (Cfr. certificato vita collettiva e di nascita allegato in atti).Dunque, con riferimento alla legittimazione degli attori secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d.
"riflessi" subiti dalle vittime secondarie ELla condotta integrante una
- 4 - fattispecie di reato, "ai prossimi congiunti ELla vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento EL danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini EL riconoscimento di tale diritto né il disposto ELl'art. 1223 EL codice civile né quello di cui all'art. 185 EL codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" ( Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556;
Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745). Nel merito, sulla base ELle sentenze EL G.I.P. presso il Tribunale di Napoli n.
1904/2019 e ELla Corte di Assise di Appello n. 95/2020, non può discutersi la responsabilità EL convenuto , nella Controparte_2 produzione EL fatto ELittuoso da cui è scaturito il danno di cui gli attori chiedono, iure proprio, il ristoro nel presente giudizio e cioè il danno morale, il danno da perdita EL rapporto parentale e il danno da lesione dei diritti ELla personalità. “In base al disposto ELl'art. 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna pronunciata in dibattimento ha efficacia di giudicato nei confronti EL condannato “quanto all'accertamento ELla sussistenza EL fatto, ELla sua illiceità penale ed all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso.” Il fatto accertato dal giudice penale va inteso come nucleo oggettivo EL reato nella sua materialità fenomenica denotato dalla condotta, dall'evento, comprensivi questi ELle circostanze di tempo, luogo e dei modi di svolgimento EL reato, e dal nesso di causalità che intercorre tra la prima e l'evento stesso. Ciò significa che al giudice civile è preclusa la possibilità di sostituire la ricostruzione storica effettuata in precedenza dal giudice penale, provvedendo ad un nuovo accertamento ELl'episodio in maniera difforme, restando però salva la possibilità di apprezzare e valutare gli elementi emergenti dalla sentenza, nonché di analizzare ogni altro ulteriore dato o modalità EL fatto non considerati dal giudice penale, quali, per esempio, il comportamento ELlo stesso soggetto leso;
inoltre giova ricordare che secondo la consolidata interpretazione EL giudice di
- 5 - legittimità, la nozione di “illiceità penale” riguarda esclusivamente gli elementi obiettivi EL fatto, essendo comunque rimessa al giudice civile l'accertamento ELla sussistenza, EL grado e ELl'intensità ELl'elemento soggettivo (vds. tra le altre pronunce di legittimità Cass. n.19.387 EL
2004; trib Milano n.1158 EL 2007). Nel caso all'esame il giudice penale ha accertato, in base ad una complessa attività istruttoria, la responsabilità di per la morte di Controparte_2 [...]
. Quanto all'individuazione EL danno risarcibile, giova Persona_6 osservare come gli attori abbiano invocato il ristoro di tutti i danni iure proprio non patrimoniali, morale, da perdita EL rapporto parentale, da lesione di diritti ELla personalità conseguenti alla perdita EL congiunto.
Con specifico riferimento al danno non patrimoniale, secondo l'orientamento tradizionale EL Supremo Collegio il risarcimento EL danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex ELicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali ed ogni altra circostanza EL caso concreto evidenzino un grave perturbamento EL loro animo e ELla loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione ELla situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura EL venir meno ELla comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione ELla sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante. Dunque, la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto presuppone, oltre al rapporto di parentela, anche la perdita, in concreto, di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993,
n° 6938). A tal proposito va richiamato sul punto, un ulteriore
- 6 - orientamento giurisprudenziale in base al quale: “Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata ELl'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse ELla persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una ELle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro EL danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione ELle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi ELla persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva EL diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od
a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili ELla persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario ELle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” . (sent
Cass a SU n. 26972/2008).
In particolare, con riferimento al danno da perdita di un congiunto o comunque uno stretto parente, nei suoi ultimi arresti la S.C. ha condivisibilmente chiarito che “In tema di risarcimento EL danno, non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria EL " danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi ELla persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi ELl'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove,
- 7 - invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili ELla persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua EL menzionato articolo.
Ai fini ELla liquidazione EL danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione EL danno morale - non altrimenti specificato - e EL danno da perdita EL rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza EL soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti EL complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato” (sent Cass n. 25351/2015). Dunque, la perdita di una persona cara, e in particolare, ELla figura genitoriale, implica inevitabilmente una sofferenza morale profonda e intensa.
Tuttavia, tale dolore, per quanto meritevole ELla medesima considerazione, non configura un pregiudizio autonomamente risarcibile, ma costituisce una componente intrinseca EL danno non patrimoniale da lesione EL rapporto parentale. In tale contesto la sofferenza morale, intesa come turbamento interiore, dolore psichico, senso di vuoto, non dà luogo ad una voce di danno distinta, bensì rappresenta un profilo rilevante e da valorizzare in sede di liquidazione EL danno. Tale orientamento trova conferma nella consolidata giurisprudenza ELla
Corte di cassazione secondo cui: “il danno non patrimoniale conseguente alla morte di un prossimo congiunto per fatto illecito altrui, comprende la sofferenza morale soggettiva, ma non ammette duplicazione risarcitoria mediante la autonoma liquidazione di un ulteriore danno morale trattandosi di componenti unitarie ELla medesima vice di danno.” (Cass. Civ. sez.III 31 gennaio 2014 n.2112,
Cass. Civ. sez.III 23 gennaio 2014 n.1361). Consegue da quanto sopra, che risulta inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, EL risarcimento a
- 8 - titolo di danno da perdita EL rapporto parentale e EL danno morale
(inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto EL più generale danno non patrimoniale).Dunque, la necessaria unitarietà non patrimoniale, come affermata dalla giurisprudenza di legittimità, non implica l'annullamento ELle singole componenti EL pregiudizio, né esclude una distinta considerazione degli effetti che da essi derivano. Al contrario, impone che, tutte le manifestazioni EL danno, siano esse di natura interiore relazionale o esistenziale, vengano apprezzate, in modo complessivo, al fine di giungere ad una liquidazione che sia effettivamente equa e corrispondente alla gravita ELl'offesa subita. Dunque, è principio ormai consolidato quello per cui, in caso di perdita definitiva EL rapporto parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità EL vissuto, nonché alla composizione EL restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età ELla vittima ed a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione EL trauma e ad ogni altra circostanza EL caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità EL rapporto familiare ( cfr., fra tante, Cass. sez. L -, Sentenza n. 14655 EL 13/06/2017). Il fatto illecito, costituito dalla uccisione EL congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita EL rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità ELla sfera degli affetti reciproci e ELla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare. Facendo applicazione di criteri indicati, devono senz'altro considerarsi come aventi diritto al citato risarcimento il coniuge, i figli (anche in tenera
- 9 - età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti ELla cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione ELla convivenza. Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza EL rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte EL familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima. In altri termini, per gli stretti congiunti, la legittimazione a chiedere il risarcimento per il danno morale non richiede altra verifica che quella EL rapporto di stretta parentela, salva la prova (che dovrà, secondo le regole generali, fornire il danneggiante) che, nonostante il legame di parentela, il rapporto tra superstite e vittima era deteriorato al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte ELla seconda. Per gli altri parenti non basta la dimostrazione EL rapporto di parentela o affinità, e chi richiede il risarcimento deve fornire la dimostrazione che, con la morte ELla vittima, ha perduto un effettivo e valido sostegno morale. Pertanto, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione EL rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico- relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità EL danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità EL legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età ELle parti ed ogni altra circostanza EL caso. La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella
- 10 - perdita EL rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione ELlo stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca,
l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi EL danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili, in virtù EL principio ELla "onnicomprensività" ELla liquidazione - di liquidazione unitaria. Nel caso in esame hanno agito, per il riconoscimento EL danno da perdita EL rapporto parentale, la moglie e figli EL sig. . (Cfr. certificati nascita, matrimonio e Persona_1 convivenza collettiva), ma non hanno dedotto né comprovato di aver subito un danno biologico in senso proprio.
Applicando i principi sopra esposti, si può quindi riconoscere agli attori il risarcimento EL danno da perdita EL rapporto parentale subito iure proprio quali prossimi congiunti di avendo agito in Persona_1 giudizio in quanto moglie e figli ELlo stesso. La stessa Corte Suprema, negli anni, ha, a più riprese, ribadito il concetto secondo cui, ciò che rileva ai fini ELl'onere ELla prova in ambito risarcitorio è la dimostrazione EL rapporto caratterizzato da reciproci affetti. Diventa quindi necessario dimostrare l'effettiva esistenza ELl'attualità EL legame affettivo con la vittima, la stabilità EL rapporto nonché la qualità ed intensità ELla lesione derivante in occasione EL fatto illecito. Nel caso oggetto d'esame , padre e marito degli attori, Persona_1 perdeva la vita improvvisamente in giovane età a causa di un evento drammatico legato alla criminalità organizzata (sebbene l'obbiettivo ELl'omicidio non fosse indirizzato a lui), che comportava ELle ripercussioni sulla vita di relazione di ognuna ELle istanti. Infatti, la ricorrente riferiva che, in seguito alla morte EL marito, ha subito gravi ripercussioni psicologiche ed emotive. Ha dovuto farsi carico ELla gestione ELla famiglia, provvedendo da sola alla crescita dei figli, cercando nel contempo di occultare la verità sulla morte EL padre, al fine di preservare l'integrità e il benessere dei propri figli. Tuttavia,
- 11 - questi elementi dedotti in citazione non risultano provati nel presente giudizio.
Non risulta provato che i giovani siano stati costretti a interrompere il loro percorso di studi per prendersi cura ELla madre, né che quest'ultima abbia subito ripercussioni dal suocero. Inoltre, non è risultato provato che a seguito ELla notizia ELla morte EL padre, i ragazzi abbiano avuto necessità di un sostegno psicologico. Quindi, ben può ricorrersi a presunzioni, ex art. 2727 cc, sulla base ELle quali ritenere l'effettiva esistenza EL legame affettivo degli odierni attori con la vittima, il venir meno EL quale abbia cagionato alle stesse un danno da perdita EL rapporto parentale. In virtù EL fatto che tale danno fa riferimento ad una lesione che il singolo in quanto tale può subire nella propria sfera giuridica poiché è un danno derivante dalla perdita EL rapporto parentale rientra nel genus di danno non patrimoniale, ricollegabile alla lesione EL diritto all'intangibilità ELla sfera degli affetti e ELla reciproca solidarietà nell'ambito ELla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 ELla Costituzione. Fatti tali importanti chiarimenti da ciò discende quindi che rispetto alle richieste avanzate dagli attori, tale voce di danno potrà esser loro riconosciuta. Dunque, la domanda avanzata dagli attori va accolta.
Ciò si dice, in quanto dalla documentazione allegata al presente giudizio
è risultato in modo inequivocabile che il sig. , di anni Persona_1
31, il 2 giugno EL 1989 è deceduto in seguito a ferite da arma da fuoco.
Ciò si evince con chiarezza dagli allegati prodotti, in particolare dalla:-
Relazione dei carabinieri “legione di Napoli, stazione di Cancello
RN “ove si legge: “rapporto giudiziario relativo al duplice omicidio
(…) ”;-Dalla sentenza n.1904 EL 2019 (pag.2 e 3 Persona_1 punto B) resa dal tribunale di Napoli Nord;
-Dalla sentenza n. 95 EL
2020 resa dalla Corte di Assise d'appello di Napoli, nella quale ancora una volta si confermava ELla morte di nell'assassinio Persona_1 EL 2 giugno ELl'1989. Il dato, risulta, dunque, confermato con assoluta
- 12 - certezza. Parimenti risulta accertato che gli attori sono la coniuge e i figli EL defunto. Non risulta, invece provato quanto dedotto in citazione, ossia i presunti problemi respiratori ELla coniuge e le asserite ripercussioni psicologiche derivanti dal comportamento EL suocero, nonché il fatto che i minori siano rimasti ignari ELla scomparsa EL padre per un prolungato periodo di tempo con conseguente necessità di un supporto psichiatrico al momento in cui ne sono venuti a conoscenza.
Appare evidente tuttavia, che agli attori, spetta il risarcimento EL danno, specie se si tiene conto che il legame genitoriale è, per sua natura, un rapporto affettivo profondo.Tale sussistenza EL legame genitoriale risulta comprovato dai certificati di nascita allegati. (Cfr. certificato nascita ). Sulla base degli elementi indicati emerge, a parere di questo giudice, una sofferenza psicologica in capo agli attori, i quali sebbene abbiano appreso tardi ELla scomparsa EL padre, hanno comunque vissuto profondamente la perdita di un legame intenso, soprattutto se si considera la tenera età dei figli al momento ELla scomparsa. Invero, alla luce degli orientamenti espressi dalla S.C. in materia di danni patiti dai prossimi congiunti di vittima di reato, il danno parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento ELle condizioni di vita EL familiare il quale, a seguito di siffatto evento, non è più in grado di godere ELla sua presenza e EL legame affettivo che esisteva, fino a quel momento. La ratio EL danno parentale consiste, dunque, nella privazione e nel vuoto determinato dalla definitiva perdita EL godimento EL congiunto nonché dall'irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla quotidianità dei rapporti.
Sulla scorta dei documenti allegati emerge, a parere di questo giudice, una sofferenza psicologia, soprattutto se si considera l'età dei bambini alla perdita EL padre. È indubbio che il legame genitoriale, infatti, sia uno dei più intensi e fondamentali per lo sviluppo anche psicologico EL bambino. Quando questo legame viene compromesso o subisce fratture,
- 13 - la sofferenza psicologica che ne consegue può essere profonda e duratura. Passando alla quantificazione EL quantum debeatur la liquidazione EL danno da perdita EL rapporto parentale deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, e deve tener conto ELl'intensità EL vincolo familiare, ELla situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia EL nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età ELla vittima e dei singoli superstiti (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018). In particolare, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione EL danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore EL danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie EL dolore, ELla vergogna, ELla disistima di sé, ELla paura, ELla disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne EL soggetto). I criteri di liquidazione, rimessi alla prudente valutazione discrezionale EL giudice, "devono tener conto ELl'irreparabilità ELla perdita ELla comunione di vita e di affetti e ELla integrità ELla famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi ELla fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione" (cfr. Cass. n. 10107/2011). In proposito, la liquidazione deve operarsi secondo le nuove tabelle di Milano EL 2022.
“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno EL 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa EL danno da perdita EL rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile"
(il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età ELla vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità ELla specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito,
- 14 - di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (ord Cass n. 37009/2022).”
In definitiva, in considerazione ELl'età EL , al Persona_1 momento EL decesso, 31 anni, e ELl'età dei 3 figli, 4 anni
[...]
3 anni 1 anno e ELl'età Parte_2 Parte_3 Parte_4 ELla moglie EL defunto di anni 31, si ritiene equo Parte_1 riconoscere in favore di la somma di euro Parte_2
300.00,00, in favore di la somma di euro 300.000,00, in Parte_4 favore di la somma di euro 300.00,00, in favore di Parte_3 Pt_1 la somma di euro 281.592,00, somme tutte valutate all'attualità.
[...]
Il calcolo è stato effettuato anche alla luce EL principio ELla domanda.
Va detto che, per costante giurisprudenza, in tema di risarcimento EL danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore EL bene perduto dal danneggiato all'epoca EL fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto ELla svalutazione monetaria intervenuta fino alla data ELla decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento ELla suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova EL pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo EL bene o EL suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento EL danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data ELl'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze EL caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di
- 15 - rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, i convenuti in solido dovranno corrispondere all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati rispettivamente sugli importi riconosciuti (importi corrispondenti a quelli risultanti dalla
"devalutazione", in base agli indici ISTAT, al giugno EL 1989, quale momento EL fatto illecito, di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, a partire dal giugno EL 1990 e fino al momento ELla presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento ELla sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto ELla natura ELla controversia, ELle questioni trattate e ELl'attività espletata. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, in ragione ELla condotta processuale ELla parte convenuta.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_2
• dichiara responsabile ELla morte di Controparte_2
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in Persona_1 favore di ELla somma di euro 300.00,00, Parte_2 in favore di ELla somma di euro 300.000,00, in Parte_4 favore di ELla somma di euro 300.00,00, in favore Parte_3 di la somma di euro 281.592,00, oltre interessi al Parte_1 tasso legale inizialmente calcolati sugli importi riconosciuti
(importi corrispondente a quelli risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al giugno EL 1989, quale momento EL
- 16 - fatto illecito, di quelli testé liquidati all'attualità), e, quindi, anno per anno, a partire dal giugno EL 1990 e fino al momento ELla presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo. Dal momento ELla sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale;
• condanna al pagamento ELle spese di lite, Controparte_2 in favore degli attori, che liquida in € 41.464,75 per compensi, oltre spese vive ed oltre IVA e CPA, rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso.
Santa RI Capua Vetere, 24.12.25
Il Giudice
RI EL PR
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