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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/12/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dagli avv.ti Giuseppe Dicuonzo e Cosimo Parte_1
AN NT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
– attore – nei confronti di
in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ada Controparte_1
Carabba ed elettivamente domiciliato presso la propria sede legale e all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
- convenuto –
* * * * *
OGGETTO: azione di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16.12.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio l dinanzi Parte_1 Controparte_1 alla Corte d'Appello di Bari, affinché determinasse l'indennità di esproprio e di occupazione dei fondi di sua proprietà, previa declaratoria di incongruità e/o di ingiustizia della somma determinata a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione provvisorie, con condanna di
AQP s.p.a. alla refusione della somma di € 15.578,34 a titolo di danno da mancato reddito per almeno tre anni, oltre al pagamento delle spese di lite.
pagina 1 di 4 All'uopo, esponeva:
- che era proprietario dei suoli siti nel territorio del Comune di Canosa di Puglia, in catasto al foglio n. 4, particelle nn. 27e 358 e foglio n. 5, p.lle 68, 95 e 96;
- che i suddetti fondi erano stati interessati da una procedura di occupazione temporanea finalizzata alla espropriazione, posta in essere dall su delega Controparte_1 dell'Autorità Idrica , originata dalla Determina Dirigenziale n. 74 del 19/05/2023, con la CP_1 quale l'Autorità Idrica aveva approvato il progetto denominato “Acquedotto del Fortore, CP_1
ON ed AN - Opere di interconnessione – II Lotto: condotta dall'opera di disconnessione di
Canosa di P. al serbatoio di Foggia (Cod.intervento P1292) e dichiarato la pubblica utilità dell'opera, conferendo ad AQP s.p.a. la delega per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori innanzi indicati;
- che, con provvedimento prot.n. 55764 del 26.08.2024, del quale aveva avuto conoscenza il
30.08.2024, l'A.Q.P. S.p.A. aveva determinato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 327/2001,
l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione;
- che la superficie interessata dall'esproprio risultava pari a 368 mq., mentre quella occupata in via temporanea era pari a mq.612;
- che, per i suoli oggetto della procedura, coltivati ad oliveto e vigneto, l'Autorità procedente aveva determinato l'indennità di occupazione temporanea e di esproprio in misura pari nel totale a
€ 3.968,25 (indennità di occupazione temporanea € 1.415,25 per cinque anni;
€ 2042,40 a titolo di indennità di esproprio);
- che, in data 13.02.2024, era avvenuta l'immissione in possesso da parte di AQP S.p.A. alla presenza del proprietario delle aree interessate;
- che la somma riconosciuta in suo favore a titolo di indennità provvisoria (di espropriazione e di occupazione) appariva del tutto inadeguata, come poteva evincersi dalla relazione tecnica a firma del consulente di parte dell'attore, dott. agr. ; Persona_1
- che, nella specie, il tecnico di parte, dopo aver descritto i suoli in questione, aveva evidenziato che i terreni sottoposti ad occupazione erano coltivati a vigneto e uliveto nella migliore condizione possibile di realizzazione, di talché il valore delle aree non poteva essere quello tabellare, dovendosi, invece, far riferimento al valore di mercato mediamente praticato nella zona di riferimento, stimabile con elevato grado di ragionevolezza in € 6,5/mq;
- che, peraltro, il dott. aveva osservato che l'esecuzione dei lavori da parte dell'Ente Per_1 espropriante avrebbe comportato un ingente danno per l'espropriato, in ragione dell'abbattimento di piante di ulivo di età risalente e per la cui ricrescita si stimavano necessari almeno 50 anni, nonché per il taglio di n. 110 ceppi di vigna altamente produttivi per la elevata specializzazione e meccanizzazione delle tecniche di coltivazione adottate dal proprietario dei terreni;
pagina 2 di 4 - che, pertanto, il consulente era allora giunto alla conclusione che l'intero terreno di proprietà
veniva ad essere deprezzato rispetto a quello iniziale, a causa dell'attraversamento della Pt_1 tubazione dell'A.Q.P., la cui posa in opera avrebbe onerato il proprietario dei costi di ripristino degli impianti originari divelti per sgombero della fascia di terreno interessata dai lavori, per un totale stimato in € 3.550,00, cui andavano aggiunti € 10.968,34 a titolo di danno da mancato reddito per almeno tre anni sulla fascia di terreno interessata dalla occupazione temporanea, nonché il costo di innesto delle nuove piante, determinato dal perito di parte in €520,00, maggiorato di € 720,00, a titolo di retribuzione giornaliera della manodopera a tal fine occorrente;
- che a tale somma avrebbe dovuto poi essere aggiunta l'indennità di occupazione, da determinarsi in conformità in base ai parametri previsti dalla legge;
- che, di conseguenza, l'A.Q.P. s.p.a. era tenuto a determinare l'indennità definitiva di espropriazione di occupazione temporanea in misura non inferiore a quella risultante dalla stima operata dal consulente di parte;
- che, in assenza di stima definitiva, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità poteva essere proposta per l'intera durata della prescrizione decennale, a far tempo dalla emanazione del provvedimento ablatorio, come chiarito dalla giurisprudenza;
- che, peraltro, non era necessario che proponesse opposizione alla stima dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 327/2001, posto che, nei casi di azione per la determinazione giudiziale dell'indennità da esproprio, non poteva operare il termine di trenta giorni per opporsi alla stima definitiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità; tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
”1) accertare e dichiarare l'incongruità e/o l'ingiustizia della somma determinata, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione provvisorie, da AQP s.p.a. con provvedimento prot.n.
82646/2023 del 19/12/2023;
2) condannare AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di espropriazione nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore a quella indicata nella perizia di parte versata in atti, oltre gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condannare AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di occupazione nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, in misura proporzionale all'indennità di asservimento ed in conformità ai criteri di legge, oltre gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
4) condannare AQP s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere al sig.
[...]
la somma di € 15.578,34 a titolo di danno da mancato reddito per almeno tre anni e di Pt_1 spese e costi per le causali indicate nella narrativa che precede;
pagina 3 di 4 5) ordinare a AQP s.p.a, in persona del legale rappresentante in carica, di effettuare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di espropriazione accertata come spettante all'attore nel presente giudizio, oltre gli interessi come per legge ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
6) condannare AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva l al fine di contestare la quantificazione come risultante Controparte_1 dalla relazione peritale depositata da parte attrice, evidenziando che tra le parti pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza di trattazione del 15.07.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano disporsi rinvio per bonario componimento.
All'udienza del 02.12.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127 ter c.p.c.; pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 16.12.2025, durante la quale nessuna delle parti è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Il che impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1 c.p.c, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria, poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass. 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dagli avv.ti Giuseppe Dicuonzo e Cosimo Parte_1
AN NT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
– attore – nei confronti di
in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ada Controparte_1
Carabba ed elettivamente domiciliato presso la propria sede legale e all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
- convenuto –
* * * * *
OGGETTO: azione di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e di occupazione per pubblica utilità.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16.12.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio l dinanzi Parte_1 Controparte_1 alla Corte d'Appello di Bari, affinché determinasse l'indennità di esproprio e di occupazione dei fondi di sua proprietà, previa declaratoria di incongruità e/o di ingiustizia della somma determinata a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione provvisorie, con condanna di
AQP s.p.a. alla refusione della somma di € 15.578,34 a titolo di danno da mancato reddito per almeno tre anni, oltre al pagamento delle spese di lite.
pagina 1 di 4 All'uopo, esponeva:
- che era proprietario dei suoli siti nel territorio del Comune di Canosa di Puglia, in catasto al foglio n. 4, particelle nn. 27e 358 e foglio n. 5, p.lle 68, 95 e 96;
- che i suddetti fondi erano stati interessati da una procedura di occupazione temporanea finalizzata alla espropriazione, posta in essere dall su delega Controparte_1 dell'Autorità Idrica , originata dalla Determina Dirigenziale n. 74 del 19/05/2023, con la CP_1 quale l'Autorità Idrica aveva approvato il progetto denominato “Acquedotto del Fortore, CP_1
ON ed AN - Opere di interconnessione – II Lotto: condotta dall'opera di disconnessione di
Canosa di P. al serbatoio di Foggia (Cod.intervento P1292) e dichiarato la pubblica utilità dell'opera, conferendo ad AQP s.p.a. la delega per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione dei lavori innanzi indicati;
- che, con provvedimento prot.n. 55764 del 26.08.2024, del quale aveva avuto conoscenza il
30.08.2024, l'A.Q.P. S.p.A. aveva determinato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 327/2001,
l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione;
- che la superficie interessata dall'esproprio risultava pari a 368 mq., mentre quella occupata in via temporanea era pari a mq.612;
- che, per i suoli oggetto della procedura, coltivati ad oliveto e vigneto, l'Autorità procedente aveva determinato l'indennità di occupazione temporanea e di esproprio in misura pari nel totale a
€ 3.968,25 (indennità di occupazione temporanea € 1.415,25 per cinque anni;
€ 2042,40 a titolo di indennità di esproprio);
- che, in data 13.02.2024, era avvenuta l'immissione in possesso da parte di AQP S.p.A. alla presenza del proprietario delle aree interessate;
- che la somma riconosciuta in suo favore a titolo di indennità provvisoria (di espropriazione e di occupazione) appariva del tutto inadeguata, come poteva evincersi dalla relazione tecnica a firma del consulente di parte dell'attore, dott. agr. ; Persona_1
- che, nella specie, il tecnico di parte, dopo aver descritto i suoli in questione, aveva evidenziato che i terreni sottoposti ad occupazione erano coltivati a vigneto e uliveto nella migliore condizione possibile di realizzazione, di talché il valore delle aree non poteva essere quello tabellare, dovendosi, invece, far riferimento al valore di mercato mediamente praticato nella zona di riferimento, stimabile con elevato grado di ragionevolezza in € 6,5/mq;
- che, peraltro, il dott. aveva osservato che l'esecuzione dei lavori da parte dell'Ente Per_1 espropriante avrebbe comportato un ingente danno per l'espropriato, in ragione dell'abbattimento di piante di ulivo di età risalente e per la cui ricrescita si stimavano necessari almeno 50 anni, nonché per il taglio di n. 110 ceppi di vigna altamente produttivi per la elevata specializzazione e meccanizzazione delle tecniche di coltivazione adottate dal proprietario dei terreni;
pagina 2 di 4 - che, pertanto, il consulente era allora giunto alla conclusione che l'intero terreno di proprietà
veniva ad essere deprezzato rispetto a quello iniziale, a causa dell'attraversamento della Pt_1 tubazione dell'A.Q.P., la cui posa in opera avrebbe onerato il proprietario dei costi di ripristino degli impianti originari divelti per sgombero della fascia di terreno interessata dai lavori, per un totale stimato in € 3.550,00, cui andavano aggiunti € 10.968,34 a titolo di danno da mancato reddito per almeno tre anni sulla fascia di terreno interessata dalla occupazione temporanea, nonché il costo di innesto delle nuove piante, determinato dal perito di parte in €520,00, maggiorato di € 720,00, a titolo di retribuzione giornaliera della manodopera a tal fine occorrente;
- che a tale somma avrebbe dovuto poi essere aggiunta l'indennità di occupazione, da determinarsi in conformità in base ai parametri previsti dalla legge;
- che, di conseguenza, l'A.Q.P. s.p.a. era tenuto a determinare l'indennità definitiva di espropriazione di occupazione temporanea in misura non inferiore a quella risultante dalla stima operata dal consulente di parte;
- che, in assenza di stima definitiva, l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità poteva essere proposta per l'intera durata della prescrizione decennale, a far tempo dalla emanazione del provvedimento ablatorio, come chiarito dalla giurisprudenza;
- che, peraltro, non era necessario che proponesse opposizione alla stima dell'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 327/2001, posto che, nei casi di azione per la determinazione giudiziale dell'indennità da esproprio, non poteva operare il termine di trenta giorni per opporsi alla stima definitiva, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità; tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
”1) accertare e dichiarare l'incongruità e/o l'ingiustizia della somma determinata, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione provvisorie, da AQP s.p.a. con provvedimento prot.n.
82646/2023 del 19/12/2023;
2) condannare AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di espropriazione nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, in misura non inferiore a quella indicata nella perizia di parte versata in atti, oltre gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condannare AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento in favore dell'attore dell'indennità di occupazione nella misura che sarà accertata in corso di causa e, comunque, in misura proporzionale all'indennità di asservimento ed in conformità ai criteri di legge, oltre gli interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
4) condannare AQP s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere al sig.
[...]
la somma di € 15.578,34 a titolo di danno da mancato reddito per almeno tre anni e di Pt_1 spese e costi per le causali indicate nella narrativa che precede;
pagina 3 di 4 5) ordinare a AQP s.p.a, in persona del legale rappresentante in carica, di effettuare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità di espropriazione accertata come spettante all'attore nel presente giudizio, oltre gli interessi come per legge ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
6) condannare AQP s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva l al fine di contestare la quantificazione come risultante Controparte_1 dalla relazione peritale depositata da parte attrice, evidenziando che tra le parti pendevano trattative di bonario componimento.
All'udienza di trattazione del 15.07.2025, la Corte di Appello, dopo aver verificato la rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e riscontrato l'omesso deposito delle note di trattazione scritta, ha provveduto ai sensi dell'art. 348, co. 2 c.p.c.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano disporsi rinvio per bonario componimento.
All'udienza del 02.12.2025, la Corte ha dato atto del mancato deposito di note di trattazione delle parti ex art. 127 ter c.p.c.; pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ha rinviato la causa all'udienza del 16.12.2025, durante la quale nessuna delle parti è comparsa personalmente né ha depositato note di trattazione scritta.
Il che impone l'applicazione dell'art. 181, co. 1 c.p.c, con il conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo, pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale ed ha natura decisoria, poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass. 4.11.2021, n. 31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Le spese di lite restano definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, in conformità del disposto di cui all'art. 310, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dichiara che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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