TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 06 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8461 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Timone Zaccanazzo n.4, ed elettivamente domiciliato in Catania, via E. D'Angiò n. 2 presso lo studio dell'avv.
Francesco Silluzio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo l'11.09.2024, la ricorrente premetteva che in data 06.08.2024, aveva ricevuto un provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07223852 per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2021.
Contestava la legittimità dell'operato dell'ente previdenziale ed eccepiva la prescrizione delle somme,
l'irripetibilità delle somme percepite ai sensi dell'art. 52, comma 2 della L 88 del 1986 e dell'art. 13 della L
412/1991, in mancanza di dolo. In ogni caso, qualora non si ritenesse applicabile la suindicata normativa,
1 trattandosi di indebito assistenziale invocava – ai fini dell'irripetibilità - i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, nonché il mancato onere di ulteriore comunicazione CP_ dei propri redditi all' , avendo sempre denunciato i propri redditi all'Amministrazione Finanziaria.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Sospendere il provvedimento del
06.08.2024 di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07223852 per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2021; B) Riconoscere che nessuna somma la ricorrente deve al resistente a titolo di invalidità civile, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto, B)
Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari di cui se ne chiede la distrazione ex lege;”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevando come la ricorrente era titolare da Novembre 2017 di assegno di invalidità civile e da Luglio
2020 fruiva altresì delle maggiorazioni sociali;
che l'indebito era scaturito da una domanda di ricostituzione presentata dalla ricorrente in data 05.08.2024 in cui venivano indicati i redditi dal 2020 in poi anche del coniuge;
che i redditi da pensione della ricorrente sommati a quelli del coniuge comportavano il superamento del limite reddituale previsto per le maggiorazioni sociali, vale a dire, con riferimento all'anno 2020 e 2021 €
14.459 (a fronte di un complessivo reddito familiare di € 14.539 per l'anno 2020 ed € 16115 per l'anno 2021); che tali redditi influivano anche sull'importo dell'assegno di invalidità, anche se in misura molto contenuta (per una differenza complessiva di € 120,97 per il periodo di indebito contestato;
che veniva, pertanto, inviata una comunicazione con il calcolo dell'indebito ed una diffida.
Ciò premesso contestava l'eccezione di prescrizione, avendo natura decennale e quanto all'eccezione di irripetibilità rilevava come la normativa invocata non era applicabile al caso di specie e che la verifica reddituale era stata posta in essere mediante acquisizione di redditi conosciuti “indirettamente” dall , per CP_1 il tramite dell'Amministrazione Finanziaria;
che, come confermato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n.166/1996, esiste una “fisiologica sfasatura temporale” tra il momento del pagamento della prestazione e quello nel quale l veniva a conoscenza del possesso da parte del pensionato di un reddito superiore ai CP_1 limiti di legge. Conseguentemente si devono intendere ripetibili anche tutte le somme erogate successivamente all'acquisizione dei dati reddituali o aventi rilevanza reddituale di cui trattasi.
Deduceva, ancora, che per effetto dell'ambito unificato del sistema dei controlli, doveva quindi trovare applicazione il suddetto principio anche nei confronti del titolare di un trattamento assistenziale collegato al reddito, laddove risultava violato l'obbligo di informazione, richiamando le pronunce della Suprema Corte di
Cassazione (Ord. n.10642/2019).
Contestava anche l'assunto che in caso di indebito assistenziale l potrebbe recuperare le somme CP_1 illegittimamente percepite solo a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di contestazione dell'indebito, rilevando che comunque il suddetto orientamento, in armonia con le disposizioni in materia, faceva salvo il diritto dell' di recuperare l'intero indebito nelle ipotesi in cui il percettore non poteva CP_1
2 invocare il proprio affidamento incolpevole, che nel caso di specie non sussisteva. Infatti, l'affidamento incolpevole era invocabile nell'ipotesi in cui il pensionato o abbia correttamente e tempestivamente comunicato i propri redditi incidenti sulla prestazione e l sia intervenuto in ritardo nel contestare CP_1
l'illegittima percezione, ovvero, nel caso in cui l'aumento dell'importo dei redditi che incidono sulla prestazione non sia tale da incidere sul suo legittimo affidamento. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 12.02.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 06.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente rilevato che l'indebito in questione è maturato per gli anni 2020 – 2021.
Da quanto sopra discende, ictu oculi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo in materia la stessa natura decennale.
Inoltre, per quanto descritto e risultante dalla documentazione allegata, la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in quella dell'indebito assistenziale per assenza dei requisiti reddituali.
Parte ricorrente, innanzi tutto, invoca l'applicazione alla richiesta di indebito assistenziale (in tema di assegno sociale) della norma prevista dall'art. 52 della L 88/1989, che prevede l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dell'Ente e con la buona fede dell'accipiens e la ripetibilità è prevista solo in caso di CP_ dolo del percettore. L' , invece, eccepisce che non trova applicazione la sanatoria prevista dall'art. 52 della L 88/1989 e l'onere della prova ricade sul percettore.
Quanto alla controversa applicabilità dell'art. 52 della L 88/1989, all'indebito assistenziale la Corte di
Cassazione, con la sentenza 3 febbraio - 20 maggio 2021, n. 13917, l'ha esclusa, statuendo quanto segue:
“Se è vero, infatti, che l'articolo 3, comma 7, della legge 335 del 1995, prevede - per quanto non diversamente disposto l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da
"pensione" ad "assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività.
3 Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art.
13.”.
Con tale sentenza, però, la Corte seppur ha escluso l'applicabilità dell'art. 52 della L 88/1989 in commento, ha anche escluso l'applicazione dell'art. 2033 del codice civile (teoria supportata dal ricorrente, argomentando CP_ quanto segue: “… se è vero che, come di solito sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 L n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art.
2033 c.c.. … In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure
n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Del medesimo tenore è la sentenza della Suprema Corte del
02.07.2021 n. 18820, che ha escluso l'applicazione dell'articolo 52, specificatamente in materia di indebita percezione di ratei di assegno sociale, sull'ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 prel. c.c.), ma ha anche escluso l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le seguenti motivazioni :“ … mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, I. n 88/1989, stante che la pensione sociale istituita dall'art. 26, I. n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale CP_ gravante sull' restando le altre a carico del affatto differente è la situazione Controparte_2
CP_ normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione
4 dell'assegno sociale all'art. 52, I. n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute. … Deve tuttavia escludersi che l'impossibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 52, I. n. 88/1989, debba comportare l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c..” La giurisprudenza nell'ambito dell'indebito assistenziale ha poi distinto le ipotesi in cui l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali ovvero sanitari o socioeconomici (incollocazione o disoccupazione).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080/2020; Cass. n.
11921/2015; Cass. 1446/2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771/2018).
Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (Cfr.: Cass. 01 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass. n. 10642 e n.
26036 del 2019).
In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi alla prestazione erogata ai sensi della legge 335/1995,
(coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.
28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
5 La Corte di cassazione con la sentenza n. 18820/2021 ha sancito i seguenti principi di diritto, che si allineano proprio al caso in esame: “a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni
o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L.
n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Pertanto, facendo propri i suddetti principi di diritto, enunciati dal giudice di legittimità, le somme erogate per il periodo in contestazione (2020-2021) a causa della carenza del requisito reddituale sono ripetibili da parte CP_ dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato emesso in data 06.08.2024, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in tal senso cfr. Cass. n. 10642 e n. 26036 del 2019).
Occorre, quindi, a questo punto, individuare se sussiste in capo alla ricorrente il legittimo affidamento meritevole di tutela, tale da configurare l'irripetibilità delle somme o se, invece, sussista una ipotesi di dolo, tale da giustificare la ripetibilità dell'indebito.
Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non ha depositato le certificazioni reddituali per gli anni interessati
(2020-2021), tuttavia, va rilevato come nel caso di specie l'indebito è scaturito da una domanda di ricostituzione della prestazione ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38
Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) c.d. aumento al milione, presentata dalla ricorrente in data 05.08.2024, nella quale sono stati indicati i redditi percepiti da quest'ultima e dal proprio coniuge, dalla quale si evince che il limite reddituale per l'erogazione della prestazione era stato effettivamente superato, oltre che dalla CP_ ricostruzione della situazione patrimoniale operata dall' e non contestata.
Inoltre, va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del CP_1
D.L. n. 269/2003, convertito con la Legge n. 326/2003, consentiva di accedere ai dati dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti, o quantomeno
6 conoscibili, d'ufficio dall' in via telematica (Cfr.: Cass. Ordinanza 25.06.2020 n.12608) ed ancora la CP_1
Suprema Corte ha ritenuto che “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 30.06.2020 n. 13223).
Pertanto, se da un lato e per tale motivo, risulta provata la buona fede della ricorrente e la conoscibilità dei CP_ redditi da parte dell' le prestazioni erogate non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' ha l'onere di conoscere, dall'altro, va rilevato come assuma carattere prevalente la CP_1 circostanza che la rideterminazione della prestazione, sfociata nella contestazione dell'indebito per aver percepito la maggiorazione sociale, è scaturita dalla domanda di ricostituzione presentata dalla stessa ricorrente in data 05.08.2024 e la comunicazione di riliquidazione della prestazione con revoca della maggiorazione sociale è stata eseguita con provvedimento del 06.08.2024 e con separato atto di pari data
(06.08.2024) è stato contestato l'indebito.
Ne consegue, quindi, che il provvedimento di accertamento dell'indebito è stato tempestivamente contestato dal momento in cui l'ente ha avuto reale conoscenza dei redditi della ricorrente e del coniuge, influenti sulla prestazione, e le somme vanno dichiarate ripetibili.
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie, consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.09.2024 da contro l in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 07.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 06 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8461 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Timone Zaccanazzo n.4, ed elettivamente domiciliato in Catania, via E. D'Angiò n. 2 presso lo studio dell'avv.
Francesco Silluzio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, CP_1 per mandato generale alle liti Rep. n. 37875 e Racc. n. 7313 del 22.03.2024, a rogito in Notar Persona_1 di Roma.
Resistente
OGGETTO: indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo l'11.09.2024, la ricorrente premetteva che in data 06.08.2024, aveva ricevuto un provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07223852 per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2021.
Contestava la legittimità dell'operato dell'ente previdenziale ed eccepiva la prescrizione delle somme,
l'irripetibilità delle somme percepite ai sensi dell'art. 52, comma 2 della L 88 del 1986 e dell'art. 13 della L
412/1991, in mancanza di dolo. In ogni caso, qualora non si ritenesse applicabile la suindicata normativa,
1 trattandosi di indebito assistenziale invocava – ai fini dell'irripetibilità - i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, nonché il mancato onere di ulteriore comunicazione CP_ dei propri redditi all' , avendo sempre denunciato i propri redditi all'Amministrazione Finanziaria.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Sospendere il provvedimento del
06.08.2024 di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07223852 per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2021; B) Riconoscere che nessuna somma la ricorrente deve al resistente a titolo di invalidità civile, per intervenuta prescrizione o, in subordine, per i motivi su esposti nel merito e pertanto, B)
Condannare il resistente alle spese legali, competenze, onorari di cui se ne chiede la distrazione ex lege;”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , contestando il ricorso e rilevando come la ricorrente era titolare da Novembre 2017 di assegno di invalidità civile e da Luglio
2020 fruiva altresì delle maggiorazioni sociali;
che l'indebito era scaturito da una domanda di ricostituzione presentata dalla ricorrente in data 05.08.2024 in cui venivano indicati i redditi dal 2020 in poi anche del coniuge;
che i redditi da pensione della ricorrente sommati a quelli del coniuge comportavano il superamento del limite reddituale previsto per le maggiorazioni sociali, vale a dire, con riferimento all'anno 2020 e 2021 €
14.459 (a fronte di un complessivo reddito familiare di € 14.539 per l'anno 2020 ed € 16115 per l'anno 2021); che tali redditi influivano anche sull'importo dell'assegno di invalidità, anche se in misura molto contenuta (per una differenza complessiva di € 120,97 per il periodo di indebito contestato;
che veniva, pertanto, inviata una comunicazione con il calcolo dell'indebito ed una diffida.
Ciò premesso contestava l'eccezione di prescrizione, avendo natura decennale e quanto all'eccezione di irripetibilità rilevava come la normativa invocata non era applicabile al caso di specie e che la verifica reddituale era stata posta in essere mediante acquisizione di redditi conosciuti “indirettamente” dall , per CP_1 il tramite dell'Amministrazione Finanziaria;
che, come confermato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n.166/1996, esiste una “fisiologica sfasatura temporale” tra il momento del pagamento della prestazione e quello nel quale l veniva a conoscenza del possesso da parte del pensionato di un reddito superiore ai CP_1 limiti di legge. Conseguentemente si devono intendere ripetibili anche tutte le somme erogate successivamente all'acquisizione dei dati reddituali o aventi rilevanza reddituale di cui trattasi.
Deduceva, ancora, che per effetto dell'ambito unificato del sistema dei controlli, doveva quindi trovare applicazione il suddetto principio anche nei confronti del titolare di un trattamento assistenziale collegato al reddito, laddove risultava violato l'obbligo di informazione, richiamando le pronunce della Suprema Corte di
Cassazione (Ord. n.10642/2019).
Contestava anche l'assunto che in caso di indebito assistenziale l potrebbe recuperare le somme CP_1 illegittimamente percepite solo a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di contestazione dell'indebito, rilevando che comunque il suddetto orientamento, in armonia con le disposizioni in materia, faceva salvo il diritto dell' di recuperare l'intero indebito nelle ipotesi in cui il percettore non poteva CP_1
2 invocare il proprio affidamento incolpevole, che nel caso di specie non sussisteva. Infatti, l'affidamento incolpevole era invocabile nell'ipotesi in cui il pensionato o abbia correttamente e tempestivamente comunicato i propri redditi incidenti sulla prestazione e l sia intervenuto in ritardo nel contestare CP_1
l'illegittima percezione, ovvero, nel caso in cui l'aumento dell'importo dei redditi che incidono sulla prestazione non sia tale da incidere sul suo legittimo affidamento. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 12.02.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 06.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente rilevato che l'indebito in questione è maturato per gli anni 2020 – 2021.
Da quanto sopra discende, ictu oculi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo in materia la stessa natura decennale.
Inoltre, per quanto descritto e risultante dalla documentazione allegata, la fattispecie per cui è causa è da inquadrare in quella dell'indebito assistenziale per assenza dei requisiti reddituali.
Parte ricorrente, innanzi tutto, invoca l'applicazione alla richiesta di indebito assistenziale (in tema di assegno sociale) della norma prevista dall'art. 52 della L 88/1989, che prevede l'irripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dell'Ente e con la buona fede dell'accipiens e la ripetibilità è prevista solo in caso di CP_ dolo del percettore. L' , invece, eccepisce che non trova applicazione la sanatoria prevista dall'art. 52 della L 88/1989 e l'onere della prova ricade sul percettore.
Quanto alla controversa applicabilità dell'art. 52 della L 88/1989, all'indebito assistenziale la Corte di
Cassazione, con la sentenza 3 febbraio - 20 maggio 2021, n. 13917, l'ha esclusa, statuendo quanto segue:
“Se è vero, infatti, che l'articolo 3, comma 7, della legge 335 del 1995, prevede - per quanto non diversamente disposto l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e succ. modif. e integ., va accordato maggior peso a considerazioni di tipo sistematico poggiate sulla significativa modifica, non solo terminologica, che la prestazione ha subito variando da
"pensione" ad "assegno" posto che, come notato in dottrina, la trasformazione è sostanziale, perché cambia la natura della prestazione medesima, che assume il carattere della provvisorietà laddove la pensione ha il carattere della definitività.
3 Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art.
13.”.
Con tale sentenza, però, la Corte seppur ha escluso l'applicabilità dell'art. 52 della L 88/1989 in commento, ha anche escluso l'applicazione dell'art. 2033 del codice civile (teoria supportata dal ricorrente, argomentando CP_ quanto segue: “… se è vero che, come di solito sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 L n. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art.
2033 c.c.. … In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure
n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Del medesimo tenore è la sentenza della Suprema Corte del
02.07.2021 n. 18820, che ha escluso l'applicazione dell'articolo 52, specificatamente in materia di indebita percezione di ratei di assegno sociale, sull'ovvio presupposto che una disciplina di carattere chiaramente eccezionale non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 prel. c.c.), ma ha anche escluso l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le seguenti motivazioni :“ … mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione dell'art. 52, I. n 88/1989, stante che la pensione sociale istituita dall'art. 26, I. n. 153/1969, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale CP_ gravante sull' restando le altre a carico del affatto differente è la situazione Controparte_2
CP_ normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione
4 dell'assegno sociale all'art. 52, I. n. 88/1989, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute. … Deve tuttavia escludersi che l'impossibilità di far luogo all'applicazione dell'art. 52, I. n. 88/1989, debba comportare l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c..” La giurisprudenza nell'ambito dell'indebito assistenziale ha poi distinto le ipotesi in cui l'indebito consegua alla mancanza dei requisiti reddituali ovvero sanitari o socioeconomici (incollocazione o disoccupazione).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080/2020; Cass. n.
11921/2015; Cass. 1446/2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771/2018).
Con riferimento all'indebito derivante dalla carenza dei requisiti reddituali la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ammetterla solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (Cfr.: Cass. 01 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091, Cass. n. 28771 del 2018, Cass. n. 10642 e n.
26036 del 2019).
In altri termini, si è consolidato il principio che il diritto a ripetere le somme versate si determina solo a partire dal momento in cui l'Ente preposto accerti e comunichi il superamento dei requisiti reddituali.
In definitiva, e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti, ostativi alla prestazione erogata ai sensi della legge 335/1995,
(coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.
28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”.
5 La Corte di cassazione con la sentenza n. 18820/2021 ha sancito i seguenti principi di diritto, che si allineano proprio al caso in esame: “a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni
o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L.
n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Pertanto, facendo propri i suddetti principi di diritto, enunciati dal giudice di legittimità, le somme erogate per il periodo in contestazione (2020-2021) a causa della carenza del requisito reddituale sono ripetibili da parte CP_ dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato emesso in data 06.08.2024, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in tal senso cfr. Cass. n. 10642 e n. 26036 del 2019).
Occorre, quindi, a questo punto, individuare se sussiste in capo alla ricorrente il legittimo affidamento meritevole di tutela, tale da configurare l'irripetibilità delle somme o se, invece, sussista una ipotesi di dolo, tale da giustificare la ripetibilità dell'indebito.
Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente non ha depositato le certificazioni reddituali per gli anni interessati
(2020-2021), tuttavia, va rilevato come nel caso di specie l'indebito è scaturito da una domanda di ricostituzione della prestazione ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38
Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) c.d. aumento al milione, presentata dalla ricorrente in data 05.08.2024, nella quale sono stati indicati i redditi percepiti da quest'ultima e dal proprio coniuge, dalla quale si evince che il limite reddituale per l'erogazione della prestazione era stato effettivamente superato, oltre che dalla CP_ ricostruzione della situazione patrimoniale operata dall' e non contestata.
Inoltre, va evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del CP_1
D.L. n. 269/2003, convertito con la Legge n. 326/2003, consentiva di accedere ai dati dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti, o quantomeno
6 conoscibili, d'ufficio dall' in via telematica (Cfr.: Cass. Ordinanza 25.06.2020 n.12608) ed ancora la CP_1
Suprema Corte ha ritenuto che “il dolo è una situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cfr.: Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 30.06.2020 n. 13223).
Pertanto, se da un lato e per tale motivo, risulta provata la buona fede della ricorrente e la conoscibilità dei CP_ redditi da parte dell' le prestazioni erogate non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione ad una situazione di dolo, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' ha l'onere di conoscere, dall'altro, va rilevato come assuma carattere prevalente la CP_1 circostanza che la rideterminazione della prestazione, sfociata nella contestazione dell'indebito per aver percepito la maggiorazione sociale, è scaturita dalla domanda di ricostituzione presentata dalla stessa ricorrente in data 05.08.2024 e la comunicazione di riliquidazione della prestazione con revoca della maggiorazione sociale è stata eseguita con provvedimento del 06.08.2024 e con separato atto di pari data
(06.08.2024) è stato contestato l'indebito.
Ne consegue, quindi, che il provvedimento di accertamento dell'indebito è stato tempestivamente contestato dal momento in cui l'ente ha avuto reale conoscenza dei redditi della ricorrente e del coniuge, influenti sulla prestazione, e le somme vanno dichiarate ripetibili.
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie, consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11.09.2024 da contro l in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 07.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
7