Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1971/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.ta Marialuisa Antibelli del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2 appr v.ta Lorenza Cattaneo del foro di Lodi.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 11.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Le condizioni di cui al presente ricorso annullano e sostituiscono integralmente quelle assunte in sede di separazione consensuale e, per espressa volontà delle parti, hanno piena validità ed efficacia tra le parti sin dal 1° luglio 2024;
3) Nel periodo 1.7.2024 - 31.12.2024 i coniugi concordemente dichiarano di adottare per la figlia il regime dell'affido Per_1 condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Tale soluzione, concordata congi nte tra i coniugi al fine di consentire alla sig.ra il passaggio dall'attuale attività lavorativa part-time ad una attività full time, avrà una Pt_2 durata massima di 6 mesi 1.12.2024). Tuttavia, qualora il passaggio al lavoro full-time da parte della sig.ra dovesse verificarsi prima del 31.12.2024, le condizioni di cui al successivo punto 4) verranno anticipata al momento Pt_2 dell'inizio del lavoro full-time da parte della sig.ra Pt_2
Nel predetto periodo 1.7.2024 – 31.12.2024 il padre terrà con sé la figlia tutti i fine settimana da venerdì pomeriggio, fuori dalla scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnando dalla madre dopo cena;
il tutto salvo che la madre non riesca a Per_1 liberarsi dai propri turni lavorativi in uno dei fine setti
In tal caso il padre starà con la figlia tre fine settimana al mese e nella settimana senza week end, terrà da lunedì Per_1 pomeriggio, fuori da scuola, a venerdì mattina riaccompagnandola a scuola.
In caso di festività scolastiche ricadenti in giornate lavorative per i genitori, resta inteso che questi ultimi terranno per Per_1 l'intera giornata di rispettiva competenza.
Pag. 1
Le parti confermano che entrambi i genitori, per il predetto periodo 1.7.2024- 31.12.2024, continueranno a percepire l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno.
4) Successivamente al periodo di cui al precedente punto 3), e dunque a far data dal 1.1.2025, i coniugi concordemente adotteranno per la figlia il regime di affido condiviso, con collocamento paritario, ferma la residenza presso l'abitazione Per_1 della madre, trascorrendo, quindi, pari tempo con la figlia, secondo le seguenti concordate modalità:
- Il padre starà con 3 week end lunghi al mese, da giovedì pomeriggio fuori da scuola fino a lunedì mattina, quando Per_1 provvederà a riacco e la figlia a scuola.
- Nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, il padre terrà da lunedì pomeriggio, fuori da Per_1 scuola, sino a giovedì mattina, riaccompagnandola a scuola.
Resta sempre inteso che In caso di festività scolastiche ricadenti in giornate lavorative per i genitori, questi ultimi terranno Per_1 per l'intera giornata di rispettiva competenza. Le parti sono consapevoli che la predetta alternanza comporterà una set consecutiva al mese di competenza esclusiva di ciascun genitore con la figlia.
5) In considerazione dell'adozione del regime di collocamento paritario, i coniugi, a far data dal 1.1.2025, concordano per l'applicazione del mantenimento diretto: ogni genitore, pertanto, provvederà direttamente ai bisogni di nei periodi di Per_1 rispettiva competenza, ivi compresa la quota mensa che resterà a carico di ciascun genitore nei periodi di a competenza. Dal 1.1.2025 alla sig.ra verrà altresì riconosciuto il 50% dell'assegno unico di competenza del sig. e Pt_2 Pt_1 dunque percepirà il 100% o unico.
6) Le spese straordinarie, ad eccezione della mensa scolastica (regolamentata al precedente punto 5) e della baby-sitter (spesa quest'ultima che sarà sopportata autonomamente da ciascun genitore a seconda delle proprie esigenze nei periodi di rispettiva competenza) saranno ripartite tra i genitori, a far data già dal 1.7.2024, nella misura del 50% ciascuno, in conformità alle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Pag. 2 7) Salvo diverso e migliore accordo tra le parti, i genitori trascorreranno con Per_1
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio. Quest'anno il primo periodo (23.12.2024 – 30.12.2024) sarà di competenza della madre ed il secondo (31.12.2024 – 6.1.2025) sarà di competenza del padre;
- durante le vacanze pasquali i genitori si suddivideranno il periodo di vacanza scolastica secondo l'alternanza di cui al punto 4) . Il giorno di Pasqua ad anni alterni tra i genitori;
- durante le ferie estive, i genitori trascorreranno con la figlia due settimane anche consecutive, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, in periodi da concordare tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. Quest'anno (2024) trascorrerà Per_1 con il padre il periodo dal 2 agosto al 18 agosto;
starà invece con la nonna materna il periodo dal 19 al to e con la mamma dal 1° al 8 settembre 2024;
- le ulteriori giornate di vacanza per festività nazionali o religiose saranno trascorsi con i genitori seguendo l'alternanza di cui al precedente punto 3) e 4). Sono sempre fatti salvi i diversi e migliori accordi tra i genitori, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi, che dovranno essere nel caso comunicati con congruo anticipo all'altro genitore. In mancanza di accordi, resteranno ferme le condizioni sopra descritte.
8) I genitori si impegnano a promuovere il rapporto della propria figlia con i nonni paterni e materni, alle cui cure potranno affidare soprattutto durante il periodo estivo per consentirle di ampliare i periodi di vacanza nei momenti lavorativi dei Per_1 genitori.
9) I genitori concorderanno all'inizio di ciascun anno scolastico di fare praticare regolarmente alla propria figlia un'attività sportiva di suo gradimento, adatte all'età ed al suo sviluppo-psicofisico.
10) I coniugi si danno atto: a) di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
b) di avere disciplinato ogni reciproco rapporto patrimoniale;
c) di non avere nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione, titolo o causa e di aver definito ogni questione e/o rapporto tra loro pendente, personale, economico e patrimoniale, anche solo occasionata o connessa al pregresso rapporto matrimoniale e/o alla convivenza coniugale e/o alla separazione o al divorzio e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito.
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rinnovo/rilascio dei passaporti e dei documenti di identità/passaporto della figlia minore, conferendosi reciproco assenso all'espatrio.
12) Le condizioni del presente ricorso avranno efficacia immediata sin dal 1° luglio 2024.
13) Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 c. III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 29.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Tribiano (MI) in data 16.09.2012, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Tribiano, Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2012, e con decreto di omologazione n. 10633/2021 del 12.08.2021 emanato dal Tribunale di Lodi è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Dalla loro unione è nata la figlia il 19/08/2015 a Milano. Per_1
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
Pag. 3 dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con l'interesse della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di procedura devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1 e il 16.09.2012 in Tribiano (MI), matrimonio trascritto pre
[...] Parte_2
o di Tribiano, Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2012;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tribiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 25/02/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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