Art. 208
(Sospensione della sentenza impugnata)
1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l'esecutivita' della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell'articolo 209.
Sommario: a) Premessa; b) Le ipotesi normative di registrazione a debito dei provvedimenti giurisdizionali;c) Registrazione a debito; d) Recupero della spesa prenotata a debito N.B. = Nel presente lavoro il Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n 131 sarà indicato con Testo Unico imposta di registro e il Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 sarà indicato con Testo Unico spese di Giustizia. a) Premessa La registrazione degli atti giudiziari [1] è un istituto di complessa applicazione in cui entra in gioco non solo specifica normativa [2] ma indirizzi ministeriali e prassi il più delle volte discordi non solo tra gli uffici giudiziari ma anche nelle singole …
Leggi di più…Abstrat. L'azione civile nel processo penale ne comporta, alle condizioni stabilite dalla legge, il pagamento del contributo unificato [1] Alla “semplificazione” relativa alla quantificazione dell'importo dovuto legato, a differenza di quanto avviene nel processo civile [2], alla determinazione in sentenza del risarcimento del danno o dell'anticipazione di somma a titolo di provvisionale, fanno da contraltare le difficoltà in relazione alle situazioni,oggettive e soggettive, che si determinano nel processo penale [= momento della prenotazione a debito , numero di imputati, numero di parti civili, riferibilità dei capi di imputazione , appello non promosso dalla parte civile e c.d. …
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