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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 04.02.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 17.04.2025, all'esito del deposito delle note di trattazione, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 492 del ruolo generale per l'anno 2019 promossa da
1. nato a [...] S.E. (CA), il 02.09.1975, Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cagliari, via Caboni n. 24, presso lo Studio dell'Avv. Salvatore PILURZU, che,
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luca CROTTA, lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Villaputzu (SU), via Fogazzaro n.
22, elettivamente domiciliata in Cagliari, nel vico I Barone Rossi n. 2, presso lo
pagina 1 Studio dell'Avv. Enzo PINNA in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
e nei confronti di
3. in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45;
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il signor Giudice del Lavoro adito voglia
1) Rigettare, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, la domanda
riconvenzionale ex adverso proposta, mandando assolto il signor Parte_1
da ogni avversa pretesa;
[...]
2) Accogliere, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, le domande di cui al
ricorso introduttivo del giudizio: 1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui
alla superiore narrativa, il diritto del signor , ad ottenere dalla Parte_1
Sarrabus-Gerrei Società Cooperativa in liquidazione (P.VA , in P.VA_1
persona del liquidatore, signor , con sede in Villaputzu nella via CP_3
Fogazzaro n. 22, il pagamento della somma di € 5.191,79, a titolo di TFR
accantonato in azienda e della somma di € 5.571,54 a titolo di TFR destinato al
Fondo di Previdenza Complementare presso la Controparte_2
(P.VA ), o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà P.VA_2
ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la Sarrabus-Gerrei Società
Cooperativa in liquidazione (P.VA , in persona del liquidatore, P.VA_1
signor ,, con sede in Villaputzu nella via Fogazzaro n. 22: * al CP_3
pagina 2 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.191,79 a titolo di TFR
accantonato in azienda, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia;
* al versamento in favore del Fondo di Previdenza
Complementare presso la (P.VA , Controparte_2 P.VA_2
della somma complessiva di euro 5.571,54 o di quella maggiore o minore che
sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze
e fino al saldo;
3) con la condanna al pagamento degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese ed onorari di liti”
3) In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio”.
Nell'interesse della resistente:
“il Tribunale Ecc.mo voglia:
A) condannare la al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di € 5.128,63; Parte_1
B) rigettare, per il resto, le domande di;
Parte_1
C) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare Pt_1
al pagamento, in favore della
[...] Controparte_4
, della somma di € 2.722,26, oltre accessori di legge, ovvero di
[...]
quell'altra somma maggiore, o minore, che risulterà accertata in corso di causa,
anche attraverso la compensazione di quanto dovuto a a titolo Parte_1
di residuo competenze di fine rapporto;
D) con vittoria di spese, o, in subordine compensazione integrale delle stesse”.
pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di Controparte_1
domandare il pagamento di somme da lui maturate a titolo di T.F.R., in parte accantonato in azienda e, in parte, destinato al Fondo di previdenza complementare presso Controparte_2
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_1
continuativamente dal 01.04.1997 al 14.01.2018, data in cui il rapporto di lavoro è
cessato per cambio di appalto;
− di essere rimasto creditore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
di una somma pari a euro 5.191,79 a titolo di trattamento di fine rapporto accantonato in azienda e di avere inoltre aderito, nel corso del rapporto di lavoro,
a partire dal 30.06.2007, alla previdenza complementare, disponendo che le somme maturate a titolo di T.F.R. fossero versate dal datore di lavoro al fondo complementare istituito, dapprima, presso la ALLEATA PREVIDENZA e, di seguito, presso la Controparte_2
− di aver riscontrato, dall'esame dell'estratto conto fornito dalla che la società datrice aveva versato Controparte_2
l'importo di euro 8.334,09, a fronte di un T.F.R. maturato pari a euro 13.905,63, e di essere pertanto creditore nei confronti della Controparte_1
della somma di euro 5.571,54 per quote di T.F.R. maturate e non versate dalla società.
pagina 4
2. La si è costituita in Controparte_1
giudizio concludendo perché venisse accertato un debito a proprio carico nella misura di soli euro 5.128,63, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale.
In specie, la società ha sostenuto:
− che il rapporto di lavoro con era cessato a seguito Parte_1
di un cambio di appalto, per cui il ricorrente era passato alle dipendenze de
[...]
il 15.01.2018 e che il medesimo era stato escluso come socio della Pt_2
cooperativa con delibera del 19.03.2018, comunicatagli il 27.03.2018;
− di essere debitrice nei confronti del ricorrente, all'atto della cessazione del rapporto, della somma netta di euro 1.814,60 per i titoli di cui alla busta paga di gennaio 2018, comprensivi del T.F.R. e di aver provveduto a corrispondere la somma netta di euro 1.814,60 a titolo di competenze di fine rapporto a mezzo di assegno circolare;
− di avere altresì corrisposto, nel corso del rapporto di lavoro, la somma di euro 6.130,21 a titolo di anticipazione del T.F.R. con la busta paga di gennaio
2011 e a mezzo di bonifico bancario di euro 6.947,00 a favore di Parte_1
l'11.11.2011 e di essere, pertanto, debitrice della somma di euro
[...]
5.128,77;
− che, nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 28.06.2018, il presidente del consiglio di amministrazione aveva informato i presenti che i soci esclusi
“rimangono responsabili verso la società fino al termine dell'esercizio sociale
dell'anno in corso e, che pertanto verranno chiamati a rispondere verso la
Cooperativa nei termini di legge, posto che è nell'interesse di tutti i soci tutelare
la Cooperativa” e che, con delibera del 16.11.2018, mai impugnata, l'Assemblea
aveva stabilito che, a seguito dell'esclusione dei soci, questi ultimi sarebbero
pagina 5 rimasti responsabili fino al termine dell'esercizio sociale dell'anno in corso, in virtù dello stato di crisi aziendale, prevedendo un piano di riparto dei debiti tra i soci esclusi;
− che la delibera era stata comunicata ai soci precedentemente esclusi, tra cui il ricorrente, il quale era stato individuato come debitore della somma di euro
2.722,26.
3. La pur avendo regolarmente Controparte_2
ricevuto la notifica dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio e deve essere dichiarate contumace.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. La domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta, per quanto di ragione.
Deve anzitutto osservarsi che risultano documentati l'iscrizione di Parte_1
al Fondo Pensione Alleata Previdenza, istituito presso ALLEANZA
[...]
ASSICURAZIONI s.p.a. dal 01.07.2010 e, a partire dal 30.09.2014, presso la e il versamento, da parte della Controparte_2
della contribuzione, alla data del 06.09.2018, di Controparte_1
complessivi euro 8.334,09 (doc. 4, prodotto col ricorso introduttivo).
A causa dell'omesso versamento delle quote di T.F.R., il montante accantonato presso il Fondo è certamente inferiore alla somma che il lavoratore avrebbe potuto legittimamente attendersi, pari a euro 13.905,63, come emerge anche sulla base dei conteggi di parte ricorrente, non specificamente contestati dalla controparte costituita (doc. 5, prodotto col ricorso introduttivo).
pagina 6 Inoltre, nel presente giudizio, deve ritenersi provato il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto rimasto in azienda, visto che non vi è agli atti prova dell'avvenuto pagamento.
In punto di diritto, è opportuno ricordare il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex
multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685; Cass. civ., S.U., 30.10.2001,
n. 13533).
La resistente deve, pertanto, Controparte_1
essere condannata a pagare, a Parte_1
a) la somma di euro 5.191,79, corrispondente alla differenza tra il T.F.R.
maturato dal 01.01.2001 al 30.06.2007 e rimasto in azienda, pari a euro 11.347,54,
e le anticipazioni ricevute dal ricorrente nel corso del 2011 e del 2018, pari a euro
6.155,75;
b) la somma di euro 5.571,54, uguale alla differenza tra il montante che avrebbe dovuto essere versato al fondo, nella misura di euro 13.905,63 e le somme effettivamente versate, pari a euro 8.334,09.
pagina 7 Sulle somme così liquidate sono dovuti, altresì, gli interessi al tasso legale e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione del diritto al saldo.
6. La domanda proposta dalla in Controparte_1
liquidazione, in via riconvenzionale, è infondata e deve essere rigettata.
Osserva il Tribunale che il rapporto di lavoro di con la Parte_1
cooperativa resistente era cessato il 14.01.2018 (doc. 4, prodotto con la memoria di costituzione) e che il rapporto sociale fra le parti si era sciolto con delibera di esclusione del socio del 19.03.2018, con comunicazione all'interessato avvenuta il
28.03.2018 (doc. 5, prodotto con la memoria di costituzione).
L'art. 2533 c.c. disciplina l'esclusione del socio nelle società cooperative e prevede che “L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto
costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al
tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”.
L'art. 14, Statuto cooperativa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2533 c.c.,
prevede che “Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione
dei rapporti mutualistici pendenti” (doc. 15, prodotto con la memoria di costituzione).
Alla luce del quadro normativo menzionato, deve ritenersi che il rapporto sociale intercorso tra il ricorrente e la fosse già estinto Controparte_1
al momento della delibera assembleare del 19.03.2018, nonché al tempo dell'assemblea dei soci tenutasi il 28.06.2018, quando era stato deliberato che i
pagina 8 soci esclusi “rimangono responsabili verso la società fino al termine
dell'esercizio sociale dell'anno in corso e, che pertanto verranno chiamati a
rispondere verso la Cooperativa nei termini di legge, posto che è nell'interesse di
tutti i soci tutelare la Cooperativa” e, ancora, al tempo della delibera del
16.11.2018, quando l'assemblea aveva stabilito che, a seguito dell'esclusione dei soci, questi ultimi sarebbero rimasti responsabili fino al termine dell'esercizio sociale dell'anno in corso, in virtù dello stato di crisi aziendale, prevedendo un piano di riparto dei debiti tra i soci esclusi.
Tali determinazioni non hanno, pertanto, efficacia nei confronti dei soci già
esclusi al momento dell'adozione della delibera da parte dell'assemblea societaria,
tra i quali il ricorrente . Pt_1
Né indicazioni di segno contrario possono trarsi dalla lettura dell'art. 8, rubricato
“Situazione di crisi aziendale”, regolamento interno societario, che, senza nulla disporre in materia di responsabilità dei soci esclusi, prevede esclusivamente che
“Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazioni dell'attività, a
crisi settoriali e/o di mercato, a problemi finanziari, al mancato incasso di crediti
o ad altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà
tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la
situazione. L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto
possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli
strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di
crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'art. 7 e
non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà
prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non
retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico. Ai fini di cui al presente
pagina 9 articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti
situazioni comprovate di gravi difficoltà economica, prendendo per motivi di
urgenza i provvedimenti di cui sopra, che verranno sottoposti per l'approvazione
all'Assemblea entro 90 gg dall'adozione” (doc. 16, prodotto con la memoria di costituzione).
Deve pertanto escludersi l'opponibilità al ricorrente delle delibere societarie indicate nella memoria di costituzione della cooperativa, e, conseguentemente, la sussistenza del debito di euro 2.722,26 opposto in compensazione con la domanda riconvenzionale.
7. In forza del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a rifondere Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai
[...]
sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, sui medi tariffari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2. condanna la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a la Parte_1
somma di euro 5.191,79 per il titolo dedotto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati con decorrenza dalla maturazione del singolo diritto fino al saldo;
pagina 10 3. condanna la n liquidazione, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a versare, presso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il Controparte_2
titolo dedotto (posizione di , la somma di euro 5.571,54, Parte_1
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati con decorrenza dalla maturazione del singolo diritto fino al saldo;
4. rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
5. condanna la in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere delle Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.400,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 17.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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