Articolo 10 della Legge 27 aprile 1978, n. 155
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 maggio 1978
Art. 10.
Sono stabiliti nella somma di lire 37.610 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1976, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 21 maggio 1978