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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/12/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1335/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, con il patrocinio dell'avv. Filippo Polisena, elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio, C.so Umberto I n.418, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
; C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di discussione orale del 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 01.10.2024, il
[...] chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
A – previa, se del caso, dichiarazione di apertura della successione del sig. nato a [...]
Sant'Elpidio a Mare (Fm) il 18/12/1916 C.F. successione apertasi il 29 agosto CodiceFiscale_3
1989, accertare e dichiarare che il sig. - e per quanto occorrer possa la sig. Controparte_1
, ai soli fini qui di interesse della corretta intestazione degli immobili indivisi CP_2 sottoposti ad esecuzione per quanto di spettanza di – ha accettato l'eredità e Controparte_1 quindi ha assunto la qualità di erede in virtu' di successione legittima sui beni devoluti con l'eredità medesima e cioè i diritti di ½ come qui di seguito descritti:
1 1.1 - unità immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Trento n. 67, distinta al NCEU di detto Comune foglio 11 part.190 sub. 1 piano T-1 A/2 , classe 4, vani 9 R.790,18
1.2 - unità immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 2, piano T C/3 classe 3, mq. 158 R.693,60
1.3 - unità immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 3, piano T C/6, classe 2, mq. 54 R.150,60 e comunque meglio descritti nelle allegate visure doc. 14, 15, 16
e perciò in ragione di ½ di piena proprietà ciascuno in favore di:
- (CF nato a Sant'Elpidio a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/01/1949
- e (CF nata a [...] il CP_2 C.F._2
14/08/1953
A.1– Per l'effetto, ordinare la trascrizione del relativo provvedimento anche agli effetti della continuità delle trascrizioni nella procedura esecutiva immobiliare n. 127/2013 REI con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
B - accertare e dichiarare che la corretta intestazione nei Registri immobiliari degli immobili costituenti il
LOTTO 2 sottoposti ad esecuzione, costituiti da : 1.1 - unita' immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Trento n. 67, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part.190 sub. 1 piano T-1 A/2 , classe 4, vani 9 R.790,18
1.2 - unita' immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 2, piano T C/3 classe 3, mq. 158 R.693,60
1.3 - unita' immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 3, piano T C/6, classe 2, mq. 54 R.150,60
e comunque meglio descritti nelle allegate visure doc. 14, 15, 16 è in ragione di ½ di piena proprietà ciascuno in favore di:
- (CF nato a Sant'Elpidio a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/01/1949
- e (CF nata a [...] il CP_2 C.F._2
14/08/1953 per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede;
B.
1 - Per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Fermo di procedere, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, alla correzione dell'attuale intestazione degli immobili suddetti in ragione di ½ di piena proprietà ciascuno in favore di:
- (CF nato a Sant'Elpidio a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/01/1949
2 - e (CF nata a [...] il CP_2 C.F._2
14/08/1953 o comunque dare ogni più opportuno provvedimento di ragione e di legge a tali fini.
In ogni caso con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno delle proprie domande, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la parte ricorrente esponeva che:
- il era creditore di per la somma di Parte_2 Controparte_1
euro 111.593,31, oltre spese ed accessori di legge, in forza della sentenza n. 925/2011 della
Corte di Appello di Ancona;
- sulla base del detto titolo la parte ricorrente, promuoveva nei confronti del resistente la procedura esecutiva iscritta al n. 127/2013 R.G.E. presso il Tribunale di Fermo, pignorando diversi beni, tra i quali: a) diritti di proprietà, pari a ½, sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio alla via Trento n. 67, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 11 part.190 sub. 1, piano T-1, cat. A/2, classe 4, vani 9 R.790,18; b) diritti di proprietà, pari a ½, sull'immobile sito in Porto
Sant'Elpidio alla via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto Comune al foglio 11 part. 190 sub. 2, piano T, cat. C/3, classe 3, mq. 158 R.693,60; c) diritti di proprietà, pari a ½, sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune al foglio 11 part. 190 sub. 3, piano T, cat. C/6, classe 2, mq. 54 R.150,60.
Detti beni, ricompresi nel lotto n. 2, risultavo di proprietà di e Controparte_1 [...]
sorella dell'esecutato, per la quota ciascuno di ½; CP_2
- nell'ambito del procedimento esecutivo, con ordinanza dell'11.05.2021, previa richiesta della comproprietaria, con il consenso della parte debitrice, il giudice dell'esecuzione aveva provveduto a sciogliere la comunione tra le parti, mediante attribuzione ad CP_2 dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 11 particella 190 sub 2
e sub 3, e ad dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, distinto al N.C.E.U. al Controparte_1 foglio n. 11 particella 190 sub. 1;
- con relazione dell'08.09.2023, il professionista delegato alle vendite rilevava che, con riferimento al bene assegnato all'esecutato, non vi era continuità delle trascrizioni, risultando l'immobile pervenuto ad per successione in morte di , Controparte_1 Persona_1 deceduto in data 29 agosto 1989 della cui eredità, tuttavia, non vi era stata alcuna accettazione;
- il professionista delegato evidenziava, altresì, con riferimento a tale immobile , che “dallo sviluppo della nota di trascrizione la quota caduta in successione, di proprietà del de cuius era di un mezzo e si è devoluta in parti uguali a e , in ragione di un quarto ciascuno, avendo il Controparte_1 CP_2
3 coniuge del de cuius rinunciato all'eredità; l'altra metà, catastalmente, è nella titolarità di (madre Persona_2 dell'esecutato) nata a S. Elpidio a [...] il [...]; da visura ipotecaria di non risulta Persona_2 atto di provenienza dell'area sulla quale è stato eretto il fabbricato e che dovrebbe essere stato acquistato da entrambi i genitori dell'esecutato, cioè da e , qlla luce della storia urbanistica del Persona_1 Persona_2 fabbricato, per la quale il CTU ne afferma l'edificazione in base a “pratica iniziale di concessione edilizia, n.
8026 del 12/12/1953 e successiva pratica n. 207 del 21/09/1967 per la realizzazione di un ampliamento destinato a garage”; si ipotizza quindi un acquisto ante 1954 ed in tal caso la ricerca andrebbe eseguita sui registri cartacei con la paternità dei soggetti e (ignota alla scrivente) e non con la Persona_1 Persona_2 data di nascita;
peraltro non si conosce l'esistenza in vita di , nata a S.Elpidio a [...] il 24 Persona_2 febbraio 1922; l'ordinanza divisionale con la quale si attribuisce a il Lotto de quo, a Controparte_1 tacitazione della quota di “un mezzo” sull'intero edificio, non risulta trascritta, né volturata e, stato, non trascrivibile né volturabile”;
- dalla consultazione degli atti dell'Archivio di Stato si evinceva che in data 25.01.1952, aveva acquistato un terreno sul quale, successivamente, veniva realizzato Persona_1
l'immobile, poi, oggetto di esecuzione;
- von vi erano atti volti a comprovare un eventuale trasferimento di proprietà da parte di alla coniuge (deceduta in data 18.05.2019) né del terreno né del Persona_1 Persona_2 fabbricato;
- a seguito di variazione catastale, le originarie particelle riportate nell'atto di acquisto dell'anno 1952, ovvero quelle identificate come 115/D e 115/M del Foglio 30 del Catasto di
Sant'Elpidio a Mare, Fraz. Porto, venivano sostituite con la particella n. 190 del Foglio 11 del
N.C.E.U. del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- madre delle odierne parti resistenti, con atto n. 1676 Mod. IV, registrato Persona_2
in data 22.09.1989, aveva rinunciato all'eredità del defunto marito;
- e avevano ereditato, ciascuno per la quota di ½, i beni CP_2 Controparte_1
costituenti il lotto n. 2, nell'ambito del procedimento esecutivo, contrariamente a quanto risultava dalla nota di trascrizione. Tale circostanza risultava confermata sia dalla relazione notarile del 28.10.2013, sia dalla visura storica per immobile della part. 190 sub 1, sub 2 e sub 3, datata 01.09.2023, nonché dalla visura storica per immobile della part. 190 sub. 1 del
23.01.2019;
- a seguito di tale acquisizione documentale, il professionista delegato alle vendite, con la
Relazione del 15 febbraio 2024 riteneva che “ ….poiché in data 14 novembre 1952 è avvenuta la scissione ed è stato istituito il neo si è verificato, attraverso la sovrapposizione dei Controparte_3
4 fogli catastali, l'effettiva coincidenza tra l'attuale foglio 11 di e l'originario foglio 30 di S. Controparte_3
Elpidio a Mare. Allo stato attuale non necessita allineamento dell'intestazione catastale che, nonostante la fuorviante dichiarazione di successione di per la sola quota di un mezzo, vede attualmente Persona_1 intestati gli eredi e per un mezzo ciascuno. Non è presente accettazione Controparte_1 CP_2 dell'eredità di ”; Parte_3
- dalla visura catastale del 17.07.2024 risultava che nelle more del giudizio di esecuzione, nello specifico nell'anno 2021, i predetti immobili erano stati arbitrariamente volturati in favore di (diritti di proprietà ¼ ), (diritti di proprietà ¼ ) e Controparte_1 CP_2 [...]
(diritti di proprietà ½ ); Per_2
- era interesse della parte ricorrente, al fine di poter dare seguito alla procedura esecutiva promossa, ripristinare la continuità delle trascrizioni in ordine al compendio pignorato;
- le parti resistenti avevano posto in essere delle condotte idonee a integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità del loro defunto padre. In particolare, le stesse, oltre ad aver utilizzato gli immobili facenti parte dell'asse ereditario e volturato in loro favore detti beni, si erano costituite nel procedimento esecutivo, al fine di dare corso allo scioglimento della comunione.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia delle parti resistenti, deferiti gli interrogatori formali ai resistenti contumaci e preso atto della mancata risposta agli stessi, definito il tema della lite, all'udienza del 13.11.2025, udita la discussione della parte ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre al riguardo premettere che, secondo il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di espropriazione immobiliare, qualora oggetto di un pignoramento sia un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta dall'erede-esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha posto in essere degli atti da quali possa desumersi una sua accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., può richiedere a sue spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora lo stesso assuma la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata od accertata giudizialmente, anche nelle more della procedura esecutiva, al fine di poterne ripristinare la continuità della trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.p.c.
Diversamente, se il chiamato ha compiuto un atto implicante una sua accettazione tacita dell'eredità, ma non sia quest'ultimo passabile di trascrizione, il creditore procedente, per poter coltivare utilmente l'intrapresa procedura esecutiva e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente al bene pignorato, dovrà necessariamente agire in giudizio al fine di ottenere una
5 sentenza dichiarativa -provvedimento suscettibile di trascrizione- della qualità di erede del debitore esecutato.
Con riguardo alla qualità di erede, poi, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha, in più occasioni, precisato che detto status non deriva dalla semplice chiamata all'eredità né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale, ma consegue esclusivamente all'accettazione, espressa o tacita, prevista dall'art. 476 c.c.
Quanto all'accettazione tacita, la stessa si realizza quando il chiamato compie degli atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non in veste di erede. Non assumono rilievo in tal senso gli atti di mera conservazione o ordinaria amministrazione previsti dall'art. 460 c.c..
Ebbene, il Tribunale ai fini del decidere intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019), esaminando, stante la sua idoneità a definire il procedimento, la circostanza formulata dalla parte ricorrente relativa alla condotta processuale tenuta dalle odierne parti resistenti nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 127/2013 R.G.E..
Ed invero, dall'esame degli atti di causa, risulta in modo inequivocabile che
[...]
e al fine di ottenere l'assegnazione in natura dei beni pignorati CP_2 Controparte_1 ricompresi nel lotto n. 2, di proprietà per l'intero del de cuius si sono costituite Persona_1 nell'ambito della procedura esecutiva n. 127/2013 R.G.E., compiendo, di fatto, atti di disposizione del patrimonio ereditario.
Più nello specifico, in sede di scioglimento della comunione, nel contesto del giudizio di esecuzione, non hanno sollevato alcuna eccezione relativa alla loro carenza di legittimazione passiva o della titolarità dei beni.
Al contrario, esse si sono qualificate come comproprietarie dei beni ricompresi nell'asse ereditario, assumendo una posizione che presuppone necessariamente la qualità di erede.
Questo comportamento, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, è incompatibile con la volontà di rinunciare e rivela in modo inequivoco l'intenzione di accettare l'eredità, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, poiché si tratta di atti che non potrebbero essere compiuti se non da chi abbia già acquisito la titolarità dei diritti successori.
6 Ed invero, la Suprema Corte ha, più volte, precisato che “quando i chiamati si costituiscono in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. L'assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita dell'eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all'eredità” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20503).
A ciò deve aggiungersi il comportamento processuale tenuto dai resistenti nel presente giudizio allorché, a fronte dell'ammissione dell'interrogatorio formale nei loro confronti non sono comparsi all'udienza. Com'è noto, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., ord.
41643/2021).
Nel caso di specie, le circostanze dedotte nell'interrogatorio appaiono del tutto coerenti con quelle già emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio in punto di utilizzo dei beni ereditari e, pertanto, devono ritenersi pienamente provate, rafforzando un quadro probatorio già sufficientemente chiaro e circostanziato.
Tali elementi di fatto consentono di far discendere logicamente l'applicazione dell'art. 476
c.c., essendo sufficiente che la gestione uti dominus o uti condominus riguardi anche uno solo dei beni ereditari e l'accettazione ex lege dell'eredità del defunto padre da parte dei chiamati all'eredità e CP_2 Controparte_1
Ogni altra questione deve ritenersi, pertanto, assorbita.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente, volte da un lato alla corretta intestazione degli immobili compresi nel lotto n. 2 della procedura immobiliare n.
127/2013 R.G.E. nei registri immobiliari e, dall'altro, alla determinazione delle quote ereditarie spettanti ai resistenti, deve osservarsi che nessuna statuizione può essere adottata in questa sede, stante l'inammissibilità delle stesse domande.
In relazione alla prima domanda, infatti, anche tenuto conto della documentazione agli atti, si osserva come non è necessario un provvedimento giurisdizionale, risultando sufficiente, in forza della presente pronuncia, la presentazione di una istanza di correzione dei dati catastali, trattandosi di un mero aggiornamento formale che non incide sulla sostanza dei diritti reali. Del
7 resto, solo in caso di rifiuto, può essere investita l'autorità giudiziaria nella relativa e competente sede.
Quanto alla seconda domanda, relativa alla richiesta di determinazione delle singole quote ereditarie spettanti ai resistenti in rapporto ai beni pignorati, nulla deve essere statuito sul punto, discendendo la misura delle quote dalla stessa disciplina della successione ereditaria, nel caso di specie apertasi, e non avendo tale giudizio ad oggetto il vaglio degli aspetti afferenti alla natura e al tipo di delazione ereditaria.
Infine, con riguardo alle spese di lite, alla luce della mancata costituzione in giudizio delle resistenti e della sostanziale mancata opposizione, le stesse sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1335/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che e CP_2 Controparte_1
hanno accettato l'eredità a loro pervenuta per successione di deceduto a Persona_1
Sant'Elpidio a Mare in data 29.08.1989;
❖ ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di e in morte di avente ad oggetto la CP_2 Controparte_1 Persona_1 quota di loro spettanza dei beni immobili specificatamente indicati nel ricorso i cui estremi catastali sono da intendersi ivi trascritti, con esonero di responsabilità;
❖ dichiara inammissibile le ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, il 13.12.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1335/2024 promossa da:
(p.iva ), in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, con il patrocinio dell'avv. Filippo Polisena, elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio, C.so Umberto I n.418, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO (C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
; C.F._2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di discussione orale del 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 01.10.2024, il
[...] chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_2
A – previa, se del caso, dichiarazione di apertura della successione del sig. nato a [...]
Sant'Elpidio a Mare (Fm) il 18/12/1916 C.F. successione apertasi il 29 agosto CodiceFiscale_3
1989, accertare e dichiarare che il sig. - e per quanto occorrer possa la sig. Controparte_1
, ai soli fini qui di interesse della corretta intestazione degli immobili indivisi CP_2 sottoposti ad esecuzione per quanto di spettanza di – ha accettato l'eredità e Controparte_1 quindi ha assunto la qualità di erede in virtu' di successione legittima sui beni devoluti con l'eredità medesima e cioè i diritti di ½ come qui di seguito descritti:
1 1.1 - unità immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Trento n. 67, distinta al NCEU di detto Comune foglio 11 part.190 sub. 1 piano T-1 A/2 , classe 4, vani 9 R.790,18
1.2 - unità immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 2, piano T C/3 classe 3, mq. 158 R.693,60
1.3 - unità immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 3, piano T C/6, classe 2, mq. 54 R.150,60 e comunque meglio descritti nelle allegate visure doc. 14, 15, 16
e perciò in ragione di ½ di piena proprietà ciascuno in favore di:
- (CF nato a Sant'Elpidio a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/01/1949
- e (CF nata a [...] il CP_2 C.F._2
14/08/1953
A.1– Per l'effetto, ordinare la trascrizione del relativo provvedimento anche agli effetti della continuità delle trascrizioni nella procedura esecutiva immobiliare n. 127/2013 REI con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
B - accertare e dichiarare che la corretta intestazione nei Registri immobiliari degli immobili costituenti il
LOTTO 2 sottoposti ad esecuzione, costituiti da : 1.1 - unita' immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Trento n. 67, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part.190 sub. 1 piano T-1 A/2 , classe 4, vani 9 R.790,18
1.2 - unita' immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 2, piano T C/3 classe 3, mq. 158 R.693,60
1.3 - unita' immobiliare sita Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune foglio 11 part. 190 sub. 3, piano T C/6, classe 2, mq. 54 R.150,60
e comunque meglio descritti nelle allegate visure doc. 14, 15, 16 è in ragione di ½ di piena proprietà ciascuno in favore di:
- (CF nato a Sant'Elpidio a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/01/1949
- e (CF nata a [...] il CP_2 C.F._2
14/08/1953 per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede;
B.
1 - Per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II. di Fermo di procedere, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, alla correzione dell'attuale intestazione degli immobili suddetti in ragione di ½ di piena proprietà ciascuno in favore di:
- (CF nato a Sant'Elpidio a [...] il Controparte_1 C.F._1
14/01/1949
2 - e (CF nata a [...] il CP_2 C.F._2
14/08/1953 o comunque dare ogni più opportuno provvedimento di ragione e di legge a tali fini.
In ogni caso con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno delle proprie domande, sinteticamente e per quanto di interesse in questa sede, la parte ricorrente esponeva che:
- il era creditore di per la somma di Parte_2 Controparte_1
euro 111.593,31, oltre spese ed accessori di legge, in forza della sentenza n. 925/2011 della
Corte di Appello di Ancona;
- sulla base del detto titolo la parte ricorrente, promuoveva nei confronti del resistente la procedura esecutiva iscritta al n. 127/2013 R.G.E. presso il Tribunale di Fermo, pignorando diversi beni, tra i quali: a) diritti di proprietà, pari a ½, sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio alla via Trento n. 67, distinto al NCEU di detto Comune al foglio 11 part.190 sub. 1, piano T-1, cat. A/2, classe 4, vani 9 R.790,18; b) diritti di proprietà, pari a ½, sull'immobile sito in Porto
Sant'Elpidio alla via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto Comune al foglio 11 part. 190 sub. 2, piano T, cat. C/3, classe 3, mq. 158 R.693,60; c) diritti di proprietà, pari a ½, sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio, via Monte Rosa n. 8, distinta al NCEU di detto
Comune al foglio 11 part. 190 sub. 3, piano T, cat. C/6, classe 2, mq. 54 R.150,60.
Detti beni, ricompresi nel lotto n. 2, risultavo di proprietà di e Controparte_1 [...]
sorella dell'esecutato, per la quota ciascuno di ½; CP_2
- nell'ambito del procedimento esecutivo, con ordinanza dell'11.05.2021, previa richiesta della comproprietaria, con il consenso della parte debitrice, il giudice dell'esecuzione aveva provveduto a sciogliere la comunione tra le parti, mediante attribuzione ad CP_2 dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 11 particella 190 sub 2
e sub 3, e ad dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, distinto al N.C.E.U. al Controparte_1 foglio n. 11 particella 190 sub. 1;
- con relazione dell'08.09.2023, il professionista delegato alle vendite rilevava che, con riferimento al bene assegnato all'esecutato, non vi era continuità delle trascrizioni, risultando l'immobile pervenuto ad per successione in morte di , Controparte_1 Persona_1 deceduto in data 29 agosto 1989 della cui eredità, tuttavia, non vi era stata alcuna accettazione;
- il professionista delegato evidenziava, altresì, con riferimento a tale immobile , che “dallo sviluppo della nota di trascrizione la quota caduta in successione, di proprietà del de cuius era di un mezzo e si è devoluta in parti uguali a e , in ragione di un quarto ciascuno, avendo il Controparte_1 CP_2
3 coniuge del de cuius rinunciato all'eredità; l'altra metà, catastalmente, è nella titolarità di (madre Persona_2 dell'esecutato) nata a S. Elpidio a [...] il [...]; da visura ipotecaria di non risulta Persona_2 atto di provenienza dell'area sulla quale è stato eretto il fabbricato e che dovrebbe essere stato acquistato da entrambi i genitori dell'esecutato, cioè da e , qlla luce della storia urbanistica del Persona_1 Persona_2 fabbricato, per la quale il CTU ne afferma l'edificazione in base a “pratica iniziale di concessione edilizia, n.
8026 del 12/12/1953 e successiva pratica n. 207 del 21/09/1967 per la realizzazione di un ampliamento destinato a garage”; si ipotizza quindi un acquisto ante 1954 ed in tal caso la ricerca andrebbe eseguita sui registri cartacei con la paternità dei soggetti e (ignota alla scrivente) e non con la Persona_1 Persona_2 data di nascita;
peraltro non si conosce l'esistenza in vita di , nata a S.Elpidio a [...] il 24 Persona_2 febbraio 1922; l'ordinanza divisionale con la quale si attribuisce a il Lotto de quo, a Controparte_1 tacitazione della quota di “un mezzo” sull'intero edificio, non risulta trascritta, né volturata e, stato, non trascrivibile né volturabile”;
- dalla consultazione degli atti dell'Archivio di Stato si evinceva che in data 25.01.1952, aveva acquistato un terreno sul quale, successivamente, veniva realizzato Persona_1
l'immobile, poi, oggetto di esecuzione;
- von vi erano atti volti a comprovare un eventuale trasferimento di proprietà da parte di alla coniuge (deceduta in data 18.05.2019) né del terreno né del Persona_1 Persona_2 fabbricato;
- a seguito di variazione catastale, le originarie particelle riportate nell'atto di acquisto dell'anno 1952, ovvero quelle identificate come 115/D e 115/M del Foglio 30 del Catasto di
Sant'Elpidio a Mare, Fraz. Porto, venivano sostituite con la particella n. 190 del Foglio 11 del
N.C.E.U. del Comune di Porto Sant'Elpidio;
- madre delle odierne parti resistenti, con atto n. 1676 Mod. IV, registrato Persona_2
in data 22.09.1989, aveva rinunciato all'eredità del defunto marito;
- e avevano ereditato, ciascuno per la quota di ½, i beni CP_2 Controparte_1
costituenti il lotto n. 2, nell'ambito del procedimento esecutivo, contrariamente a quanto risultava dalla nota di trascrizione. Tale circostanza risultava confermata sia dalla relazione notarile del 28.10.2013, sia dalla visura storica per immobile della part. 190 sub 1, sub 2 e sub 3, datata 01.09.2023, nonché dalla visura storica per immobile della part. 190 sub. 1 del
23.01.2019;
- a seguito di tale acquisizione documentale, il professionista delegato alle vendite, con la
Relazione del 15 febbraio 2024 riteneva che “ ….poiché in data 14 novembre 1952 è avvenuta la scissione ed è stato istituito il neo si è verificato, attraverso la sovrapposizione dei Controparte_3
4 fogli catastali, l'effettiva coincidenza tra l'attuale foglio 11 di e l'originario foglio 30 di S. Controparte_3
Elpidio a Mare. Allo stato attuale non necessita allineamento dell'intestazione catastale che, nonostante la fuorviante dichiarazione di successione di per la sola quota di un mezzo, vede attualmente Persona_1 intestati gli eredi e per un mezzo ciascuno. Non è presente accettazione Controparte_1 CP_2 dell'eredità di ”; Parte_3
- dalla visura catastale del 17.07.2024 risultava che nelle more del giudizio di esecuzione, nello specifico nell'anno 2021, i predetti immobili erano stati arbitrariamente volturati in favore di (diritti di proprietà ¼ ), (diritti di proprietà ¼ ) e Controparte_1 CP_2 [...]
(diritti di proprietà ½ ); Per_2
- era interesse della parte ricorrente, al fine di poter dare seguito alla procedura esecutiva promossa, ripristinare la continuità delle trascrizioni in ordine al compendio pignorato;
- le parti resistenti avevano posto in essere delle condotte idonee a integrare gli estremi dell'accettazione tacita dell'eredità del loro defunto padre. In particolare, le stesse, oltre ad aver utilizzato gli immobili facenti parte dell'asse ereditario e volturato in loro favore detti beni, si erano costituite nel procedimento esecutivo, al fine di dare corso allo scioglimento della comunione.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia delle parti resistenti, deferiti gli interrogatori formali ai resistenti contumaci e preso atto della mancata risposta agli stessi, definito il tema della lite, all'udienza del 13.11.2025, udita la discussione della parte ricorrente, il giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre al riguardo premettere che, secondo il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di espropriazione immobiliare, qualora oggetto di un pignoramento sia un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta dall'erede-esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha posto in essere degli atti da quali possa desumersi una sua accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., può richiedere a sue spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora lo stesso assuma la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata od accertata giudizialmente, anche nelle more della procedura esecutiva, al fine di poterne ripristinare la continuità della trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.p.c.
Diversamente, se il chiamato ha compiuto un atto implicante una sua accettazione tacita dell'eredità, ma non sia quest'ultimo passabile di trascrizione, il creditore procedente, per poter coltivare utilmente l'intrapresa procedura esecutiva e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente al bene pignorato, dovrà necessariamente agire in giudizio al fine di ottenere una
5 sentenza dichiarativa -provvedimento suscettibile di trascrizione- della qualità di erede del debitore esecutato.
Con riguardo alla qualità di erede, poi, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha, in più occasioni, precisato che detto status non deriva dalla semplice chiamata all'eredità né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale, ma consegue esclusivamente all'accettazione, espressa o tacita, prevista dall'art. 476 c.c.
Quanto all'accettazione tacita, la stessa si realizza quando il chiamato compie degli atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non in veste di erede. Non assumono rilievo in tal senso gli atti di mera conservazione o ordinaria amministrazione previsti dall'art. 460 c.c..
Ebbene, il Tribunale ai fini del decidere intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019), esaminando, stante la sua idoneità a definire il procedimento, la circostanza formulata dalla parte ricorrente relativa alla condotta processuale tenuta dalle odierne parti resistenti nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare n. 127/2013 R.G.E..
Ed invero, dall'esame degli atti di causa, risulta in modo inequivocabile che
[...]
e al fine di ottenere l'assegnazione in natura dei beni pignorati CP_2 Controparte_1 ricompresi nel lotto n. 2, di proprietà per l'intero del de cuius si sono costituite Persona_1 nell'ambito della procedura esecutiva n. 127/2013 R.G.E., compiendo, di fatto, atti di disposizione del patrimonio ereditario.
Più nello specifico, in sede di scioglimento della comunione, nel contesto del giudizio di esecuzione, non hanno sollevato alcuna eccezione relativa alla loro carenza di legittimazione passiva o della titolarità dei beni.
Al contrario, esse si sono qualificate come comproprietarie dei beni ricompresi nell'asse ereditario, assumendo una posizione che presuppone necessariamente la qualità di erede.
Questo comportamento, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, è incompatibile con la volontà di rinunciare e rivela in modo inequivoco l'intenzione di accettare l'eredità, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, poiché si tratta di atti che non potrebbero essere compiuti se non da chi abbia già acquisito la titolarità dei diritti successori.
6 Ed invero, la Suprema Corte ha, più volte, precisato che “quando i chiamati si costituiscono in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell'originario debitore, senza in alcun modo contestare l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, essi compiono un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. L'assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita dell'eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all'eredità” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20503).
A ciò deve aggiungersi il comportamento processuale tenuto dai resistenti nel presente giudizio allorché, a fronte dell'ammissione dell'interrogatorio formale nei loro confronti non sono comparsi all'udienza. Com'è noto, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass., ord.
41643/2021).
Nel caso di specie, le circostanze dedotte nell'interrogatorio appaiono del tutto coerenti con quelle già emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio in punto di utilizzo dei beni ereditari e, pertanto, devono ritenersi pienamente provate, rafforzando un quadro probatorio già sufficientemente chiaro e circostanziato.
Tali elementi di fatto consentono di far discendere logicamente l'applicazione dell'art. 476
c.c., essendo sufficiente che la gestione uti dominus o uti condominus riguardi anche uno solo dei beni ereditari e l'accettazione ex lege dell'eredità del defunto padre da parte dei chiamati all'eredità e CP_2 Controparte_1
Ogni altra questione deve ritenersi, pertanto, assorbita.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente, volte da un lato alla corretta intestazione degli immobili compresi nel lotto n. 2 della procedura immobiliare n.
127/2013 R.G.E. nei registri immobiliari e, dall'altro, alla determinazione delle quote ereditarie spettanti ai resistenti, deve osservarsi che nessuna statuizione può essere adottata in questa sede, stante l'inammissibilità delle stesse domande.
In relazione alla prima domanda, infatti, anche tenuto conto della documentazione agli atti, si osserva come non è necessario un provvedimento giurisdizionale, risultando sufficiente, in forza della presente pronuncia, la presentazione di una istanza di correzione dei dati catastali, trattandosi di un mero aggiornamento formale che non incide sulla sostanza dei diritti reali. Del
7 resto, solo in caso di rifiuto, può essere investita l'autorità giudiziaria nella relativa e competente sede.
Quanto alla seconda domanda, relativa alla richiesta di determinazione delle singole quote ereditarie spettanti ai resistenti in rapporto ai beni pignorati, nulla deve essere statuito sul punto, discendendo la misura delle quote dalla stessa disciplina della successione ereditaria, nel caso di specie apertasi, e non avendo tale giudizio ad oggetto il vaglio degli aspetti afferenti alla natura e al tipo di delazione ereditaria.
Infine, con riguardo alle spese di lite, alla luce della mancata costituzione in giudizio delle resistenti e della sostanziale mancata opposizione, le stesse sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 1335/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che e CP_2 Controparte_1
hanno accettato l'eredità a loro pervenuta per successione di deceduto a Persona_1
Sant'Elpidio a Mare in data 29.08.1989;
❖ ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione, avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di e in morte di avente ad oggetto la CP_2 Controparte_1 Persona_1 quota di loro spettanza dei beni immobili specificatamente indicati nel ricorso i cui estremi catastali sono da intendersi ivi trascritti, con esonero di responsabilità;
❖ dichiara inammissibile le ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente;
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, il 13.12.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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