Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5243 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Sodano, presso il cui studio a Palermo, via Isidoro La Lumia n. 19/c sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/11/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (PA) il 03/07/2010 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che va, tuttavia, riqualificata quale domanda di scioglimento del matrimonio (non trattandosi, invero, di matrimonio concordatario).
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
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• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 18/11/2024, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• Confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo:
a) I figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Palermo.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
• Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”
Affidamento congiunto dei figli minori con collocazione degli stessi presso la madre”.
Le condizioni della separazione consensuale richiamate sono le seguenti:
“Assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che ci vive con i figli minori con Pt_2
diritto di visita del padre nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22:00 e, nel corso di ciascuna settimana, due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 22:00; durante le vacanze natalizie il padre tiene con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i
2 minori trascorrono con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorrono con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno i minori seguono il criterio dell'alternanza annuale, salvi diversi accordi tra le parti e sempre nel rispetto degli impegni e dei desideri dei minori.
A carico del Sig. è stato posto un assegno mensile di euro 300,00 a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento dei figli, che il Sig. onora puntualmente, oltre Parte_1
che il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i piccoli e Per_1 Per_2
previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, hanno altresì provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, fatti salvi gli accordi di cui al ricorso”,
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a AR (PA) il 03/07/2010 da
, nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] ( ), alle Parte_2 C.F._2
condizioni indicate nel ricorso congiunto del 18/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 2, parte II, serie C, vol. 2502, dell'anno 2010).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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