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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 968/2023 R.G. promossa da
NELLA QUALITÀ DI QU E Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA SAN SEBASTIANO 3
GRAGNANO
rappresentato e difeso dall'Avv. GRAMMEGNA FERDINANDO
1 appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore rappresentato e difeso dagli Avv.ti SALVATICO ENRICO SCAPINELLO MIRKO
appellato
CP_3
elettivamente domiciliato presso il difensore in rappresentato e difeso dall'avv.to PASQUALIN GESSICA
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante NELLA QUALITÀ DI Parte_1
QU E LEGALE RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
: “CONCLUSIONI
[...]
in via cautelare e d'urgenza, I. sospendere - per i profili di impugnativa di cui sopra ed in particolare per i fatti e motivi indicati nel paragrafo 3., quivi per ripetuti e trascritti, cui si rinvia - l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, stante il fumus, rappresentato dai motivi di appello in epigrafe evidenziati, ed il periculum dei gravi danni subiti e subendi dall'odierna APPELLANTE, alla luce dei gravi e fondati motivi di cui sopra ed anche dei c.d. - e di quanto ancora si produrrà Controparte_4
2 in sede di discussione sulla istanza di sospensione della sentenza appellata, con ogni relativa conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO,
1.riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al di Parte_2
impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo 2.0., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto –
IN VIA PRINCIPALE quanto segue:
Accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al del presente Parte_2
gravame, quivi per ripetuti e trascritti – l'integrale riforma della sentenza appellata (la sentenza N.1157/2023 del Tribunale di GENOVA, GI Dr.ssa Barbara D'ARRIGO emessa nel giudizio RG 11863/2019, pubblicata il 17.05.2023 e NON NOTIFICATA)
e, per l'effetto, accertare e dichiarare il di non Controparte_5 CP_1
pagare i compensi pretesi dall'Avv. , stante l'inadempimento di CP_2 [...]
imputabile all'OPPOSTO, che aveva invocato la decadenza Controparte_6
ex art. 816 septies cpc anche alla richiesta di con Controparte_7
conseguente intervenuta risoluzione del rapporto professionale in essere ex artt.2236
c.c. e/o 1453 c.c., con condanna dell'OPPOSTO Avv. MODIGLIA per lite temeraria ex art. 96 cpc nonché con condanna dell'OPPOSTO Avv. per spese legali CP_2
del , con attribuzione. Parte_3
IN VIA GRADATA rispetto al , ma sempre in via PRINCIPALE Parte_2
NEL RITO E NEL MERITO, riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al di impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo Parte_4
2.1., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN VIA GRADATA rispetto al quanto segue: Parte_2
3 Accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al del Parte_4
presente gravame, quivi per ripetuti e trascritti – l'integrale riforma della sentenza appellata (la sentenza N.1157/2023 del Tribunale di GENOVA, GI Dr.ssa Barbara
D'ARRIGO emessa nel giudizio RG 11863/2019, pubblicata il 17.05.2023 e NON
NOTIFICATA) e, per l'effetto, accertare e dichiarare il CP_5 [...]
di non pagare nessun compenso all'Avv. essendo CP_8 CP_2
tenuta a tale onere la , per il principio della c.d. soccombenza virtuale di cui CP_3
al paragrafo 1.2. pagina 9 dell'opposizione di prime cure, ovvero, in subordine, il
[...]
di dover pagare all'Avv. un compenso – da Controparte_9 CP_2
dividere con tenuta in solido - quantizzato ex DM 55/2014 tabella 26, con CP_3
l'evidenza che della tariffa tale IMPORTO è pari ad euro 29.160 da Parte_5
dividere per 3 = euro 9.720 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio ovvero,
di tariffa, pari ad euro 16.200 da dividere per 3 = euro 5.400 e/o la diversa CP_10
somma quantizzata in questo giudizio, ed avendo versato già la CP_1
somma di euro 11.912,96, non vi è chi non veda la lite temeraria ex art. 96 cpc dell'OPPOSTO, con la conseguente condanna dell'OPPOSTO alla restituzione della residua somma già incassata, ovvero la diversa somma quantizzata in questo giudizio,
a far data dall'incasso e/o dal 4.6.18, oltre interessi e rivalutazione monetaria e fino al soddisfo, nonché con conseguente condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc e con condanna dell'OPPOSTO per spese legali del , con attribuzione. Parte_3
IN VIA PRINCIPALE NEL RITO E NEL MERITO,
riformare integralmente la sentenza appellata ed, in accoglimento del presente atto di appello, accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al TERZO PROFILO di impugnativa di cui sopra evidenziati nel paragrafo 2.2., cui si rinvia e che quivi si ha per ripetuto e trascritto – IN VIA PRINCIPALE quanto segue:
Accertare e dichiarare – per i fatti e le ragioni di cui al del presente Parte_6
gravame, quivi per ripetuti e trascritti – l'integrale riforma della sentenza appellata (la sentenza N.1157/2023 del Tribunale di GENOVA, GI Dr.ssa Barbara D'ARRIGO
4 emessa nel giudizio RG 11863/2019, pubblicata il 17.05.2023 e NON NOTIFICATA)
e, per l'effetto, accertare e dichiarare il di citare Controparte_9
direttamente il n giudizio senza l'autorizzazione del Giudice, in Controparte_11
ossequio all'art. 111, 2° comma Costituzione nonché all'art. 6, par.1, CEDU nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 269 II comma cpc in relazione all'art. 167 cpc nonché in relazione all'art 163 bis cpc nonché all'art. 183, 5° comma cpc ed in ogni caso di violazione e/o falsa applicazione dei principi di economia processuale e di reale giusto processo e, per l'effetto, far accertare e dichiarare il di non Controparte_9
pagare nessun compenso all'Avv. essendo tenuta a tale onere la CP_2
, per il principio della c.d. soccombenza virtuale di cui al paragrafo 1.2. CP_3
pagina 9 dell'opposizione di prime cure, quivi per ripetuto e trascritto, ovvero, in subordine, il di dover pagare all'Avv. Controparte_9 CP_2
un compenso – da dividere con tenuta in solido - quantizzato ex DM 55/2014 CP_3
tabella 26, con l'evidenza che della tariffa tale IMPORTO è pari ad Parte_5
euro 29.160 da dividere per 3 = euro 9.720 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio ovvero, di tariffa, pari ad euro 16.200 da dividere per 3 = euro CP_10
5.400 e/o la diversa somma quantizzata in questo giudizio, ed avendo versato già la somma di euro 11.912,96, non vi è chi non veda la lite temeraria CP_1
ex art. 96 cpc dell'OPPOSTO, con la conseguente condanna dell'OPPOSTO alla restituzione della residua somma già incassata, ovvero la diversa somma quantizzata in questo giudizio, a far data dall'incasso e/o dal 4.6.18, oltre interessi e rivalutazione monetaria e fino al soddisfo, nonché con conseguente condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc e con condanna dell'OPPOSTO per spese legali del , con Parte_3
attribuzione.
Ai sensi dell'art. 190 cpc, l'odierno APPELLANTE Dr. , nella Parte_1
qualità di QU e LEGALE RAPPRESENTANTE della
[...]
, CHIEDE all'On Corte adita di compiacersi di RISERVARE la Controparte_1
5 causa a sentenza, concedendo i TERMINI 190 cpc, con ogni relativa conseguenza.
Salvezze illimitate. CON ” CP_12
Per l'appellato STUDIO LEGALE : “Piaccia alla Corte Controparte_2
Ecc.ma, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte:
dichiarare la domanda di appello formulata da Controparte_1
inammissibile ex art. 348 bis cpc, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1157/2023; in subordine, respingere integralmente la domanda di appello formulata da in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_1
provata per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1157/2023; in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da liquidare secondo i parametri forensi civili di cui al
D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”
Per l'appellato “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, CP_3
respinta e disattesa ogni diversa domanda e/o istanza, previa ogni meglio vista pronuncia,
in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per contrarietà agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come Controparte_1
riformati dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012;
in via preliminare, in ogni caso respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1157/2023 del Tribunale di Genova in quanto infondata per tutte le motivazioni esposte;
in via principale, respingere l'appello presentato da in Controparte_1
quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1157/2023 resa dal Tribunale di Genova.
6 In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e di riforma anche parziale della sentenza impugnata, accogliere in ogni caso le domande già avanzate da in primo grado e segnatamente: Parte_7
in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità di una eventuale domanda di garanzia e manleva nei confronti di
, ove proposta da per le motivazioni esposte Parte_7 Controparte_1
atteso che non ha formulato rituale istanza di Controparte_1
autorizzazione alla chiamata di terzo;
in via principale accertare e dichiarare che i compensi richiesti dallo CP_2
, per la prestazione resa dal suo associato, dovranno essere addebitati
[...]
esclusivamente a che, con il suo comportamento in mala Controparte_1
fede, ha costretto a difendersi suo malgrado da ingiustificate ed infondate Parte_7
pretese.
Con ogni ulteriore provvedimento necessario, ovvero utile, ai fini di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio anche ai sensi degli art. 88 e 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con decreto ingiuntivo n. 1783/2019 – R.G. n.
6036/2019, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Genova ingiungeva a in solido con la il pagamento, in favore dello Parte_8 CP_3
, della somma di Euro 110.639,04, oltre interessi Controparte_2
moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 a titolo di compensi professionali maturati in relazione all'attività di terzo arbitro con funzioni di Presidente svolta dall'avv.
[...]
nella controversia insorta tra le suddette società. CP_2
A fondamento della propria pretesa creditoria, lo , in Controparte_2
particolare, evidenziava che:
7 ‒ in data 15 gennaio 2018, con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale di
Genova, il suo associato, avv. , era stato nominato terzo arbitro Controparte_2
con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale nella controversia promossa da ei confronti di Parte_8 CP_3
‒ nel corso del giudizio arbitrale – dopo essere stati assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie difensive ed essere stata disposta C.T.U. contabile ‒ con separate ordinanze il Collegio Arbitrale aveva richiesto alle parti il versamento di alcuni acconti a loro favore, oltre al versamento anticipato del compenso del C.T.U. nominando;
atteso l'omesso versamento degli anticipi richiesti ‒ salvo il primo acconto a Euro
11.912,96 corrisposto, in data 4 giugno 2018, soltanto da ‒ in Parte_8
data 20/11/2018 il procedimento arbitrale non era proseguito ai sensi dell'art. 816 septies, I comma c.p.c.;
‒ lo STUDIO LEGALE RD si era, quindi, determinato all'azione monitoria per ottenere dalle parti del procedimento arbitrale i compensi maturati, previa rimessione degli atti al C.O.A. di Genova per l'opinamento sulla congruità della parcella.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_8
proponeva, quindi, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo per ottenerne la revoca, previa sospensione della provvisoria efficacia ex art. 649 c.p.c., dello stesso, così convenendo in giudizio sia lo , che la Controparte_2
coobbligata in solido A fondamento della proposta opposizione, la CP_3
società opponente rilevava che:
‒ secondo parte della dottrina, la rinuncia ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c. implicava la perdita da parte dei componenti del Collegio Arbitrale del diritto al compenso;
‒ la rinunzia all'incarico di arbitro era stata comunicata dallo STUDIO de quo alle parti mediante messaggio P.E.C. in data 15 novembre 2018, senza previa emissione di un c.d. “lodo di rito” (provvedimento necessario secondo parte della dottrina);
8 ‒ la rinunzia all'incarico di arbitro, nonché la mancanza del lodo di rito costituivano un inadempimento dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'art. 1176, II comma cod. civ., con la conseguenza che il predetto incarico doveva dichiararsi risolto o, comunque, non era dovuto il compenso ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (con connessa condanna dell'opposto alla restituzione dell'anticipo percepito dalla opponente pari ad
Euro 11.912,96, oltre interessi e rivalutazione, e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti); in subordine, la rinunzia all'incarico arbitrale doveva imputarsi esclusivamente alla la quale ‒ a differenza della società CP_3
opponente non aveva versato nessuno degli acconti richiesti Parte_8
dal Collegio Arbitrale, con la conseguenza che lo STUDIO LEGALE CP_2
avrebbe dovuto agire unicamente nei confronti della CP_3
‒ in via di ulteriore subordine, in ogni caso, l'eventuale compenso dovuto in favore dell'opposto era comunque inferiore – in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ‒ all'acconto già versato dall'opponente, con la conseguenza che l'opposto doveva restituire l'eccedenza. Nel giudizio così radicato, lo STUDIO LEGALE , CP_2
nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione promossa da atteso che, avendo la stessa ad Parte_8
oggetto compensi professionali di avvocato, la stessa avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 con rito sommario di cognizione;
nel merito contestava l'infondatezza degli assunti avversari, instando per il rigetto della pretesa della società opponente e, conseguentemente, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Anche si costituiva in giudizio, osservando, in via preliminare, che la CP_3
controversia, relativa a compensi maturati per lo svolgimento di prestazioni rese in funzione di arbitro ‒ non propriamente giudiziali ‒ poteva essere trattata con l'ordinario rito di cognizione;
sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in garanzia di effettuata da evidenziando che, CP_3 Parte_8
pur non essendo stata formulata da una specifica domanda di Parte_8
9 condanna in manleva nei confronti di l'eventuale accoglimento del CP_3
secondo motivo di opposizione ‒ esclusiva imputabilità a della CP_3
decadenza ai sensi dell'art. 816 septies c.p.c. ‒ presupponeva di fatto un accertamento della responsabilità della stessa società. Pertanto, essendo nel giudizio di opposizione la parte opponente nella sostanza parte convenuta, on avrebbe Parte_8
potuto citare direttamente per la prima udienza, ma avrebbe dovuto CP_3
chiedere l'autorizzazione al giudice ex art. 269 c.p.c.
Nel merito, contestava la circostanza di aver mai accettato alcuna delle CP_3
richieste di acconto avanzate dalla convenuta opposta, atteso che i compensi erano stati calcolati sulla base dell'eccessivo valore della domanda avanzata da Parte_8
nel procedimento arbitrale;
concludeva, quindi, chiedendo che il compenso
[...]
dovuto allo LEGALE , previa individuazione del suo CP_2 CP_2
ammontare, dovesse essere addebitato esclusivamente a che, Parte_8
con il suo comportamento in mala fede, aveva costretto difendersi nel CP_3
procedimento arbitrale da infondate pretese. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza in data 28 novembre 2019, disposta la sospensione del processo a seguito di istanza di ricusazione del giudice da parte di riassunto il giudizio da parte dello STUDIO LEGALE Parte_8
RD a seguito del rigetto della tale istanza di ricusazione, concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e respinte le istanze istruttorie avanzate da parte opponente ‒ essendo i capitoli di prova per interpello dedotti in II memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. vertenti su circostanze oggetto di prova documentale e/o pacifiche e/o formulate in termini generici e i capitoli di prova testimoniale dedotti in III memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. tardivi ‒ all'udienza in data 25 ottobre 2022 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”. (sent. impugnata pagg. 6 e segg.).
10 Il Tribunale di Genova con sentenza definitiva n. 1157/2023, pubblicata il 17/5/2023 così decideva: “RIGETTA l'opposizione proposta da in Parte_8
persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, dott. Parte_1
; CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1783/2019, emesso dal
[...]
Tribunale di Genova in data 23 maggio 2019; CONDANNA, inoltre, Parte_8
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, dott. Francesco
[...]
Organista, a rimborsare le spese di lite che – ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 – liquida in: Euro 13.430,00 per compensi, oltre accessori di legge (15%, I.V.A. e C.P.A.)
a favore dello;
Euro 7.795,00 per compensi, oltre Controparte_2
accessori di legge (15%, I.V.A. e C.P.A.) a favore di DICHIARA la CP_3
presente sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte NC
ORGANISTA NELLA QUALITÀ DI QU E LEGALE
RAPPRESENTANTE DI , con atto Controparte_1
notificato in data 3.11.2023.
Con comparsa si costituivano e Controparte_2
che instavano per il rigetto dell'appello, eccependo l'inammissibilità CP_3
dell'appello ex art 348 e 348 bis c.p.c.
Con ordinanza in data 7.06.2024 il CI formulava proposta conciliativa rinviando le parti all'udienza del 12.12.2024;
Infine, preso atto del mancato accordo, il CI, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 15.10.2025 di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (con termine alle parti al 1/9/2025 per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni e termine al 30/9/2025 per il deposito delle note conclusionali).
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
I Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione della parte appellata è infondata e deve essere respinta. CP_3
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
L'appello in applicazione dei predetti principi è pienamente ammissibile.
II Sui motivi di appello
II.1 “PRIMO PROFILO: illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui non si avvedeva del gravissimo inadempimento dell'Avv. ; CP_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, 115 cpc nonché dell'art. 1218 c.c. nonché dell'art. 2236 c.c. nonché dell'art. 1453 c.c., 1455 c.c. e 1460 c.c. nonché dell'art. 816 septies cpc in relazione alla richiesta di compensi unitamente alle spese della CTU”.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe mal valutato i documenti allegati dalle parti ed in specie avrebbe erroneamente applicato l'art. 816 septies c.p.c. in
12 quanto “È pacifico (Cfr. CASS N. 17956/2015) che gli ARBITRI non possono condizionare ex art. 816 septies cpc il versamento di parte o tutto degli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso. Al riguardo, è stato merito di CASS N. 17034/2008 chiarire gli non hanno il CP_7
potere di liquidare il proprio compenso, con la conseguenza che la loro richiesta è una
MERA PROPOSTA e da quanto sopra non vi è chi non veda l'INADEMPIMENTO dell'Avv. ed il buon diritto ex art. 1460 c.c. di di NON CP_2 CP_1
PAGARE, contestando l'importo ovvero l'intervenuta risoluzione del rapporto di mandato ex artt.2236 c.c. e/o 1453 c.c. con l'Avv. per inadempimento CP_2
IMPORTANTE dello stesso per aver chiesto COMPENSI ex art. 816 septies cpc e quindi con la perdita del diritto ai compensi da parte dell'Avv. , con ogni CP_2
relativa conseguenza.”. (atto di appello pag. 27).
Si rileva sul punto che: a) A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda.”. (Cass. Sez. U., 16/07/2025, n. 19750, Rv. 675633 - 01); b) nel corso del giudizio di prime cure l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo dolendosi del fatto che gli arbitri avessero rinunciato all'incarico o in alternativa fossero inadempienti per non aver emesso alcun provvedimento (nella specie il , senza nessun riferimento ad un comportamento inadempiente Per_1
dell'arbitro per aver richiesto i propri compensi anziché le spese della procedura arbitrale oggetto del presente motivo. Peraltro, sul punto si osserva che, come risulta dal documento n. 22 prodotto dalla stessa parte attrice, le somme richieste erano relative alle spese della procedura (spese per il segretario e per copertura delle spese del CTU:
13 Il motivo è pertanto inammissibile.
II.
2. In via gradata, : illegittimità della sentenza appellata Parte_4
nella parte in cui non si avvedeva che per effetto della rinunzia all'incarico l'Avv. non aveva diritto al compenso ovvero al compenso al minimo ex CP_2
DM 55/14; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, 115 cpc nonché dell'art. 816 septies cpc in relazione ai compensi pretesi dall'Avv. CP_2
L'appellante lamenta che “la sentenza appellata in parte in qua è illegittima in quanto il Giudice di prime cure non si avvedeva che per effetto dell'invocata norma ex art. 816 septies cpc (Doc. 22) vi è una rinunzia per giusta causa degli arbitri al loro computo di dare il , con la conseguenza che gli evono essere pagati per l'attività Per_1 CP_7
effettivamente svolta fino a quel momento, attività che non può produrre un compenso per l'Avv. di euro 107.735,04 (vedere Prod. 24), essendo l'attività svolta CP_2
solo ORDINATORIA e solo per piccola parte DECISORIA, nei termini meglio in prosieguo evidenziati, con ogni relativa conseguenza” (appello pag. 31). L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale non abbia applicato gli scaglioni corretti (valore indeterminabile di particolare importanza) “ritenendo VALIDA anche la TARATURA
ILLEGITTIMA operata dal Consiglio dell'ORDINE degli Avvocati” (appello pag. 31).
14 Il motivo non è fondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, facendo applicazione degli insegnamenti della Giurisprudenza: a) gli arbitri con ordinanza del 18.10.2018 (doc.
21 opposto ) hanno subordinato la prosecuzione del giudizio al pagamento CP_2
da parte delle parti ai compensi del Segretario e del Consulente;
b) il pagamento non risulta essere stato effettuato dalle parti eccezion fatta per un unico acconto per le spese del segretario effettuato dall'odierno appellante (cfr. doc. 22); c) “in tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina "ipso iure", ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri. (Cass. Sez. 1, 02/02/2022, n. 3259, Rv. 664037
- 01”. (Cass. Sez. 1, 02/02/2022, n. 3259, Rv. 664037 - 01); d) per quanto riguarda il quantum debeatur “In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile”. (Cass. Sez. 1, 13/04/2022, n. 11963,
Rv. 664676 - 02) a nulla rilevando il pagamento di un acconto parziale delle spese del segretario peraltro non richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
L'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e con i puntuali rilievi del giudice limitandosi genericamente a reiterare le doglianze già avanzate con
15 l'opposizione a decreto ingiuntivo senza addurre alcun elemento dal quale evincere la rilevanza di tali istanze e senza censurare la motivazione della sentenza.
Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte che “a proposito del riesame della controversia di cui è ritualmente investito il giudice di secondo grado, l'evoluzione giurisprudenziale è ferma ai principi dettati nella sentenza di queste Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.
U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05 in motivazione).
Nella specie tale onere di specificazione degli errori in cui sarebbe incorso in Giudice di primo grado non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello, in quanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
II.3. “TERZO PROFILO”: illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità e/o improponibilità della chiamata diretta di
da parte di per violazione dell'art. 111, 2° comma CP_3 CP_1
Costituzione nonché dell'art. 6, par.1, e/o art. 13 CEDU nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 269 II comma cpc in relazione all'art. 167 cpc nonché in relazione all'art 163 bis cpc nonché all'art. 183, 5° comma cpc ed in ogni caso di violazione e/o falsa applicazione dei principi di economia processuale e di reale giusto processo.
L'appellante lamenta che il Tribunale, pur avendo fatto applicazione del costante orientamento della Suprema Corte in tema di chiamata di terzo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia comunque interpretato le norme alla luce dei principi costituzionali invocati.
16 Il motivo è inammissibile.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022, Rv. 663688 - 01)
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
III. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di
DI QU E Controparte_13
LEGALE RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
.
[...]
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
e così complessivamente € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge a favore di ciascuna delle parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello
17 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando
1. rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata.
2. condanna ORGANISTA NELLA QUALITÀ DI QU Parte_1
E LEGALE RAPPRESENTANTE DI Controparte_1
a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €
[...]
14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti LEGALE CP_2 Controparte_2
e CP_3
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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