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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8406/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANI MELISSA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA BOLOGNA, 60 a FERRARA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ell'avv. DE mente P.IVA_2 sso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, in via Testoni n. 6; resistenti CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter in data 11.11.2024; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
Motivi della decisione Con atto depositato il 22.06.2023, la ricorrente, nata in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento, notificatole il 23.05.2023, con cui il Questore di Bologna ha rigettato il l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, presentata in data 18.11.2021.
Il provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sul parere sfavorevole, ritenuto dal Questore obbligatorio e vincolante, reso in data 14.3.2023 dalla Commissione territoriale di Bologna, la quale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il rinnovo del titolo, avendo la ricorrente i riferimenti familiari in patria, non avendo svolto attività lavorativa regolare e continuativa e non disponendo di una sistemazione abitativa autonoma.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rilevando l'illegittimità della decisione impugnata per difetto di istruttoria e motivazione ed evidenziando come ella si trovi sul territorio ormai da molti anni, abbia svolto attività lavorativa dal 2021 al 2023 e disponga di un'abitazione autonoma. Ha pertanto chiesto nel presente giudizio: in via cautelare, di sospendere il provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/98.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_2 ch ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 25.6.2023 è stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 05.12.2023, dinanzi al giudice designato, la ricorrente ha reso in lingua Pa italiana le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è partita dalla Nigeria? R. Nel 2015. D. rrivata nel Co 2017. R. Sì. n Nigeria ha ancora i suoi figli? R. Sì. D. Quanti figli ha? Quanti anni hanno? R. Ho quattro figl prima 17, il secondo 15, il terzo 10 e l'ultimo 7 anni. D. Con chi vivono? R. Con mia pagina 1 di 4 sorella. D. Il padre non si occupa di loro? R. Si, ma non vivono con lui. D. Lei in qualche modo riesce ad aiutare la sua famiglia? Manda dei soldi in patria? R. Sì. D. Ha le ricevute dei soldi che manda? R. Sì. D. Quando è arrivata è stata ospite di un centro di accoglienza? R. Sì. D. Dove? Per quanto tempo? R. Qui a Bologna, in via S. Donato. Sono rimasta fino al 2019-2020. D. Dopo dove è andata a vivere? R. Con un mio amico, ho abitato con lui per circa due anni. Poi ho preso una camera in affitto a Ferrara. D. Adesso vive a Ferrara? R. Sì. D. Quanto paga di affitto? R. 250 euro mensili. D. Ha un contratto di locazione? R. Una dichiarazione di ospitalità. D. Quando ha avuto il primo permesso per motivi umanitari? R. 10.12.2019. Poi ho chiesto rinnovo ed è stato negato dalla Questura. D. Quindi lei ha avuto inizialmente il permesso per richiesta asilo? R. Si, volevo rinnovarlo ma mi hanno dato il permesso per motivi umanitari. D. Le hanno rilasciato la ricevuta per la domanda di rinnovo del permesso per motivi umanitari? R. Sì, mi hanno dato la ricevuta e poi l'hanno ritirata quando mi hanno notificato il diniego. D. Adesso ha la ricevuta nuova in cui è indicata la concessione della sospensiva? R. Si, mi hanno rilasciato la ricevuta che le mostro, datata 1.8.2023 ove non è indicata la sospensiva. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Nel 2021. D. Che tipo di lavori ha fatto? R. Ho lavorato dieci mesi in un ristorante a Bologna, poi due mesi all'interporto. D. Erano lavori in regola? R. Si, con contratto. D. Attualmente sta lavorando? R. Ho lavorato da settembre fino a un mese fa, senza il permesso di soggiorno non mi hanno voluto rinnovare il contratto. D. Nel parere della Commissione Territoriale si legge che lei si è dimessa dal lavoro. R. Si, perché la cuoca del ristorante mi trattava male. Ad agosto mi sono dimessa e a settembre ho trovato il lavoro all'interporto. D. Con la nuova ricevuta non pensa di trovare lavoro? R. Mi hanno già detto che non vogliono rinnovare il contratto con questa ricevuta. Anche l'agenzia di lavoro mi ha detto che non possono rinnovarmi il contratto. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia in Italia? R. No. D. Ha problemi di salute? R. No. D. Rapporti affettivi importanti qui in Italia? R. No”.
All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato la causa per discussione all'udienza del 12.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Venendo al caso di specie, è necessario innanzitutto portare all'attenzione la circostanza che, a seguito di alcuni anni passati in Europa, pur se non implicate in contesti di tratta o sfruttamento a fini pagina 2 di 4 sessuali, in caso di rientro in Nigeria, le donne temono le possibili conseguenze sociali dell'essere associate alla prostituzione (Y- and Marianne Tveit, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return---perceptions-of- repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). Il rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani afferma che ci sono buone ragioni per non concentrarsi solo sul ritorno immediato "la loro reintegrazione è resa difficile dallo stigma del fallimento, e le comunità locali sono diffidenti sul fatto che le donne rimpatriate possano diffondere le malattie che hanno contratto all'estero. Molte finiscono inghiottite nella trappola della povertà, invece di uscirne, portando con sé traumi personali e disonore per le loro famiglie”(Council of Europe : Council of Europe Convention on Action againstTraffick- ing in Human Beings and itsExplanatory Report, Council of Europe Treaty Series No. 197, Warsawhttps://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197). Pt_3 scrive che le donne con esperienze di prostituzione provenienti dall'Europa sono ancora più ai pregiudizi al ritorno in Nigeria, a causa dell'attenzione internazionale: "a causa delle campagne di informazione e degli articoli di giornale, le donne tornate dall'Europa sono considerate da molti come se avessero preso parte alla prostituzione. Non c'è possibilità di reintegrazione delle prostitute nella società senza lo stigma e l'etichetta della prostituzione” ( Pt_3 CP_4
“TeenageProstitution and the Future of the FemaleAdolescent in Nigeria”, p. 569-585 in International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (46)5). La prostituzione comporta uno stigma per le donne nella maggior parte dei paesi del mondo e, in Nigeria, il traffico di donne nella prostituzione è addirittura ritenuto stigmatizzare il paese nel suo insieme, poiché intacca l'immagine della Nigeria a livello internazionale. L'EASO ha osservato che “le donne che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno è percepito come un fallimento nel diventare ricchi in Europa. La stigmatizzazione sociale è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute" (EASO Country Guidance Nigeria, February 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf ). Considerato, dunque, che in caso di rimpatrio la ricorrente sarebbe esposta a gravi lesioni di diritti umani e a trattamenti inumani e degradanti, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI.
Quanto alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, va inoltre evidenziato che, a parere del Collegio, la protezione speciale contemplata nella nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle a cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo. Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13259/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa, dovendosi dar prova della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
pagina 3 di 4 Ebbene, la ricorrente ha portato all' attenzione del collegio l'esistenza di una solida integrazione, provando lo svolgimento di attività lavorativa, l'autonomia abitativa ed il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta. Ella, di anni 36, ha lasciato il Paese di origine nel 2015 ed è giunta in Italia nel 2017; ha ottenuto dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 02.12.2019 il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, co. 9, D.L. 113/2018. Scaduto il relativo permesso, ha presentato in data 18/11/2021 dinanzi la Questura di Bologna istanza finalizzata al rinnovo del permesso di soggiorno, istanza rigettata con il provvedimento impugnato. Dalla documentazione prodotta si evince che ella ha iniziato a svolgere attività lavorativa nel 2021 ed ha continuato a lavorare con continuità fino al 31.12.2023, percependo un reddito pari a circa euro 6.500,00 nel 2021, euro 15.600,00 nel 2022 ed euro 3.300,00 nel 2023. L'attività lavorativa svolta le ha comunque consentito di mantenersi autonomamente e di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità). In conclusione, il respingimento della richiedente verso il Paese d'origine costituirebbe una lesione della sua vita privata ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte, TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020, non avendo né la Commissione Territoriale nè la Questura fatto menzione dell'esistenza di precedenti penali a carico della stessa.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/08, RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 25.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ell'avv. DE mente P.IVA_2 sso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna, in via Testoni n. 6; resistenti CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter in data 11.11.2024; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
Motivi della decisione Con atto depositato il 22.06.2023, la ricorrente, nata in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento, notificatole il 23.05.2023, con cui il Questore di Bologna ha rigettato il l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, presentata in data 18.11.2021.
Il provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sul parere sfavorevole, ritenuto dal Questore obbligatorio e vincolante, reso in data 14.3.2023 dalla Commissione territoriale di Bologna, la quale ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il rinnovo del titolo, avendo la ricorrente i riferimenti familiari in patria, non avendo svolto attività lavorativa regolare e continuativa e non disponendo di una sistemazione abitativa autonoma.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rilevando l'illegittimità della decisione impugnata per difetto di istruttoria e motivazione ed evidenziando come ella si trovi sul territorio ormai da molti anni, abbia svolto attività lavorativa dal 2021 al 2023 e disponga di un'abitazione autonoma. Ha pertanto chiesto nel presente giudizio: in via cautelare, di sospendere il provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/98.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_2 ch ricorso in quanto infondato.
Con decreto del 25.6.2023 è stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e all'udienza del 05.12.2023, dinanzi al giudice designato, la ricorrente ha reso in lingua Pa italiana le seguenti dichiarazioni: “D. Quando è partita dalla Nigeria? R. Nel 2015. D. rrivata nel Co 2017. R. Sì. n Nigeria ha ancora i suoi figli? R. Sì. D. Quanti figli ha? Quanti anni hanno? R. Ho quattro figl prima 17, il secondo 15, il terzo 10 e l'ultimo 7 anni. D. Con chi vivono? R. Con mia pagina 1 di 4 sorella. D. Il padre non si occupa di loro? R. Si, ma non vivono con lui. D. Lei in qualche modo riesce ad aiutare la sua famiglia? Manda dei soldi in patria? R. Sì. D. Ha le ricevute dei soldi che manda? R. Sì. D. Quando è arrivata è stata ospite di un centro di accoglienza? R. Sì. D. Dove? Per quanto tempo? R. Qui a Bologna, in via S. Donato. Sono rimasta fino al 2019-2020. D. Dopo dove è andata a vivere? R. Con un mio amico, ho abitato con lui per circa due anni. Poi ho preso una camera in affitto a Ferrara. D. Adesso vive a Ferrara? R. Sì. D. Quanto paga di affitto? R. 250 euro mensili. D. Ha un contratto di locazione? R. Una dichiarazione di ospitalità. D. Quando ha avuto il primo permesso per motivi umanitari? R. 10.12.2019. Poi ho chiesto rinnovo ed è stato negato dalla Questura. D. Quindi lei ha avuto inizialmente il permesso per richiesta asilo? R. Si, volevo rinnovarlo ma mi hanno dato il permesso per motivi umanitari. D. Le hanno rilasciato la ricevuta per la domanda di rinnovo del permesso per motivi umanitari? R. Sì, mi hanno dato la ricevuta e poi l'hanno ritirata quando mi hanno notificato il diniego. D. Adesso ha la ricevuta nuova in cui è indicata la concessione della sospensiva? R. Si, mi hanno rilasciato la ricevuta che le mostro, datata 1.8.2023 ove non è indicata la sospensiva. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Nel 2021. D. Che tipo di lavori ha fatto? R. Ho lavorato dieci mesi in un ristorante a Bologna, poi due mesi all'interporto. D. Erano lavori in regola? R. Si, con contratto. D. Attualmente sta lavorando? R. Ho lavorato da settembre fino a un mese fa, senza il permesso di soggiorno non mi hanno voluto rinnovare il contratto. D. Nel parere della Commissione Territoriale si legge che lei si è dimessa dal lavoro. R. Si, perché la cuoca del ristorante mi trattava male. Ad agosto mi sono dimessa e a settembre ho trovato il lavoro all'interporto. D. Con la nuova ricevuta non pensa di trovare lavoro? R. Mi hanno già detto che non vogliono rinnovare il contratto con questa ricevuta. Anche l'agenzia di lavoro mi ha detto che non possono rinnovarmi il contratto. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia in Italia? R. No. D. Ha problemi di salute? R. No. D. Rapporti affettivi importanti qui in Italia? R. No”.
All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato la causa per discussione all'udienza del 12.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Venendo al caso di specie, è necessario innanzitutto portare all'attenzione la circostanza che, a seguito di alcuni anni passati in Europa, pur se non implicate in contesti di tratta o sfruttamento a fini pagina 2 di 4 sessuali, in caso di rientro in Nigeria, le donne temono le possibili conseguenze sociali dell'essere associate alla prostituzione (Y- and Marianne Tveit, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/retur/facing-return---perceptions-of- repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ). Il rapporto esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani afferma che ci sono buone ragioni per non concentrarsi solo sul ritorno immediato "la loro reintegrazione è resa difficile dallo stigma del fallimento, e le comunità locali sono diffidenti sul fatto che le donne rimpatriate possano diffondere le malattie che hanno contratto all'estero. Molte finiscono inghiottite nella trappola della povertà, invece di uscirne, portando con sé traumi personali e disonore per le loro famiglie”(Council of Europe : Council of Europe Convention on Action againstTraffick- ing in Human Beings and itsExplanatory Report, Council of Europe Treaty Series No. 197, Warsawhttps://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197). Pt_3 scrive che le donne con esperienze di prostituzione provenienti dall'Europa sono ancora più ai pregiudizi al ritorno in Nigeria, a causa dell'attenzione internazionale: "a causa delle campagne di informazione e degli articoli di giornale, le donne tornate dall'Europa sono considerate da molti come se avessero preso parte alla prostituzione. Non c'è possibilità di reintegrazione delle prostitute nella società senza lo stigma e l'etichetta della prostituzione” ( Pt_3 CP_4
“TeenageProstitution and the Future of the FemaleAdolescent in Nigeria”, p. 569-585 in International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology (46)5). La prostituzione comporta uno stigma per le donne nella maggior parte dei paesi del mondo e, in Nigeria, il traffico di donne nella prostituzione è addirittura ritenuto stigmatizzare il paese nel suo insieme, poiché intacca l'immagine della Nigeria a livello internazionale. L'EASO ha osservato che “le donne che ritornano possono essere discriminate ed emarginate, quando il loro ritorno è percepito come un fallimento nel diventare ricchi in Europa. La stigmatizzazione sociale è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute" (EASO Country Guidance Nigeria, February 2019 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf ). Considerato, dunque, che in caso di rimpatrio la ricorrente sarebbe esposta a gravi lesioni di diritti umani e a trattamenti inumani e degradanti, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1. TUI.
Quanto alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, va inoltre evidenziato che, a parere del Collegio, la protezione speciale contemplata nella nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle a cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo. Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13259/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa, dovendosi dar prova della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche delle condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
pagina 3 di 4 Ebbene, la ricorrente ha portato all' attenzione del collegio l'esistenza di una solida integrazione, provando lo svolgimento di attività lavorativa, l'autonomia abitativa ed il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta. Ella, di anni 36, ha lasciato il Paese di origine nel 2015 ed è giunta in Italia nel 2017; ha ottenuto dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 02.12.2019 il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 1, co. 9, D.L. 113/2018. Scaduto il relativo permesso, ha presentato in data 18/11/2021 dinanzi la Questura di Bologna istanza finalizzata al rinnovo del permesso di soggiorno, istanza rigettata con il provvedimento impugnato. Dalla documentazione prodotta si evince che ella ha iniziato a svolgere attività lavorativa nel 2021 ed ha continuato a lavorare con continuità fino al 31.12.2023, percependo un reddito pari a circa euro 6.500,00 nel 2021, euro 15.600,00 nel 2022 ed euro 3.300,00 nel 2023. L'attività lavorativa svolta le ha comunque consentito di mantenersi autonomamente e di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. comunicazione di ospitalità). In conclusione, il respingimento della richiedente verso il Paese d'origine costituirebbe una lesione della sua vita privata ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte, TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020, non avendo né la Commissione Territoriale nè la Questura fatto menzione dell'esistenza di precedenti penali a carico della stessa.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 35 bis D.lgs 25/08, RICONOSCE alla ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 25.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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