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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/09/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA
ha pronunciato la seguente
OGGETTO:
OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA- SENTENZA INGIUNZIONE
nella causa civile promossa da Parte_1
, COD. FISC.
[...] CodiceFiscale_1
, COD. FISC. Parte_2 [...]
, , COD. FISC. C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti CodiceFiscale_3 Massimo Birardi e Monica Portaccio ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Casamassima al largo Fiera n.4,
OPPONENTI
CONTRO
, COD. FISC. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Carlucci, nella qualità di Responsabile dell'Avvocatura
Comunale ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di in al viale della Repubblica n. 46 CP_1 CP_1
OPPOSTO
------------------------
CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI: (dal ricorso introduttivo ) “…
nel merito annullare l'ordinanza ingiunzione perché nulla, inammissibile,
illegittima e infondata, revocandola integralmente con ogni conseguenza di legge;
in via gradata, nella denegata di ipotesi di rigetto della presente opposizione, disporre la riduzione della sanzione al minimo edittale previsto dalla Legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione…”
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO: ( dalla comparsa di risposta ) “…
in via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, laddove depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 6, comma 6D.Lgs. 150/2011; in via subordinata, rigettare,
nel merito, il ricorso introduttivo, poiché infondato, in fatto e diritto, per le motivazioni tutte esposte nel punto sub.2 della presente comparsa di costituzione;
con vittoria delle spese e competenze di giudizio…”
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data
12.03.2020, i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, instauravano giudizio in opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione
[...]
prot. gen. 0005277 del 31.01.2020, notificata il 12.02.2020, conseguente al verbale di accertamento n.89/19 prot. 43305 notificato il 01.09.19, emessa dal per il tramite del Corpo di Polizia Municipale, a CP_1 CP_1
firma del Comandante della polizia locale Dott. Magg. con cui CP_2
veniva loro intimato il pagamento in solido della somma di € 2.121,00
comprensiva di spese di notifica quantificate in € 57,00. Deducevano che, a detta del Corpo di Polizia Municipale del in data Controparte_1
18.08.2019 gli odierni ricorrenti si erano “resi responsabili della violazione
dell'ordinanza sindacale del n.22527 del 02.05.19 in Controparte_1
quanto non effettuavano opere per la prevenzione degli incendi, tanto da
favorirne lo sviluppo nel fondo di loro proprietà, giusta verbale di sopralluogo
42030 del 20.08.19”. Eccepivano l'assenza di puntuale indicazione delle fonti di prova del verbale di contestazione con conseguente nullità
dell'ordinanza ingiunzione;
l'insussistenza dei presupposti della sanzione irrogata;
la sussistenza di vizi del procedimento amministrativo in quanto gli scritti difensivi presentati in tale sede non erano stati presi in considerazione dall'ente solo per inesistenti vizi di mandato dei difensori mentre era stata invece accolta l'opposizione amministrativa presentata da altri trasgressori per analoghi motivi di merito. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Deduceva la tardività del ricorso e l'infondatezza nel merito dei motivi di ricorso. Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa era rinviata per la discussione e viene ora in decisione. L'eccezione preliminare di tardività del ricorso, formulata dal resistente, non è fondata atteso che il ricorso introduttivo risulta depositato il
12.03.2020 e quindi tempestivamente ( nel termine di trenta giorni ),
pag. 3/6 essendo stata notificata, l'ordinanza ingiunzione impugnata, in data
12.02.2020, come pure risulta dagli atti. Come giustamente rilevato da parte opposta, il fondamento del verbale di contestazione n. 89/2019, che ha originato l'ordinanza oggetto del presente giudizio, non è costituito dalla circostanza che l'incendio si fosse prodotto a partire dal fondo degli odierni ricorrenti, bensì dalla circostanza – documentata dal rapporto fotografico e cristallizzata nel rapporto di intervento degli agenti di P.L. del 18.08.2019 –
che l'incendio, a prescindere dalla sua origine, si sia comunque sviluppato nel fondo dei ricorrenti per effetto dell'omessa adozione degli accorgimenti richiesti dall'ordinanza sindacale n° 22527 del 02/05/2019, sì da danneggiare, per ammissione stessa dei ricorrenti, “tutte le colture, gli alberi che c'erano” (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo e anche pag. 6, ove è detto che: “… le fiamme divampate dal fondo confinante hanno completamente distrutto le piante e la vegetazione esistente sul fondo rustico dei tre incolpati.”). In effetti, i rilievi fotografici allegati al rapporto di intervento riproducono anche la condizione degli alberi, che risultano evidentemente danneggiati per effetto delle fiamme che hanno consumato le vicine e sottostanti sterpaglie: detta ammissione dei ricorrenti conferma quanto accertato dagli operatori della Polizia Locale intervenuti sul posto, ovvero la circostanza che i terreni dei ricorrenti versassero anch'essi in condizioni tali da favorire il propagarsi delle fiamme, per effetto dell'omessa effettuazione di opere per la prevenzione degli incendi. Irrilevanti appaiono pertanto le condizioni dei fondi confinanti nonché l'esito degli accertamenti effettuati nei confronti dei comproprietari dei medesimi, atteso che, come documentato dall'opposta, la revoca delle sanzioni disposte nei confronti degli stessi,
derivava dal fatto che, nella diversa fattispecie che li riguardava, tali comproprietari non erano più nella disponibilità materiale dei beni a seguito del disposto sequestro giudiziario degli stessi e della nomina di un custode pag. 4/6 giudiziario, che era quindi l'unico effettivo responsabile dei fatti che riguardavano quei terreni. Infondata è poi l'ulteriore eccezione sollevata dai ricorrenti e relativa al difetto di motivazione in quanto l'ordinanza ingiunzione contiene un chiaro riferimento alla normativa violata ed al verbale di contestazione, per cui non può in alcun modo ritenersi leso il diritto di difesa degli opponenti. Si tratta pertanto di una motivazione “per relationem”
pienamente legittima ai sensi dell'art. 3 comma terzo della L. 241/90 ove i motivi fondanti vengono esplicitati mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di riconoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità ( cfr. Cass. n.7186/2000; n.
9433/2009; n. 6898/1998 ). Per quanto attiene in particolare al verbale di contestazione lo stesso appare poi completo sia in riferimento alla violazione contestata sia ai motivi della contestazione;
nello stesso è espressamente richiamata la relazione di servizio prot. N. 42030 del Corpo di Polizia
Municipale, il cui contenuto non è peraltro oggetto di contestazione atteso che parte opponente non contesta il fatto in sé dell'incendio ma solo la circostanza della sua diversa origine, che era invece, irrilevante come innanzi indicato. Irrilevanti appaiono infine gli esiti e gli eventuali vizi del procedimento amministrativo di opposizione prodromico all'emissione della ordinanza ingiunzione atteso che parte ricorrente si è avvalsa del rimedio giurisdizionale sul merito della vicenda che ci occupa e riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, per cui gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ( cfr. Cass. Sez Un.
N. 1786/2010; Cass. N. 6313/2020; Cass. N. 21146/2019 ). Questo giudice ritiene tuttavia che la sanzione irrogata possa essere rideterminata nei limiti del minimo edittale. In applicazione dell'art.6 comma 12 del d.lgs.
n.150/2011 è consentito infatti al giudicante di modificare l'entità della pag. 5/6 sanzione irrogata anche in applicazione dei criteri dettati dall'art. 11 della L.
689/81; deve infatti, rilevarsi come la violazione non era di particolare gravità
attese le circostanze di fatto evidenziate dalle parti opponenti;
deve inoltre rilevarsi che non sono state indicate ulteriori ( precedenti o successive )
condotte rilevanti ai fini sanzionatori da parte degli stessi trasgressori. Deve
pertanto, a parziale modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, ridursi ad €.
1.032,91, ovvero ai minimi edittali, la misura della sanzione irrogata, con conseguente condanna dei ricorrenti al relativo pagamento. In
considerazione dell'andamento del giudizio e del solo parziale accoglimento della domanda, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico addetto al Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile -
nella pubblica udienza del 12.09.2025, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso ordinanza ingiunzione proposta da Parte_1
, e , nei confronti
[...] Parte_2 Parte_3
del in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro- tempore, così provvede:
- a parziale accoglimento dell'opposizione ed a parziale revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata, riduce le sanzioni irrogate con la stessa, nella misura complessiva di €. 1.032,91 pari al minimo edittale prescritto per la violazione condannando i ricorrenti al relativo pagamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Bari, 12.09.2025 Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6