Articolo 11 della Legge 11 maggio 1951, n. 384
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 giugno 1951
Art. 11.
La Cassa e' amministrata da un Consiglio centrale composto di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.
Entrata in vigore il 13 giugno 1951