Art. 11.
La Cassa e' amministrata da un Consiglio centrale composto di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.
La Cassa e' amministrata da un Consiglio centrale composto di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.