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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3400 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Agnolella n. C.F._1
20, presso lo studio dell'Avv. Assunta Pastore, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Boscoreale alla via S.T.E. C.F._2
Cirillo n. 3, presso lo studio degli Avv. Ippolito Matrone e AN Izzo, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
In particolare, il ricorrente ha insistito su tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e, in particolare, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi;
confermando la revoca, di cui all'ordinanza presidenziale del 01.09.2023, dell'assegno di euro 200,00 posto a carico di ed in favore di quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio attesa la sua sufficienza economica e in virtù Per_1 del suo nuovo nucleo familiare;
revocare l'assegno posto a carico del quale Pt_1 contributo al mantenimento della figlia AN, pari ad euro 200,00, atteso il suo nuovo percorso lavorativo quale estetista, sebbene non formalizzato, e il trasferimento presso il nucleo familiare del fidanzato in Castellammare;
rigettare la domanda di porre a carico del medesimo , come richiesto dalla Pt_1
un assegno divorzile in suo favore, in virtù della sua indipendenza CP_1 economica, presumibile anche dal lasso di tempo intercorso tra il decreto di omologa del settembre 2009 (in cui le parti si dichiaravano autosufficienti economicamente) e la domanda formulata nel presente giudizio, in cui i suoi adeguati redditi (lavoro di collaboratrice domestica e reddito inclusione percepito, come accertato dalla certificazione della agenzia delle entrate) l'hanno resa autosufficiente dal punto di vista economico.
Di contro, la resistente ha insistito per il riconoscimento in suo favore e a carico del di un assegno divorzile pari ad euro 200,00, nonché per la Pt_1 conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia AN, maggiorenne ma a suo dire economicamente non autosufficiente, posto a carico del ricorrente in suo favore pari ad euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il P.M. ha reso parere in data 03.03.2025, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 18.06.2022, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in data 01.08.1998 in Boscotrecase. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio erano nati due figli,
in data 18.05.1998, e AN, in data 05.11.2001, e che erano separati Per_1 dal 22.09.2009, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 4315/2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 09.07.2009.
Con i patti su citati, la casa familiare sita in Boscotrecase alla via
Carotenuto n. 56 restava assegnata alla quale genitore collocatario CP_1 dei figli minori, che venivano affidati ad entrambi i genitori con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé tutti i giorni dandone preavviso telefonico alla madre almeno un giorno prima;
il , inoltre, si impegnava a versare alla moglie la Pt_1 somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (versata all'epoca con la modalità di euro 100,00 settimanali), oltre al 50 % delle spese straordinarie per questi ultimi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedendo a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed AN, divenuti maggiorenni e, a suo dire, Per_1 economicamente autosufficienti. Inoltre, il ricorrente chiedeva di non prevedere alcun assegno divorzile, tenuto conto che la era percettrice del Reddito CP_1 di Cittadinanza, proprietaria dell'immobile in cui viveva e, a dire dello stesso
, lavorava da anni come collaboratrice domestica. Pt_1
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedendo però di porre a carico del l'obbligo di versarle a titolo di assegno Pt_1 divorzile la somma mensile di euro 200,00, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed AN, maggiorenni ma a suo Per_1 dire non economicamente autosufficienti, pari ad euro 400,00 mensili (oltre al 50
% delle spese straordinarie), confermando quanto statuito con i patti di cui alla separazione consensuale.
In particolare la resistente deduceva che dalla contrazione del matrimonio avvenuta in data 01/08/1998 allo scioglimento dello stesso avvenuto con decreto di omologa del 2009, aveva sacrificato una propria egoistica crescita professionale
3 a fronte di un maggior impegno nella cura della casa e nell'accudimento dei figli, anteponendo la carriera professionale del sig. ; che le era stato impossibile Pt_1 trovare un'occupazione, considerato che il sig. non aveva mai tenuto con sé Pt_1
i figli, né aveva mai rispettato i suoi impegni e obblighi.; che il ricorrente non era stato puntuale e preciso nel versamento del mantenimento per i figli, tanto che a seguito di querele dalla stessa sporte, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 3249/2018 depositata il 03.12.2018, lo dichiarava colpevole del reato p. e p. dall'art. 570, comma 1 e n. 2 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e , sottraendosi all'obbligo Persona_2 Persona_3 di mantenimento settimanale, fissato in € 100,00, per il periodo agosto 2014 – maggio 2016, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, con pensa sospesa subordinata al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile pari ad € 3.000,00; che, tuttavia, anche dopo la detta condanna il non provvedeva al versamento di nessuna somma. Pt_1
All'udienza del 21.06.2023, il Presidente, dato atto del tentativo fallito di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori. A parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza presidenziale del
09.07.2009, poi omologate dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n.
5302/2009 del 22.09.2009, revocava le statuizioni relative all'affidamento, alla collocazione ed al diritto di visita ai minori del genitore con gli stessi non stabilmente convivente, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli;
revocava l'assegno di euro 200,00 posto a carico di Parte_1 ed in favore di quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
avendo quest'ultimo, pacificamente, trovato lavoro e costituito un Per_1 proprio nucleo familiare costituito da una compagna e da un figlio nato dalla loro unione;
riservava, all'esito dell' istruttoria la verifica della ricorrenza dei presupposti per revocare, come richiesto dal , anche l'assegno da questi Pt_1 dovuto per il mantenimento della figlia AN e porre a carico del medesimo
, come richiesto dalla un assegno divorzile in favore della Pt_1 CP_1 moglie.
All'udienza del 04.12.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma VI
c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 24.04.2024.
4 All'udienza su menzionata, il G.I. dichiarava l'inammissibilità e l'irrilevanza delle richieste di ammissione delle prove testimoniali articolate dalle parti, perché le circostanze oggetto di prova avevano ad oggetto fatti generici, valutazioni vietate ai testimoni, fatti tardivamente allegati e fatti non rilevanti ai fini della decisione. Ritenutane la necessità, il G.I. invitava le parti a depositare entro il
20.01.2025, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili, rinviando la causa all'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di legge
(60+20), disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M. ha reso parere in data 03.03.2025, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (09.07.2009) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 4315/2009 del 22.09.2009, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, il Tribunale ritiene che nulla vada riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che, per come dedotto pacificamente da entrambe le Per_1 parti, lavora ed ha costituito un proprio nucleo familiare composto da una compagna e da un figlio nato dalla loro unione.
Per ciò che concerne la figlia AN, nata il [...], anch'ella maggiorenne, va invece previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento di quest'ultima.
5 Il ricorrente a sostegno della richiesta di revoca del predetto mantenimento ha allegato che la figlia AN ha iniziato a lavorare come estetista, come, nell'assunto, desumibile dal profilo “Instagram” della stessa
“ 11”, dove nella messagistica risalente al 12 settembre Email_1
2023, (prodotta in allegato alla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ), con la sig.ra , (una conoscente del sig. , attratta dalle Parte_2 Parte_1 offerte postate dalla ), sono elencati in maniera molto dettagliata i Persona_3 servizi offerti, i relativi prezzi, lo svolgimento dell'attività domiciliare e il supplemento fuori zona.
Per contro la resistente ha allegato e documentato (cfr. modulo di iscrizione al corso della “Miky Makeup Artist Academy” e relativo diploma datato 07.08.2022), che AN ha frequentato il corso di estetista a Castellammare di Stabia fino all'agosto 2022 e si è impegnata attivamente nella ricerca di una occupazione che le garantisca l'autosufficienza economica, tuttavia non raggiunta.
Ad avviso del Collegio, in base alle risultanze istruttorie in atti, non si può affermare che la figlia maggiorenne delle parti, di soli anni 24, abbia definitivamente raggiunto un'indipendenza economica tale da giustificare una riduzione (o eliminazione) dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti.
Nè tantomeno risulta prova dal ricorrente la circostanza, contestata dalla resistente, che la figlia AN viva insieme al fidanzato e non più con la madre.
Sul punto preme, invero, rilevare come l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, suffragata dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che “affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n.
21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Correlativamente quindi, se il figlio coltiva delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non può non far venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore” (Cass. n. 1779/2013).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia AN, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età di quest'ultima (24 anni) e delle sue crescenti esigenze, e per altro verso delle
6 situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 200,00, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal
Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire
7 un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005;
Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a
Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità
«di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica»,
l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
8 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
9 La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente deve essere rigettata.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli),
10 l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Ciò posto, nella fattispecie in esame va evidenziato che analizzando la situazione reddituale delle parti, non sussiste quella disparità economica tra gli ex coniugi che è presupposto del riconoscimento dell'assegno divorzile. Difatti, il ha dichiarato in sede di udienza del 04.12.2023 di lavorare da cinque anni Pt_1
a Monaco come serramentista, percependo mediamente la somma mensile di euro
1.200,00, e di pagare un fitto di euro 400,00. Lo stesso ricorrente ha allegato a prova di quanto su esposto buste paga relative ai primi mesi dell'anno 2022: in particolare, il ha percepito la somma di euro 803,69 nel mese di dicembre Pt_1
2021, euro 669,75 nel gennaio 2022, euro 893,05 nel febbraio 2022 ed euro
1.036,20.
Di contro, alla predetta udienza del 04.12.2023, la resistente ha dichiarato di non lavorare se non sporadicamente come collaboratrice domestica, avendo un problema alla spalla, e di essere “pagata” soltanto con qualche spesa offerta.
Inoltre, ha dichiarato di aver percepito il Reddito di Cittadinanza, pari a suo dire ad euro 540,00 mensili fino all'anno 2023. Rileva, inoltre, come la stessa sia proprietaria dell'immobile in cui risiede (ex casa coniugale) sita in Boscotrecase alla via Carotenuto n. 56. A sostegno di quanto dedotto, la ha prodotto CP_1
Certificato di Situazione Reddituale dell'Agenzia delle Entrate che mostra come la stessa abbia percepito la somma di euro 10.141,72 nell'anno 2022 e di euro
8.082,33 nell'anno 2023 per redditi esenti. Inoltre, la stessa ha allegato ISEE relativo all'anno 2022, con un indicatore ISE pari ad euro 10.990,90.
Considerata la complessiva condizione economico patrimoniale delle parti, come sopra evidenziata, ritiene il Collegio la insussistenza di un obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi atteso che, a fronte del reddito stabile del peraltro documentato e non in contestazione, di euro Pt_1
1.200,00 mensili circa (da cui va detratto il canone per il fitto dell'immobile in cui vive), la resistente ha percepito il Reddito di Cittadinanza e, plausibilmente, percepisce reddito in nero nel suo lavoro, seppur sporadico, di collaboratrice domestica.
11 In ogni caso, come sopra osservato, non è stato provato che tale disparità economica sia riconducibile a scelte condivise relative alla conduzione della vita coniugale, sicché – di fatto – deve ritenersi che la non abbia subito, in CP_1 ragione del rapporto coniugale, alcun sacrificio alle proprie aspettative professionali e reddituali.
Infine, rileva come i coniugi si siano dichiarati economicamente autosufficiente già all'epoca della separazione (dell'anno 2009) e che la CP_1 non abbia mai richiesto una modifica dei patti nel senso di prevedere per sé un assegno di mantenimento.
In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente e la sua domanda in tal senso va rigettata.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e in data 01.08.1998 in Boscotrecase Parte_1 Controparte_1
(atto n. 25, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1998 del Comune di
Boscotrecase);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della
[...] figlia AN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
12 4) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia AN, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) rigetta la richiesta, avanzata dalla resistente, di previsione di un assegno divorzile in suo favore ed a carico del;
Pt_1
6) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.06.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3400 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Agnolella n. C.F._1
20, presso lo studio dell'Avv. Assunta Pastore, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Boscoreale alla via S.T.E. C.F._2
Cirillo n. 3, presso lo studio degli Avv. Ippolito Matrone e AN Izzo, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
In particolare, il ricorrente ha insistito su tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e, in particolare, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi;
confermando la revoca, di cui all'ordinanza presidenziale del 01.09.2023, dell'assegno di euro 200,00 posto a carico di ed in favore di quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio attesa la sua sufficienza economica e in virtù Per_1 del suo nuovo nucleo familiare;
revocare l'assegno posto a carico del quale Pt_1 contributo al mantenimento della figlia AN, pari ad euro 200,00, atteso il suo nuovo percorso lavorativo quale estetista, sebbene non formalizzato, e il trasferimento presso il nucleo familiare del fidanzato in Castellammare;
rigettare la domanda di porre a carico del medesimo , come richiesto dalla Pt_1
un assegno divorzile in suo favore, in virtù della sua indipendenza CP_1 economica, presumibile anche dal lasso di tempo intercorso tra il decreto di omologa del settembre 2009 (in cui le parti si dichiaravano autosufficienti economicamente) e la domanda formulata nel presente giudizio, in cui i suoi adeguati redditi (lavoro di collaboratrice domestica e reddito inclusione percepito, come accertato dalla certificazione della agenzia delle entrate) l'hanno resa autosufficiente dal punto di vista economico.
Di contro, la resistente ha insistito per il riconoscimento in suo favore e a carico del di un assegno divorzile pari ad euro 200,00, nonché per la Pt_1 conferma dell'assegno di mantenimento per la figlia AN, maggiorenne ma a suo dire economicamente non autosufficiente, posto a carico del ricorrente in suo favore pari ad euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Il P.M. ha reso parere in data 03.03.2025, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato il 18.06.2022, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in data 01.08.1998 in Boscotrecase. Controparte_1
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio erano nati due figli,
in data 18.05.1998, e AN, in data 05.11.2001, e che erano separati Per_1 dal 22.09.2009, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 4315/2019, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 09.07.2009.
Con i patti su citati, la casa familiare sita in Boscotrecase alla via
Carotenuto n. 56 restava assegnata alla quale genitore collocatario CP_1 dei figli minori, che venivano affidati ad entrambi i genitori con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé tutti i giorni dandone preavviso telefonico alla madre almeno un giorno prima;
il , inoltre, si impegnava a versare alla moglie la Pt_1 somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (versata all'epoca con la modalità di euro 100,00 settimanali), oltre al 50 % delle spese straordinarie per questi ultimi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nulla prevedendo a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed AN, divenuti maggiorenni e, a suo dire, Per_1 economicamente autosufficienti. Inoltre, il ricorrente chiedeva di non prevedere alcun assegno divorzile, tenuto conto che la era percettrice del Reddito CP_1 di Cittadinanza, proprietaria dell'immobile in cui viveva e, a dire dello stesso
, lavorava da anni come collaboratrice domestica. Pt_1
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio, Controparte_1 chiedendo però di porre a carico del l'obbligo di versarle a titolo di assegno Pt_1 divorzile la somma mensile di euro 200,00, nonché un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed AN, maggiorenni ma a suo Per_1 dire non economicamente autosufficienti, pari ad euro 400,00 mensili (oltre al 50
% delle spese straordinarie), confermando quanto statuito con i patti di cui alla separazione consensuale.
In particolare la resistente deduceva che dalla contrazione del matrimonio avvenuta in data 01/08/1998 allo scioglimento dello stesso avvenuto con decreto di omologa del 2009, aveva sacrificato una propria egoistica crescita professionale
3 a fronte di un maggior impegno nella cura della casa e nell'accudimento dei figli, anteponendo la carriera professionale del sig. ; che le era stato impossibile Pt_1 trovare un'occupazione, considerato che il sig. non aveva mai tenuto con sé Pt_1
i figli, né aveva mai rispettato i suoi impegni e obblighi.; che il ricorrente non era stato puntuale e preciso nel versamento del mantenimento per i figli, tanto che a seguito di querele dalla stessa sporte, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 3249/2018 depositata il 03.12.2018, lo dichiarava colpevole del reato p. e p. dall'art. 570, comma 1 e n. 2 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e , sottraendosi all'obbligo Persona_2 Persona_3 di mantenimento settimanale, fissato in € 100,00, per il periodo agosto 2014 – maggio 2016, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, con pensa sospesa subordinata al pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile pari ad € 3.000,00; che, tuttavia, anche dopo la detta condanna il non provvedeva al versamento di nessuna somma. Pt_1
All'udienza del 21.06.2023, il Presidente, dato atto del tentativo fallito di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori. A parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale di cui al verbale di udienza presidenziale del
09.07.2009, poi omologate dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n.
5302/2009 del 22.09.2009, revocava le statuizioni relative all'affidamento, alla collocazione ed al diritto di visita ai minori del genitore con gli stessi non stabilmente convivente, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli;
revocava l'assegno di euro 200,00 posto a carico di Parte_1 ed in favore di quale contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
avendo quest'ultimo, pacificamente, trovato lavoro e costituito un Per_1 proprio nucleo familiare costituito da una compagna e da un figlio nato dalla loro unione;
riservava, all'esito dell' istruttoria la verifica della ricorrenza dei presupposti per revocare, come richiesto dal , anche l'assegno da questi Pt_1 dovuto per il mantenimento della figlia AN e porre a carico del medesimo
, come richiesto dalla un assegno divorzile in favore della Pt_1 CP_1 moglie.
All'udienza del 04.12.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma VI
c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 24.04.2024.
4 All'udienza su menzionata, il G.I. dichiarava l'inammissibilità e l'irrilevanza delle richieste di ammissione delle prove testimoniali articolate dalle parti, perché le circostanze oggetto di prova avevano ad oggetto fatti generici, valutazioni vietate ai testimoni, fatti tardivamente allegati e fatti non rilevanti ai fini della decisione. Ritenutane la necessità, il G.I. invitava le parti a depositare entro il
20.01.2025, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili, rinviando la causa all'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio con i termini di legge
(60+20), disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M. ha reso parere in data 03.03.2025, concludendo perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (09.07.2009) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto n. cronol. 4315/2009 del 22.09.2009, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separa- zione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne i provvedimenti di natura economica, il Tribunale ritiene che nulla vada riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne che, per come dedotto pacificamente da entrambe le Per_1 parti, lavora ed ha costituito un proprio nucleo familiare composto da una compagna e da un figlio nato dalla loro unione.
Per ciò che concerne la figlia AN, nata il [...], anch'ella maggiorenne, va invece previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento di quest'ultima.
5 Il ricorrente a sostegno della richiesta di revoca del predetto mantenimento ha allegato che la figlia AN ha iniziato a lavorare come estetista, come, nell'assunto, desumibile dal profilo “Instagram” della stessa
“ 11”, dove nella messagistica risalente al 12 settembre Email_1
2023, (prodotta in allegato alla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ), con la sig.ra , (una conoscente del sig. , attratta dalle Parte_2 Parte_1 offerte postate dalla ), sono elencati in maniera molto dettagliata i Persona_3 servizi offerti, i relativi prezzi, lo svolgimento dell'attività domiciliare e il supplemento fuori zona.
Per contro la resistente ha allegato e documentato (cfr. modulo di iscrizione al corso della “Miky Makeup Artist Academy” e relativo diploma datato 07.08.2022), che AN ha frequentato il corso di estetista a Castellammare di Stabia fino all'agosto 2022 e si è impegnata attivamente nella ricerca di una occupazione che le garantisca l'autosufficienza economica, tuttavia non raggiunta.
Ad avviso del Collegio, in base alle risultanze istruttorie in atti, non si può affermare che la figlia maggiorenne delle parti, di soli anni 24, abbia definitivamente raggiunto un'indipendenza economica tale da giustificare una riduzione (o eliminazione) dell'assegno di mantenimento nei suoi confronti.
Nè tantomeno risulta prova dal ricorrente la circostanza, contestata dalla resistente, che la figlia AN viva insieme al fidanzato e non più con la madre.
Sul punto preme, invero, rilevare come l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, suffragata dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che “affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n.
21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Correlativamente quindi, se il figlio coltiva delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non può non far venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore” (Cass. n. 1779/2013).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia AN, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età di quest'ultima (24 anni) e delle sue crescenti esigenze, e per altro verso delle
6 situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 200,00, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somma da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
Quanto, invece, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal
Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire
7 un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005;
Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a
Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità
«di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica»,
l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
8 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
9 La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Orbene, tali essendo i principi cui il Collegio ritiene di ispirarsi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente deve essere rigettata.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli),
10 l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Ciò posto, nella fattispecie in esame va evidenziato che analizzando la situazione reddituale delle parti, non sussiste quella disparità economica tra gli ex coniugi che è presupposto del riconoscimento dell'assegno divorzile. Difatti, il ha dichiarato in sede di udienza del 04.12.2023 di lavorare da cinque anni Pt_1
a Monaco come serramentista, percependo mediamente la somma mensile di euro
1.200,00, e di pagare un fitto di euro 400,00. Lo stesso ricorrente ha allegato a prova di quanto su esposto buste paga relative ai primi mesi dell'anno 2022: in particolare, il ha percepito la somma di euro 803,69 nel mese di dicembre Pt_1
2021, euro 669,75 nel gennaio 2022, euro 893,05 nel febbraio 2022 ed euro
1.036,20.
Di contro, alla predetta udienza del 04.12.2023, la resistente ha dichiarato di non lavorare se non sporadicamente come collaboratrice domestica, avendo un problema alla spalla, e di essere “pagata” soltanto con qualche spesa offerta.
Inoltre, ha dichiarato di aver percepito il Reddito di Cittadinanza, pari a suo dire ad euro 540,00 mensili fino all'anno 2023. Rileva, inoltre, come la stessa sia proprietaria dell'immobile in cui risiede (ex casa coniugale) sita in Boscotrecase alla via Carotenuto n. 56. A sostegno di quanto dedotto, la ha prodotto CP_1
Certificato di Situazione Reddituale dell'Agenzia delle Entrate che mostra come la stessa abbia percepito la somma di euro 10.141,72 nell'anno 2022 e di euro
8.082,33 nell'anno 2023 per redditi esenti. Inoltre, la stessa ha allegato ISEE relativo all'anno 2022, con un indicatore ISE pari ad euro 10.990,90.
Considerata la complessiva condizione economico patrimoniale delle parti, come sopra evidenziata, ritiene il Collegio la insussistenza di un obiettivo squilibrio delle singole posizioni patrimoniali degli ex coniugi atteso che, a fronte del reddito stabile del peraltro documentato e non in contestazione, di euro Pt_1
1.200,00 mensili circa (da cui va detratto il canone per il fitto dell'immobile in cui vive), la resistente ha percepito il Reddito di Cittadinanza e, plausibilmente, percepisce reddito in nero nel suo lavoro, seppur sporadico, di collaboratrice domestica.
11 In ogni caso, come sopra osservato, non è stato provato che tale disparità economica sia riconducibile a scelte condivise relative alla conduzione della vita coniugale, sicché – di fatto – deve ritenersi che la non abbia subito, in CP_1 ragione del rapporto coniugale, alcun sacrificio alle proprie aspettative professionali e reddituali.
Infine, rileva come i coniugi si siano dichiarati economicamente autosufficiente già all'epoca della separazione (dell'anno 2009) e che la CP_1 non abbia mai richiesto una modifica dei patti nel senso di prevedere per sé un assegno di mantenimento.
In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente e la sua domanda in tal senso va rigettata.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e in data 01.08.1998 in Boscotrecase Parte_1 Controparte_1
(atto n. 25, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1998 del Comune di
Boscotrecase);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento della
[...] figlia AN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
12 4) pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia AN, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
5) rigetta la richiesta, avanzata dalla resistente, di previsione di un assegno divorzile in suo favore ed a carico del;
Pt_1
6) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 17.06.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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