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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3030/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL MI Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.4.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.8.1975, entrambi con l'Avvocato Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisa, in via R. Fucini n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Baranzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Limbiate (MB), in via Pascal Carlo n. 73 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 4 mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella già casa coniugale
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
4) Considerata l'età dei figli , di anni 17, e , di anni 15, il padre potrà tenerli con sé nei giorni Per_2 Per_1 feriali ogniqualvolta lo desideri, concordando direttamente con i figli le modalità, previo avviso alla madre;
inoltre, eserciterà il diritto di visita a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 22 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, i genitori raggiungeranno un accordo di volta in volta in base ai desideri dei figli. pagina 2 di 8 5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche dei figli.
6) Avuto riguardo al fatto che i genitori sono separati da oltre un anno e che, durante tale periodo, hanno provveduto alle spese ordinarie dei figli mediante modalità dirette con reciproca soddisfazione, essi concordano di continuare a sostenere dette spese o attraverso contribuzione diretta, ovvero suddividendo l'importo in misura paritaria (50%), secondo quanto di seguito specificato per ciascun capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: il padre, oltre a pagare il proprio canne di locazione, cederà alla moglie la propria quota di casa coniugale ove continueranno a vivere i figli;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: ciascun genitore compatibilmente con le proprie condizioni reddituali provvederà al vestiario dei figli, concordando direttamente con loro la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: pagina 3 di 8 a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
7.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
7.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 4 di 8 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
7.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi autonomi.
11) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) La NOa provvederà alla voltura delle utenze della già casa coniugale Parte_2 eventualmente ancora intestate al NO . Parte_1
B) Tenuto conto che la NOa diverrà piena proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale, la Pt_2 medesima si impegna a versare, entro e non oltre il 30 giugno 2025, la somma di euro 40.000,00
(quarantamila/00) a titolo di estinzione parziale del mutuo gravante sull'immobile; inoltre, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà effettuata tale estinzione parziale, la NOa si obbliga a Pt_2 corrispondere integralmente le rate residue del mutuo, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del NO per il pagamento delle predette somme. Parte_1
C) Con riferimento agli immobili adibiti a casa coniugale, sita nel comune di Limbiate (MB), in via Carlo
Pascal n. 3, di proprietà comune dei coniugi, composto da appartamento con annessa cantina e autorimessa, così identificati:
- quanto all'appartamento con cantina, al Catasto Fabbricati del Comune di Limbiate al Foglio 39, mappale
366, subalterno 1, indirizzo via Carlo Pascal n. 3, piano terra e seminterrato (P.T.-S1), scala U, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita catastale euro 402,84;
pagina 5 di 8 - quanto al box, al medesimo Catasto, al Foglio 39, mappale 422, subalterno 4, indirizzo via Leonardo da
Vinci, piano terra, categoria C/6, classe 5, consistenza 10 mq, rendita catastale euro 30,99;
a titolo di condizione funzionale e determinante per la definizione consensuale della crisi coniugale, nonché quale forma di contributo al mantenimento della prole, il NO si obbliga a cedere senza Parte_1 corrispettivo in danaro alla NOa , la propria quota di comproprietà pari al 50% Parte_2 dei sopra descritti immobili, congiuntamente a tutti i diritti, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive e ogni altra dipendenza, ivi compresi i diritti condominiali ex art. 1117 c.c. e regolamento condominiale, in proporzione alla quota spettante, come risultante dal titolo di provenienza.
A fronte della suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la cessione de qua, la NOa
[...]
si accollerà il mutuo residuo gravante sulla casa coniugale, ove possibile con effetto Parte_2 liberatorio per il NO;
mutuo che sarà stato previamente parzialmente estinto mediante il Parte_1 versamento, da parte della medesima, della somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), come da accordi di cui alla lettera B del punto 11 del presente atto.
Tale trasferimento sarà effettuato entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione personale tra i coniugi, mediante atto pubblico da redigersi a ministero di Notaio rogante, liberamente scelto dalla NOa e, non avendo natura di liberalità, non Pt_2 integrando gli estremi della donazione, bensì rappresentando elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della definizione della crisi coniugale, nonché strumento di contribuzione al mantenimento dei figli, sarà sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, così come interpretato ed esteso alla presente fattispecie dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 2 luglio 1999 e disciplinato, altresì, dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.
Il trasferimento avverrà con ogni garanzia di legge, compresa quella per evizione, libero da oneri, pesi, servitù, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, salvo quelli già esistenti alla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili, ben noto ad entrambe le parti, con ogni diritto, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva ad essi inerente e connessa, a spese integralmente a carico della IG . Pt_2
Nel caso in cui la NOa non riesca ad accollarsi il mutuo gravante sulla casa coniugale entro il 2025, la stessa si obbliga a presentare annualmente istanza alla Banca mutuante affinché quest'ultima acconsenta all'accollo del contratto di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, con effetto liberatorio nei confronti del NO , dandone puntuale documentazione allo stesso. Parte_1
Resta altresì concordato che qualsiasi costo relativo alla stipulazione dell'accollo liberatorio ovvero all'estinzione anticipata del contratto di mutuo acceso sulla casa coniugale sarà posto a carico esclusivo della NOa . Parte_2
pagina 6 di 8 D) Il conto corrente dedicato al pagamento del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale sarà utilizzato in via esclusiva dalla moglie e, conseguentemente, ogni eventuale giacenza presente sul medesimo sarà da considerarsi di esclusiva spettanza della stessa.
E) Le giacenze del conto corrente intestato al NO , separato rispetto a quello acceso per il Pt_1 pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, saranno di sua spettanza.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
23.6.2007 a Baranzate;
- Dall'unione sono nati , in data 12.12.2007 e , in data 20.1.2010. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
21.7.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 12.12.2007 e , 20.1.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Baranzate in data 23.6.2007 (Atto Parte_2
n. 11, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Baranzate), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Baranzate, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
CL MI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL MI Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.4.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
14.8.1975, entrambi con l'Avvocato Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pisa, in via R. Fucini n. 49;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Baranzate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Limbiate (MB), in via Pascal Carlo n. 73 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 4 mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con i figli.
3) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella già casa coniugale
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse dei figli in merito.
4) Considerata l'età dei figli , di anni 17, e , di anni 15, il padre potrà tenerli con sé nei giorni Per_2 Per_1 feriali ogniqualvolta lo desideri, concordando direttamente con i figli le modalità, previo avviso alla madre;
inoltre, eserciterà il diritto di visita a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà i minori nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà i minori, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 22 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, i genitori raggiungeranno un accordo di volta in volta in base ai desideri dei figli. pagina 2 di 8 5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche dei figli.
6) Avuto riguardo al fatto che i genitori sono separati da oltre un anno e che, durante tale periodo, hanno provveduto alle spese ordinarie dei figli mediante modalità dirette con reciproca soddisfazione, essi concordano di continuare a sostenere dette spese o attraverso contribuzione diretta, ovvero suddividendo l'importo in misura paritaria (50%), secondo quanto di seguito specificato per ciascun capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: il padre, oltre a pagare il proprio canne di locazione, cederà alla moglie la propria quota di casa coniugale ove continueranno a vivere i figli;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: ciascun genitore compatibilmente con le proprie condizioni reddituali provvederà al vestiario dei figli, concordando direttamente con loro la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
- pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli.
7) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: pagina 3 di 8 a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
7.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
7.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. pagina 4 di 8 Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
7.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi autonomi.
11) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) La NOa provvederà alla voltura delle utenze della già casa coniugale Parte_2 eventualmente ancora intestate al NO . Parte_1
B) Tenuto conto che la NOa diverrà piena proprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale, la Pt_2 medesima si impegna a versare, entro e non oltre il 30 giugno 2025, la somma di euro 40.000,00
(quarantamila/00) a titolo di estinzione parziale del mutuo gravante sull'immobile; inoltre, a decorrere dal mese successivo a quello in cui sarà effettuata tale estinzione parziale, la NOa si obbliga a Pt_2 corrispondere integralmente le rate residue del mutuo, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del NO per il pagamento delle predette somme. Parte_1
C) Con riferimento agli immobili adibiti a casa coniugale, sita nel comune di Limbiate (MB), in via Carlo
Pascal n. 3, di proprietà comune dei coniugi, composto da appartamento con annessa cantina e autorimessa, così identificati:
- quanto all'appartamento con cantina, al Catasto Fabbricati del Comune di Limbiate al Foglio 39, mappale
366, subalterno 1, indirizzo via Carlo Pascal n. 3, piano terra e seminterrato (P.T.-S1), scala U, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 6,5, rendita catastale euro 402,84;
pagina 5 di 8 - quanto al box, al medesimo Catasto, al Foglio 39, mappale 422, subalterno 4, indirizzo via Leonardo da
Vinci, piano terra, categoria C/6, classe 5, consistenza 10 mq, rendita catastale euro 30,99;
a titolo di condizione funzionale e determinante per la definizione consensuale della crisi coniugale, nonché quale forma di contributo al mantenimento della prole, il NO si obbliga a cedere senza Parte_1 corrispettivo in danaro alla NOa , la propria quota di comproprietà pari al 50% Parte_2 dei sopra descritti immobili, congiuntamente a tutti i diritti, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive e ogni altra dipendenza, ivi compresi i diritti condominiali ex art. 1117 c.c. e regolamento condominiale, in proporzione alla quota spettante, come risultante dal titolo di provenienza.
A fronte della suddetta cessione, all'atto del rogito avente ad oggetto la cessione de qua, la NOa
[...]
si accollerà il mutuo residuo gravante sulla casa coniugale, ove possibile con effetto Parte_2 liberatorio per il NO;
mutuo che sarà stato previamente parzialmente estinto mediante il Parte_1 versamento, da parte della medesima, della somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), come da accordi di cui alla lettera B del punto 11 del presente atto.
Tale trasferimento sarà effettuato entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di omologazione della separazione personale tra i coniugi, mediante atto pubblico da redigersi a ministero di Notaio rogante, liberamente scelto dalla NOa e, non avendo natura di liberalità, non Pt_2 integrando gli estremi della donazione, bensì rappresentando elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della definizione della crisi coniugale, nonché strumento di contribuzione al mantenimento dei figli, sarà sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, così come interpretato ed esteso alla presente fattispecie dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 2 luglio 1999 e disciplinato, altresì, dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.
Il trasferimento avverrà con ogni garanzia di legge, compresa quella per evizione, libero da oneri, pesi, servitù, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, salvo quelli già esistenti alla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili, ben noto ad entrambe le parti, con ogni diritto, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva ad essi inerente e connessa, a spese integralmente a carico della IG . Pt_2
Nel caso in cui la NOa non riesca ad accollarsi il mutuo gravante sulla casa coniugale entro il 2025, la stessa si obbliga a presentare annualmente istanza alla Banca mutuante affinché quest'ultima acconsenta all'accollo del contratto di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, con effetto liberatorio nei confronti del NO , dandone puntuale documentazione allo stesso. Parte_1
Resta altresì concordato che qualsiasi costo relativo alla stipulazione dell'accollo liberatorio ovvero all'estinzione anticipata del contratto di mutuo acceso sulla casa coniugale sarà posto a carico esclusivo della NOa . Parte_2
pagina 6 di 8 D) Il conto corrente dedicato al pagamento del mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale sarà utilizzato in via esclusiva dalla moglie e, conseguentemente, ogni eventuale giacenza presente sul medesimo sarà da considerarsi di esclusiva spettanza della stessa.
E) Le giacenze del conto corrente intestato al NO , separato rispetto a quello acceso per il Pt_1 pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, saranno di sua spettanza.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
23.6.2007 a Baranzate;
- Dall'unione sono nati , in data 12.12.2007 e , in data 20.1.2010. Per_2 Per_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
21.7.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 12.12.2007 e , 20.1.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Baranzate in data 23.6.2007 (Atto Parte_2
n. 11, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Baranzate), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Baranzate, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
CL MI
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