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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO BARBARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO CP_1 C.F._2 BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
RICORRENUTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025 il Sig. (nato a [...] il CP_1 19.04.1979) e la Sig.ra (nata a [...] il [...]) proponevano domanda di Parte_1 separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30.08.2008 in Marzabotto (BO), detto atto veniva registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Bologna al N. 531 P. 2 S. B anno 2008.
Dalla loro unione nascevano a Bologna: (23.04.2010) e (27.03.2016). Per_1 Per_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 9 Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato civile del Comune Marzabotto (BO) di annotare la sentenza, come per legge;
2) dare atto che la separazione dei coniugi è regolata dalle seguenti condizioni, definite consensualmente dagli stessi:
I. I coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a collaborare nell'interesse prioritario dei figli.
II. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_3 Per_2
I figli, come loro diritto, manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale dei figli continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascuno dei genitori continuerà ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà i figli con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
III. I figli rimarranno a vivere presso la casa familiare di Bologna, Via Santa Chiara n. 6, nella quale i genitori alterneranno la loro presenza per tempi paritetici che verranno definiti di volta in volta, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, secondo il seguente calendario di massima definito sulla base di un periodo di due settimane:
- nella prima settimana, la madre starà nella casa familiare, dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
il padre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
la madre dal venerdì mattina al lunedì mattina;
- nella seconda settimana, i tempi di cui sopra saranno invertiti e il padre starà nella casa familiare dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
la madre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
il padre dal venerdì mattina al lunedì mattina.
Fino a che il padre continuerà ad essere occupato presso la sede di Roma, la madre rimarrà nella casa coniugale assieme ai figli in corrispondenza alle giornate infrasettimanali che il padre trascorre a Roma;
nei restanti giorni nella casa familiare starà il padre;
i fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) saranno alternati tra i genitori. Al fine di consentire l'attuazione del suesposto calendario, il sig. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla moglie i giorni di lavoro CP_1 che dovrà effettuare presso la sede di Roma.
Inoltre, i figli trascorreranno
- il periodo dal 23 al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
nell'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo;
- tre giorni continuativi con ciascun genitore durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nell'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il primo periodo;
- tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari prevarrà la volontà della madre, in quelli dispari quella del padre;
pagina 2 di 9 - un'eventuale ulteriore settimana durante l'anno per la settimana bianca o per altre ragioni di viaggio/vacanza/svago, in periodo da concordare tra i genitori.
Le regole di cui sopra potranno essere sempre derogate di comune intesa tra i genitori.
IV. I coniugi rinunciano entrambi all'assegnazione della casa coniugale, la quale verrà destinata ad abitazione dei figli, alternandosi i genitori con le modalità descritte sopra.
Nei tempi in cui non staranno presso la casa coniugale, i coniugi vivranno per conto proprio ciascuno in altra autonoma abitazione, in locazione o di proprietà, facendosi carico ognuno autonomamente di tutte le relative spese.
Salve diverse future esigenze, i coniugi manterranno entrambi la residenza anagrafica presso la casa coniugale, senza che ciò comporti riconciliazione.
V. I genitori provvederanno al mantenimento dei figli fino alla loro autosufficienza economica secondo le seguenti modalità: ciascuno dei coniugi verserà sul conto corrente cointestato presso Banca Etica la somma di € 2.000,00 mensili, così per il complessivo importo di € 4.000,00 mensili, che verrà utilizzato per il mantenimento dei figli e per far fronte alle spese comuni della casa familiare (mutuo, utenze, TARI, abbonamenti tv, spese condominiali, colf, ecc.). In particolare, si precisa che nell'importo di cui sopra è inclusa la rata mensile del mutuo, al cui rimborso pertanto contribuiranno parimenti entrambi i coniugi.
Inoltre, il sig. verserà sul medesimo conto corrente la somma di € 200,00 mensili quale CP_1 contributo alle spese dell'autovettura aziendale della sig.ra fino a quando la utilizzerà. Pt_1
Gli importi di cui sopra sono soggetti a rivalutazione ISTAT annuale.
I coniugi concordano che nell'importo mensile di complessivi € 4.000,00 di cui sopra siano incluse anche le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive relative ai figli, da individuare e concordare secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che qui si trascrive: "Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della·rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo
pagina 3 di 9 non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi".
Qualora si presentino spese straordinarie relative ai figli di importo rilevante e superiore a quanto in quel momento disponibile sul conto corrente, tali spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, provvedendo ciascuno a versare la propria quota in via anticipata rispetto all'esborso.
Qualora, per ragioni d'urgenza o per altri motivi, le spese vengano anticipate da uno dei genitori, l'altro provvederà al rimborso tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla richiesta, dietro esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
VI. Nell'ambito dell'autonomia negoziale che la legge riconosce ai coniugi, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i signori e Parte_1 CP_1 concordano quanto segue:
[...]
- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il conto corrente cointestato acceso presso verrà estinto ed il saldo verrà ripartito a metà tra i coniugi;
CP_2
- entro il medesimo termine, le somme allocate sul conto titoli in essere presso Banca Etica verranno disinvestite ed il ricavato suddiviso a metà tra i coniugi;
- il conto corrente cointestato acceso presso Banca Etica rimarrà operativo per le esigenze di spesa meglio indicate nel precedente punto V.
- i depositi presenti sul conto titoli cointestato presso Illimity Bank verranno svincolati alla loro scadenza, a meno che anche solo uno dei coniugi non ne chieda anticipatamente lo svincolo.
La sig.ra si impegna a provvedere al rimborso della metà del mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale, il cui importo è incluso nell'ammontare mensile di € 2.000,00 di al precedente punto V.
Il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha contribuito in misura del 50% alle spese di CP_1 Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e pertanto si impegna a corrispondere alla medesima la metà delle detrazioni fiscali di cui egli fruisce e che gli vengono accreditate annualmente per importo di circa 8.000,00 €. Egli, pertanto, si impegna e obbliga a versare alla moglie ogni anno la metà della somma che gli verrà corrisposta a tale titolo, fino all'estinzione del credito.
Inoltre, il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha finanziato l'acquisto della casa coniugale, CP_1 Pt_1 anche provvedendo al rimborso del mutuo, in misura equivalente a quanto da lui versato e pertanto, per l'ipotesi in cui i coniugi decidano in futuro di alienare a terzi l'immobile, il sig. si impegna a CP_1 corrispondere alla sig.ra la metà del ricavato della vendita, al netto dell'eventuale mutuo residuo Pt_1 e di eventuali ulteriori spese relative alla vendita. Ugualmente, nell'ipotesi di trasferimento della quota immobiliare dall'uno all'altro coniuge, il sig. si impegna a tener conto nella quantificazione del CP_1 valore della quota di ciascun coniuge del paritario contributo economico dato dalla moglie all'acquisto del bene.
VII. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di assegno di mantenimento.
VIII. I coniugi autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale di ciascuno dei figli.
***** pagina 4 di 9 Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa familiare (sita Via Santa Chiara n. 6, Bologna (BO)) e frequentazione paritetica secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuno altresì che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e che, quelle di natura medica, scolastica e ludico-sportiva, siano da intendersi comprese nella somma complessiva dei 4000 euro mensili versati dai genitori (2000 ciascuno) a titolo di mantenimento ordinario.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nato a [...] il [...]) CP_1
e
(nata a [...] il [...]) Parte_1
Unitisi in matrimonio concordatario il 30.08.2008 in Marzabotto (BO), detto atto veniva registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Bologna al N. 531 P. 2 S. B anno 2008.
pagina 5 di 9 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a collaborare nell'interesse prioritario dei figli;
dà atto e dispone che i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_3 Per_2 entrambi i genitori.
I figli, come loro diritto, manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale dei figli continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascuno dei genitori continuerà ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà i figli con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che i figli rimarranno a vivere presso la casa familiare di Bologna, Via Santa Chiara n. 6, nella quale i genitori alterneranno la loro presenza per tempi paritetici che verranno definiti di volta in volta, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, secondo il seguente calendario di massima definito sulla base di un periodo di due settimane:
- nella prima settimana, la madre starà nella casa familiare, dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
il padre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
la madre dal venerdì mattina al lunedì mattina;
- nella seconda settimana, i tempi di cui sopra saranno invertiti e il padre starà nella casa familiare dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
la madre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
il padre dal venerdì mattina al lunedì mattina.
Fino a che il padre continuerà ad essere occupato presso la sede di Roma, la madre rimarrà nella casa coniugale assieme ai figli in corrispondenza alle giornate infrasettimanali che il padre trascorre a Roma;
nei restanti giorni nella casa familiare starà il padre;
i fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) saranno alternati tra i genitori. Al fine di consentire l'attuazione del suesposto calendario, il sig. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla moglie i giorni di lavoro CP_1 che dovrà effettuare presso la sede di Roma.
Inoltre, i figli trascorreranno
- il periodo dal 23 al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
nell'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo;
- tre giorni continuativi con ciascun genitore durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nell'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il primo periodo;
- tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari prevarrà la volontà della madre, in quelli dispari quella del padre;
- un'eventuale ulteriore settimana durante l'anno per la settimana bianca o per altre ragioni di viaggio/vacanza/svago, in periodo da concordare tra i genitori.
Le regole di cui sopra potranno essere sempre derogate di comune intesa tra i genitori. dà atto che i coniugi rinunciano entrambi all'assegnazione della casa coniugale, la quale verrà destinata ad abitazione dei figli, alternandosi i genitori con le modalità descritte sopra. pagina 6 di 9 Nei tempi in cui non staranno presso la casa coniugale, i coniugi vivranno per conto proprio ciascuno in altra autonoma abitazione, in locazione o di proprietà, facendosi carico ognuno autonomamente di tutte le relative spese.
Salve diverse future esigenze, i coniugi manterranno entrambi la residenza anagrafica presso la casa coniugale, senza che ciò comporti riconciliazione. dà atto e dispone che i genitori provvederanno al mantenimento dei figli fino alla loro autosufficienza economica secondo le seguenti modalità: ciascuno dei coniugi verserà sul conto corrente cointestato presso Banca Etica la somma di € 2.000,00 mensili, così per il complessivo importo di € 4.000,00 mensili, che verrà utilizzato per il mantenimento dei figli;
dà atto che nella somma dei 4000 euro di cui al punto “V” sono da intendersi ricomprese anche le spese comuni della casa familiare (mutuo, utenze, TARI, abbonamenti tv, spese condominiali, colf, ecc.). In particolare, si precisa che nell'importo di cui sopra è inclusa la rata mensile del mutuo, al cui rimborso pertanto contribuiranno parimenti entrambi i coniugi. Inoltre, il sig. verserà sul CP_1 medesimo conto corrente la somma di € 200,00 mensili quale contributo alle spese dell'autovettura aziendale della sig.ra fino a quando la utilizzerà. Gli importi di cui sopra sono soggetti a Pt_1 rivalutazione ISTAT annuale;
dà atto e dispone che coniugi concordano che nell'importo mensile di complessivi € 4.000,00 di cui sopra siano incluse anche le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive relative ai figli, da individuare e concordare secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Qualora si presentino spese straordinarie relative ai figli di importo rilevante e superiore a quanto in quel momento disponibile sul conto corrente, tali spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, provvedendo ciascuno a versare la propria quota in via anticipata rispetto all'esborso.
Qualora, per ragioni d'urgenza o per altri motivi, le spese vengano anticipate da uno dei genitori, l'altro provvederà al rimborso tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla richiesta, dietro esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 7 di 9 b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che nell'ambito dell'autonomia negoziale che la legge riconosce ai coniugi, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i signori e Parte_1 CP_1 concordano quanto segue:
[...]
- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il conto corrente cointestato acceso presso verrà estinto ed il saldo verrà ripartito a metà tra i coniugi;
CP_2
- entro il medesimo termine, le somme allocate sul conto titoli in essere presso Banca Etica verranno disinvestite ed il ricavato suddiviso a metà tra i coniugi;
- il conto corrente cointestato acceso presso Banca Etica rimarrà operativo per le esigenze di spesa meglio indicate nel precedente punto V.
- i depositi presenti sul conto titoli cointestato presso Illimity Bank verranno svincolati alla loro scadenza, a meno che anche solo uno dei coniugi non ne chieda anticipatamente lo svincolo. La sig.ra si impegna a provvedere al rimborso della metà del mutuo gravante sulla casa coniugale, Pt_1 il cui importo è incluso nell'ammontare mensile di € 2.000,00 di al precedente punto V. Il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha contribuito in misura del 50% alle spese di CP_1 Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e pertanto si impegna a corrispondere alla medesima la metà delle detrazioni fiscali di cui egli fruisce e che gli vengono accreditate annualmente per importo di circa 8.000,00 €. Egli, pertanto, si impegna e obbliga a versare alla moglie ogni anno la metà della somma che gli verrà corrisposta a tale titolo, fino all'estinzione del credito. Inoltre, il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha finanziato l'acquisto della casa coniugale, CP_1 Pt_1 anche provvedendo al rimborso del mutuo, in misura equivalente a quanto da lui versato e pertanto, per l'ipotesi in cui i coniugi decidano in futuro di alienare a terzi l'immobile, il sig. si impegna a CP_1 corrispondere alla sig.ra la metà del ricavato della vendita, al netto dell'eventuale mutuo residuo e Pt_1 di eventuali ulteriori spese relative alla vendita. Ugualmente, nell'ipotesi di trasferimento della quota immobiliare dall'uno all'altro coniuge, il sig. si impegna a tener conto nella quantificazione del CP_1 valore della quota di ciascun coniuge del paritario contributo economico dato dalla moglie all'acquisto del bene;
dà atto che coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di assegno di mantenimento;
pagina 8 di 9 dà atto che i coniugi autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale di ciascuno dei figli;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11.06.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1008/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO BARBARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO CP_1 C.F._2 BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
RICORRENUTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025 il Sig. (nato a [...] il CP_1 19.04.1979) e la Sig.ra (nata a [...] il [...]) proponevano domanda di Parte_1 separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 30.08.2008 in Marzabotto (BO), detto atto veniva registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Bologna al N. 531 P. 2 S. B anno 2008.
Dalla loro unione nascevano a Bologna: (23.04.2010) e (27.03.2016). Per_1 Per_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 9 Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando all'Ufficiale Parte_1 CP_1 di Stato civile del Comune Marzabotto (BO) di annotare la sentenza, come per legge;
2) dare atto che la separazione dei coniugi è regolata dalle seguenti condizioni, definite consensualmente dagli stessi:
I. I coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a collaborare nell'interesse prioritario dei figli.
II. I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1 Per_3 Per_2
I figli, come loro diritto, manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale dei figli continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascuno dei genitori continuerà ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà i figli con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
III. I figli rimarranno a vivere presso la casa familiare di Bologna, Via Santa Chiara n. 6, nella quale i genitori alterneranno la loro presenza per tempi paritetici che verranno definiti di volta in volta, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, secondo il seguente calendario di massima definito sulla base di un periodo di due settimane:
- nella prima settimana, la madre starà nella casa familiare, dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
il padre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
la madre dal venerdì mattina al lunedì mattina;
- nella seconda settimana, i tempi di cui sopra saranno invertiti e il padre starà nella casa familiare dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
la madre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
il padre dal venerdì mattina al lunedì mattina.
Fino a che il padre continuerà ad essere occupato presso la sede di Roma, la madre rimarrà nella casa coniugale assieme ai figli in corrispondenza alle giornate infrasettimanali che il padre trascorre a Roma;
nei restanti giorni nella casa familiare starà il padre;
i fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) saranno alternati tra i genitori. Al fine di consentire l'attuazione del suesposto calendario, il sig. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla moglie i giorni di lavoro CP_1 che dovrà effettuare presso la sede di Roma.
Inoltre, i figli trascorreranno
- il periodo dal 23 al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
nell'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo;
- tre giorni continuativi con ciascun genitore durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nell'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il primo periodo;
- tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari prevarrà la volontà della madre, in quelli dispari quella del padre;
pagina 2 di 9 - un'eventuale ulteriore settimana durante l'anno per la settimana bianca o per altre ragioni di viaggio/vacanza/svago, in periodo da concordare tra i genitori.
Le regole di cui sopra potranno essere sempre derogate di comune intesa tra i genitori.
IV. I coniugi rinunciano entrambi all'assegnazione della casa coniugale, la quale verrà destinata ad abitazione dei figli, alternandosi i genitori con le modalità descritte sopra.
Nei tempi in cui non staranno presso la casa coniugale, i coniugi vivranno per conto proprio ciascuno in altra autonoma abitazione, in locazione o di proprietà, facendosi carico ognuno autonomamente di tutte le relative spese.
Salve diverse future esigenze, i coniugi manterranno entrambi la residenza anagrafica presso la casa coniugale, senza che ciò comporti riconciliazione.
V. I genitori provvederanno al mantenimento dei figli fino alla loro autosufficienza economica secondo le seguenti modalità: ciascuno dei coniugi verserà sul conto corrente cointestato presso Banca Etica la somma di € 2.000,00 mensili, così per il complessivo importo di € 4.000,00 mensili, che verrà utilizzato per il mantenimento dei figli e per far fronte alle spese comuni della casa familiare (mutuo, utenze, TARI, abbonamenti tv, spese condominiali, colf, ecc.). In particolare, si precisa che nell'importo di cui sopra è inclusa la rata mensile del mutuo, al cui rimborso pertanto contribuiranno parimenti entrambi i coniugi.
Inoltre, il sig. verserà sul medesimo conto corrente la somma di € 200,00 mensili quale CP_1 contributo alle spese dell'autovettura aziendale della sig.ra fino a quando la utilizzerà. Pt_1
Gli importi di cui sopra sono soggetti a rivalutazione ISTAT annuale.
I coniugi concordano che nell'importo mensile di complessivi € 4.000,00 di cui sopra siano incluse anche le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive relative ai figli, da individuare e concordare secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che qui si trascrive: "Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della·rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo
pagina 3 di 9 non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi".
Qualora si presentino spese straordinarie relative ai figli di importo rilevante e superiore a quanto in quel momento disponibile sul conto corrente, tali spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, provvedendo ciascuno a versare la propria quota in via anticipata rispetto all'esborso.
Qualora, per ragioni d'urgenza o per altri motivi, le spese vengano anticipate da uno dei genitori, l'altro provvederà al rimborso tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla richiesta, dietro esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
VI. Nell'ambito dell'autonomia negoziale che la legge riconosce ai coniugi, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i signori e Parte_1 CP_1 concordano quanto segue:
[...]
- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il conto corrente cointestato acceso presso verrà estinto ed il saldo verrà ripartito a metà tra i coniugi;
CP_2
- entro il medesimo termine, le somme allocate sul conto titoli in essere presso Banca Etica verranno disinvestite ed il ricavato suddiviso a metà tra i coniugi;
- il conto corrente cointestato acceso presso Banca Etica rimarrà operativo per le esigenze di spesa meglio indicate nel precedente punto V.
- i depositi presenti sul conto titoli cointestato presso Illimity Bank verranno svincolati alla loro scadenza, a meno che anche solo uno dei coniugi non ne chieda anticipatamente lo svincolo.
La sig.ra si impegna a provvedere al rimborso della metà del mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale, il cui importo è incluso nell'ammontare mensile di € 2.000,00 di al precedente punto V.
Il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha contribuito in misura del 50% alle spese di CP_1 Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e pertanto si impegna a corrispondere alla medesima la metà delle detrazioni fiscali di cui egli fruisce e che gli vengono accreditate annualmente per importo di circa 8.000,00 €. Egli, pertanto, si impegna e obbliga a versare alla moglie ogni anno la metà della somma che gli verrà corrisposta a tale titolo, fino all'estinzione del credito.
Inoltre, il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha finanziato l'acquisto della casa coniugale, CP_1 Pt_1 anche provvedendo al rimborso del mutuo, in misura equivalente a quanto da lui versato e pertanto, per l'ipotesi in cui i coniugi decidano in futuro di alienare a terzi l'immobile, il sig. si impegna a CP_1 corrispondere alla sig.ra la metà del ricavato della vendita, al netto dell'eventuale mutuo residuo Pt_1 e di eventuali ulteriori spese relative alla vendita. Ugualmente, nell'ipotesi di trasferimento della quota immobiliare dall'uno all'altro coniuge, il sig. si impegna a tener conto nella quantificazione del CP_1 valore della quota di ciascun coniuge del paritario contributo economico dato dalla moglie all'acquisto del bene.
VII. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di assegno di mantenimento.
VIII. I coniugi autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale di ciascuno dei figli.
***** pagina 4 di 9 Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti i figli della coppia, ancora minorenni, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa familiare (sita Via Santa Chiara n. 6, Bologna (BO)) e frequentazione paritetica secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuno altresì che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e che, quelle di natura medica, scolastica e ludico-sportiva, siano da intendersi comprese nella somma complessiva dei 4000 euro mensili versati dai genitori (2000 ciascuno) a titolo di mantenimento ordinario.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nato a [...] il [...]) CP_1
e
(nata a [...] il [...]) Parte_1
Unitisi in matrimonio concordatario il 30.08.2008 in Marzabotto (BO), detto atto veniva registrato nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Bologna al N. 531 P. 2 S. B anno 2008.
pagina 5 di 9 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che coniugi vivranno separati, serbandosi mutuo rispetto ed impegnandosi a collaborare nell'interesse prioritario dei figli;
dà atto e dispone che i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_3 Per_2 entrambi i genitori.
I figli, come loro diritto, manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla crescita ed alla scelta della residenza abituale dei figli continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Ciascuno dei genitori continuerà ad esercitare autonomamente la responsabilità genitoriale nei tempi in cui avrà i figli con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che i figli rimarranno a vivere presso la casa familiare di Bologna, Via Santa Chiara n. 6, nella quale i genitori alterneranno la loro presenza per tempi paritetici che verranno definiti di volta in volta, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori, secondo il seguente calendario di massima definito sulla base di un periodo di due settimane:
- nella prima settimana, la madre starà nella casa familiare, dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
il padre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
la madre dal venerdì mattina al lunedì mattina;
- nella seconda settimana, i tempi di cui sopra saranno invertiti e il padre starà nella casa familiare dal lunedì mattina al mercoledì mattina;
la madre dal mercoledì mattina al venerdì mattina;
il padre dal venerdì mattina al lunedì mattina.
Fino a che il padre continuerà ad essere occupato presso la sede di Roma, la madre rimarrà nella casa coniugale assieme ai figli in corrispondenza alle giornate infrasettimanali che il padre trascorre a Roma;
nei restanti giorni nella casa familiare starà il padre;
i fine settimana (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) saranno alternati tra i genitori. Al fine di consentire l'attuazione del suesposto calendario, il sig. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla moglie i giorni di lavoro CP_1 che dovrà effettuare presso la sede di Roma.
Inoltre, i figli trascorreranno
- il periodo dal 23 al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
nell'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo;
- tre giorni continuativi con ciascun genitore durante le festività pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; nell'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il primo periodo;
- tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo negli anni pari prevarrà la volontà della madre, in quelli dispari quella del padre;
- un'eventuale ulteriore settimana durante l'anno per la settimana bianca o per altre ragioni di viaggio/vacanza/svago, in periodo da concordare tra i genitori.
Le regole di cui sopra potranno essere sempre derogate di comune intesa tra i genitori. dà atto che i coniugi rinunciano entrambi all'assegnazione della casa coniugale, la quale verrà destinata ad abitazione dei figli, alternandosi i genitori con le modalità descritte sopra. pagina 6 di 9 Nei tempi in cui non staranno presso la casa coniugale, i coniugi vivranno per conto proprio ciascuno in altra autonoma abitazione, in locazione o di proprietà, facendosi carico ognuno autonomamente di tutte le relative spese.
Salve diverse future esigenze, i coniugi manterranno entrambi la residenza anagrafica presso la casa coniugale, senza che ciò comporti riconciliazione. dà atto e dispone che i genitori provvederanno al mantenimento dei figli fino alla loro autosufficienza economica secondo le seguenti modalità: ciascuno dei coniugi verserà sul conto corrente cointestato presso Banca Etica la somma di € 2.000,00 mensili, così per il complessivo importo di € 4.000,00 mensili, che verrà utilizzato per il mantenimento dei figli;
dà atto che nella somma dei 4000 euro di cui al punto “V” sono da intendersi ricomprese anche le spese comuni della casa familiare (mutuo, utenze, TARI, abbonamenti tv, spese condominiali, colf, ecc.). In particolare, si precisa che nell'importo di cui sopra è inclusa la rata mensile del mutuo, al cui rimborso pertanto contribuiranno parimenti entrambi i coniugi. Inoltre, il sig. verserà sul CP_1 medesimo conto corrente la somma di € 200,00 mensili quale contributo alle spese dell'autovettura aziendale della sig.ra fino a quando la utilizzerà. Gli importi di cui sopra sono soggetti a Pt_1 rivalutazione ISTAT annuale;
dà atto e dispone che coniugi concordano che nell'importo mensile di complessivi € 4.000,00 di cui sopra siano incluse anche le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive relative ai figli, da individuare e concordare secondo le modalità indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Qualora si presentino spese straordinarie relative ai figli di importo rilevante e superiore a quanto in quel momento disponibile sul conto corrente, tali spese saranno ripartite al 50% tra i genitori, provvedendo ciascuno a versare la propria quota in via anticipata rispetto all'esborso.
Qualora, per ragioni d'urgenza o per altri motivi, le spese vengano anticipate da uno dei genitori, l'altro provvederà al rimborso tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla richiesta, dietro esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 7 di 9 b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che nell'ambito dell'autonomia negoziale che la legge riconosce ai coniugi, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, i signori e Parte_1 CP_1 concordano quanto segue:
[...]
- entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso il conto corrente cointestato acceso presso verrà estinto ed il saldo verrà ripartito a metà tra i coniugi;
CP_2
- entro il medesimo termine, le somme allocate sul conto titoli in essere presso Banca Etica verranno disinvestite ed il ricavato suddiviso a metà tra i coniugi;
- il conto corrente cointestato acceso presso Banca Etica rimarrà operativo per le esigenze di spesa meglio indicate nel precedente punto V.
- i depositi presenti sul conto titoli cointestato presso Illimity Bank verranno svincolati alla loro scadenza, a meno che anche solo uno dei coniugi non ne chieda anticipatamente lo svincolo. La sig.ra si impegna a provvedere al rimborso della metà del mutuo gravante sulla casa coniugale, Pt_1 il cui importo è incluso nell'ammontare mensile di € 2.000,00 di al precedente punto V. Il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha contribuito in misura del 50% alle spese di CP_1 Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e pertanto si impegna a corrispondere alla medesima la metà delle detrazioni fiscali di cui egli fruisce e che gli vengono accreditate annualmente per importo di circa 8.000,00 €. Egli, pertanto, si impegna e obbliga a versare alla moglie ogni anno la metà della somma che gli verrà corrisposta a tale titolo, fino all'estinzione del credito. Inoltre, il sig. dà atto e riconosce che la sig.ra ha finanziato l'acquisto della casa coniugale, CP_1 Pt_1 anche provvedendo al rimborso del mutuo, in misura equivalente a quanto da lui versato e pertanto, per l'ipotesi in cui i coniugi decidano in futuro di alienare a terzi l'immobile, il sig. si impegna a CP_1 corrispondere alla sig.ra la metà del ricavato della vendita, al netto dell'eventuale mutuo residuo e Pt_1 di eventuali ulteriori spese relative alla vendita. Ugualmente, nell'ipotesi di trasferimento della quota immobiliare dall'uno all'altro coniuge, il sig. si impegna a tener conto nella quantificazione del CP_1 valore della quota di ciascun coniuge del paritario contributo economico dato dalla moglie all'acquisto del bene;
dà atto che coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, con conseguente reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a titolo di assegno di mantenimento;
pagina 8 di 9 dà atto che i coniugi autorizzano fin da ora il rilascio e/o il rinnovo del passaporto personale di ciascuno dei figli;
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11.06.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9