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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 664/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014426359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014426359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014426359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.1.2025 alla Agenzia Entrate CO ed alla Regione Calabria, indi depositato in data 19.1.2025 , il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) ,nato in [...] nascita_1 a BU (Germania) e residente in [...], impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 19.11.2024, fondata su due cartelle di pagamento insolute per complessivi € 362,32,aventi ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2005-2006 e 2007.
Eccepiva il ricorrente :-la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine triennale di legge. Chiedeva ,quindi,annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
*Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate CO ,contestando il ricorso e chiedendo la declaratoria di inammissibilita' e/o improcedibilita',stante la regolare notifica delle cartelle e comunque il rigetto con vittoria di spese;
produceva documentazione inerente la notifica delle cartelle nonché vari atti interruttivi pure notificati e precisamente :-l'intimazione di pagamento n. 03420169000134330000 ,notificata in data
5.2.2016;-l'intimazione di pagamento n. 03420169004602269000 ,notificata in data 16.3.2016;-l'intimazione di pagamento n. 03420179008446586000 ,notificata in data 9.11.2017;-il preavviso di fermo n.
03480201900002316000 ,notificato in data 3.7.2019; invocava ,inoltre, nel contestare l'avversa eccezione di prescrizione, la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emanata in periodo pandemico.
*Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria,che ,in via preliminare,eccepiva la decadenza dall'impugnazione, in mancanza di prova della data di notifica dell'atto impugnato nonché la mancata attestazione di conformità della procura depositata dal difensore del ricorrente;
quindi produceva gli avvisi di accertamento notificati e deduceva sulla applicazione del termine decennale di prescrizione.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, va accolto per i motivi di cui appresso.
E' pur vero che Agenzia Entrate CO ha dato prova sia della notifica delle due cartelle di pagamento sottese alla intimazione impugnata, che della notifica di vari atti interruttivi non impugnati ( quelli indicati in narrativa),e ,tra essi, da ultimo ,di un preavviso di fermo, notificato in data 3.7.2019.avente ad oggetto anche le due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione in questa sede impugnata.
E tuttavia, anche considerata la notifica di tale atto interruttivo, il nuovo termine di prescrizione ,che, per costante e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. da ultimo Cass.civ. 18006/2024)
e di merito, è quello triennale di cui all'art.5 del d.l. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, nella legge 60/1986, sarebbe scaduto in data 31.12.2022.
Esso,quindi non può considerarsi inciso dalla disciplina di sospensione/proroga di cui all'art.68 D.L. 18/2020, che è riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021; di talchè non comprende carichi,che ,come quello che ci occupa,non solo erano stati affidati per la riscossione ben prima del periodo di sospensione, ma venivano a scadere oltre la data del
31.12.2021.
*La controvertibilità della soluzione adottata, in presenza di contrastanti posizioni in ordine ai limiti di applicazione dell'art.68 sopra citato, rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.10, in persona del Giudice designato , accoglie il ricorso . Compensa le spese del giudizio .
Così deciso in Cosenza,li 28 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
CE CI OM
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014426359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014426359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014426359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17.1.2025 alla Agenzia Entrate CO ed alla Regione Calabria, indi depositato in data 19.1.2025 , il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1) ,nato in [...] nascita_1 a BU (Germania) e residente in [...], impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata in data 19.11.2024, fondata su due cartelle di pagamento insolute per complessivi € 362,32,aventi ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per gli anni 2005-2006 e 2007.
Eccepiva il ricorrente :-la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
- l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine triennale di legge. Chiedeva ,quindi,annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
*Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate CO ,contestando il ricorso e chiedendo la declaratoria di inammissibilita' e/o improcedibilita',stante la regolare notifica delle cartelle e comunque il rigetto con vittoria di spese;
produceva documentazione inerente la notifica delle cartelle nonché vari atti interruttivi pure notificati e precisamente :-l'intimazione di pagamento n. 03420169000134330000 ,notificata in data
5.2.2016;-l'intimazione di pagamento n. 03420169004602269000 ,notificata in data 16.3.2016;-l'intimazione di pagamento n. 03420179008446586000 ,notificata in data 9.11.2017;-il preavviso di fermo n.
03480201900002316000 ,notificato in data 3.7.2019; invocava ,inoltre, nel contestare l'avversa eccezione di prescrizione, la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emanata in periodo pandemico.
*Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria,che ,in via preliminare,eccepiva la decadenza dall'impugnazione, in mancanza di prova della data di notifica dell'atto impugnato nonché la mancata attestazione di conformità della procura depositata dal difensore del ricorrente;
quindi produceva gli avvisi di accertamento notificati e deduceva sulla applicazione del termine decennale di prescrizione.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026,fissata per la trattazione, assenti le parti benchè ritualmente avvisate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, va accolto per i motivi di cui appresso.
E' pur vero che Agenzia Entrate CO ha dato prova sia della notifica delle due cartelle di pagamento sottese alla intimazione impugnata, che della notifica di vari atti interruttivi non impugnati ( quelli indicati in narrativa),e ,tra essi, da ultimo ,di un preavviso di fermo, notificato in data 3.7.2019.avente ad oggetto anche le due cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione in questa sede impugnata.
E tuttavia, anche considerata la notifica di tale atto interruttivo, il nuovo termine di prescrizione ,che, per costante e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità ( cfr. da ultimo Cass.civ. 18006/2024)
e di merito, è quello triennale di cui all'art.5 del d.l. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. 2/1986, convertito, con modificazioni, nella legge 60/1986, sarebbe scaduto in data 31.12.2022.
Esso,quindi non può considerarsi inciso dalla disciplina di sospensione/proroga di cui all'art.68 D.L. 18/2020, che è riferito ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021; di talchè non comprende carichi,che ,come quello che ci occupa,non solo erano stati affidati per la riscossione ben prima del periodo di sospensione, ma venivano a scadere oltre la data del
31.12.2021.
*La controvertibilità della soluzione adottata, in presenza di contrastanti posizioni in ordine ai limiti di applicazione dell'art.68 sopra citato, rende opportuno compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.10, in persona del Giudice designato , accoglie il ricorso . Compensa le spese del giudizio .
Così deciso in Cosenza,li 28 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
CE CI OM