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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da
1) , con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA, presso la Parte_1 quale ha eletto domicilio telematico
E
2) con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA , presso la Parte_2 quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Trieste il 22 aprile 1990, con atto trascritto sub n. 69 parte II serie A anno 1990 dei registri dello stato civile del Comune di Trieste con i seguenti figli: nata il [...]; nata il 6 Persona_1 Controparte_1 giugno 1995; nato il [...]; e nato a Controparte_2 Controparte_3
Trieste il 19 febbraio 2007.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione personale tra le parti;
2. i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, portandosi reciproco rispetto;
3. le parti riconoscono l'assegnazione della casa coniugale dell'immobile di Sezana (SLOVENIA),
Avber 4, alla sig.ra in quanto collocatria del figlio con la stessa residente. Pt_2 Controparte_3
Il sig. si impegna a non farvi ingresso senza il previo consenso della sig.ra e a non CP_3 Pt_2 turbarne in alcun modo il godimento;
4. le parti riconoscono il diritto del sig. a vedere il figlio sig. domiciliato CP_3 Controparte_3 presso la madre in Sezana (SLOVENIA), Avber 4, presso il domicilio predetto nei tempi e nei modi che le parti concorderanno preventivamente, con facoltà del padre di pernotti alle condizioni ut supra indicate;
5. il sig. si obbliga a cedere a titolo gratuito il proprio 50% di proprietà della casa coniugale CP_3 alla sig.ra entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione;
Parte_2 spese di trasferimento a carico del marito;
6. il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dall'omologa CP_3 del presente accordo di separazione, il contributo al mantenimento ordinario del figlio convivente con la madre, nella misura di € 200,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT;
7. il sig. si impegna all'integrale pagamento di ogni onere relativo al mutuo contratto per CP_3
l'acquisto dell'immobile di Sezana (SLOVENIA), Avber 4;
8. circa le spese di utenze saranno a carico della madre collocataria del figlio circa le CP_3 spese staordinarie come da locale Protocollo, compresi le spese di trasporto, saranno a carico del padre;
nel caso le anticipasse la madre, il padre provvederà al rimborso entro il giorno 10 del mese successivo;
9. il sig. si impegna a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dall'omologa CP_3 del presente accordo di separazione, il contributo al mantenimento ordinario della sig.ra nella Pt_2 misura di € 300,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT;
10. l'autovettura Polo Wolksvagen a nome della moglie che resta in proprietà esclusiva della stessa;
11. spese legali del presente procedimento verranno onorate dal Sig. . CP_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le clausole relative al figlio nelle more del Controparte_3 giudizio diventato maggiorenne, non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese del giudizio a carico di Parte_1
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 26/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli