TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12395/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/11/2024 da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BUFFON ALESSIA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 19/05/2012 in REANA DEL
ROJALE (UD), con atto trascritto presso il Comune di REANA DEL ROJALE (UD) al numero 1, parte 2, serie A, ufficio 1, anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 18/08/2013) e (il Per_1 Per_2
17/01/2020), entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 19/05/2012, in REANA DEL Parte_2
ROJALE (UD), con atto trascritto presso il comune di REANA DEL ROJALE (UD) al n. 1,
Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che la casa coniugale sita in Udine (UD) via Como n. 42 rimane assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra Parte_1
3) Dà atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale in data 01.11.2024 Parte_2
portando con sé i suoi beni ed effetti personali;
i coniugi si riservano di trattare in separata sede la divisione del mobilio.
4) Dà atto che il sig. trasferirà la propria residenza in Udine (UD) via Parte_2
Treppo in un appartamento adatto ad accogliere i figli, per il quale sarà previsto un affitto mensile di circa 500 euro.
5) Dà atto che la sig.ra si impegna a pagare il mutuo contratto per Parte_1
l'acquisto della casa familiare, di cui si assume l'intero carico economico. Il pagamento verrà effettuato tramite il conto corrente cointestato [...], aperto presso . Controparte_1
6) Dispone che i figli della coppia, ed rimangano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritetica a settimane alternate presso ciascun genitore.
7) Dà atto che la residenza dei bambini sarà mantenuta presso la casa familiare in Udine Via
Como n. 42.
8) Dà atto che la nonna paterna, residente in un'unità indipendente della casa familiare, si è resa disponibile ad aiutare i genitori nella gestione dei bambini, in caso di bisogno.
9) Dispone che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento diretto dei figli.
2 10) Dispone che ciascun genitore trascorra con i figli almeno due settimane di vacanze estive all'anno, anche non consecutive, impegnandosi i genitori a comunicarsi vicendevolmente i periodi di ferie entro il giorno 30 Aprile di ogni anno.
11) Dispone che le festività natalizie e pasquali vengano suddivise equamente tra i genitori, con alternanza annuale dei giorni di Natale/Santo Stefano e Pasqua/Lunedì dell'Angelo, così come i ponti festivi.
12) Le spese straordinarie relative ai figli, da disciplinarsi secondo Protocollo d'intesa tra
Magistrati ed Avvocati siglato a Udine il 28 agosto 2015, che le parti dichiarano di conoscere e che è allegato al ricorso, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che le spese straordinarie dovranno essere documentate mensilmente. Entro il giorno 5 di ogni mese ciascun genitore documenterà all'altro le spese sostenute nel mese precedente, preferibilmente via e-mail, ed entro la settimana successiva gli importi dovuti dovranno essere versati. Per spese straordinarie di importo superiore ad euro 200,00 ciascun genitore si impegna a comunicare in via preventiva all'altro la relativa occorrenza.
13) Dà atto che l'Assegno Unico Universale (circa € 300,00 mensili) sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra Parte_1
14) Dà atto che entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per questo motivo non richiedono alcun assegno di mantenimento.
15) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REANA DEL ROJALE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte 2, serie A, ufficio 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 06/03/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
3