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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa IA TT Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4335 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...]à di Piave (VE) il 10.01.1980, Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Veronica Amadio che li rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 03.11.2025, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.11.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Regime di affidamento dei figli minorenni 1. Le
Per_ figlie minorenni ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2
collocate prevalentemente presso la madre, in Via Pasubio n.45 a Musile di Piave (VE), ove hanno fissato la residenza anagrafica, unitamente al fratello già maggiorenne;
2. I genitori Per_3
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli, che verranno da loro concordemente assunte, nel rispetto delle rispettive capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente , ciascuno in via esclusiva nei rispettivi periodi di permanenza dei figli;
3. Tenuto conto del lavoro svolto dal sig. , dei suoi turni di lavoro e dell'età dei figli, il padre potrà Pt_2
vedere e stare con i figli ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, ricreative e di svago dei figli, avendo sempre cura di garantire l'interesse e i desideri dei figli. In caso di disaccordo tra le parti, varranno le condizioni di separazione: il padre potrà trascorrere con i figli weekend alternati, dal sabato alla domenica compresi, anche con pernotto presso lo stesso, oltre ad una sera a settimana, con eventuale pernotto presso lo stesso;
4. Durante le Vacanze Natalizie e Pasquali, i figli trascorreranno uguali periodi di vacanza con ciascun genitore, i quali verranno individuati di volta in volta dai coniugi nel rispetto dei bisogni e delle esigenze dei minori. Durante le vacanza estive i figli potranno permanere con ciascun genitore per quindici giorni di vacanza anche non consecutivi. Per quanto riguarda tutte le altre festività, queste saranno ripartite in maniera quanto più equa possibile tra i genitori ed i giorni di permanenza presso l'uno o l'altro verranno individuati di volta in volta dai coniugi nel rispetto dei bisogni e delle esigenze delle minori;
5. Le Parti dichiarano altresì che i tempi di permanenza sopra indicati sono stati assunti nel rispetto dell'art. 315 bis e 337 ter c.c. e previo ascolto delle minori e pertanto si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste delle figlie minorenni in ragione della loro età, e previo ascolto delle stesse, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori;
Mantenimento dei figli 6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1
dei figli, tenuto conto che il maggiore non risulta ancora economicamente autosufficiente, Per_3
la somma di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Le Parti concordano che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% a carico del sig. Pt_2
e del 50% a carico della sig.ra , secondo il Protocollo in uso del Tribunale di Venezia, che si Pt_1
allega al presente ricorso (doc.19- Protocollo Tribunale di Venezia);
8. L'assegno unico per i figli a carico o eventuali provvidenze, deduzioni o detrazioni a favore dei figli minorenni rimarrà a carico del sig. il quale provvederà a versare metà dell'importo alla sig.ra ; Parte_2 Parte_1
Rapporti economici tra le parti e casa coniugale 9. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento;
10. La casa coniugale di Via G. Falcone n. 11 a Musile di Piave (VE), di proprietà del sig. e così censita al NCEU del Comune di Musile di Piave, al Foglio 14, Parte_2
particella 660, cat. A/2, cl. 2, vani 7, piano T-1-2, sub. 11, sup. 172 mq, totale escluse aree scoperte
164 mq, rendita € 451,90; Foglio 14, part. 660, cat. C/6, cl. 6, 18 mq, 7, piano T, sub. 7, sup. 22, rendita € 33,47; Foglio 14, part. 660, sub. 3, piano T, b.c.n.c. ai subalterni 7 e 11 (aree cortilizie) resterà in uso esclusivo al ricorrente;
11. Le Parti concordano che la sig.ra Parte_1
continuerà ad avere la disponibilità di accesso all'abitazione del sig. , mantenendo Parte_2
una copia delle chiavi anche in caso di eventuale cambio di serratura, esclusivamente al fine di agevolare lo scambio e il supporto delle figlie minorenni;
12. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione economica tra loro pendente;
13. Sin d'ora le Parti si rilasciano reciprocamente ogni autorizzazione per il rinnovo e/o rilascio dei passaporti e documenti di identità propri e delle figlie minorenni anche validi per l'espatrio, laddove necessaria, oltre che ogni autorizzazione occorrente ai fini di legge”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso ”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 14.05.2005 contratto matrimonio concordatario in Musile di Piave era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 13.11.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di
Venezia in data 20.11.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 03.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 13.11.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Venezia in data
20.11.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli minori, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.05.2005 da Pt_1
e trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Musile di
[...] Parte_2
Piave al n. 8, parte II, serie A , dell'anno 2005; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa IA TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa IA TT Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4335 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...]à di Piave (VE) il 10.01.1980, Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Veronica Amadio che li rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 03.11.2025, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.11.2025, che di seguito si riproducono: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Regime di affidamento dei figli minorenni 1. Le
Per_ figlie minorenni ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2
collocate prevalentemente presso la madre, in Via Pasubio n.45 a Musile di Piave (VE), ove hanno fissato la residenza anagrafica, unitamente al fratello già maggiorenne;
2. I genitori Per_3
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli, che verranno da loro concordemente assunte, nel rispetto delle rispettive capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente , ciascuno in via esclusiva nei rispettivi periodi di permanenza dei figli;
3. Tenuto conto del lavoro svolto dal sig. , dei suoi turni di lavoro e dell'età dei figli, il padre potrà Pt_2
vedere e stare con i figli ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, ricreative e di svago dei figli, avendo sempre cura di garantire l'interesse e i desideri dei figli. In caso di disaccordo tra le parti, varranno le condizioni di separazione: il padre potrà trascorrere con i figli weekend alternati, dal sabato alla domenica compresi, anche con pernotto presso lo stesso, oltre ad una sera a settimana, con eventuale pernotto presso lo stesso;
4. Durante le Vacanze Natalizie e Pasquali, i figli trascorreranno uguali periodi di vacanza con ciascun genitore, i quali verranno individuati di volta in volta dai coniugi nel rispetto dei bisogni e delle esigenze dei minori. Durante le vacanza estive i figli potranno permanere con ciascun genitore per quindici giorni di vacanza anche non consecutivi. Per quanto riguarda tutte le altre festività, queste saranno ripartite in maniera quanto più equa possibile tra i genitori ed i giorni di permanenza presso l'uno o l'altro verranno individuati di volta in volta dai coniugi nel rispetto dei bisogni e delle esigenze delle minori;
5. Le Parti dichiarano altresì che i tempi di permanenza sopra indicati sono stati assunti nel rispetto dell'art. 315 bis e 337 ter c.c. e previo ascolto delle minori e pertanto si impegnano ad applicare in modo flessibile i superiori tempi di permanenza potendo prendere accordi diversi nel rispetto delle esigenze e richieste delle figlie minorenni in ragione della loro età, e previo ascolto delle stesse, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori;
Mantenimento dei figli 6. Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_2 Parte_1
dei figli, tenuto conto che il maggiore non risulta ancora economicamente autosufficiente, Per_3
la somma di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Le Parti concordano che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% a carico del sig. Pt_2
e del 50% a carico della sig.ra , secondo il Protocollo in uso del Tribunale di Venezia, che si Pt_1
allega al presente ricorso (doc.19- Protocollo Tribunale di Venezia);
8. L'assegno unico per i figli a carico o eventuali provvidenze, deduzioni o detrazioni a favore dei figli minorenni rimarrà a carico del sig. il quale provvederà a versare metà dell'importo alla sig.ra ; Parte_2 Parte_1
Rapporti economici tra le parti e casa coniugale 9. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento;
10. La casa coniugale di Via G. Falcone n. 11 a Musile di Piave (VE), di proprietà del sig. e così censita al NCEU del Comune di Musile di Piave, al Foglio 14, Parte_2
particella 660, cat. A/2, cl. 2, vani 7, piano T-1-2, sub. 11, sup. 172 mq, totale escluse aree scoperte
164 mq, rendita € 451,90; Foglio 14, part. 660, cat. C/6, cl. 6, 18 mq, 7, piano T, sub. 7, sup. 22, rendita € 33,47; Foglio 14, part. 660, sub. 3, piano T, b.c.n.c. ai subalterni 7 e 11 (aree cortilizie) resterà in uso esclusivo al ricorrente;
11. Le Parti concordano che la sig.ra Parte_1
continuerà ad avere la disponibilità di accesso all'abitazione del sig. , mantenendo Parte_2
una copia delle chiavi anche in caso di eventuale cambio di serratura, esclusivamente al fine di agevolare lo scambio e il supporto delle figlie minorenni;
12. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione economica tra loro pendente;
13. Sin d'ora le Parti si rilasciano reciprocamente ogni autorizzazione per il rinnovo e/o rilascio dei passaporti e documenti di identità propri e delle figlie minorenni anche validi per l'espatrio, laddove necessaria, oltre che ogni autorizzazione occorrente ai fini di legge”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso ”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 14.05.2005 contratto matrimonio concordatario in Musile di Piave era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 13.11.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di
Venezia in data 20.11.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 03.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 13.11.2023, autorizzato dal Procuratore della Repubblica di Venezia in data
20.11.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli minori, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.05.2005 da Pt_1
e trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Musile di
[...] Parte_2
Piave al n. 8, parte II, serie A , dell'anno 2005; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa IA TT