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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1170/2022 promossa da:
in persona del l.r.p.t. con sede legale in Milano (MI), via Urbino 12, Parte_1
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Adamo in virtù di procura P.IVA_1
posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE
contro
residente in [...], 61023 (C.F. CP_1
), contumace C.F._1
CONVENUTO
Oggetto: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI pagina 1 di 18 PER LA PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e
respinta,
In via principale
accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, contrattuali, concorrenziali e aquiliane,
da reato, da lesione del diritto d'autore e di privative industriali, nonché la commissione di atti di pirateria
ascrivibili al Sig. in relazione ai fatti tutti meglio esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio CP_1
e, comunque ed in ogni caso,
accertare e dichiarare la lesione della reputazione commerciale e dell'avviamento dell'attrice da parte
del Sig. a causa della diffusione dei video per cui è causa;
CP_1
inibire al convenuto ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi piattaforma, dei video
prodotti sub docc.
4.1 e 5.1 dell'atto di citazione e, comunque, di video analoghi aventi il medesimo tenore,
nonché la reiterazione di qualsivoglia ulteriore attività denigratoria, diffamatoria e/o comunque ed in ogni caso
lesiva dei diritti dell'attrice;
inibire al convenuto ogni ulteriore diffusione di qualsivoglia contenuto elaborato e commercializzato da
e, segnatamente, tra l'altro, il Corso denominato “Playlover VIP”, nonché, comunque Parte_1
ed in ogni caso
inibire l'impiego, in qualsivoglia modo e con qualsiasi mezzo, del marchio “ ”, del Parte_1
logo “Playlover VIP” e della denominazione “ , in qualunque contesto ed in qualsiasi forma;
Parte_1
disporre, anche ex art. 133 c.p.i., a cura e a spese del convenuto, il trasferimento all'attrice dei domini e
degli account impiegati ed utilizzati per la realizzazione di tutte le violazioni meglio descritte nell'atto
introduttivo del presente giudizio e, comunque,
fissare, a carico del convenuto, una somma dovuta per ogni violazione ulteriore e successiva
all'emissione dell'emananda Sentenza, nonché
condannare il convenuto a risarcire a tutti i danni subiti e subendi in ragione Parte_1
del complessivo contegno illecito assunto dallo stesso, danni patrimoniali e non patrimoniali,
pagina 2 di 18
disporre la pubblicazione dell'emananda Sentenza di condanna, per una volta e per estratto, in edizione
domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;
Pesaro”, Notizie;
“Giornale online di Pesaro e
Urbino”; sul sito web www.quimarotta.it; su “Altro Giornale Marche”.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre la maggiorazione, ex art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, oltre 15% spese forfettarie, oltre 22% IVA e 4% CPA, come per Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
alla Sezione Specializzata in materia di Impresa dell'intestato Tribunale, il Sig. CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in ragione dei molteplici illeciti allo stesso ascrivibili;
il tutto previo accertamento di tutte le responsabilità del convenuto, di natura contrattuale, concorrenziale, aquiliana, da reato, da lesione del diritto d'autore e di privative industriali nonché per la commissione di atti di pirateria e di ulteriori atti gravemente lesivi della reputazione commerciale dell'attrice.
A sostegno delle proprie domande la società attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di essere una nota azienda, esercente, sull'intero territorio nazionale, un'attività di consulenza e formazione personale finalizzata al miglioramento delle attitudini e delle capacità relazionali, con specifico riferimento alle relazioni sentimentali;
-di utilizzare, ai fini del relativo svolgimento, il marchio Europeo registrato sub n. 018196279 Reg.
EUIPO “Playlover”;
- di promuove la propria attività di consulenza e formazione, diffondendo e affermando il proprio marchio nel settore e ottenendo nuovi clienti attraverso le note piattaforme social quali Instagram,
Facebook e YouTube;
-di avere subito, ad opera dell'odierno convenuto, tra il 2020 ed il 2021, una sistematica attività di pirateria informatica e di violazione dei propri diritti all'utilizzo esclusivo del marchio Parte_1
nonché delle proprie privative autorali;
-che, in particolare, il sig. in data 24 dicembre 2020, aveva acquistato il video corso “ CP_1 Parte_1 pagina 3 di 18 Vip club” per la somma complessiva di € 999,00;
-che, successivamente, lo stesso, non soddisfatto del proprio acquisto, aveva inviato un messaggio al venditore lamentandosi della qualità del prodotto, chiedendone il rimborso e minacciando di rilasciare cattive recensioni sui vari portali;
-che l'odierna attrice, in luogo del rimborso, aveva offerto al sig. di convertire la quota versata in CP_1
un corso dal vivo per un intero week-end;
-che, non soddisfatto della soluzione proposta dall'attrice, il aveva iniziato a commercializzare CP_1
abusivamente, tanto il corso intensivo appena acquistato, quanto anche altri contenuti presenti sulle pagine dei più noti social network (ma disponibili soltanto agli iscritti ai gruppi privati), così
realizzando un vero e proprio sistema di distribuzione parallela di prodotti e servizi a marchio
Parte_1
-di avere pertanto agito, in via cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di inibire al convenuto l'impiego illecito ed illegittimo di nome, marchio e immagine dell'odierna attrice;
-che in tale sede il Tribunale di Ancona aveva emanato un decreto inaudita altera parte (allegato all'atto di citazione sub doc. 2.2) con il quale erano state inibite al sig. non soltanto la diffusione di CP_1
qualunque contenuto elaborato e commercializzato da tra cui anche il corso denominato Parte_1
“playlover VIP”, ma anche l'ulteriore impiego del marchio “ ”, del logo “play lover Parte_1
VIP”, della denominazione “ in generale e, comunque, di qualsiasi logo, marchio, Parte_1
denominazione, nome e/o dominio o altro segno distintivo direttamente e/o indirettamente riconducibile alla Parte_1
-che tutte le misure inibitorie erano state successivamente confermate con l'ordinanza che aveva accolto integralmente il ricorso (depositata sub doc. 2.8), che, peraltro, non era stata reclamata;
-che, all'esito della tutela cautelare ottenuta, stante anche l'incapienza dell'odierno convenuto, la società attrice si era risolta a desistere dal portare avanti ulteriori iniziative giudiziarie nei confronti del Santi;
-che, tuttavia, successivamente alla conclusione del procedimento cautelare sopra richiamato,
pagina 4 di 18 l'odierno convenuto si era reso responsabile di ulteriori condotte illecite e lesive dei diritti dell'attrice;
-che, in particolare, il si era reso autore, regista e protagonista di due video, caricati sulla nota CP_1
piattaforma “You Tube”, dal contenuto volutamente e consapevolmente lesivo dei diritti dell'attrice e dai toni financo intimidatori nei confronti della società e dei suoi soci;
-che detti video si caratterizzavano per l'utilizzo di un linguaggio e di una gestualità volutamente volgari e palesemente rivolti ai soci dell'attrice, con finalità, peraltro dichiarata nei video, di ritorsione nei confronti degli stessi.
Alla luce di quanto dedotto e rappresentato la società attrice rassegnava le conclusioni sopra testualmente ritrascritte.
Il convenuto, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 29.11.2022 all'esito della prima udienza di comparizione delle parti.
Istruita solo documentalmente, la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., resa il 23.10.2024 e comunicata in pari data, il G.I. assegnava i termini per il deposito della sola comparsa conclusionale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le domande attoree risultano fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni e nei termini e di seguito illustrati.
Può utilmente muoversi, in proposito, dalle risultanze del procedimento cautelare, essendo le relative circostanze pienamente comprovate per tabulas anche nella presente sede di merito e, peraltro, non essendo neppure state contestate dal resistente, che in sede cautelare si era costituito e difeso.
Nulla deve pertanto aggiungersi rispetto a quanto già analiticamente divisato, in punto di fumus, dal
Giudice del procedimento cautelare, le cui motivazioni, di seguito integralmente trascritte, vengono richiamate come parte integrante della presente sentenza:
“Quanto al fumus è sufficiente rilevare che dalla documentazione prodotta e dai fatti non contestati è emerso in
pagina 5 di 18
sintesi che:
- La società svolge un'attività di formazione personale di uomini e ragazzi diretta al Controparte_2
miglioramento delle attitudini e delle capacità di approccio nel campo delle relazioni sentimentali (cfr. visura
ordinaria in atti) mediante l'impiego del marchio Europeo registrato sub n. Controparte_2
018196279 Reg. EUIPO “Playlover;
- Tale attività viene esercitata anche attraverso un blog online (all'indirizzo https://playloveracademy.it) in cui
vengono costantemente pubblicati contenuti di varia tipologia, da chiunque accessibili e consultabili, un
account Instagram (all'indirizzo https://www.instagram.com/playloveracademy/?hl=it, ed un
account Facebook (all'indirizzo https://www.facebook.com/playloveracademy/) ed infine, un
“canale” You Tube;
- L'odierna ricorrente ha introdotto su tali piattaforme il video corso “Play Lover Vip Club” (cfr. estratto sito
web sub doc.3.1.), raggiungibile all'indirizzo https://playlovervipclub.it: si tratta di una raccolta di oltre 15 ore
di contenuti, suddivisi in 4 aree tematiche, frutto di anni di esperienza e successi nel settore delle comunicazioni
e delle relazioni personali.
- I fondatori di hanno raccolto ed organizzato in questo video corso, tutte le lezioni ed i materiali, Parte_1
prima concessi solo in esclusiva ad un gruppo selezionato di 10 studenti. Ogni giorno erano direttamente
i fondatori di ad inviare audio, video e materiali inediti, attraverso i quali veniva spiegato nel dettaglio Parte_1
il metodo “ , garantendo un percorso di coaching diretto con i fondatori del metodo, ottenendo Parte_1
numerosi feedback positivi dagli studenti (doc. 3.2., fasc. ricorrente);
- Tutto il materiale, le lezioni, le consulenze oggetto del percorso dal vivo, sono state raccolte nel video corso
“PlayLover Vip Club”, in cui l'odierna ricorrente è riuscita a raccogliere i segreti, le tecniche e le fondamenta del
metodo “ (doc.3.1., fasc. ricorrente). Parte_1
- Il Sig. il 24 dicembre 2020, acquistava il video corso PlayLover Vip club (doc. 5.1.), tramite il CP_1
referente commerciale dell'odierna ricorrente, Sig. per la somma complessiva di Euro 999,00 Testimone_1
(cfr. dettaglio transazione e relativa fattura sub docc.
5.2. e 5.3. fasc. ricorrente).
- Dopo aver acquistato il prodotto, però, il Sig. si lamentava della qualità del prodotto (docc.
5.4. e CP_1
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5.5. fasc. ricorrente);
- L'odierna ricorrente offriva al Sig. di convertire la quota versata in un corso dal vivo per un CP_1
intero week-end per il medesimo importo e in data 26 dicembre 2020, inviava una comunicazione con la quale
informava il Sig. della avvenuta iscrizione per il corso dal vivo Week-end dal 20 al 21 CP_1 Parte_1
febbraio 2021 da tenersi a Bologna (cfr. comunicazione e.mail del 26 dicembre 2020);
In forza del contratto stipulato con la odierna ricorrente il era obbligato a non diffondere né a CP_1
commercializzare i prodotti acquistati;
- A tenore dell'art.
2.8. e dell'art.
2.9. delle condizioni generali di contratto “PlayLover” “I Servizi non
potranno essere utilizzati dal Cliente per fini di lucro o commerciali. Il Cliente inoltre si impegna
altresì a non cedere e a non condividere con terzi i contenuti fruiti tramite il Sito. Il Sito e i Servizi sono
di proprietà del Consulente e sono protetti da copyright e dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in
materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. I contenuti pubblicati nel Sito dovranno
essere utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale dei rispettivi titolari
e/o aventi diritto”.
- l'art. 7 delle Condizioni Generali recita: “Il Consulente informa che il Sito, la sua presentazione, così come
tutti i marchi e i segni distintivi ivi utilizzati in relazione alla fornitura dei Servizi, sono protetti da diritti di
proprietà intellettuale e industriale ed è quindi vietata ogni forma di riproduzione, comunicazione, distribuzione,
pubblicazione, alterazione o trasformazione, in qualsiasi modalità e per qualsiasi scopo esse avvengano, dei
contenuti del Sito, dei marchi e dei segni distintivi utilizzati (quali, a titolo esemplificativo, le opere, le
immagini, le fotografie, i disegni, i dialoghi, le presentazioni, le musiche, i suoni, i video, la grafica, i colori, le
funzionalità ed il design del Sito). Il Cliente non potrà pertanto modificare, copiare, distribuire,
trasmettere, scaricare, visualizzare, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori
derivati, trasferire, adattare, vendere, noleggiare, condividere in rete, affittare detti contenuti. In caso
di violazione del suddetto obbligo, il Cliente sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Consulente da ogni
conseguenza pregiudizievole in cui lo stesso potrebbe incorrere a causa di tale inadempimento e/o dalla violazione
da parte del Consulente delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale e/o diritti connessi. Il Cliente accetta espressamente che ogni copia non autorizzata o
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la violazione delle disposizioni sopra previste determinano la risoluzione automatica del presente Contratto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nonché la cessazione automatica dei Servizi, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni subiti dal Consulente” (cfr. documentazione prodotta dalla ricorrente sub doc. 1.5.);
- Il resistente, avendo avuto –quindi- la possibilità di visionare il contenuto del suddetto materiale, ha iniziato a
commercializzare e diffondere tutte le lezioni ed i materiali esclusivi contenuti nel video corso “PlayLover
Vip”dell'odierna ricorrente attraverso i canali Telegram, tramite il nickname “@Pyratespedia”, o come da
immagine riportata di seguito, tramite il profilo whatsapp “Playloverpedia”, e comunque prodotta sub doc. 10.1.:
l'illecita attività di commercializzazione è stata posta in essere attraverso l'utilizzo di diversi nickname e tramite
diversi canali social ed in particolare a) tramite il profilo Instagram ”; b) tramite il profilo Email_1
Telegram “@Pyratespedia”; c) tramite l'account Paypal “ ”; d) tramite la piattaforma Email_2
Whatsapp “Playloverpedia”.
- Il meccanismo utilizzato dal resistente è stato il seguente: a) il Sig. contatta i clienti Play Lover CP_1
tramite i canali Instagram/Telegram/Whatsapp (cfr. i docc. 4.1., 6.1 e 6.3.); il Sig. dopo una breve CP_1
spiegazione dei contenuti disponibili e sulle modalità di pagamento, comunica il prezzo della vendita: che oscilla
tra i 197 ed i 297 euro (doc. 6.2.); a quel punto occorre effettuare il pagamento esclusivamente tramite “bitcoin”
o Paypal. In questo caso il Sig. richiede esplicitamente il pagamento in “modalità regalo” per non CP_1
dover corrispondere le commissioni previste dal canale Paypal (docc. 7.11., 9.1. fasc. ricorrente) il cliente, quindi,
dovrà inviare la prova dell'avvenuto pagamento ed in soli “30 secondi” il Sig. “manda il link” per CP_1
scaricare integralmente i materiali del video corso “ (doc.
8.1. fasc. ricorrente); Parte_1
- Delle predette circostanze veniva informata da alcuni clienti che avevano ricevuto un messaggio dal Parte_1
profilo Instagram “megailcondottiero”, con cui veniva pubblicizzata la vendita del corso “PlayLover Vip Club”
(docc. 4.1., 6.1 e 6.3.);
- il Sig. fidato cliente Play Lover, veniva contattato dal Sig. tramite il profilo Parte_2 CP_1
Instagram “megailcondottiero”, il quale proponeva l'acquisto del corso “Play Lover Vip Club”);
- La conversazione proseguiva, poi, sulla piattaforma Telegram (doc. 7.2.), in cui il Sig. opera CP_1
tramite il nickname “@Pyratespedia”, profilo a cui è associato anche il numero telefonico del Sig. CP_1
(cfr. par. II e docc.
4.2. e 7.1.). pagina 8 di 18
- Il proponeva al Sig. l'acquisto del corso Play Lover al prezzo “bloccato a CP_1 Parte_2
(n.d.r. euro) 197”(doc. 7.3.) e contestualmente lo informava di essere in possesso di materiale ben più esclusivo,
materiale in possesso dei soli “corsisti del corso master”, corsisti che, lo ribadiamo, hanno acquistato il
corso dal legittimo proprietario, Play Lover Academy), e che avrebbe fornito l'indomani al Sig. Pt_2
(7.4.);
[...]
- Il sig. ha commercializzato anche i contenuti presenti nel gruppo segreto Facebook, gruppo a cui è CP_1
consentito l'accesso e la consultazione dei materiali ai soli clienti e che, pertanto, non sono fruibili a Parte_1
terzi (cfr. in particolare la conversazione di cui ai doc.
7.5 e 7.6 sempre fasc. ricorrente e doc. nn.
7.7 e 7.8 dalle
quali emerge che il è in possesso del citato materiale che proponeva in vendita); CP_1
- Il vendeva quindi al predetto l'intero corso “PlayLover Vip” per Euro 197,00, utilizzando la CP_1 Parte_2
piattaforma “Paypal” con le modalità sopra descritte;
- Il sig. vendeva inoltre il predetto materiale, ma questa volta al prezzo di E. 297,00, utilizzando il CP_1
nickname Pyratespedia;
- Il inoltre, ha iniziato anche ad indicizzarsi sul social network “Telegram” impiegando la dicitura CP_1
“ con varie modalità: a) creando ed utilizzando l'utente Telegram “Playloverpedia” (doc. 10.1.); b) Parte_1
creando ed utilizzando l'utente Telegram “Playlover Vip Club” (doc.10.2.) , dicitura che costituisce tra l'altro la
denominazione caratterizzante un video corso esclusivo nell'ambito dei corsi “ ; c) usando, nell'ambito Parte_1
di tale illecita attività, anche il marchio, impiegato dalla ricorrente per contraddistinguere i servizi “Playlover
Vip Club” (cfr. doc. n. 10.3 e 10.4 fasc. ricorrente);
- Le suddette circostanze non sono state contestate dalla difesa del resistente il quale nella sua comparsa di
costituzione ha confermato le vendite effettuate dal e riportate alla pag. 10 e 11 della comparsa di CP_1
costituzione.
Da quanto sopra discende –quindi- la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda cautelare di
inibitoria.”.
Così acclarati i fatti di causa, giova premettere, in diritto, che, come correttamente rilevato anche dal
Giudice del cautelare, le condotte poste in essere dall'odierno convenuto risultano plurilesive,
pagina 9 di 18 integrando, ad un tempo, la violazione di diritti di privativa industriale e autoriale nonché
costituendo, al contempo, anche violazione di specifici obblighi contrattuali assunti dall'odierno convenuto con l'acquisto del corso.
Ne deriva la ricorrenza di un'ipotesi di concorso di responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale, a fronte delle quali, nella presente sede di merito, la parte attrice ha indistintamente richiesto il correlativo risarcimento dei danni subiti.
Ai fini, quindi, della specifica individuazione e quantificazione delle relative poste, osserva il Collegio
come il disposto di cui all'art. 158 LDA (a tenore del quale “
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a
spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il
risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227 del codice
civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche
tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via
forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresi'
dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile”) costituisca un'applicazione particolare, nella materia autoriale, dei principi generali sulla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 ss. c.c. (ex multis, Cass. n. 7971/99; Cass. n. 21833/21), gravante il soggetto asseritamente danneggiato dell'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito in concreto azionata, ossia:
- la titolarità, in primis, del diritto d'autore, id est di una situazione soggettiva tutelata in base alla legge sul diritto d'autore;
- la sussistenza di una condotta di violazione del diritto di utilizzazione economica dell'opera spettante all'autore; il che impone, a ben vedere, sia la prova dell'utilizzazione, sia quella della carenza del consenso dell'autore: sul punto, giova, altresì, evidenziare come l'atipicità dell'illecito de quo sotto il profilo oggettivo consenta di ritenere integrata la violazione dei diritti d'autore al cospetto di ogni atto che, non essendo autorizzato dall'autore o dagli aventi causa e non essendo lecito ex lege, risulti in pagina 10 di 18 qualsiasi modo pregiudizievole di tali diritti;
- l'elemento soggettivo del dolo o, quantomeno, della colpa, sub specie di omessa adozione di cautele esigibili da parte dell'autore della condotta;
- il danno-conseguenza e il nesso di causalità (cfr. Tribunale di Milano 03/12/15): il richiamo espresso all'art. 1223 c.c., infatti, è indice della necessità per il giudice di accordare il risarcimento non già al cospetto del danno inteso quale lesione in re ipsa, quanto, piuttosto, alle conseguenze dannose che da tale lesione, o danno- evento, siano derivate, secondo un criterio di regolarità causale.
Ciò premesso, con specifico riferimento al caso in esame, deve ritenersi provata per tabulas e,
comunque, pacifica la titolarità del diritto d'autore in capo alla società attrice in relazione ai corsi in questione, al sottostante know how nonché agli aspetti creativi della relativa elaborazione e presentazione.
Sotto il profilo oggettivo giova quindi rammentare come il diritto d'autore, avente a oggetto un bene immateriale, il cui acquisto può avvenire tanto a titolo originario (con la creazione dell'opera), quanto a titolo derivativo, in forza di rapporto negoziale intercorrente con l'autore (per es., contratto di lavoro autonomo o dipendente o altre vicende negoziali traslative):
- a norma dell'art. 2577 c.c., presenti un duplice contenuto recante in sé una componente di natura patrimoniale (comma 1), sostanziantesi nel diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo -ossia, come ulteriormente specificato nella normativa speciale, nei diritti di cui all'art. 12 LDA (diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica), all'art. 13 LDA (diritto esclusivo di riproduzione e di moltiplicazione in copie) e all'art. 17
LDA (diritto esclusivo di messa in commercio, di distribuzione e di diffusione), oltre a ulteriori diritti ai primi connessi, quali il diritto di elaborazione - e una componente di natura morale, consistente nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualunque sua modificazione, o trasformazione, o mutilazione anche soltanto potenzialmente pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (comma 2, rinveniente una corrispondenza nell'art. 20 LDA);
- si configuri in termini di assolutezza, alla stregua dei diritti reali, e come tale debba ritenersi tutelato pagina 11 di 18 erga omnes, siccome riconnesso a un corrispondente dovere generale di astensione da parte di tutti i consociati sicché, ai fini della configurazione di un'ipotesi di lesione del diritto autoriale, non è
neppure necessaria l'intercorrenza (nel caso di specie peraltro sussistente) di un rapporto contrattuale tra il danneggiante e il danneggiato, sufficiente essendo, per la lesione di un diritto assoluto, il mero fatto della materiale realizzazione, con dolo o colpa, di una condotta costituente antecedente causale della violazione del diritto stesso.
Ora, nell'ipotesi di specie, non sussiste, a ben vedere, contestazione alcuna in ordine all'ubi consistam
delle condotte in concreto poste in essere dal convenuto in relazione alla commercializzazione del corso oggetto delle doglianze attoree, essendo state tali condotte perfino ammesse in sede di costituzione nell'ambito del procedimento cautelare (cfr. doc.
2.3 fascicolo attoreo).
In particolare, l'odierno convenuto ha espressamente dichiarato di avere, di propria iniziativa e tramite propri canali, venduto il corso a sei persone, così integrandosi una condotta sine iure e contra
ius, direttamente lesiva e violativa del diritto autoriale, siccome coincidente con l'usurpazione, di fatto,
di una delle facoltà che ne integrano il relativo contenuto sotto il profilo patrimoniale e il cui esercizio,
come tale, spetterebbe di diritto unicamente al relativo autore.
Come già osservato, la riconducibilità della fattispecie atipica di illecito da violazione del diritto d'autore a una species del genus della responsabilità di cui all'art 2043 c.c. impone di gravare il soggetto che si affermi leso dall'altrui condotta violativa di un diritto autoriale anche dell'onere della prova dell'elemento soggettivo dell'illecita violazione, non potendosi ritenere l'autore o il coautore di una violazione chiamato a rispondere di eventuali danni dalla stessa derivanti per il sol fatto della loro obiettiva verificazione (Cass. n. 8730/11): nel senso della predetta ricostruzione, infatti, militano i
“considerando” e il corpo della Direttiva UE 2004/48, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 140/06,
modificativo del disposto dell'art. 158 LDA (cfr., in particolare, il considerando n. 17, a tenore del quale “Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione”, considerando n. 26, in cui si indica come risarcibile pagina 12 di 18 il solo “danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto”, e art. 13.1 Direttiva, per cui “Gli Stati membri assicurano che,
su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione,
implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione”).
Orbene, nell'ipotesi di specie risulta fuor di dubbio -anche perché emergente ex actis e dichiarato dallo stesso convenuto- l'intento pienamente doloso che ha connotato, sotto il profilo soggettivo, le relative condotte illecite.
Tanto premesso, l'esistenza del danno-conseguenza patrimoniale ben può essere ritenuta in re ipsa, in punto di an, giacché l'illecita commercializzazione del corso ha, in effetti, privato la società titolare dei diritti dell'opera dei vantaggi economici che la stessa avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento della medesima attività.
Il Collegio aderisce, infatti, in proposito all'opinione consolidata della giurisprudenza della SC per cui,
in tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, fermo peraltro restando, a carico del titolare del diritto, l'onere di dimostrarne l'entità, ossia la relativa consistenza e il relativo quantum (Cass. n. 39763/21; n. 8730/11; n.
3672/01).
In considerazione dell'ordinaria difficoltà di determinare, in consimili casi, il preciso ammontare del pregiudizio subito, l'art. 158 LDA, oltre a richiamare le ordinarie regole di liquidazione del danno di cui agli artt. 1223,1226 e 1227 c.c., e a fare riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 2056 c.c. in tema di valutazione del lucro cessante, ha espressamente dettato due criteri di liquidazione in via equitativa, fondati sulla quantificazione dei danni patrimoniali in misura corrispondente ai vantaggi economici di cui l'utente abusivo si sia indebitamente appropriato in danno del titolare del diritto, da applicare ogniqualvolta non sia possibile, da parte del danneggiato, fornire la prova di altri, specifici e più rilevanti pregiudizi consequenziali:
- il criterio degli utili realizzati dall'autore della violazione del diritto, c.d. della “retroversione degli pagina 13 di 18 utili conseguiti”, fondato sulla ratio legis per cui il profitto conseguito dal danneggiante costituisce un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell'opera sottratte all'autore e del cui depauperamento questi deve essere ristorato (una species di danno emergente da perdita di chance);
- il criterio del c.d. “prezzo del consenso”, in accordo alla presunzione legale di corrispondenza del danno all'entità del vantaggio economico che il titolare del diritto avrebbe conseguito in ipotesi di cessione a titolo oneroso dei diritti dell'opera per il tempo e nei termini e nelle modalità in cui essi sono stati abusivamente esercitati, definito dallo stesso dal legislatore, con l'espressione utilizzata
(«quanto meno»), pur non indicativa di alcuna dichiarazione di preferenza (Cass. n. 39763/21; n.
21833/21), come la soglia minima della liquidazione forfettaria del lucro cessante.
Peraltro, nell'applicazione del criterio della reversione degli utili, tanto il legislatore comunitario (cfr.
Considerando n. 26 Direttiva UE 2004/48: “il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva”), quanto la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 11225/15; Cass. n. 21833/21) hanno evidenziato la necessità di evitare l'operatività di automatismi che conducano a un'attribuzione acritica e matematica al danneggiato di tutti i proventi riscossi nell'esercizio abusivo del diritto violato: lo scopo del risarcimento, infatti, lungi dall'essere quello, sanzionatorio, di impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi economici, dovrebbe essere quello, ripristinatorio, di consentire la riparazione delle effettive perdite patrimoniali subite dal titolare per effetto della condotta lesiva (in generale, cfr.
SSUU n. 16601/17, nella parte in cui hanno escluso l'operatività di punitive damages nel nostro ordinamento al di fuori delle ipotesi di espressa previsione legislativa).
In considerazione, quindi, delle sopra esposte coordinate ermeneutiche e attesa la necessaria valutazione delle peculiarità del caso concreto, allo scopo di apportare i correttivi necessari ad adeguare la somma spettante a titolo risarcitorio all'effettiva entità del pregiudizio patito, può
valorizzarsi la circostanza, oggetto di specifica ammissione ad opera del convenuto nell'ambito del giudizio cautelare (attestata dal doc. n.
2.3. fascicolo attoreo), costituita dalle sei vendite illecite.
Risulta in tal senso evidente che, laddove i sei acquirenti avessero acquistato il corso dalla società
attrice pagandolo al prezzo dalla stessa praticato (a suo tempo corrisposto dallo stesso convenuto) di €
pagina 14 di 18 999,00, il ricavo per quest'ultima sarebbe stato pari a complessivi € 5.994,00.
Tanto premesso, dunque, l'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ammonta a € 5.994,00.
Per quanto, poi, ulteriormente rileva nella presente sede, i due documenti video reperiti dall'attrice sulla piattaforma “YouTube” (prodotti dalla difesa attorea sub docc. nn.
4.1. e 5.1.), unitamente ad alcuni relativi “fermo immagine” depositati in atti, comprovano pienamente le condotte offensive e diffamatorie poste in essere dal convenuto ai danni della società attrice, integranti, peraltro, gli estremi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 595 comma terzo c.p..
In ordine al risarcimento del relativo pregiudizio, subito dalla società attrice in termini di danno all'immagine e lesione della reputazione commerciale, deve premettersi come per la quantificazione del danno morale soggettivo derivante da reato deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità del reato, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima,
dell'età, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo oppure del grado di colpa dell'autore dell'illecito, della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato (cfr., tra le molte, Cass.
n. 14752/2000).
Precisato quindi che, ove il fatto generatore sia rappresentato, come nella specie, da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi, il Collegio ritiene che alcun dubbio può porsi in ordine alla configurabilità, nella specie, di un danno morale siccome patito dalla società attrice in conseguenza dei fatti di reato per cui è causa.
Ai fini della relativa quantificazione e liquidazione soccorrono criteri equitativi, dovendosi, a tal fine,
valutare l'effettiva entità ed intensità della violazione, per come ricavabili dai video e dalle immagini in atti, nonché le conseguenze della proiezione dei relativi effetti nel tempo e nello spazio nonché, non da ultimo, la particolare intensità del dolo.
Una tale valutazione non fa assumere al risarcimento del danno non patrimoniale valenza sanzionatoria (tutt'ora negata dalla Suprema Corte - cfr Cass. SU n. 16601/17 secondo cui il connotato pagina 15 di 18 sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nel quali una qualche norma lo preveda), ma non si può trascurare che il pregiudizio del danneggiato è senz'altro maggiore nell'ipotesi in cui la condotta del danneggiante sia specificatamente sostenuta da una precisa volontà di far del male e offendere.
Nel caso in esame vengono quindi in considerazione le concrete modalità delle condotte poste in essere dal convenuto (da cui peraltro ben si evince l'intensità del dolo da cui le stesse risultano connotate), la reiterazione delle stesse e la relativa idoneità, alla luce del canale di diffusione utilizzato,
a riverberare nell'ambito lavorativo dell'attrice.
Appare pertanto equo riconoscere, in favore della stessa, la complessiva somma di € 15.000,00, già
attualizzata e comprensiva di rivalutazione monetaria.
Quanto alle ulteriori misure richieste nella presente sede di merito, devono confermarsi le statuizioni di natura inibitoria già rese nell'ambito del citato procedimento cautelare, corredate dalle relative penali, e deve ulteriormente accogliersi la richiesta di inibitoria con riferimento alla divulgazione dei video a contenuto denigratorio e diffamatorio oggetto di causa o di video o audio analoghi, anche in questo caso con fissazione di una penale per ciascuna violazione che dovesse essere riscontrata.
In ordine alla conferma delle inibitorie pronunciate in sede cautelare deve precisarsi che la mancata reiterazione delle pregresse violazioni, non valendo di per sé a escludere la possibilità, in via astratta,
di una reiterazione degli illeciti accertati, non elide la residua permanenza, in capo alla parte attrice, di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, dunque, non determina la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda mirante all'ottenimento di una pronuncia di inibitoria pro
futuro (v. Cass. n. 17671/09; Trib. Bologna 17/07/09): pronuncia che, in effetti, la stessa parte risulta altresì astrattamente legittimata a domandare, anche alla luce del disposto dell'art. 156 LDA, a tenore del quale “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta
sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione
puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione”.
pagina 16 di 18 D'altro canto, al cospetto di una violazione cessata, al fine della concessione del richiesto provvedimento, occorre l'appurata sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere possibile la reiterazione dell'illecito (Trib. Bologna 30/03/09).
Nell'ipotesi di specie militano in tal senso alcuni elementi quali il perdurante possesso del corso da parte del convenuto, la natura dichiaratamente dolosa delle condotte e gli ulteriori illeciti commessi dopo la definizione del procedimento cautelare.
Ogni ulteriore richiesta attorea ex art. 133 c.p.i deve, invece, essere rigettata, non essendo stato allegato né dimostrato che il convenuto abbia reiterato le specifiche condotte già inibite in sede cautelare.
Infine la presente sentenza andrà pubblicata, a cura dell'attrice e a spese del convenuto, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;
“ ”, CP_3
Notizie; “Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro Giornale
Marche”, come richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese,
sulla base dei parametri di cui al pro tempore vigente DM 147/2022 in relazione al valore della causa -
determinato alla luce del decisum- e all'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, a titolo risarcitorio per le causali esposte in parte motiva, della complessiva somma di € 20.994,00.
CONFERMA le misure inibitorie di cui al decreto cautelare reso in data 1.2.2021 e confermate con successiva ordinanza in data 3.3.2021 nell'ambito del giudizio n.r.g. 343/2021.
INIBISCE al convenuto la ulteriore diffusione, su qualunque piattaforma social, dei due video oggetto di causa e, in generale, di qualsiasi contenuto audio o video di analogo tenore denigratorio e/o diffamatorio della società attrice nonché dei relativi soci, prodotti e servizi.
FISSA in € 500,00 la somma dovuta per ogni violazione da parte del convenuto delle condotte inibite pagina 17 di 18 con la presente sentenza.
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'attrice e a spese del convenuto, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;
“ CP_3
”, Notizie;
“Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro
[...]
Giornale Marche”.
RIGETTA ogni ulteriore richiesta attorea.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.090,00 per spese, € 4.237,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
15.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Pompetti
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente
Dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1170/2022 promossa da:
in persona del l.r.p.t. con sede legale in Milano (MI), via Urbino 12, Parte_1
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Adamo in virtù di procura P.IVA_1
posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE
contro
residente in [...], 61023 (C.F. CP_1
), contumace C.F._1
CONVENUTO
Oggetto: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI pagina 1 di 18 PER LA PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione integralmente disattesa e
respinta,
In via principale
accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le responsabilità tutte, contrattuali, concorrenziali e aquiliane,
da reato, da lesione del diritto d'autore e di privative industriali, nonché la commissione di atti di pirateria
ascrivibili al Sig. in relazione ai fatti tutti meglio esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio CP_1
e, comunque ed in ogni caso,
accertare e dichiarare la lesione della reputazione commerciale e dell'avviamento dell'attrice da parte
del Sig. a causa della diffusione dei video per cui è causa;
CP_1
inibire al convenuto ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi piattaforma, dei video
prodotti sub docc.
4.1 e 5.1 dell'atto di citazione e, comunque, di video analoghi aventi il medesimo tenore,
nonché la reiterazione di qualsivoglia ulteriore attività denigratoria, diffamatoria e/o comunque ed in ogni caso
lesiva dei diritti dell'attrice;
inibire al convenuto ogni ulteriore diffusione di qualsivoglia contenuto elaborato e commercializzato da
e, segnatamente, tra l'altro, il Corso denominato “Playlover VIP”, nonché, comunque Parte_1
ed in ogni caso
inibire l'impiego, in qualsivoglia modo e con qualsiasi mezzo, del marchio “ ”, del Parte_1
logo “Playlover VIP” e della denominazione “ , in qualunque contesto ed in qualsiasi forma;
Parte_1
disporre, anche ex art. 133 c.p.i., a cura e a spese del convenuto, il trasferimento all'attrice dei domini e
degli account impiegati ed utilizzati per la realizzazione di tutte le violazioni meglio descritte nell'atto
introduttivo del presente giudizio e, comunque,
fissare, a carico del convenuto, una somma dovuta per ogni violazione ulteriore e successiva
all'emissione dell'emananda Sentenza, nonché
condannare il convenuto a risarcire a tutti i danni subiti e subendi in ragione Parte_1
del complessivo contegno illecito assunto dallo stesso, danni patrimoniali e non patrimoniali,
pagina 2 di 18
disporre la pubblicazione dell'emananda Sentenza di condanna, per una volta e per estratto, in edizione
domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;
Pesaro”, Notizie;
“Giornale online di Pesaro e
Urbino”; sul sito web www.quimarotta.it; su “Altro Giornale Marche”.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre la maggiorazione, ex art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/2014, oltre 15% spese forfettarie, oltre 22% IVA e 4% CPA, come per Legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
alla Sezione Specializzata in materia di Impresa dell'intestato Tribunale, il Sig. CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in ragione dei molteplici illeciti allo stesso ascrivibili;
il tutto previo accertamento di tutte le responsabilità del convenuto, di natura contrattuale, concorrenziale, aquiliana, da reato, da lesione del diritto d'autore e di privative industriali nonché per la commissione di atti di pirateria e di ulteriori atti gravemente lesivi della reputazione commerciale dell'attrice.
A sostegno delle proprie domande la società attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-di essere una nota azienda, esercente, sull'intero territorio nazionale, un'attività di consulenza e formazione personale finalizzata al miglioramento delle attitudini e delle capacità relazionali, con specifico riferimento alle relazioni sentimentali;
-di utilizzare, ai fini del relativo svolgimento, il marchio Europeo registrato sub n. 018196279 Reg.
EUIPO “Playlover”;
- di promuove la propria attività di consulenza e formazione, diffondendo e affermando il proprio marchio nel settore e ottenendo nuovi clienti attraverso le note piattaforme social quali Instagram,
Facebook e YouTube;
-di avere subito, ad opera dell'odierno convenuto, tra il 2020 ed il 2021, una sistematica attività di pirateria informatica e di violazione dei propri diritti all'utilizzo esclusivo del marchio Parte_1
nonché delle proprie privative autorali;
-che, in particolare, il sig. in data 24 dicembre 2020, aveva acquistato il video corso “ CP_1 Parte_1 pagina 3 di 18 Vip club” per la somma complessiva di € 999,00;
-che, successivamente, lo stesso, non soddisfatto del proprio acquisto, aveva inviato un messaggio al venditore lamentandosi della qualità del prodotto, chiedendone il rimborso e minacciando di rilasciare cattive recensioni sui vari portali;
-che l'odierna attrice, in luogo del rimborso, aveva offerto al sig. di convertire la quota versata in CP_1
un corso dal vivo per un intero week-end;
-che, non soddisfatto della soluzione proposta dall'attrice, il aveva iniziato a commercializzare CP_1
abusivamente, tanto il corso intensivo appena acquistato, quanto anche altri contenuti presenti sulle pagine dei più noti social network (ma disponibili soltanto agli iscritti ai gruppi privati), così
realizzando un vero e proprio sistema di distribuzione parallela di prodotti e servizi a marchio
Parte_1
-di avere pertanto agito, in via cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di inibire al convenuto l'impiego illecito ed illegittimo di nome, marchio e immagine dell'odierna attrice;
-che in tale sede il Tribunale di Ancona aveva emanato un decreto inaudita altera parte (allegato all'atto di citazione sub doc. 2.2) con il quale erano state inibite al sig. non soltanto la diffusione di CP_1
qualunque contenuto elaborato e commercializzato da tra cui anche il corso denominato Parte_1
“playlover VIP”, ma anche l'ulteriore impiego del marchio “ ”, del logo “play lover Parte_1
VIP”, della denominazione “ in generale e, comunque, di qualsiasi logo, marchio, Parte_1
denominazione, nome e/o dominio o altro segno distintivo direttamente e/o indirettamente riconducibile alla Parte_1
-che tutte le misure inibitorie erano state successivamente confermate con l'ordinanza che aveva accolto integralmente il ricorso (depositata sub doc. 2.8), che, peraltro, non era stata reclamata;
-che, all'esito della tutela cautelare ottenuta, stante anche l'incapienza dell'odierno convenuto, la società attrice si era risolta a desistere dal portare avanti ulteriori iniziative giudiziarie nei confronti del Santi;
-che, tuttavia, successivamente alla conclusione del procedimento cautelare sopra richiamato,
pagina 4 di 18 l'odierno convenuto si era reso responsabile di ulteriori condotte illecite e lesive dei diritti dell'attrice;
-che, in particolare, il si era reso autore, regista e protagonista di due video, caricati sulla nota CP_1
piattaforma “You Tube”, dal contenuto volutamente e consapevolmente lesivo dei diritti dell'attrice e dai toni financo intimidatori nei confronti della società e dei suoi soci;
-che detti video si caratterizzavano per l'utilizzo di un linguaggio e di una gestualità volutamente volgari e palesemente rivolti ai soci dell'attrice, con finalità, peraltro dichiarata nei video, di ritorsione nei confronti degli stessi.
Alla luce di quanto dedotto e rappresentato la società attrice rassegnava le conclusioni sopra testualmente ritrascritte.
Il convenuto, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data 29.11.2022 all'esito della prima udienza di comparizione delle parti.
Istruita solo documentalmente, la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024, della quale era disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., resa il 23.10.2024 e comunicata in pari data, il G.I. assegnava i termini per il deposito della sola comparsa conclusionale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le domande attoree risultano fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni e nei termini e di seguito illustrati.
Può utilmente muoversi, in proposito, dalle risultanze del procedimento cautelare, essendo le relative circostanze pienamente comprovate per tabulas anche nella presente sede di merito e, peraltro, non essendo neppure state contestate dal resistente, che in sede cautelare si era costituito e difeso.
Nulla deve pertanto aggiungersi rispetto a quanto già analiticamente divisato, in punto di fumus, dal
Giudice del procedimento cautelare, le cui motivazioni, di seguito integralmente trascritte, vengono richiamate come parte integrante della presente sentenza:
“Quanto al fumus è sufficiente rilevare che dalla documentazione prodotta e dai fatti non contestati è emerso in
pagina 5 di 18
sintesi che:
- La società svolge un'attività di formazione personale di uomini e ragazzi diretta al Controparte_2
miglioramento delle attitudini e delle capacità di approccio nel campo delle relazioni sentimentali (cfr. visura
ordinaria in atti) mediante l'impiego del marchio Europeo registrato sub n. Controparte_2
018196279 Reg. EUIPO “Playlover;
- Tale attività viene esercitata anche attraverso un blog online (all'indirizzo https://playloveracademy.it) in cui
vengono costantemente pubblicati contenuti di varia tipologia, da chiunque accessibili e consultabili, un
account Instagram (all'indirizzo https://www.instagram.com/playloveracademy/?hl=it, ed un
account Facebook (all'indirizzo https://www.facebook.com/playloveracademy/) ed infine, un
“canale” You Tube;
- L'odierna ricorrente ha introdotto su tali piattaforme il video corso “Play Lover Vip Club” (cfr. estratto sito
web sub doc.3.1.), raggiungibile all'indirizzo https://playlovervipclub.it: si tratta di una raccolta di oltre 15 ore
di contenuti, suddivisi in 4 aree tematiche, frutto di anni di esperienza e successi nel settore delle comunicazioni
e delle relazioni personali.
- I fondatori di hanno raccolto ed organizzato in questo video corso, tutte le lezioni ed i materiali, Parte_1
prima concessi solo in esclusiva ad un gruppo selezionato di 10 studenti. Ogni giorno erano direttamente
i fondatori di ad inviare audio, video e materiali inediti, attraverso i quali veniva spiegato nel dettaglio Parte_1
il metodo “ , garantendo un percorso di coaching diretto con i fondatori del metodo, ottenendo Parte_1
numerosi feedback positivi dagli studenti (doc. 3.2., fasc. ricorrente);
- Tutto il materiale, le lezioni, le consulenze oggetto del percorso dal vivo, sono state raccolte nel video corso
“PlayLover Vip Club”, in cui l'odierna ricorrente è riuscita a raccogliere i segreti, le tecniche e le fondamenta del
metodo “ (doc.3.1., fasc. ricorrente). Parte_1
- Il Sig. il 24 dicembre 2020, acquistava il video corso PlayLover Vip club (doc. 5.1.), tramite il CP_1
referente commerciale dell'odierna ricorrente, Sig. per la somma complessiva di Euro 999,00 Testimone_1
(cfr. dettaglio transazione e relativa fattura sub docc.
5.2. e 5.3. fasc. ricorrente).
- Dopo aver acquistato il prodotto, però, il Sig. si lamentava della qualità del prodotto (docc.
5.4. e CP_1
pagina 6 di 18
5.5. fasc. ricorrente);
- L'odierna ricorrente offriva al Sig. di convertire la quota versata in un corso dal vivo per un CP_1
intero week-end per il medesimo importo e in data 26 dicembre 2020, inviava una comunicazione con la quale
informava il Sig. della avvenuta iscrizione per il corso dal vivo Week-end dal 20 al 21 CP_1 Parte_1
febbraio 2021 da tenersi a Bologna (cfr. comunicazione e.mail del 26 dicembre 2020);
In forza del contratto stipulato con la odierna ricorrente il era obbligato a non diffondere né a CP_1
commercializzare i prodotti acquistati;
- A tenore dell'art.
2.8. e dell'art.
2.9. delle condizioni generali di contratto “PlayLover” “I Servizi non
potranno essere utilizzati dal Cliente per fini di lucro o commerciali. Il Cliente inoltre si impegna
altresì a non cedere e a non condividere con terzi i contenuti fruiti tramite il Sito. Il Sito e i Servizi sono
di proprietà del Consulente e sono protetti da copyright e dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in
materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. I contenuti pubblicati nel Sito dovranno
essere utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale dei rispettivi titolari
e/o aventi diritto”.
- l'art. 7 delle Condizioni Generali recita: “Il Consulente informa che il Sito, la sua presentazione, così come
tutti i marchi e i segni distintivi ivi utilizzati in relazione alla fornitura dei Servizi, sono protetti da diritti di
proprietà intellettuale e industriale ed è quindi vietata ogni forma di riproduzione, comunicazione, distribuzione,
pubblicazione, alterazione o trasformazione, in qualsiasi modalità e per qualsiasi scopo esse avvengano, dei
contenuti del Sito, dei marchi e dei segni distintivi utilizzati (quali, a titolo esemplificativo, le opere, le
immagini, le fotografie, i disegni, i dialoghi, le presentazioni, le musiche, i suoni, i video, la grafica, i colori, le
funzionalità ed il design del Sito). Il Cliente non potrà pertanto modificare, copiare, distribuire,
trasmettere, scaricare, visualizzare, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori
derivati, trasferire, adattare, vendere, noleggiare, condividere in rete, affittare detti contenuti. In caso
di violazione del suddetto obbligo, il Cliente sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Consulente da ogni
conseguenza pregiudizievole in cui lo stesso potrebbe incorrere a causa di tale inadempimento e/o dalla violazione
da parte del Consulente delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale e/o diritti connessi. Il Cliente accetta espressamente che ogni copia non autorizzata o
pagina 7 di 18
la violazione delle disposizioni sopra previste determinano la risoluzione automatica del presente Contratto ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nonché la cessazione automatica dei Servizi, salvo in ogni caso il
risarcimento dei danni subiti dal Consulente” (cfr. documentazione prodotta dalla ricorrente sub doc. 1.5.);
- Il resistente, avendo avuto –quindi- la possibilità di visionare il contenuto del suddetto materiale, ha iniziato a
commercializzare e diffondere tutte le lezioni ed i materiali esclusivi contenuti nel video corso “PlayLover
Vip”dell'odierna ricorrente attraverso i canali Telegram, tramite il nickname “@Pyratespedia”, o come da
immagine riportata di seguito, tramite il profilo whatsapp “Playloverpedia”, e comunque prodotta sub doc. 10.1.:
l'illecita attività di commercializzazione è stata posta in essere attraverso l'utilizzo di diversi nickname e tramite
diversi canali social ed in particolare a) tramite il profilo Instagram ”; b) tramite il profilo Email_1
Telegram “@Pyratespedia”; c) tramite l'account Paypal “ ”; d) tramite la piattaforma Email_2
Whatsapp “Playloverpedia”.
- Il meccanismo utilizzato dal resistente è stato il seguente: a) il Sig. contatta i clienti Play Lover CP_1
tramite i canali Instagram/Telegram/Whatsapp (cfr. i docc. 4.1., 6.1 e 6.3.); il Sig. dopo una breve CP_1
spiegazione dei contenuti disponibili e sulle modalità di pagamento, comunica il prezzo della vendita: che oscilla
tra i 197 ed i 297 euro (doc. 6.2.); a quel punto occorre effettuare il pagamento esclusivamente tramite “bitcoin”
o Paypal. In questo caso il Sig. richiede esplicitamente il pagamento in “modalità regalo” per non CP_1
dover corrispondere le commissioni previste dal canale Paypal (docc. 7.11., 9.1. fasc. ricorrente) il cliente, quindi,
dovrà inviare la prova dell'avvenuto pagamento ed in soli “30 secondi” il Sig. “manda il link” per CP_1
scaricare integralmente i materiali del video corso “ (doc.
8.1. fasc. ricorrente); Parte_1
- Delle predette circostanze veniva informata da alcuni clienti che avevano ricevuto un messaggio dal Parte_1
profilo Instagram “megailcondottiero”, con cui veniva pubblicizzata la vendita del corso “PlayLover Vip Club”
(docc. 4.1., 6.1 e 6.3.);
- il Sig. fidato cliente Play Lover, veniva contattato dal Sig. tramite il profilo Parte_2 CP_1
Instagram “megailcondottiero”, il quale proponeva l'acquisto del corso “Play Lover Vip Club”);
- La conversazione proseguiva, poi, sulla piattaforma Telegram (doc. 7.2.), in cui il Sig. opera CP_1
tramite il nickname “@Pyratespedia”, profilo a cui è associato anche il numero telefonico del Sig. CP_1
(cfr. par. II e docc.
4.2. e 7.1.). pagina 8 di 18
- Il proponeva al Sig. l'acquisto del corso Play Lover al prezzo “bloccato a CP_1 Parte_2
(n.d.r. euro) 197”(doc. 7.3.) e contestualmente lo informava di essere in possesso di materiale ben più esclusivo,
materiale in possesso dei soli “corsisti del corso master”, corsisti che, lo ribadiamo, hanno acquistato il
corso dal legittimo proprietario, Play Lover Academy), e che avrebbe fornito l'indomani al Sig. Pt_2
(7.4.);
[...]
- Il sig. ha commercializzato anche i contenuti presenti nel gruppo segreto Facebook, gruppo a cui è CP_1
consentito l'accesso e la consultazione dei materiali ai soli clienti e che, pertanto, non sono fruibili a Parte_1
terzi (cfr. in particolare la conversazione di cui ai doc.
7.5 e 7.6 sempre fasc. ricorrente e doc. nn.
7.7 e 7.8 dalle
quali emerge che il è in possesso del citato materiale che proponeva in vendita); CP_1
- Il vendeva quindi al predetto l'intero corso “PlayLover Vip” per Euro 197,00, utilizzando la CP_1 Parte_2
piattaforma “Paypal” con le modalità sopra descritte;
- Il sig. vendeva inoltre il predetto materiale, ma questa volta al prezzo di E. 297,00, utilizzando il CP_1
nickname Pyratespedia;
- Il inoltre, ha iniziato anche ad indicizzarsi sul social network “Telegram” impiegando la dicitura CP_1
“ con varie modalità: a) creando ed utilizzando l'utente Telegram “Playloverpedia” (doc. 10.1.); b) Parte_1
creando ed utilizzando l'utente Telegram “Playlover Vip Club” (doc.10.2.) , dicitura che costituisce tra l'altro la
denominazione caratterizzante un video corso esclusivo nell'ambito dei corsi “ ; c) usando, nell'ambito Parte_1
di tale illecita attività, anche il marchio, impiegato dalla ricorrente per contraddistinguere i servizi “Playlover
Vip Club” (cfr. doc. n. 10.3 e 10.4 fasc. ricorrente);
- Le suddette circostanze non sono state contestate dalla difesa del resistente il quale nella sua comparsa di
costituzione ha confermato le vendite effettuate dal e riportate alla pag. 10 e 11 della comparsa di CP_1
costituzione.
Da quanto sopra discende –quindi- la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda cautelare di
inibitoria.”.
Così acclarati i fatti di causa, giova premettere, in diritto, che, come correttamente rilevato anche dal
Giudice del cautelare, le condotte poste in essere dall'odierno convenuto risultano plurilesive,
pagina 9 di 18 integrando, ad un tempo, la violazione di diritti di privativa industriale e autoriale nonché
costituendo, al contempo, anche violazione di specifici obblighi contrattuali assunti dall'odierno convenuto con l'acquisto del corso.
Ne deriva la ricorrenza di un'ipotesi di concorso di responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale, a fronte delle quali, nella presente sede di merito, la parte attrice ha indistintamente richiesto il correlativo risarcimento dei danni subiti.
Ai fini, quindi, della specifica individuazione e quantificazione delle relative poste, osserva il Collegio
come il disposto di cui all'art. 158 LDA (a tenore del quale “
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno, che, a
spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il
risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227 del codice
civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche
tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via
forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresi'
dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile”) costituisca un'applicazione particolare, nella materia autoriale, dei principi generali sulla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 ss. c.c. (ex multis, Cass. n. 7971/99; Cass. n. 21833/21), gravante il soggetto asseritamente danneggiato dell'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito in concreto azionata, ossia:
- la titolarità, in primis, del diritto d'autore, id est di una situazione soggettiva tutelata in base alla legge sul diritto d'autore;
- la sussistenza di una condotta di violazione del diritto di utilizzazione economica dell'opera spettante all'autore; il che impone, a ben vedere, sia la prova dell'utilizzazione, sia quella della carenza del consenso dell'autore: sul punto, giova, altresì, evidenziare come l'atipicità dell'illecito de quo sotto il profilo oggettivo consenta di ritenere integrata la violazione dei diritti d'autore al cospetto di ogni atto che, non essendo autorizzato dall'autore o dagli aventi causa e non essendo lecito ex lege, risulti in pagina 10 di 18 qualsiasi modo pregiudizievole di tali diritti;
- l'elemento soggettivo del dolo o, quantomeno, della colpa, sub specie di omessa adozione di cautele esigibili da parte dell'autore della condotta;
- il danno-conseguenza e il nesso di causalità (cfr. Tribunale di Milano 03/12/15): il richiamo espresso all'art. 1223 c.c., infatti, è indice della necessità per il giudice di accordare il risarcimento non già al cospetto del danno inteso quale lesione in re ipsa, quanto, piuttosto, alle conseguenze dannose che da tale lesione, o danno- evento, siano derivate, secondo un criterio di regolarità causale.
Ciò premesso, con specifico riferimento al caso in esame, deve ritenersi provata per tabulas e,
comunque, pacifica la titolarità del diritto d'autore in capo alla società attrice in relazione ai corsi in questione, al sottostante know how nonché agli aspetti creativi della relativa elaborazione e presentazione.
Sotto il profilo oggettivo giova quindi rammentare come il diritto d'autore, avente a oggetto un bene immateriale, il cui acquisto può avvenire tanto a titolo originario (con la creazione dell'opera), quanto a titolo derivativo, in forza di rapporto negoziale intercorrente con l'autore (per es., contratto di lavoro autonomo o dipendente o altre vicende negoziali traslative):
- a norma dell'art. 2577 c.c., presenti un duplice contenuto recante in sé una componente di natura patrimoniale (comma 1), sostanziantesi nel diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo -ossia, come ulteriormente specificato nella normativa speciale, nei diritti di cui all'art. 12 LDA (diritto esclusivo di pubblicazione e di utilizzazione economica), all'art. 13 LDA (diritto esclusivo di riproduzione e di moltiplicazione in copie) e all'art. 17
LDA (diritto esclusivo di messa in commercio, di distribuzione e di diffusione), oltre a ulteriori diritti ai primi connessi, quali il diritto di elaborazione - e una componente di natura morale, consistente nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualunque sua modificazione, o trasformazione, o mutilazione anche soltanto potenzialmente pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (comma 2, rinveniente una corrispondenza nell'art. 20 LDA);
- si configuri in termini di assolutezza, alla stregua dei diritti reali, e come tale debba ritenersi tutelato pagina 11 di 18 erga omnes, siccome riconnesso a un corrispondente dovere generale di astensione da parte di tutti i consociati sicché, ai fini della configurazione di un'ipotesi di lesione del diritto autoriale, non è
neppure necessaria l'intercorrenza (nel caso di specie peraltro sussistente) di un rapporto contrattuale tra il danneggiante e il danneggiato, sufficiente essendo, per la lesione di un diritto assoluto, il mero fatto della materiale realizzazione, con dolo o colpa, di una condotta costituente antecedente causale della violazione del diritto stesso.
Ora, nell'ipotesi di specie, non sussiste, a ben vedere, contestazione alcuna in ordine all'ubi consistam
delle condotte in concreto poste in essere dal convenuto in relazione alla commercializzazione del corso oggetto delle doglianze attoree, essendo state tali condotte perfino ammesse in sede di costituzione nell'ambito del procedimento cautelare (cfr. doc.
2.3 fascicolo attoreo).
In particolare, l'odierno convenuto ha espressamente dichiarato di avere, di propria iniziativa e tramite propri canali, venduto il corso a sei persone, così integrandosi una condotta sine iure e contra
ius, direttamente lesiva e violativa del diritto autoriale, siccome coincidente con l'usurpazione, di fatto,
di una delle facoltà che ne integrano il relativo contenuto sotto il profilo patrimoniale e il cui esercizio,
come tale, spetterebbe di diritto unicamente al relativo autore.
Come già osservato, la riconducibilità della fattispecie atipica di illecito da violazione del diritto d'autore a una species del genus della responsabilità di cui all'art 2043 c.c. impone di gravare il soggetto che si affermi leso dall'altrui condotta violativa di un diritto autoriale anche dell'onere della prova dell'elemento soggettivo dell'illecita violazione, non potendosi ritenere l'autore o il coautore di una violazione chiamato a rispondere di eventuali danni dalla stessa derivanti per il sol fatto della loro obiettiva verificazione (Cass. n. 8730/11): nel senso della predetta ricostruzione, infatti, militano i
“considerando” e il corpo della Direttiva UE 2004/48, attuata in Italia con il D.Lgs. n. 140/06,
modificativo del disposto dell'art. 158 LDA (cfr., in particolare, il considerando n. 17, a tenore del quale “Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione”, considerando n. 26, in cui si indica come risarcibile pagina 12 di 18 il solo “danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto”, e art. 13.1 Direttiva, per cui “Gli Stati membri assicurano che,
su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione,
implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione”).
Orbene, nell'ipotesi di specie risulta fuor di dubbio -anche perché emergente ex actis e dichiarato dallo stesso convenuto- l'intento pienamente doloso che ha connotato, sotto il profilo soggettivo, le relative condotte illecite.
Tanto premesso, l'esistenza del danno-conseguenza patrimoniale ben può essere ritenuta in re ipsa, in punto di an, giacché l'illecita commercializzazione del corso ha, in effetti, privato la società titolare dei diritti dell'opera dei vantaggi economici che la stessa avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento della medesima attività.
Il Collegio aderisce, infatti, in proposito all'opinione consolidata della giurisprudenza della SC per cui,
in tema di diritto d'autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell'esistenza del danno, fermo peraltro restando, a carico del titolare del diritto, l'onere di dimostrarne l'entità, ossia la relativa consistenza e il relativo quantum (Cass. n. 39763/21; n. 8730/11; n.
3672/01).
In considerazione dell'ordinaria difficoltà di determinare, in consimili casi, il preciso ammontare del pregiudizio subito, l'art. 158 LDA, oltre a richiamare le ordinarie regole di liquidazione del danno di cui agli artt. 1223,1226 e 1227 c.c., e a fare riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 2056 c.c. in tema di valutazione del lucro cessante, ha espressamente dettato due criteri di liquidazione in via equitativa, fondati sulla quantificazione dei danni patrimoniali in misura corrispondente ai vantaggi economici di cui l'utente abusivo si sia indebitamente appropriato in danno del titolare del diritto, da applicare ogniqualvolta non sia possibile, da parte del danneggiato, fornire la prova di altri, specifici e più rilevanti pregiudizi consequenziali:
- il criterio degli utili realizzati dall'autore della violazione del diritto, c.d. della “retroversione degli pagina 13 di 18 utili conseguiti”, fondato sulla ratio legis per cui il profitto conseguito dal danneggiante costituisce un indice presuntivo delle potenzialità di sfruttamento dell'opera sottratte all'autore e del cui depauperamento questi deve essere ristorato (una species di danno emergente da perdita di chance);
- il criterio del c.d. “prezzo del consenso”, in accordo alla presunzione legale di corrispondenza del danno all'entità del vantaggio economico che il titolare del diritto avrebbe conseguito in ipotesi di cessione a titolo oneroso dei diritti dell'opera per il tempo e nei termini e nelle modalità in cui essi sono stati abusivamente esercitati, definito dallo stesso dal legislatore, con l'espressione utilizzata
(«quanto meno»), pur non indicativa di alcuna dichiarazione di preferenza (Cass. n. 39763/21; n.
21833/21), come la soglia minima della liquidazione forfettaria del lucro cessante.
Peraltro, nell'applicazione del criterio della reversione degli utili, tanto il legislatore comunitario (cfr.
Considerando n. 26 Direttiva UE 2004/48: “il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva”), quanto la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 11225/15; Cass. n. 21833/21) hanno evidenziato la necessità di evitare l'operatività di automatismi che conducano a un'attribuzione acritica e matematica al danneggiato di tutti i proventi riscossi nell'esercizio abusivo del diritto violato: lo scopo del risarcimento, infatti, lungi dall'essere quello, sanzionatorio, di impedire che l'autore dell'illecito possa farne propri i vantaggi economici, dovrebbe essere quello, ripristinatorio, di consentire la riparazione delle effettive perdite patrimoniali subite dal titolare per effetto della condotta lesiva (in generale, cfr.
SSUU n. 16601/17, nella parte in cui hanno escluso l'operatività di punitive damages nel nostro ordinamento al di fuori delle ipotesi di espressa previsione legislativa).
In considerazione, quindi, delle sopra esposte coordinate ermeneutiche e attesa la necessaria valutazione delle peculiarità del caso concreto, allo scopo di apportare i correttivi necessari ad adeguare la somma spettante a titolo risarcitorio all'effettiva entità del pregiudizio patito, può
valorizzarsi la circostanza, oggetto di specifica ammissione ad opera del convenuto nell'ambito del giudizio cautelare (attestata dal doc. n.
2.3. fascicolo attoreo), costituita dalle sei vendite illecite.
Risulta in tal senso evidente che, laddove i sei acquirenti avessero acquistato il corso dalla società
attrice pagandolo al prezzo dalla stessa praticato (a suo tempo corrisposto dallo stesso convenuto) di €
pagina 14 di 18 999,00, il ricavo per quest'ultima sarebbe stato pari a complessivi € 5.994,00.
Tanto premesso, dunque, l'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ammonta a € 5.994,00.
Per quanto, poi, ulteriormente rileva nella presente sede, i due documenti video reperiti dall'attrice sulla piattaforma “YouTube” (prodotti dalla difesa attorea sub docc. nn.
4.1. e 5.1.), unitamente ad alcuni relativi “fermo immagine” depositati in atti, comprovano pienamente le condotte offensive e diffamatorie poste in essere dal convenuto ai danni della società attrice, integranti, peraltro, gli estremi della fattispecie delittuosa di cui all'art. 595 comma terzo c.p..
In ordine al risarcimento del relativo pregiudizio, subito dalla società attrice in termini di danno all'immagine e lesione della reputazione commerciale, deve premettersi come per la quantificazione del danno morale soggettivo derivante da reato deve tenersi conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità del reato, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima,
dell'età, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo oppure del grado di colpa dell'autore dell'illecito, della realtà socio-economica in cui vive il danneggiato (cfr., tra le molte, Cass.
n. 14752/2000).
Precisato quindi che, ove il fatto generatore sia rappresentato, come nella specie, da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi, il Collegio ritiene che alcun dubbio può porsi in ordine alla configurabilità, nella specie, di un danno morale siccome patito dalla società attrice in conseguenza dei fatti di reato per cui è causa.
Ai fini della relativa quantificazione e liquidazione soccorrono criteri equitativi, dovendosi, a tal fine,
valutare l'effettiva entità ed intensità della violazione, per come ricavabili dai video e dalle immagini in atti, nonché le conseguenze della proiezione dei relativi effetti nel tempo e nello spazio nonché, non da ultimo, la particolare intensità del dolo.
Una tale valutazione non fa assumere al risarcimento del danno non patrimoniale valenza sanzionatoria (tutt'ora negata dalla Suprema Corte - cfr Cass. SU n. 16601/17 secondo cui il connotato pagina 15 di 18 sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nel quali una qualche norma lo preveda), ma non si può trascurare che il pregiudizio del danneggiato è senz'altro maggiore nell'ipotesi in cui la condotta del danneggiante sia specificatamente sostenuta da una precisa volontà di far del male e offendere.
Nel caso in esame vengono quindi in considerazione le concrete modalità delle condotte poste in essere dal convenuto (da cui peraltro ben si evince l'intensità del dolo da cui le stesse risultano connotate), la reiterazione delle stesse e la relativa idoneità, alla luce del canale di diffusione utilizzato,
a riverberare nell'ambito lavorativo dell'attrice.
Appare pertanto equo riconoscere, in favore della stessa, la complessiva somma di € 15.000,00, già
attualizzata e comprensiva di rivalutazione monetaria.
Quanto alle ulteriori misure richieste nella presente sede di merito, devono confermarsi le statuizioni di natura inibitoria già rese nell'ambito del citato procedimento cautelare, corredate dalle relative penali, e deve ulteriormente accogliersi la richiesta di inibitoria con riferimento alla divulgazione dei video a contenuto denigratorio e diffamatorio oggetto di causa o di video o audio analoghi, anche in questo caso con fissazione di una penale per ciascuna violazione che dovesse essere riscontrata.
In ordine alla conferma delle inibitorie pronunciate in sede cautelare deve precisarsi che la mancata reiterazione delle pregresse violazioni, non valendo di per sé a escludere la possibilità, in via astratta,
di una reiterazione degli illeciti accertati, non elide la residua permanenza, in capo alla parte attrice, di un interesse rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e, dunque, non determina la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda mirante all'ottenimento di una pronuncia di inibitoria pro
futuro (v. Cass. n. 17671/09; Trib. Bologna 17/07/09): pronuncia che, in effetti, la stessa parte risulta altresì astrattamente legittimata a domandare, anche alla luce del disposto dell'art. 156 LDA, a tenore del quale “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in
virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta
sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione
puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione”.
pagina 16 di 18 D'altro canto, al cospetto di una violazione cessata, al fine della concessione del richiesto provvedimento, occorre l'appurata sussistenza di elementi tali da indurre a ritenere possibile la reiterazione dell'illecito (Trib. Bologna 30/03/09).
Nell'ipotesi di specie militano in tal senso alcuni elementi quali il perdurante possesso del corso da parte del convenuto, la natura dichiaratamente dolosa delle condotte e gli ulteriori illeciti commessi dopo la definizione del procedimento cautelare.
Ogni ulteriore richiesta attorea ex art. 133 c.p.i deve, invece, essere rigettata, non essendo stato allegato né dimostrato che il convenuto abbia reiterato le specifiche condotte già inibite in sede cautelare.
Infine la presente sentenza andrà pubblicata, a cura dell'attrice e a spese del convenuto, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;
“ ”, CP_3
Notizie; “Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro Giornale
Marche”, come richiesto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese,
sulla base dei parametri di cui al pro tempore vigente DM 147/2022 in relazione al valore della causa -
determinato alla luce del decisum- e all'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, a titolo risarcitorio per le causali esposte in parte motiva, della complessiva somma di € 20.994,00.
CONFERMA le misure inibitorie di cui al decreto cautelare reso in data 1.2.2021 e confermate con successiva ordinanza in data 3.3.2021 nell'ambito del giudizio n.r.g. 343/2021.
INIBISCE al convenuto la ulteriore diffusione, su qualunque piattaforma social, dei due video oggetto di causa e, in generale, di qualsiasi contenuto audio o video di analogo tenore denigratorio e/o diffamatorio della società attrice nonché dei relativi soci, prodotti e servizi.
FISSA in € 500,00 la somma dovuta per ogni violazione da parte del convenuto delle condotte inibite pagina 17 di 18 con la presente sentenza.
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura dell'attrice e a spese del convenuto, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;
“ CP_3
”, Notizie;
“Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro
[...]
Giornale Marche”.
RIGETTA ogni ulteriore richiesta attorea.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.090,00 per spese, € 4.237,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
15.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Pompetti
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Federica Minervini
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