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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 274/2025 All'udienza del giorno 12.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t. (P. Parte_1
IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. FOIS GIAN MARIO P.IVA_1 sostit RU appellante contro
in persona del legale Controparte_1 entata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ET AR
appellata la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 274/2024 RG promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t. (P. Parte_1
IVA ) elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 3 presso P.IVA_1 CP_1 lo studio dell'avv. FOIS GIAN MARIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (C.F. elettivamente domiciliata in VIALE P.IVA_2
UMBERTO 42 presso lo studio dell'avv. ET AR che la CP_1 rappresenta e forza di procura speciale allegata in atti
appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari Parte_1
l' al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati dall'autocarro di sua proprietà, condotto da in seguito al sinistro verificatosi in data 20.9.2020 sulla SP 57 Persona_1
(SS), all'altezza del Km 7,800. In particolare, a sostegno della domanda, la società attrice allegava che:
- in data 20.9.2020 l'autocarro Mercedes, condotto da e sul Persona_1 quale viaggiava in qualità di terzo trasportato uire Persona_2 la manovra di ingresso dalla strada SP 57 ad un fondo interpoderale per il tramite di un ponticello, si era ribaltato nella cunetta sottostante a causa del parziale cedimento strutturale dell'attraversamento, privo di un cordolo laterale di protezione e di segnalazioni di pericolo;
- l'autocarro, ribaltatosi sul lato sinistro della carreggiata, era finito nella sottostante cunetta riportando ingenti danni alla carrozzeria quantificati in euro 13.179,22 e il mezzo era stato estratto dal canale tramite l'intervento di un'autogrù per un costo di euro 427,00;
- sul luogo erano intervenuti i Carabinieri dalla Compagnia di Porto Torres, i quali avevano accertato la dinamica del sinistro sopra descritta, come risultava dalla relazione di servizio allegata. Sulla base di tali premesse, e considerato che incombeva sulla convenuta l'onere di provvedere alla manutenzione del ponticello, nella sua qualità di custode della strada e delle sue pertinenze ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 comma 1, lett. A, del D.lgs n. 285, la società attrice chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto con condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 13.599,29. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda att annoso lamentato era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal . Per_1
Circa il quantum della pretesa, la convenuta contestava l'ammon l preventivo di spesa prodotto dall'attrice, in quanto sproporzionato rispetto all'evento e privo di qualsiasi valenza probatoria. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 651/2024, pubblicata il 22.5.2024, rigettava la domanda proposta dalla regolando secondo Parte_1 soccombenza le spese di lite. Il tribunale, ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c., riteneva le allegazioni di parte attrice prive di sufficienti idonei riscontri. Il primo giudice, in particolare, richiamata la prospettazione attorea secondo cui
“l'autovettura si era ribaltata a causa del cedimento del terreno/ghiaia a seguito del passaggio dell'auto sul ponticello nonché a causa dell'assenza di protezioni laterali, già crollate (cordolo)”, affermava che dalle foto prodotte non poteva evincersi alcun grave cedimento strutturale del ponticello e che i testi non avevano reso dichiarazioni chiare e convergenti, tanto che non si comprendeva la reale causa del ribaltamento e, quindi, l'effettività di un nesso causale tra la cosa ed i danni. ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo Parte_1 ata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., in esito alle quali il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso eziologico fra l'evento ed il danno. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa richiesta di una c.t.u. e audizione di un ulteriore teste ai fini della prova del quantum del risarcimento dovuto. Si è costituita l' resistendo all'appello di Controparte_1 cui ha chiesto il iritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Ciò premesso, la società appellante ha lamentato che il nesso eziologico fra l'evento ed il danno risultava provato dalla relazione di servizio predisposta dagli agenti accertatori accorsi sul posto, osservando, inoltre, che le dichiarazioni fornite dai testi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, confermavano che l'autocarro si era ribaltato in conseguenza del cedimento del ponticello di pertinenza della SP 57, privo di un cordolo di protezione. La ha eccepito, inoltre, che l'ente appellato non forniva la prova Parte_1 liberatoria della propria responsabilità, ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, sicché la stessa doveva essere chiamata a rispondere del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto richiamati e rivalutato il compendio probatorio alla luce delle doglienze dell'appellante, il gravame merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Dalla relazione redatta dagli agenti della Compagnia di Porto Torres accorsi sul posto dopo il sinistro, emerge che in data 20.9.2020 l'autocarro Mercedes, condotto da nell'eseguire la manovra di ingresso dalla strada SP Persona_1
57 ad un fondo interpoderale per il tramite di un ponticello, si era ribaltato nella cunetta sottostante a causa del parziale cedimento strutturale del predetto ponticello (cfr. relazione di servizio resa dal Carabinieri della Stazione di Porto Torres - 6° allegato atto di citazione: “dalle 07:00 alle 13:00 siamo intervenuti sulla SP 57 in prossimità del KM 7,800 in quanto si era verificato un sinistro stradale senza feriti. Giunti sul posto accertavano che un'autovettura autocarro Mercedes X 250 G di colore grigio ….. transitando in prima marcia, quindi a bassissima velocità, sopra un piccolo ponticello dove sotto scorre l'acqua piovana, a causa del cedimento del terrapieno che si trovava sopra il piccolo ponte, l'autovettura si capovolgeva ribaltandosi sul lato sinistro terminando con la parte anteriore infondo la cunetta-canale scolo di acque. Il piccolo ponte di proprietà della provincia di è stato costruito presumibilmente quando fu CP_1 costruita l'SP57”). L'evento come sopra descritto era altresì confermato dai testimoni e , Tes_1 Per_2 presenti sul posto al momento dell'evento, i quali, escussi al n l 23.11.2022 dichiaravano che la caduta del mezzo era stata determinata dal cedimento del ponticello (il dichiarava: “confermo, ero a pochi metri dietro, Tes_1 eravamo al bar di Pozzo San Nicola, abbiamo percorso la SP 57 verso e CP_1 ad un certo punto il ha svoltato a destra in una stradina sterra a Per_1 andando piano, come è entrato la ruota della macchina gli è finita nel fosso. La macchina è scesa a rallentatore, la strada ha come franato”; il : “ero in Per_2 auto con il quel giorno, stavamo percorrendo la SP 57 rientrando verso Per_1
siamo entrati in questo viottolo privato, stavamo appena entrando e ci CP_1 vesciati, il terreno ha franato. La strada non è quella delle fotografie della parte convenuta perché la strada aveva una specie di ponticello, che ho visto quando siamo caduti. Ho visto che il ponticello è crollato sotto la nostra macchina. Abbiamo chiamato i carabinieri che nell'arco di mezzora sono arrivati”). Né sono riscontrabili dichiarazioni discordanti nelle deposizioni rilasciate dai suddetti testi a chiarimenti all'udienza del 20.6.2023, posto che gli stessi, descritto più compiutamente lo stato dei luoghi e riconosciute le foto in atti, si limitavano a fornire ulteriori precisazioni:
- teste “si è staccato un pezzo di strada. Io quando ho visto la macchina Tes_1 cadere nel fosso, ho accostato la macchina e sono andato ad aiutare. Ho visto che il lato sinistro del ponticello aveva perso il cordolo del pezzetto di strada. Era un cordolo che era lungo più o meno 40 cm, era largo immagino 20 centimetri, più o meno …..Io ho visto la parte anteriore della macchina nel fosso. Ho visto dei blocchetti di terra dura, che erano giù nel fosso……Erano dei blocchetti sagomati. Io lì ho visti giù in mezzo alla vegetazione. ….I blocchetti franati erano sotto la macchina, o meglio erano nella parte del ponticello dove la parte anteriore della macchina è scesa nel fosso”;
- teste : “Quando siamo scesi dalla macchina abbiamo visto il Per_2 ponticello, o meglio abbiamo visto il punto che è crollato. Ricordo che quando abbiamo imboccato la stradina, la parte destra ha tenuto, quella invece sinistra ha pian piano ceduto e appunto ci siamo capovolti.
……Mentre ero in auto ricordo di aver visto la macchina, dove appunto ero passeggero, gradualmente cadere nel fosso e ribaltarsi sulla parte sinistra. Poi, siamo usciti dall'auto e in quel momento abbiamo verificato lo stato del terreno…..Io ho visto nel fosso, in mezzo alla vegetazione, dei massi. Erano dei massi di tutte le misure, sembravano dei residui del ponticello.
…..Io riconosco i luoghi di cui alle foto prodotte da parte attrice. In particolare nella foto n. 4 si vede il punto in cui ha franato, ossia il punto dove la macchina è scivolata. Io ricordo di aver visto nella vegetazione sul lato del ponticello dei massi, di varie dimensioni”. Dalle foto allegate, cui si riferisce il teste, inoltre, è possibile inferire, oltre al dissesto strutturale del ponticello, anche gli evidenti danni riportati dall'autoveicolo alla carrozzeria (cfr. n. 4 foto – 5° allegato atto di citazione;
vedi anche foto allegate nella nota in data 22.9.2025). Atteso quanto sopra, deve ritenersi provato il nesso eziologico fra il danno e la cosa e, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente appellato, in difetto di prova di una ipotesi di caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra la cosa ed il pregiudizio patito. Disposta la c.t.u. ai fini della determinazione del quantum del risarcimento, non è stato possibile eseguirla in quanto l'autocarro Mercedes nelle more del giudizio è stato venduto, come risulta dalla scheda di valutazione e acquisto in data 14.10.2024 della società RO (allegata alla nota in data 22.9.2025, ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. in quanto atto successivo all'introduzione del presente grado di giudizio). Peraltro, la Corte, riesaminata la documentazione in atti e le allegazioni delle parti, ritiene comunque raggiunta la prova anche dell'ammontare del danno. In particolare, a fronte dell'analitico preventivo prodotto dall'appellante dell'importo di euro 10.796,96 (iva esclusa), nel quale venivano riportate le specifiche voci di spesa, tutte compatibili con il sinistro, come può ragionevolmente inferirsi anche dai danni emergenti dalle foto allegate in atti (cfr. preventivo – 7° documento atto di Controparte_2 citazione), l'Ammi a contestare genericamente la sproporzione delle somme rispetto all'evento (cfr. comparsa di costituzione pag. 4: “ Circa il quantum della pretesa, se ne contesta l'ammontare, così come, per i motivi di cui in espositiva, la diretta riconducibilità all'evento per cui è causa, mancando, allo stato, la prova, anche riguardo al richiesto nesso di causalità. Le richieste risarcitorie, inoltre, appaiono manifestamente sproporzionate rispetto al verificarsi dell'evento”). Detto preventivo, inoltre, è congruo anche rispetto alla valutazione effettuata in sede di vendita dell'autocarro, ove lo stesso, valutato in euro 35.750,00 (iva inclusa), è stato venduto per l'importo di euro 25.000,00, detratti i danni alla carrozzeria quantificati in euro 10.600,00 (vedi ancora allegato alla nota in data 22.9.2025). Per tali ragioni, in totale riforma della sentenza gravata, condanna l' a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 11.027,00, da considerare calcolato su valori attuali - di
[...]
o 427,00 per la fattura non contestata emessa per il recupero del mezzo tramite autogrù (cf. fattura 494/2020 del servizio di autosoccorso Per_3
– 8° all. atto di citazione) - oltre interessi al tasso legale dall
[...] deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, in difetto di domanda sugli interessi compensativi (vedi Cass. n. 4938/23). Le spese processuali di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa, ai sensi del DM 147/2022, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
651/2024, pubblicata il 22.5.2024;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Sassari e pagare alla
[...]
per le ragioni di cui è causa, la somma di euro 11.027,00, oltre Parte_1
o legale dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio in favore della parte appellante, che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 12.12.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni
, in persona del legale rappresentante p.t. (P. Parte_1
IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. FOIS GIAN MARIO P.IVA_1 sostit RU appellante contro
in persona del legale Controparte_1 entata e difesa dall'avv. P.IVA_2
ET AR
appellata la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 274/2024 RG promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t. (P. Parte_1
IVA ) elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 3 presso P.IVA_1 CP_1 lo studio dell'avv. FOIS GIAN MARIO che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (C.F. elettivamente domiciliata in VIALE P.IVA_2
UMBERTO 42 presso lo studio dell'avv. ET AR che la CP_1 rappresenta e forza di procura speciale allegata in atti
appellata Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari Parte_1
l' al fine di sentirla condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati dall'autocarro di sua proprietà, condotto da in seguito al sinistro verificatosi in data 20.9.2020 sulla SP 57 Persona_1
(SS), all'altezza del Km 7,800. In particolare, a sostegno della domanda, la società attrice allegava che:
- in data 20.9.2020 l'autocarro Mercedes, condotto da e sul Persona_1 quale viaggiava in qualità di terzo trasportato uire Persona_2 la manovra di ingresso dalla strada SP 57 ad un fondo interpoderale per il tramite di un ponticello, si era ribaltato nella cunetta sottostante a causa del parziale cedimento strutturale dell'attraversamento, privo di un cordolo laterale di protezione e di segnalazioni di pericolo;
- l'autocarro, ribaltatosi sul lato sinistro della carreggiata, era finito nella sottostante cunetta riportando ingenti danni alla carrozzeria quantificati in euro 13.179,22 e il mezzo era stato estratto dal canale tramite l'intervento di un'autogrù per un costo di euro 427,00;
- sul luogo erano intervenuti i Carabinieri dalla Compagnia di Porto Torres, i quali avevano accertato la dinamica del sinistro sopra descritta, come risultava dalla relazione di servizio allegata. Sulla base di tali premesse, e considerato che incombeva sulla convenuta l'onere di provvedere alla manutenzione del ponticello, nella sua qualità di custode della strada e delle sue pertinenze ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 14 comma 1, lett. A, del D.lgs n. 285, la società attrice chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto con condanna al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 13.599,29. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda att annoso lamentato era riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal . Per_1
Circa il quantum della pretesa, la convenuta contestava l'ammon l preventivo di spesa prodotto dall'attrice, in quanto sproporzionato rispetto all'evento e privo di qualsiasi valenza probatoria. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 651/2024, pubblicata il 22.5.2024, rigettava la domanda proposta dalla regolando secondo Parte_1 soccombenza le spese di lite. Il tribunale, ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c., riteneva le allegazioni di parte attrice prive di sufficienti idonei riscontri. Il primo giudice, in particolare, richiamata la prospettazione attorea secondo cui
“l'autovettura si era ribaltata a causa del cedimento del terreno/ghiaia a seguito del passaggio dell'auto sul ponticello nonché a causa dell'assenza di protezioni laterali, già crollate (cordolo)”, affermava che dalle foto prodotte non poteva evincersi alcun grave cedimento strutturale del ponticello e che i testi non avevano reso dichiarazioni chiare e convergenti, tanto che non si comprendeva la reale causa del ribaltamento e, quindi, l'effettività di un nesso causale tra la cosa ed i danni. ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo Parte_1 ata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., in esito alle quali il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza del nesso eziologico fra l'evento ed il danno. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previa richiesta di una c.t.u. e audizione di un ulteriore teste ai fini della prova del quantum del risarcimento dovuto. Si è costituita l' resistendo all'appello di Controparte_1 cui ha chiesto il iritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Ciò premesso, la società appellante ha lamentato che il nesso eziologico fra l'evento ed il danno risultava provato dalla relazione di servizio predisposta dagli agenti accertatori accorsi sul posto, osservando, inoltre, che le dichiarazioni fornite dai testi, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, confermavano che l'autocarro si era ribaltato in conseguenza del cedimento del ponticello di pertinenza della SP 57, privo di un cordolo di protezione. La ha eccepito, inoltre, che l'ente appellato non forniva la prova Parte_1 liberatoria della propria responsabilità, ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito, sicché la stessa doveva essere chiamata a rispondere del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto richiamati e rivalutato il compendio probatorio alla luce delle doglienze dell'appellante, il gravame merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Dalla relazione redatta dagli agenti della Compagnia di Porto Torres accorsi sul posto dopo il sinistro, emerge che in data 20.9.2020 l'autocarro Mercedes, condotto da nell'eseguire la manovra di ingresso dalla strada SP Persona_1
57 ad un fondo interpoderale per il tramite di un ponticello, si era ribaltato nella cunetta sottostante a causa del parziale cedimento strutturale del predetto ponticello (cfr. relazione di servizio resa dal Carabinieri della Stazione di Porto Torres - 6° allegato atto di citazione: “dalle 07:00 alle 13:00 siamo intervenuti sulla SP 57 in prossimità del KM 7,800 in quanto si era verificato un sinistro stradale senza feriti. Giunti sul posto accertavano che un'autovettura autocarro Mercedes X 250 G di colore grigio ….. transitando in prima marcia, quindi a bassissima velocità, sopra un piccolo ponticello dove sotto scorre l'acqua piovana, a causa del cedimento del terrapieno che si trovava sopra il piccolo ponte, l'autovettura si capovolgeva ribaltandosi sul lato sinistro terminando con la parte anteriore infondo la cunetta-canale scolo di acque. Il piccolo ponte di proprietà della provincia di è stato costruito presumibilmente quando fu CP_1 costruita l'SP57”). L'evento come sopra descritto era altresì confermato dai testimoni e , Tes_1 Per_2 presenti sul posto al momento dell'evento, i quali, escussi al n l 23.11.2022 dichiaravano che la caduta del mezzo era stata determinata dal cedimento del ponticello (il dichiarava: “confermo, ero a pochi metri dietro, Tes_1 eravamo al bar di Pozzo San Nicola, abbiamo percorso la SP 57 verso e CP_1 ad un certo punto il ha svoltato a destra in una stradina sterra a Per_1 andando piano, come è entrato la ruota della macchina gli è finita nel fosso. La macchina è scesa a rallentatore, la strada ha come franato”; il : “ero in Per_2 auto con il quel giorno, stavamo percorrendo la SP 57 rientrando verso Per_1
siamo entrati in questo viottolo privato, stavamo appena entrando e ci CP_1 vesciati, il terreno ha franato. La strada non è quella delle fotografie della parte convenuta perché la strada aveva una specie di ponticello, che ho visto quando siamo caduti. Ho visto che il ponticello è crollato sotto la nostra macchina. Abbiamo chiamato i carabinieri che nell'arco di mezzora sono arrivati”). Né sono riscontrabili dichiarazioni discordanti nelle deposizioni rilasciate dai suddetti testi a chiarimenti all'udienza del 20.6.2023, posto che gli stessi, descritto più compiutamente lo stato dei luoghi e riconosciute le foto in atti, si limitavano a fornire ulteriori precisazioni:
- teste “si è staccato un pezzo di strada. Io quando ho visto la macchina Tes_1 cadere nel fosso, ho accostato la macchina e sono andato ad aiutare. Ho visto che il lato sinistro del ponticello aveva perso il cordolo del pezzetto di strada. Era un cordolo che era lungo più o meno 40 cm, era largo immagino 20 centimetri, più o meno …..Io ho visto la parte anteriore della macchina nel fosso. Ho visto dei blocchetti di terra dura, che erano giù nel fosso……Erano dei blocchetti sagomati. Io lì ho visti giù in mezzo alla vegetazione. ….I blocchetti franati erano sotto la macchina, o meglio erano nella parte del ponticello dove la parte anteriore della macchina è scesa nel fosso”;
- teste : “Quando siamo scesi dalla macchina abbiamo visto il Per_2 ponticello, o meglio abbiamo visto il punto che è crollato. Ricordo che quando abbiamo imboccato la stradina, la parte destra ha tenuto, quella invece sinistra ha pian piano ceduto e appunto ci siamo capovolti.
……Mentre ero in auto ricordo di aver visto la macchina, dove appunto ero passeggero, gradualmente cadere nel fosso e ribaltarsi sulla parte sinistra. Poi, siamo usciti dall'auto e in quel momento abbiamo verificato lo stato del terreno…..Io ho visto nel fosso, in mezzo alla vegetazione, dei massi. Erano dei massi di tutte le misure, sembravano dei residui del ponticello.
…..Io riconosco i luoghi di cui alle foto prodotte da parte attrice. In particolare nella foto n. 4 si vede il punto in cui ha franato, ossia il punto dove la macchina è scivolata. Io ricordo di aver visto nella vegetazione sul lato del ponticello dei massi, di varie dimensioni”. Dalle foto allegate, cui si riferisce il teste, inoltre, è possibile inferire, oltre al dissesto strutturale del ponticello, anche gli evidenti danni riportati dall'autoveicolo alla carrozzeria (cfr. n. 4 foto – 5° allegato atto di citazione;
vedi anche foto allegate nella nota in data 22.9.2025). Atteso quanto sopra, deve ritenersi provato il nesso eziologico fra il danno e la cosa e, quindi, la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente appellato, in difetto di prova di una ipotesi di caso fortuito, idoneo a recidere il legame causale tra la cosa ed il pregiudizio patito. Disposta la c.t.u. ai fini della determinazione del quantum del risarcimento, non è stato possibile eseguirla in quanto l'autocarro Mercedes nelle more del giudizio è stato venduto, come risulta dalla scheda di valutazione e acquisto in data 14.10.2024 della società RO (allegata alla nota in data 22.9.2025, ammissibile ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. in quanto atto successivo all'introduzione del presente grado di giudizio). Peraltro, la Corte, riesaminata la documentazione in atti e le allegazioni delle parti, ritiene comunque raggiunta la prova anche dell'ammontare del danno. In particolare, a fronte dell'analitico preventivo prodotto dall'appellante dell'importo di euro 10.796,96 (iva esclusa), nel quale venivano riportate le specifiche voci di spesa, tutte compatibili con il sinistro, come può ragionevolmente inferirsi anche dai danni emergenti dalle foto allegate in atti (cfr. preventivo – 7° documento atto di Controparte_2 citazione), l'Ammi a contestare genericamente la sproporzione delle somme rispetto all'evento (cfr. comparsa di costituzione pag. 4: “ Circa il quantum della pretesa, se ne contesta l'ammontare, così come, per i motivi di cui in espositiva, la diretta riconducibilità all'evento per cui è causa, mancando, allo stato, la prova, anche riguardo al richiesto nesso di causalità. Le richieste risarcitorie, inoltre, appaiono manifestamente sproporzionate rispetto al verificarsi dell'evento”). Detto preventivo, inoltre, è congruo anche rispetto alla valutazione effettuata in sede di vendita dell'autocarro, ove lo stesso, valutato in euro 35.750,00 (iva inclusa), è stato venduto per l'importo di euro 25.000,00, detratti i danni alla carrozzeria quantificati in euro 10.600,00 (vedi ancora allegato alla nota in data 22.9.2025). Per tali ragioni, in totale riforma della sentenza gravata, condanna l' a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 11.027,00, da considerare calcolato su valori attuali - di
[...]
o 427,00 per la fattura non contestata emessa per il recupero del mezzo tramite autogrù (cf. fattura 494/2020 del servizio di autosoccorso Per_3
– 8° all. atto di citazione) - oltre interessi al tasso legale dall
[...] deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, in difetto di domanda sugli interessi compensativi (vedi Cass. n. 4938/23). Le spese processuali di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa, ai sensi del DM 147/2022, valori minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
651/2024, pubblicata il 22.5.2024;
- condanna l'Amministrazione Provinciale di Sassari e pagare alla
[...]
per le ragioni di cui è causa, la somma di euro 11.027,00, oltre Parte_1
o legale dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio in favore della parte appellante, che liquida in complessivi euro 5.446,00, di cui euro 2.540,00 per il primo grado ed euro 2.906,00 per il presente grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 12.12.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi Il Presidente Dott. Maria Grixoni