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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 783/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Letizia Cajani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 783/2023 promossa da:
Già , (P.IVA ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Costa di Mezzate (BG) Via Antonio Locatelli n.
6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Strano, Rita Crobe e Antonino Barletta, presso il cui studio in Milano, Corso Europa n.5 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Malgesso (Va) via Industria snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Berlusconi presso il cui studio in Varese, Via Griffi n. 6 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ DI
(C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del Dott. con sede in Milano via G.B. Cassinis n.21, P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Penza, presso il cui studio in Milano, via M. e G. Savarè
n.1 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: contratto di appalto / compravendita
Conclusioni
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, rigettata ogni contraria eccezione, istanza e deduzione proposta da e da così giudicare: CP_1 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio del packaging realizzato da su commissione di CP_1
relativo alla commessa ricevuta da quest'ultima per la produzione delle barrette al gusto Parte_2 banana-noce e mirtillo-sciroppo d'acero per il cliente HO OD ET, tale da rendere il prodotto fornito da del tutto inadatto alla sua destinazione;
CP_1
- accertare la responsabilità di nei confronti di ai sensi dell'art. 1667 c.c. per il CP_1 Parte_2 vizio del packaging realizzato e fornito e, di conseguenza, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra ed ai sensi dell'art. 1668, comma 2; Parte_2 CP_1
- accertare che la cancellazione del progetto relativo alle da parte di HO OD ET è Pt_3 avvenuta a causa dei difetti e vizi di delaminazione rinvenuti da quest'ultima sul packaging delle Pt_3 realizzato e fornito da CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza di un danno patrimoniale pari ad Euro 460.729,00 (ovvero nel maggiore
o minor importo che verrà accertato in corso di causa) subito da in conseguenza diretta della Parte_2 perdita della commessa per la produzione delle Barrette e di un danno per lucro cessante e/o non patrimoniale all'immagine professionale di da liquidarsi in via equitativa ovvero da Parte_2 determinarsi in corso di causa;
conseguentemente, condannare al risarcimento dei suddetti CP_1 danni, in favore di Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA
- nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dello stato dei prodotti confezionati in giacenza presso lo stabilimento di Costa di Mezzate (BG) di e all'accertamento Parte_2 delle cause del presentarsi della delaminazione al momento dell'apertura degli stessi per rispondere ai seguenti quesiti:
1. Verifichi il C.T.U. “se lo sconfezionamento di un numero ritenuto congruo di nuovi prodotti di
[...] destinati all'alimentazione umana, contenenti barrette di cereali dal gusto/composizione Parte_2 banana-noci e dal gusto/composizione mirtillo-sciroppo d'acero, evidenzia la presenza di contaminazione dovuta al manifestarsi di frammenti di materie plastiche adesi alla superfice delle stesse per via di un fenomeno di delaminazione”.
2. Verifichi il C.T.U. “se tale fenomeno di delaminazione o altro eventualmente appurato si presenti o meno in modo randomico e casuale, oppure in modo costante”.
3. Verifichi il C.T.U. “se tale fenomeno di delaminazione o altro eventualmente appurato, anche se randomico, possa essere considerato pericoloso per la salute dei consumatori”.
4. Verifichi il C.T.U. “se la delaminazione del film accoppiato utilizzato per il confezionamento della
, al momento dell'apertura delle stesse, sia riconducibile a un difetto di produzione di Parte_4
”. CP_1 5. Verifichi il C.T.U. “se il film fornito, sulla base degli accordi contrattuali intervenuti, da a CP_1 Pt_2 per confezionare i campioni di , era o meno adeguato al contatto con un alimento
[...] Parte_4 destinato al consumo umano ed idoneo al confezionamento dello stesso tenuto conto anche delle specifiche del prodotto al cui confezionamento era destinato”. Con riserva di nominare il proprio consulente tecnico di parte. Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1. (i) Vero che la fornitura oggetto del Contratto aveva ad oggetto una specifica tipologia di packaging, vale a dire bobine di film flessibile poliaccoppiato, distinte per la stampa esterna cui erano destinate, e cioè gialle per la barretta al gusto di banana noce ed azzurre per la barretta al gusto mirtillo sciroppo d'acero, realizzato da secondo una particolare metodologia ed un processo produttivo specialistico di “alto CP_1 vuoto” che consente l'abbinamento con saldante a freddo di due film poliaccoppiati?”. Si chiamano in qualità di testi, il IG. , al tempo dei fatti di causa capo reparto di Testimone_1 Pt_2
2 presso la sua residenza in Seriate (BG), Via Ungaretti n. 27; il dott. di Pt_2 Testimone_2 Parte_2 presso e la IG.ra , packaging manager di presso Parte_2 Testimone_3 Parte_2 Parte_2 2. (ii) Vero che il packaging oggetto della fornitura di cui all'ordine OAM20-02299 del 18/12/2020 e alla conferma d'ordine OAM20-02299 WHOLEFOODS BOB0426 + 0427, del 21/12/2020 prodotte da Pt_2 nel presente giudizio sub doc. 4 che si rammostra al teste avrebbe dovuto avere le medesime
[...] caratteristiche tecniche della precedente produzione “ARIBAR” realizzata da per già CP_1 Parte_2 testata ed approvata da nell'anno 2019?”. Parte_2
Si chiamano in qualità di testi la IG.ra al tempo dei fatti di causa quality manager di Testimone_4 presso la sua residenza in Chiuduno (BG), Via Donizzetti n. 12; il dott. di Parte_2 Testimone_2 presso e il IG. al tempo dei fatti di causa capo reparto di Parte_2 Parte_2 Testimone_1
presso la sua residenza in Seriate (BG), Via Ungaretti n. 27. Parte_2 3. (iii) Vero che nel mese di maggio 2021 le al gusto-mirtillo-sciroppo erano state Pt_3 Pt_5 Parte approvate da ed erano idonee ad essere vendute negli Stati Uniti?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2
Via Ungaretti n. 27.
4. (iv) Vero che entrambe le tipologie di barrette al gusto banana-noce e al gusto mirtillo-sciroppo d'acero Parte confezionate con il packaging fornito da , i cui campioni erano stati inviati a durante i mesi di CP_1 aprile e maggio 2021, una volta aperte, risultavano contaminate dalla presenza di residui di film plastico trasparente che rimanevano adesi alla superficie di alcune barrette, esponendo i consumatori ad un rischio di soffocamento?” . Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2 Via Ungaretti n. 27 e la IG.ra al tempo dei fatti di causa quality manager di Testimone_4 Parte_2 presso la sua residenza in Chiuduno (BG), Via Donizzetti n. 12. Parte 5. (v) Vero che la decisione di di sospendere definitivamente la commercializzazione delle Pt_3 negli Stati Uniti è dipesa da difetti di confezionamento di alcune , che, una volta sconfezionate, Pt_3 risultavano contaminate con residui di film plastico trasparente esponendo i consumatori ad un rischio di soffocamento?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2 Via Ungaretti n. 27 e il IG. al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di Tes_5 Pt_2
presso la sua residenza in Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d.
[...] 6. (vi) Vero che tra il mese di maggio e il mese di settembre 2021 ha effettuato controlli su Parte_2 entrambe le tipologie di Barrette, al gusto banana-noce e al gusto mirtillo—sciroppo d'acero in giacenza presso lo stabilimento di Costa di Mezzate (BG) che hanno riscontrato un vizio randomico di delaminazione del packaging che ha interessato mediamente il 10,11% dei campioni analizzati di barrette al gusto mirtillo- sciroppo d'acero e il 12% dei campioni analizzati di barrette al gusto banana-noce?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2 Via Ungaretti n. 27, il IG. al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di Tes_5 Pt_2
presso la sua residenza in Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d e la IG.ra di
[...] Testimone_6
presso Parte_2 Parte_2 7. (vii) Vero che per lo stoccaggio presso i propri magazzini di 4.190 cartoni e di 58.667 Parte_2 astucci contenenti le ha sostenuto un costo pari ad Euro 24.972,00?”. Pt_3 Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2
Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d. 8. (viii) Vero che il costo interno sostenuto da per lo stoccaggio delle bobine fornite da Parte_2
tenute in giacenza presso i magazzini di si determina moltiplicando il prezzo unitario CP_1 Parte_2 delle bobine, pari ad Euro 6,55 con i chilogrammi di bobine tenute in giacenza, pari a 320kg per le bobine relative al gusto di barretta banana-noce e 80kg per le bobine relative al gusto di barretta mirtillo-sciroppo
3 d'acero?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2 Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d.
9. (ix) Vero che il costo interno sostenuto da per lo stoccaggio degli astucci contenenti le Parte_2 bobine per le barrette al gusto mirtillo-sciroppo d'acero, pari a 28.500 e per gli astucci contenenti le barrette al gusto banana-noce (8.250 astucci in n. 1 pallet e 18.000 astucci in n. 2 pallet) si determina moltiplicando il prezzo unitario degli astucci, pari ad Euro 0,035, per il numero di astucci stoccati?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2
Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d. 10. (x) Vero che il costo interno sostenuto da per la distruzione della merce presso lo Parte_2 stabilimento di Costa di Mezzate (BG) è determinato dalla moltiplicazione del costo orario per un lavoratore pari ad Euro 15,00, con il numero di ore necessarie per l'apertura di 4.190 cartoni, vale a dire 210 ore, sommato al costo per lo smaltimento della plastica pari ad Euro 127,43?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2 Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d.
11. (xi) Vero che la cancellazione del progetto a causa della natura difettosa del packaging ha Pt_3 causato a un danno economico a titolo di lucro cessante per un periodo di due anni pari Parte_6 a 320.565 USD, corrispondenti ad Euro 303.911,00?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2 Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d. 12. (xii) “Vero che l'oligofruttosio FO (“Frutalose”), presente nella ricetta delle barrette al gusto Parte
“Banana Walnut” e al gusto di “Berry Maple” prodotte per il cliente e a cui è ascrivibile l'appiccicosità delle stesse barrette di cereali, era pari a circa il 25 – 26% della composizione del prodotto ovvero nella diversa percentuale che il teste è invitato ad indicare?”; 13. (xiii) “Vero che l'utilizzo medio dell nelle ricette preparate per il cliente Parte_7
è pari a circa il 32% della composizione del prodotto e che, nella ricetta della Per_1 [...]
tale percentuale raggiunge il 38%?”; Parte_8 14. (xiv) “Vero che la quantità di oligofruttosio impiegata nelle formulazioni delle barrette multicereali preparate da da anni per i propri clienti non ha mai dato problemi di interazione col Parte_2 packaging utilizzato (delaminazione o altro)?”. Si indicano a testi il dott. di presso il IG. , Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Testimone_1 al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG) Via Parte_2
Ungaretti n. 27 e la IGnora presso la sua residenza in Chiuduno (BG), via Donizzetti 12. Testimone_4 15. (xv) “Vero che il processo produttivo di delle barrette al gusto “ e al Parte_2 Parte_9 Parte gusto di “Berry Maple” prodotte per il cliente prevedeva la fase di essicazione?”. Si indicano a testi il dott. di presso il IG. , Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Testimone_1 al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG) Via Parte_2
Ungaretti n. 27 e la IGnora presso la sua residenza in Chiuduno (BG), via Donizzetti 12. Testimone_4 In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Per : CP_1
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società attrice (già Parte_1 [...]
dal diritto alla garanzia nonché l'intervenuta prescrizione della relativa azione per tutti i Parte_2 motivi dedotti in atti da che qui si intendono espressamente richiamati, in particolare, a fronte CP_1 del fatto che la fattispecie che ci riguarda soggiace alle norme in tema di compravendita e, per l'effetto,
4 respingere le domande attoree per intervenute decadenza e/o prescrizione;
Nel merito, in via principale: 2) respingere ogni domanda e pretesa sollevata dalla società (già , Parte_1 Parte_2 poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ampiamente dedotti e documentati in atti da CP_1
che si intendono qui riproposti, e in particolare in quanto HO OD ET
[...] ha risolto il contratto di cui agli atti con l'attrice a fronte dell'inadeguatezza e delle caratteristiche proprie delle barrette e non per vizi del film di cui è causa;
Nel merito, in via subordinata: 3) nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità, anche concorrente, della convenuta per i fatti di cui è causa e, dunque, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande CP_1 attoree, previa eventuale CTU e tenuto conto delle eventuali concorrenti responsabilità dell'attrice
[...] (già , dichiarare in Parte_1 Parte_2 Parte_10 CP_ persona del propriol previe le declaratorie di legge, tenuta a garantire la società da CP_1 ogni denegata domanda attorea e conseguentemente condannare Parte_10
in persona del proprio l.r.p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento e/o di rimborso
[...] spese e/o per qualsivoglia ulteriore titolo, della somma che verrà eventualmente accertata in corso di causa, comprese spese legali e spese di eventuale CTU. 4) In ogni caso, condannare la società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie, anche in replica, e quelle volte all'ottenimento di autorizzazione al deposito fisico dei documenti prodotti, così come dedotte nella comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2023, nell'atto di chiamata del terzo 28.06.2023, nella memoria istruttoria secondo termine ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 14.06.2024 nonché nella memoria di replica terzo termine ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. datata 5.07.2024, che qui si intendono espressamente riscritti.
Per Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
- nel merito in via preliminare e\o pregiudiziale, accertato e dichiarato che quello intercorso tra attore e convenuto è un contratto di vendita ex art. 1470 e ss. cod. civ., per l'effetto respingere l'azione per intervenuta decadenza e\o prescrizione;
- nel merito in via principale, accertato e dichiarato che non vi è inadempimento di nella CP_1 realizzazione del film con cui è stato incartato il prodotto di e soprattutto che HO OD Parte_2 ET ha risolto il contratto con quest'ultima per l'inadeguatezza delle barrette e non per i vizi del film stesso, per l'effetto respingere l'azione principale perché infondata in fatto ed in diritto, da cui l'irrilevanza della chiamata in causa;
- nel merito ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria dell'inadempimento di , accertata e CP_1 dichiarata la concorrente responsabilità dell'attrice per non aver adeguatamente descritto le peculiarità dell'incarto rispetto alle caratteristiche delle barrette, per l'effetto liquidare il risarcimento in misura inversamente proporzionale alla responsabilità della convenuta per i soli danni connessi direttamente con l'inadempimento, iuxta alligata et probata partium, con reiezione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché del tutto non provata ed applicazione della polizza nei limiti e per i Controparte_5 soli rischi descritti, fermi i previsti scoperti e franchigia;
in ogni caso con riserva di valutare l'operatività della polizza dovessero emergerne i motivi all'esito dell'istruttoria;
- in via istruttoria, ribadite le istanze ed eccezioni di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
- con il favore delle spese.”
5 Concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.I fatti di causa.
(oggi di seguito, per brevità, ha Parte_2 Parte_11 Parte_2
convenuto in giudizio (di seguito ) per ottenere una pronuncia che, previo CP_1 CP_1
accertamento dei vizi e dei difetti del packaging realizzato dalla convenuta, dichiari la risoluzione del contratto ex art. 1668 secondo comma c.c. e la condanni al risarcimento del danno patito.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: di essersi aggiudicata una commessa di barrette alimentari – al gusto di banana e noci e al gusto mirtillo e sciroppo d'acero – da parte della
Parte società americana OL OD ET (di seguito, per brevità, ) e di essersi rivolta alla CP_1 al fine di ottenere la produzione del relativo packaging; di aver realizzato una produzione “a Parte campione” con le bobine fornite dalla convenuta da sottoporre alla la quale, in una prima fase, ha approvato i campioni di entrambi i gusti commissionati;
di aver inviato nuovi lotti per
Parte effettuare ulteriori test qualitativi su più ampia scala, all'esito dei quali ha confermato la produzione di quelle al gusto mirtillo e sciroppo d'acero, rinviando l'approvazione di quelle alla banana e noci all'esito di ulteriori verifiche;
di aver ricevuto in data 17.5.2021 comunicazione dalla Parte
con cui è stata rappresentata l'impossibilità di commercializzare le barrette al gusto banana e noci per la presenza di residui del film plastico usato per il confezionamento sul prodotto alimentare Parte una volta sconfezionato;
che analoga problematica è stata riscontrata dalla a distanza di breve tempo anche per quelle al gusto mirtillo e sciroppo d'acero la cui produzione era già stata in Parte precedenza approvata;
che per tali motivi ha deciso di interrompere definitivamente la produzione di entrambi i prodotti;
di aver depositato avanti a questo Tribunale ricorso ex art. 696
c.p.c. al fine di far accertare in contraddittorio con la produttrice i vizi e i difetti delle bobine usate per il packaging che è stato tuttavia rigettato per mancanza del requisito del periculum in mora, non essendo stato il prodotto mai introdotto sul mercato;
che la mancata produzione delle barrette è imputabile esclusivamente alla convenuta la quale ha realizzato un prodotto difettoso e del tutto inidoneo all'uso per cui è
stato commissionato, circostanza che giustifica la risoluzione del contratto di appalto e il diritto ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, quantificato in € 460.729,00 quale danno patrimoniale comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, oltre a quello non patrimoniale relativo al danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio ha contestato l'altrui qualificazione del rapporto negoziale CP_1 intercorso con l'attrice – dovendosi considerare una compravendita e non un contratto di appalto –
6 e, conseguentemente, ha in via preliminare eccepito la decadenza per tardiva denuncia dei vizi in cui sarebbe incorsa l'acquirente nonché la prescrizione dell'azione diretta a far valere i vizi e i difetti dei beni acquistati ai sensi dell'art. 1495 c.c.
In via subordinata, nel merito, ha negato il proprio inadempimento e comunque l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, dovendo essere individuata la causa della delaminazione della pellicola
Parte nell'elevato grado di appiccicosità delle barrette prodotte dall'attrice, motivo per cui avrebbe deciso di non commercializzarle.
Ha infine domandato di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_6 produttrice dell'adesivo utilizzato per la realizzazione delle bobine e della
[...]
per essere da loro manlevata in caso di accoglimento delle Controparte_2
domande attoree.
Autorizzata la chiamata della sola Controparte_2 quest'ultima si è costituita in giudizio e, in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso articolate, associandosi alle difese della propria assicurata. In via subordinata, nell'ipotesi di accertata responsabilità della convenuta, ha chiesto di accogliere la domanda di manleva nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie previste dalla polizza assicurativa stipulata.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del
14.10.2024 sono state rigettate le istanze di prova formulate dalle parti, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione senza necessità di compiere attività istruttoria.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli telematicamente depositati, con contestuale concessione dei termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il quadro probatorio.
Atteso che le parti all'atto di precisazione delle conclusioni hanno reiterato le istanze istruttorie in precedenza articolate, deve essere confermata l'ordinanza del 14.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata, potendo essere la causa definita in ragione delle eccezioni preliminari articolate da parte convenuta per cui si rinvia al successivo paragrafo.
7
3. Le eccezioni preliminari
sostiene che sia decaduta dal diritto alla garanzia per vizi del bene acquistato CP_1 Parte_2
e che la relativa azione sia comunque prescritta.
Tali eccezioni preliminari sono state sollevate tanto ai sensi dell'art. 1495 c.c., quanto in ragione delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 32 fascicolo di parte convenuta, sottoscritte il
7.8.2018.
La fondatezza di tali eccezioni è stata contestata da parte attrice che nega il carattere vincolante delle condizioni generali di contratto richiamate dalla controparte – in quanto riferite ad un precedente ordine e comunque sottoscritte da una persona priva del potere di impegnare la società –
e ritiene che gli accordi negoziali intercorsi siano sussumibili nel diverso tipo contrattuale dell'appalto e non in quello della vendita.
Risulta quindi dirimente procedere alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale pacificamente intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la fornitura del packaging necessario per
Parte confezionare le barrette prodotte da da destinare a . Parte_2
Sebbene sia noto, appare opportuno premettere che la qualificazione giuridica del contratto è una attività propria del giudice tesa a verificare la possibilità di sussumere un dato negozio in un determinato tipo contrattuale al fine principale di applicarne la relativa disciplina.
Nell'esplicare tale attività il giudice non è vincolato alla qualificazione effettuata dalle parti, potendo attribuirne una diversa, purché basata sugli stessi fatti allegati dalle parti e a condizione che rimanga nei limiti del petitum e della causa petendi (cfr. da ultimo Cass. Civ. 9389/2025).
La giurisprudenza in ordine alla distinzione tra vendita ed appalto è copiosa e risulta ormai consolidato il principio secondo cui il discrimine tra i due tipi contrattuali è dato, considerata anche ma non solo la volontà dei contraenti, dalla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenuto conto che nell'appalto la somministrazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo del contratto mentre, nella vendita, il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa è l'effettiva finalità del contratto (cfr. ex multis Cass. Civ. 5935/2018).
Sulla questione si è recentemente pronunciata, ancora una volta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9389/2025 che, nel riprendere il consolidamento orientamento, ha fornito importanti specificazioni.
Appare pertanto opportuno ripercorrere, seppur sinteticamente, l'iter motivazionale seguito.
8 La Corte, dopo aver premesso che è possibile che nel contratto di appalto al facere si affianchi anche un dare e che nel contratto di vendita il dare può comportare anche un facere, afferma come il criterio della prevalenza non possa fondarsi solo su indici soggettivi, quale la volontà dei contraenti, ma deve essere applicato anche sulla scorta di indici oggettivi, ravvisabili nella causa concreta del contratto ovvero nello scopo pratico che i contraenti perseguono con quel determinato accordo.
Prosegue quindi la Corte riprendendo le massime consolidate per cui il criterio fondamentale tra le due figure si basa sulla natura dell'attività espletata dal fornitore e quindi si è in presenza di un contratto di vendita se il lavoro è solamente lo strumento per trasformare la materia e di appalto se la materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera e quindi il negozio ha ad oggetto l'opera.
Conseguentemente il contratto potrà essere considerato quale compravendita se l'attività consiste nella trasformazione della materia in prodotti finiti ed invece di appalto se la materia dovrà essere adattata alle specifiche esigenze del destinatario, sì da potersi considerare i prodotti come il risultato voluto ed effettivo di una prestazione di facere.
Ciò posto, l'interprete, nello stabilire se sia prevalente il lavoro piuttosto che la materia, non può basarsi sul valore economico delle due componenti ma deve tenere conto della rilevanza che le stesse hanno nel regolamento contrattuale concretamente voluto dalle parti.
Pertanto, si ricade nella vendita se la cosa rientra nella normale produzione del venditore e difetta la faciendi necessitas, basata sulla prevalenza voluta dalle parti del lavoro sulla materia, mentre nella vendita se l'acquirente è interessato alla cosa in sé e non all'attività prodromica alla sua produzione, ancorché necessaria per adattare la cosa alle sue specifiche esigenze, di modo tale per cui questo facere assume rilievo accessorio e strumentale.
Aggiunge la Corte che, ai fini dell'individuazione dell'elemento dominante, può assumere rilievo il profilo dell'accessorietà o della centralità delle modifiche domandate all'esecutore, versandosi nel primo caso nell'ambito di applicazione della vendita e nel secondo in quello dell'appalto.
Dunque si è in presenza di un appalto quando si ha un prodotto diverso da quello usualmente realizzato dal fornitore la cui realizzazione richiede un cambiamento dei mezzi di produzione con una specifica attività di fabbricazione e di assemblaggio.
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Tribunale ritiene che l'accordo intercorso tra le parti nel dicembre 2020 debba essere qualificato quale compravendita e non come appalto.
9 Questo perché è da ritenersi che il rapporto contrattuale instaurato dalle parti mirasse a fornire del packaging necessario perché potesse confezionare le barrette da lei prodotte e Parte_2
quindi il suo interesse, condiviso con la controparte, fosse diretto al prodotto finito, assumendo la lavorazione del materiale da parte della convenuta un ruolo del tutto marginale nell'economia contrattuale.
A diverso risultato non può condurre la circostanza per cui la convenuta, nel confermare l'ordine, abbia fatto riferimento al prodotto in precedenza fornito all'attrice per il confezionamento di altra barretta alimentare (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice), non sussistendo la prova che, né in questa occasione né in quella precedente, ci sia stata una prevalenza del facere rispetto al dare e che quindi i prodotti richiesti da abbiano avuto caratteristiche tali da comportare modifiche agli Parte_2
imballaggi normalmente prodotti da – società specializzata nella realizzazione di detti beni, CP_1
come dichiarato anche dalla stessa attrice cfr. pag. 5 comparsa conclusionale - e agli usuali cicli produttivi.
Questo riferimento non può che essere interpretato, quindi, come richiesta di un prodotto analogo a quello già acquistato in precedenza.
Detto in altri termini, non vi è prova che abbia richiesto un prodotto tanto diverso da Parte_2
quelli usualmente normalmente prodotti da , tale da comportare una modifica dei sistemi CP_1 produttivi e comunque una prevalenza nell'economia contrattuale delle modalità con cui è stato realizzato sul prodotto finale in sé considerato.
Infine la prevalenza del dare sul facere risulta confermata anche dai c.d. indici soggettivi e in particolare dalle espressioni utilizzate dalle parti, se si considera che le stesse hanno dimostrato di considerare tale contratto quale vendita (cfr. in particolare il modulo d'ordine inoltrato dall'attrice e i DDT di cui ai doc. 4 e 5 fascicolo di parte attrice).
Dalla qualificazione quale vendita discende l'applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., secondo cui l'acquirente decade dal diritto della garanzia per i vizi se non li denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta e che prevede come la relativa azione si prescriva in un anno dalla consegna.
Nel caso in esame l'azione riconosciuta a parte attrice tesa a far valere i vizi e i difetti della merce acquistata dalla convenuta è prescritta, tenuto conto che il bene è stato consegnato il 29.1.2021
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), l'atto di citazione è stato notificato il 28.2.2023 e la prescrizione non è stata validamente interrotta dal deposito del ricorso ex art. 696 c.p.c. avvenuto il
25.2.2022, momento in cui termine annuale era già spirato (cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice).
10 La prescrizione si è compiuta tanto per l'azione diretta ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. quanto per quella risarcitoria di cui al successivo art. 1493 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. 1218/2022).
Tale rilievo è assorbente rispetto all'ulteriore profilo dell'eccepita decadenza per tardività della denuncia dei vizi e rende altresì superflua la verifica in ordine al carattere vincolante o meno delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 32 fascicolo di parte attrice.
4. Conclusioni
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere qualificato quale compravendita e non come appalto.
Ne consegue che le domande articolate da parte attrice non possono trovare accoglimento, essendo stato il giudizio introdotto quando l'azione tesa a far valere i vizi del bene acquistato era già prescritta.
Tale rigetto rende superflua l'esame della domanda di manleva articolata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
Parte attrice deve essere quindi condannata alla rifusione delle spese di lite tanto della convenuta quanto della terza chiamata, considerato che la citazione di quest'ultima da parte convenuta è stata giustificata dalle domande e dalle difese articolate dall'attrice e non risulta palesemente arbitraria o manifestamente infondata (cfr. da ultimo Cass. Civ. 1958/2025).
Le predette vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00 con il riconoscimento di tutte le fasi.
Per quanto riguarda quelle liquidate in favore della convenuta, viene operata una dimidiazione pari al 50% per la fase istruttoria, caratterizzata dal solo deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Analoga riduzione viene operata anche per quanto riguarda quelle liquidate in favore della terza chiamata, questa volta però per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della posizione marginale assunta dalla parte nel giudizio nonché dall'attività difensiva concretamente espletata.
La domanda formulata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. da parte convenuta non può trovare accoglimento, in quanto le difese della parte avversaria sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. RIGETTA le domande formulate da (già ) Parte_1 Parte_2
nei confronti di CP_1
2. RIGETTA la domanda articolata da i sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
3. ND (già ) a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al 15% per spese CP_1
generali, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
4. ND (già ) a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite liquidate in € Controparte_2
11.229,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Varese il 18 giugno 2025
Il Giudice
Letizia CAJANI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Letizia Cajani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 783/2023 promossa da:
Già , (P.IVA ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Costa di Mezzate (BG) Via Antonio Locatelli n.
6, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Strano, Rita Crobe e Antonino Barletta, presso il cui studio in Milano, Corso Europa n.5 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Malgesso (Va) via Industria snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Berlusconi presso il cui studio in Varese, Via Griffi n. 6 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ DI
(C.F. e P.IVA Controparte_2
), in persona del Dott. con sede in Milano via G.B. Cassinis n.21, P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Penza, presso il cui studio in Milano, via M. e G. Savarè
n.1 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: contratto di appalto / compravendita
Conclusioni
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, rigettata ogni contraria eccezione, istanza e deduzione proposta da e da così giudicare: CP_1 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio del packaging realizzato da su commissione di CP_1
relativo alla commessa ricevuta da quest'ultima per la produzione delle barrette al gusto Parte_2 banana-noce e mirtillo-sciroppo d'acero per il cliente HO OD ET, tale da rendere il prodotto fornito da del tutto inadatto alla sua destinazione;
CP_1
- accertare la responsabilità di nei confronti di ai sensi dell'art. 1667 c.c. per il CP_1 Parte_2 vizio del packaging realizzato e fornito e, di conseguenza, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra ed ai sensi dell'art. 1668, comma 2; Parte_2 CP_1
- accertare che la cancellazione del progetto relativo alle da parte di HO OD ET è Pt_3 avvenuta a causa dei difetti e vizi di delaminazione rinvenuti da quest'ultima sul packaging delle Pt_3 realizzato e fornito da CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza di un danno patrimoniale pari ad Euro 460.729,00 (ovvero nel maggiore
o minor importo che verrà accertato in corso di causa) subito da in conseguenza diretta della Parte_2 perdita della commessa per la produzione delle Barrette e di un danno per lucro cessante e/o non patrimoniale all'immagine professionale di da liquidarsi in via equitativa ovvero da Parte_2 determinarsi in corso di causa;
conseguentemente, condannare al risarcimento dei suddetti CP_1 danni, in favore di Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e onorari. IN VIA ISTRUTTORIA
- nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda alla verifica dello stato dei prodotti confezionati in giacenza presso lo stabilimento di Costa di Mezzate (BG) di e all'accertamento Parte_2 delle cause del presentarsi della delaminazione al momento dell'apertura degli stessi per rispondere ai seguenti quesiti:
1. Verifichi il C.T.U. “se lo sconfezionamento di un numero ritenuto congruo di nuovi prodotti di
[...] destinati all'alimentazione umana, contenenti barrette di cereali dal gusto/composizione Parte_2 banana-noci e dal gusto/composizione mirtillo-sciroppo d'acero, evidenzia la presenza di contaminazione dovuta al manifestarsi di frammenti di materie plastiche adesi alla superfice delle stesse per via di un fenomeno di delaminazione”.
2. Verifichi il C.T.U. “se tale fenomeno di delaminazione o altro eventualmente appurato si presenti o meno in modo randomico e casuale, oppure in modo costante”.
3. Verifichi il C.T.U. “se tale fenomeno di delaminazione o altro eventualmente appurato, anche se randomico, possa essere considerato pericoloso per la salute dei consumatori”.
4. Verifichi il C.T.U. “se la delaminazione del film accoppiato utilizzato per il confezionamento della
, al momento dell'apertura delle stesse, sia riconducibile a un difetto di produzione di Parte_4
”. CP_1 5. Verifichi il C.T.U. “se il film fornito, sulla base degli accordi contrattuali intervenuti, da a CP_1 Pt_2 per confezionare i campioni di , era o meno adeguato al contatto con un alimento
[...] Parte_4 destinato al consumo umano ed idoneo al confezionamento dello stesso tenuto conto anche delle specifiche del prodotto al cui confezionamento era destinato”. Con riserva di nominare il proprio consulente tecnico di parte. Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1. (i) Vero che la fornitura oggetto del Contratto aveva ad oggetto una specifica tipologia di packaging, vale a dire bobine di film flessibile poliaccoppiato, distinte per la stampa esterna cui erano destinate, e cioè gialle per la barretta al gusto di banana noce ed azzurre per la barretta al gusto mirtillo sciroppo d'acero, realizzato da secondo una particolare metodologia ed un processo produttivo specialistico di “alto CP_1 vuoto” che consente l'abbinamento con saldante a freddo di due film poliaccoppiati?”. Si chiamano in qualità di testi, il IG. , al tempo dei fatti di causa capo reparto di Testimone_1 Pt_2
2 presso la sua residenza in Seriate (BG), Via Ungaretti n. 27; il dott. di Pt_2 Testimone_2 Parte_2 presso e la IG.ra , packaging manager di presso Parte_2 Testimone_3 Parte_2 Parte_2 2. (ii) Vero che il packaging oggetto della fornitura di cui all'ordine OAM20-02299 del 18/12/2020 e alla conferma d'ordine OAM20-02299 WHOLEFOODS BOB0426 + 0427, del 21/12/2020 prodotte da Pt_2 nel presente giudizio sub doc. 4 che si rammostra al teste avrebbe dovuto avere le medesime
[...] caratteristiche tecniche della precedente produzione “ARIBAR” realizzata da per già CP_1 Parte_2 testata ed approvata da nell'anno 2019?”. Parte_2
Si chiamano in qualità di testi la IG.ra al tempo dei fatti di causa quality manager di Testimone_4 presso la sua residenza in Chiuduno (BG), Via Donizzetti n. 12; il dott. di Parte_2 Testimone_2 presso e il IG. al tempo dei fatti di causa capo reparto di Parte_2 Parte_2 Testimone_1
presso la sua residenza in Seriate (BG), Via Ungaretti n. 27. Parte_2 3. (iii) Vero che nel mese di maggio 2021 le al gusto-mirtillo-sciroppo erano state Pt_3 Pt_5 Parte approvate da ed erano idonee ad essere vendute negli Stati Uniti?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2
Via Ungaretti n. 27.
4. (iv) Vero che entrambe le tipologie di barrette al gusto banana-noce e al gusto mirtillo-sciroppo d'acero Parte confezionate con il packaging fornito da , i cui campioni erano stati inviati a durante i mesi di CP_1 aprile e maggio 2021, una volta aperte, risultavano contaminate dalla presenza di residui di film plastico trasparente che rimanevano adesi alla superficie di alcune barrette, esponendo i consumatori ad un rischio di soffocamento?” . Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2 Via Ungaretti n. 27 e la IG.ra al tempo dei fatti di causa quality manager di Testimone_4 Parte_2 presso la sua residenza in Chiuduno (BG), Via Donizzetti n. 12. Parte 5. (v) Vero che la decisione di di sospendere definitivamente la commercializzazione delle Pt_3 negli Stati Uniti è dipesa da difetti di confezionamento di alcune , che, una volta sconfezionate, Pt_3 risultavano contaminate con residui di film plastico trasparente esponendo i consumatori ad un rischio di soffocamento?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2 Via Ungaretti n. 27 e il IG. al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di Tes_5 Pt_2
presso la sua residenza in Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d.
[...] 6. (vi) Vero che tra il mese di maggio e il mese di settembre 2021 ha effettuato controlli su Parte_2 entrambe le tipologie di Barrette, al gusto banana-noce e al gusto mirtillo—sciroppo d'acero in giacenza presso lo stabilimento di Costa di Mezzate (BG) che hanno riscontrato un vizio randomico di delaminazione del packaging che ha interessato mediamente il 10,11% dei campioni analizzati di barrette al gusto mirtillo- sciroppo d'acero e il 12% dei campioni analizzati di barrette al gusto banana-noce?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 [...]
al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG), Tes_1 Parte_2 Via Ungaretti n. 27, il IG. al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di Tes_5 Pt_2
presso la sua residenza in Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d e la IG.ra di
[...] Testimone_6
presso Parte_2 Parte_2 7. (vii) Vero che per lo stoccaggio presso i propri magazzini di 4.190 cartoni e di 58.667 Parte_2 astucci contenenti le ha sostenuto un costo pari ad Euro 24.972,00?”. Pt_3 Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2
Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d. 8. (viii) Vero che il costo interno sostenuto da per lo stoccaggio delle bobine fornite da Parte_2
tenute in giacenza presso i magazzini di si determina moltiplicando il prezzo unitario CP_1 Parte_2 delle bobine, pari ad Euro 6,55 con i chilogrammi di bobine tenute in giacenza, pari a 320kg per le bobine relative al gusto di barretta banana-noce e 80kg per le bobine relative al gusto di barretta mirtillo-sciroppo
3 d'acero?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2 Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d.
9. (ix) Vero che il costo interno sostenuto da per lo stoccaggio degli astucci contenenti le Parte_2 bobine per le barrette al gusto mirtillo-sciroppo d'acero, pari a 28.500 e per gli astucci contenenti le barrette al gusto banana-noce (8.250 astucci in n. 1 pallet e 18.000 astucci in n. 2 pallet) si determina moltiplicando il prezzo unitario degli astucci, pari ad Euro 0,035, per il numero di astucci stoccati?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2
Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d. 10. (x) Vero che il costo interno sostenuto da per la distruzione della merce presso lo Parte_2 stabilimento di Costa di Mezzate (BG) è determinato dalla moltiplicazione del costo orario per un lavoratore pari ad Euro 15,00, con il numero di ore necessarie per l'apertura di 4.190 cartoni, vale a dire 210 ore, sommato al costo per lo smaltimento della plastica pari ad Euro 127,43?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2 Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d.
11. (xi) Vero che la cancellazione del progetto a causa della natura difettosa del packaging ha Pt_3 causato a un danno economico a titolo di lucro cessante per un periodo di due anni pari Parte_6 a 320.565 USD, corrispondenti ad Euro 303.911,00?”. Si chiamano in qualità di testi il dott. di presso e il IG. Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Tes_5
al tempo dei fatti di causa responsabile amministrativo di presso la sua residenza in
[...] Parte_2 Bergamo, Via Radini Tedeschi n. 24/d. 12. (xii) “Vero che l'oligofruttosio FO (“Frutalose”), presente nella ricetta delle barrette al gusto Parte
“Banana Walnut” e al gusto di “Berry Maple” prodotte per il cliente e a cui è ascrivibile l'appiccicosità delle stesse barrette di cereali, era pari a circa il 25 – 26% della composizione del prodotto ovvero nella diversa percentuale che il teste è invitato ad indicare?”; 13. (xiii) “Vero che l'utilizzo medio dell nelle ricette preparate per il cliente Parte_7
è pari a circa il 32% della composizione del prodotto e che, nella ricetta della Per_1 [...]
tale percentuale raggiunge il 38%?”; Parte_8 14. (xiv) “Vero che la quantità di oligofruttosio impiegata nelle formulazioni delle barrette multicereali preparate da da anni per i propri clienti non ha mai dato problemi di interazione col Parte_2 packaging utilizzato (delaminazione o altro)?”. Si indicano a testi il dott. di presso il IG. , Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Testimone_1 al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG) Via Parte_2
Ungaretti n. 27 e la IGnora presso la sua residenza in Chiuduno (BG), via Donizzetti 12. Testimone_4 15. (xv) “Vero che il processo produttivo di delle barrette al gusto “ e al Parte_2 Parte_9 Parte gusto di “Berry Maple” prodotte per il cliente prevedeva la fase di essicazione?”. Si indicano a testi il dott. di presso il IG. , Testimone_2 Parte_2 Parte_2 Testimone_1 al tempo dei fatti di causa capo reparto di presso la sua residenza in Seriate (BG) Via Parte_2
Ungaretti n. 27 e la IGnora presso la sua residenza in Chiuduno (BG), via Donizzetti 12. Testimone_4 In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Per : CP_1
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale e/o preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società attrice (già Parte_1 [...]
dal diritto alla garanzia nonché l'intervenuta prescrizione della relativa azione per tutti i Parte_2 motivi dedotti in atti da che qui si intendono espressamente richiamati, in particolare, a fronte CP_1 del fatto che la fattispecie che ci riguarda soggiace alle norme in tema di compravendita e, per l'effetto,
4 respingere le domande attoree per intervenute decadenza e/o prescrizione;
Nel merito, in via principale: 2) respingere ogni domanda e pretesa sollevata dalla società (già , Parte_1 Parte_2 poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi ampiamente dedotti e documentati in atti da CP_1
che si intendono qui riproposti, e in particolare in quanto HO OD ET
[...] ha risolto il contratto di cui agli atti con l'attrice a fronte dell'inadeguatezza e delle caratteristiche proprie delle barrette e non per vizi del film di cui è causa;
Nel merito, in via subordinata: 3) nella denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità, anche concorrente, della convenuta per i fatti di cui è causa e, dunque, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande CP_1 attoree, previa eventuale CTU e tenuto conto delle eventuali concorrenti responsabilità dell'attrice
[...] (già , dichiarare in Parte_1 Parte_2 Parte_10 CP_ persona del propriol previe le declaratorie di legge, tenuta a garantire la società da CP_1 ogni denegata domanda attorea e conseguentemente condannare Parte_10
in persona del proprio l.r.p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento e/o di rimborso
[...] spese e/o per qualsivoglia ulteriore titolo, della somma che verrà eventualmente accertata in corso di causa, comprese spese legali e spese di eventuale CTU. 4) In ogni caso, condannare la società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi tutte le istanze istruttorie, anche in replica, e quelle volte all'ottenimento di autorizzazione al deposito fisico dei documenti prodotti, così come dedotte nella comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2023, nell'atto di chiamata del terzo 28.06.2023, nella memoria istruttoria secondo termine ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. datata 14.06.2024 nonché nella memoria di replica terzo termine ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. datata 5.07.2024, che qui si intendono espressamente riscritti.
Per Controparte_2 voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
- nel merito in via preliminare e\o pregiudiziale, accertato e dichiarato che quello intercorso tra attore e convenuto è un contratto di vendita ex art. 1470 e ss. cod. civ., per l'effetto respingere l'azione per intervenuta decadenza e\o prescrizione;
- nel merito in via principale, accertato e dichiarato che non vi è inadempimento di nella CP_1 realizzazione del film con cui è stato incartato il prodotto di e soprattutto che HO OD Parte_2 ET ha risolto il contratto con quest'ultima per l'inadeguatezza delle barrette e non per i vizi del film stesso, per l'effetto respingere l'azione principale perché infondata in fatto ed in diritto, da cui l'irrilevanza della chiamata in causa;
- nel merito ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria dell'inadempimento di , accertata e CP_1 dichiarata la concorrente responsabilità dell'attrice per non aver adeguatamente descritto le peculiarità dell'incarto rispetto alle caratteristiche delle barrette, per l'effetto liquidare il risarcimento in misura inversamente proporzionale alla responsabilità della convenuta per i soli danni connessi direttamente con l'inadempimento, iuxta alligata et probata partium, con reiezione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale perché del tutto non provata ed applicazione della polizza nei limiti e per i Controparte_5 soli rischi descritti, fermi i previsti scoperti e franchigia;
in ogni caso con riserva di valutare l'operatività della polizza dovessero emergerne i motivi all'esito dell'istruttoria;
- in via istruttoria, ribadite le istanze ed eccezioni di cui alle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.;
- con il favore delle spese.”
5 Concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.I fatti di causa.
(oggi di seguito, per brevità, ha Parte_2 Parte_11 Parte_2
convenuto in giudizio (di seguito ) per ottenere una pronuncia che, previo CP_1 CP_1
accertamento dei vizi e dei difetti del packaging realizzato dalla convenuta, dichiari la risoluzione del contratto ex art. 1668 secondo comma c.c. e la condanni al risarcimento del danno patito.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto: di essersi aggiudicata una commessa di barrette alimentari – al gusto di banana e noci e al gusto mirtillo e sciroppo d'acero – da parte della
Parte società americana OL OD ET (di seguito, per brevità, ) e di essersi rivolta alla CP_1 al fine di ottenere la produzione del relativo packaging; di aver realizzato una produzione “a Parte campione” con le bobine fornite dalla convenuta da sottoporre alla la quale, in una prima fase, ha approvato i campioni di entrambi i gusti commissionati;
di aver inviato nuovi lotti per
Parte effettuare ulteriori test qualitativi su più ampia scala, all'esito dei quali ha confermato la produzione di quelle al gusto mirtillo e sciroppo d'acero, rinviando l'approvazione di quelle alla banana e noci all'esito di ulteriori verifiche;
di aver ricevuto in data 17.5.2021 comunicazione dalla Parte
con cui è stata rappresentata l'impossibilità di commercializzare le barrette al gusto banana e noci per la presenza di residui del film plastico usato per il confezionamento sul prodotto alimentare Parte una volta sconfezionato;
che analoga problematica è stata riscontrata dalla a distanza di breve tempo anche per quelle al gusto mirtillo e sciroppo d'acero la cui produzione era già stata in Parte precedenza approvata;
che per tali motivi ha deciso di interrompere definitivamente la produzione di entrambi i prodotti;
di aver depositato avanti a questo Tribunale ricorso ex art. 696
c.p.c. al fine di far accertare in contraddittorio con la produttrice i vizi e i difetti delle bobine usate per il packaging che è stato tuttavia rigettato per mancanza del requisito del periculum in mora, non essendo stato il prodotto mai introdotto sul mercato;
che la mancata produzione delle barrette è imputabile esclusivamente alla convenuta la quale ha realizzato un prodotto difettoso e del tutto inidoneo all'uso per cui è
stato commissionato, circostanza che giustifica la risoluzione del contratto di appalto e il diritto ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, quantificato in € 460.729,00 quale danno patrimoniale comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, oltre a quello non patrimoniale relativo al danno all'immagine da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio ha contestato l'altrui qualificazione del rapporto negoziale CP_1 intercorso con l'attrice – dovendosi considerare una compravendita e non un contratto di appalto –
6 e, conseguentemente, ha in via preliminare eccepito la decadenza per tardiva denuncia dei vizi in cui sarebbe incorsa l'acquirente nonché la prescrizione dell'azione diretta a far valere i vizi e i difetti dei beni acquistati ai sensi dell'art. 1495 c.c.
In via subordinata, nel merito, ha negato il proprio inadempimento e comunque l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, dovendo essere individuata la causa della delaminazione della pellicola
Parte nell'elevato grado di appiccicosità delle barrette prodotte dall'attrice, motivo per cui avrebbe deciso di non commercializzarle.
Ha infine domandato di essere autorizzata a chiamare in causa la società Controparte_6 produttrice dell'adesivo utilizzato per la realizzazione delle bobine e della
[...]
per essere da loro manlevata in caso di accoglimento delle Controparte_2
domande attoree.
Autorizzata la chiamata della sola Controparte_2 quest'ultima si è costituita in giudizio e, in via principale, ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso articolate, associandosi alle difese della propria assicurata. In via subordinata, nell'ipotesi di accertata responsabilità della convenuta, ha chiesto di accogliere la domanda di manleva nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie previste dalla polizza assicurativa stipulata.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del
14.10.2024 sono state rigettate le istanze di prova formulate dalle parti, essendo stata la causa ritenuta matura per la decisione senza necessità di compiere attività istruttoria.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come da fogli telematicamente depositati, con contestuale concessione dei termini massimi per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2. Il quadro probatorio.
Atteso che le parti all'atto di precisazione delle conclusioni hanno reiterato le istanze istruttorie in precedenza articolate, deve essere confermata l'ordinanza del 14.10.2024 da intendersi qui integralmente richiamata, potendo essere la causa definita in ragione delle eccezioni preliminari articolate da parte convenuta per cui si rinvia al successivo paragrafo.
7
3. Le eccezioni preliminari
sostiene che sia decaduta dal diritto alla garanzia per vizi del bene acquistato CP_1 Parte_2
e che la relativa azione sia comunque prescritta.
Tali eccezioni preliminari sono state sollevate tanto ai sensi dell'art. 1495 c.c., quanto in ragione delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 32 fascicolo di parte convenuta, sottoscritte il
7.8.2018.
La fondatezza di tali eccezioni è stata contestata da parte attrice che nega il carattere vincolante delle condizioni generali di contratto richiamate dalla controparte – in quanto riferite ad un precedente ordine e comunque sottoscritte da una persona priva del potere di impegnare la società –
e ritiene che gli accordi negoziali intercorsi siano sussumibili nel diverso tipo contrattuale dell'appalto e non in quello della vendita.
Risulta quindi dirimente procedere alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale pacificamente intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la fornitura del packaging necessario per
Parte confezionare le barrette prodotte da da destinare a . Parte_2
Sebbene sia noto, appare opportuno premettere che la qualificazione giuridica del contratto è una attività propria del giudice tesa a verificare la possibilità di sussumere un dato negozio in un determinato tipo contrattuale al fine principale di applicarne la relativa disciplina.
Nell'esplicare tale attività il giudice non è vincolato alla qualificazione effettuata dalle parti, potendo attribuirne una diversa, purché basata sugli stessi fatti allegati dalle parti e a condizione che rimanga nei limiti del petitum e della causa petendi (cfr. da ultimo Cass. Civ. 9389/2025).
La giurisprudenza in ordine alla distinzione tra vendita ed appalto è copiosa e risulta ormai consolidato il principio secondo cui il discrimine tra i due tipi contrattuali è dato, considerata anche ma non solo la volontà dei contraenti, dalla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, tenuto conto che nell'appalto la somministrazione della materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro è lo scopo del contratto mentre, nella vendita, il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa è l'effettiva finalità del contratto (cfr. ex multis Cass. Civ. 5935/2018).
Sulla questione si è recentemente pronunciata, ancora una volta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9389/2025 che, nel riprendere il consolidamento orientamento, ha fornito importanti specificazioni.
Appare pertanto opportuno ripercorrere, seppur sinteticamente, l'iter motivazionale seguito.
8 La Corte, dopo aver premesso che è possibile che nel contratto di appalto al facere si affianchi anche un dare e che nel contratto di vendita il dare può comportare anche un facere, afferma come il criterio della prevalenza non possa fondarsi solo su indici soggettivi, quale la volontà dei contraenti, ma deve essere applicato anche sulla scorta di indici oggettivi, ravvisabili nella causa concreta del contratto ovvero nello scopo pratico che i contraenti perseguono con quel determinato accordo.
Prosegue quindi la Corte riprendendo le massime consolidate per cui il criterio fondamentale tra le due figure si basa sulla natura dell'attività espletata dal fornitore e quindi si è in presenza di un contratto di vendita se il lavoro è solamente lo strumento per trasformare la materia e di appalto se la materia è un semplice mezzo per la produzione dell'opera e quindi il negozio ha ad oggetto l'opera.
Conseguentemente il contratto potrà essere considerato quale compravendita se l'attività consiste nella trasformazione della materia in prodotti finiti ed invece di appalto se la materia dovrà essere adattata alle specifiche esigenze del destinatario, sì da potersi considerare i prodotti come il risultato voluto ed effettivo di una prestazione di facere.
Ciò posto, l'interprete, nello stabilire se sia prevalente il lavoro piuttosto che la materia, non può basarsi sul valore economico delle due componenti ma deve tenere conto della rilevanza che le stesse hanno nel regolamento contrattuale concretamente voluto dalle parti.
Pertanto, si ricade nella vendita se la cosa rientra nella normale produzione del venditore e difetta la faciendi necessitas, basata sulla prevalenza voluta dalle parti del lavoro sulla materia, mentre nella vendita se l'acquirente è interessato alla cosa in sé e non all'attività prodromica alla sua produzione, ancorché necessaria per adattare la cosa alle sue specifiche esigenze, di modo tale per cui questo facere assume rilievo accessorio e strumentale.
Aggiunge la Corte che, ai fini dell'individuazione dell'elemento dominante, può assumere rilievo il profilo dell'accessorietà o della centralità delle modifiche domandate all'esecutore, versandosi nel primo caso nell'ambito di applicazione della vendita e nel secondo in quello dell'appalto.
Dunque si è in presenza di un appalto quando si ha un prodotto diverso da quello usualmente realizzato dal fornitore la cui realizzazione richiede un cambiamento dei mezzi di produzione con una specifica attività di fabbricazione e di assemblaggio.
Orbene, applicando le coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Tribunale ritiene che l'accordo intercorso tra le parti nel dicembre 2020 debba essere qualificato quale compravendita e non come appalto.
9 Questo perché è da ritenersi che il rapporto contrattuale instaurato dalle parti mirasse a fornire del packaging necessario perché potesse confezionare le barrette da lei prodotte e Parte_2
quindi il suo interesse, condiviso con la controparte, fosse diretto al prodotto finito, assumendo la lavorazione del materiale da parte della convenuta un ruolo del tutto marginale nell'economia contrattuale.
A diverso risultato non può condurre la circostanza per cui la convenuta, nel confermare l'ordine, abbia fatto riferimento al prodotto in precedenza fornito all'attrice per il confezionamento di altra barretta alimentare (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice), non sussistendo la prova che, né in questa occasione né in quella precedente, ci sia stata una prevalenza del facere rispetto al dare e che quindi i prodotti richiesti da abbiano avuto caratteristiche tali da comportare modifiche agli Parte_2
imballaggi normalmente prodotti da – società specializzata nella realizzazione di detti beni, CP_1
come dichiarato anche dalla stessa attrice cfr. pag. 5 comparsa conclusionale - e agli usuali cicli produttivi.
Questo riferimento non può che essere interpretato, quindi, come richiesta di un prodotto analogo a quello già acquistato in precedenza.
Detto in altri termini, non vi è prova che abbia richiesto un prodotto tanto diverso da Parte_2
quelli usualmente normalmente prodotti da , tale da comportare una modifica dei sistemi CP_1 produttivi e comunque una prevalenza nell'economia contrattuale delle modalità con cui è stato realizzato sul prodotto finale in sé considerato.
Infine la prevalenza del dare sul facere risulta confermata anche dai c.d. indici soggettivi e in particolare dalle espressioni utilizzate dalle parti, se si considera che le stesse hanno dimostrato di considerare tale contratto quale vendita (cfr. in particolare il modulo d'ordine inoltrato dall'attrice e i DDT di cui ai doc. 4 e 5 fascicolo di parte attrice).
Dalla qualificazione quale vendita discende l'applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., secondo cui l'acquirente decade dal diritto della garanzia per i vizi se non li denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta e che prevede come la relativa azione si prescriva in un anno dalla consegna.
Nel caso in esame l'azione riconosciuta a parte attrice tesa a far valere i vizi e i difetti della merce acquistata dalla convenuta è prescritta, tenuto conto che il bene è stato consegnato il 29.1.2021
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice), l'atto di citazione è stato notificato il 28.2.2023 e la prescrizione non è stata validamente interrotta dal deposito del ricorso ex art. 696 c.p.c. avvenuto il
25.2.2022, momento in cui termine annuale era già spirato (cfr. doc. 23 fascicolo di parte attrice).
10 La prescrizione si è compiuta tanto per l'azione diretta ad ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1492 c.c. quanto per quella risarcitoria di cui al successivo art. 1493 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. 1218/2022).
Tale rilievo è assorbente rispetto all'ulteriore profilo dell'eccepita decadenza per tardività della denuncia dei vizi e rende altresì superflua la verifica in ordine al carattere vincolante o meno delle condizioni generali di contratto di cui al doc. 32 fascicolo di parte attrice.
4. Conclusioni
Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere qualificato quale compravendita e non come appalto.
Ne consegue che le domande articolate da parte attrice non possono trovare accoglimento, essendo stato il giudizio introdotto quando l'azione tesa a far valere i vizi del bene acquistato era già prescritta.
Tale rigetto rende superflua l'esame della domanda di manleva articolata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
Parte attrice deve essere quindi condannata alla rifusione delle spese di lite tanto della convenuta quanto della terza chiamata, considerato che la citazione di quest'ultima da parte convenuta è stata giustificata dalle domande e dalle difese articolate dall'attrice e non risulta palesemente arbitraria o manifestamente infondata (cfr. da ultimo Cass. Civ. 1958/2025).
Le predette vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed €
520.000,00 con il riconoscimento di tutte le fasi.
Per quanto riguarda quelle liquidate in favore della convenuta, viene operata una dimidiazione pari al 50% per la fase istruttoria, caratterizzata dal solo deposito delle memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Analoga riduzione viene operata anche per quanto riguarda quelle liquidate in favore della terza chiamata, questa volta però per tutte le fasi del giudizio, in considerazione della posizione marginale assunta dalla parte nel giudizio nonché dall'attività difensiva concretamente espletata.
La domanda formulata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. da parte convenuta non può trovare accoglimento, in quanto le difese della parte avversaria sono rimaste confinate nell'ambito della normale dialettica processuale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. RIGETTA le domande formulate da (già ) Parte_1 Parte_2
nei confronti di CP_1
2. RIGETTA la domanda articolata da i sensi dell'art. 96 c.p.c.; CP_1
3. ND (già ) a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite liquidate in € 17.252,00 per compensi, oltre al 15% per spese CP_1
generali, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
4. ND (già ) a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese di lite liquidate in € Controparte_2
11.229,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Varese il 18 giugno 2025
Il Giudice
Letizia CAJANI
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