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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 4018/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4018/2019, avente ad oggetto: lesione
personale, riservata in decisione all'udienza del 10/04/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparse conclusionali e 20 giorni per repliche,
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Rosaria Battaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Formia, Via Vitruvio, 70.
ATTRICE
CONTRO
, (C.F ) in persona del Sindaco p.t, con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Formia, P.zza Municipio, 1, rappresentato e difeso, per delega in calce del presente atto e giusta delibera di G.M., dall'Avv. Domenico Di Russo c.f.:
pagina 1 di 16 , dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Formia, P.zza Municipio, 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarata
preliminarmente la contumacia del , attesa la ritualità della notifica Controparte_1
in atti depositata;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_2
persona al Sindaco p.t. per il sinistro per cui è causa e per i danni patiti dalla sig.ra
a causa del sinistro descritto nell'atto di citazione e, per l'effetto; Parte_1
- Condannare il medesimo convenuto, in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al risarcimento di tutti i danni fisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali o in
altro modo appellati e definiti, in favore dell'odierna attrice nella misura di € 15.790,00
(secondo allegata quantificazione giusta le tabelle del Tribunale di Milano 2024),
ovvero in subordine nella misura di € 11.247,73 (secondo allegata quantificazione
giusta D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023),
ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia nei limiti della
competenza per valore del Giudice adito, oltre agli interessi legali, moratori e
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- Con condanna alle spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, come da nota
spese (cfr. Nota spese e compensi avv. quivi allegata) nonché spese di CTU Parte_1
per €402,00 giusta fattura del 20.04.2023 emessa dal dott. Persona_1
pagina 2 di 16 - Con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il dinanzi l'intestato Giudice, al fine accertare la Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo e per l'effetto ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
- il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 19:00 circa la sig.ra rientrava presso la Parte_1
propria abitazione sita in alla località Santa Maria La Noce in auto CP_2
accompagnata dal marito, ; Controparte_3
- mentre scendeva dall'autovettura cadeva rovinosamente in una voragine presente sul manto stradale;
- al momento dell'accaduto la sig.ra non accusava alcun dolore;
Parte_1
- nella notte, tuttavia, l'attrice lamentava un forte dolore alla gamba sinistra che diventava sempre più acuto tanto da impedirle di camminare;
- pertanto, la mattina seguente veniva accompagnata dal marito , Controparte_3
presso il Pronto Soccorso di Formia dove le veniva diagnosticato “lesione dei gemelli
di sx” con prognosi originaria di 30 giorni s.c.”;
- la sig.ra , asserendo che l'insidia a cui era incappata non era né segnalata né Parte_1
transennata ed era causata dall'assenza di manutenzione sia del manto stradale che dell'illuminazione pubblica da parte del provvedeva a segnalare Controparte_1 pagina 3 di 16 il sinistro de quo alla Polizia Locale del che si recava sul posto e Controparte_1
redigeva apposita relazione di servizio con relativi rilievi fotografici;
- invero, l'istante, imputando la responsabilità dell'evento in via esclusiva all'
convenuto, quale Ente proprietario e custode responsabile ex art. 2051 cod. civ. per il
“danno cagionato dalle cose che ha in custodia (...)” inviava al Comune di Formia
lettera di messa in mora per il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in: “Spese mediche sostenute € 2.114,00 + DA
biologico permanente € 2.110,59 + ITT 30gg € 1.424,70 + ITP 75% x 31gg €
1.104,14 + ITP 50% x 42gg € 997,29 + DA morale (33,33%) €1.878,72, per un
totale di € 9.629,44, salvo maggiore o minore somma che risulti in corso di causa”.
- l'ente comunale, pertanto, chiedeva all' istante ulteriore documentazione e si attivava tempestivamente, nello specifico il giorno dopo il sinistro, per riparare, mediante copertura di asfalto la voragine ed eliminare così l'insidia per cui è causa.
Sulla base di tali deduzioni, la parte attrice concludeva, chiedendo al Tribunale di
Cassino quanto esposto in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il impugnando Controparte_1
e contestando la pretesa risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata.
In via preliminare, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione per nullità della notifica, asserendo che l'atto di citazione era stato notificato a mezzo pec ad indirizzo non inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della pagina 4 di 16 giustizia con conseguente nullità della notifica.
Nel merito, l'ente comunale declinava la sua responsabilità ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.,
deducendo che i pregiudizi subiti dalla parte attrice erano attribuibili a mera responsabilità della stessa, su cui incombeva l'onere di adoperare la dovuta diligenza al fine di evitare la causazione del sinistro.
Pertanto, il comune di Formia deduceva che l'evento de quo era da ricondurre al caso fortuito, poiché scaturito dalla condotta colposa, disattenta ed imprudente della sig.ra che avrebbe potuto prevedere l'insidia, poiché il dissesto che aveva causato la Parte_1
lesione lamentata dalla ricorrente si trovava su una strada frontale alla sua abitazione ed aveva dimensioni e caratteristiche tale da poter essere facilmente avvistato ed evitato dalla stessa.
In considerazione di quanto argomentato, il escludendo ogni sua Controparte_1
responsabilità in ordine al sinistro de quo, chiedeva, quindi, all' intestato Tribunale di
“rigettare la domanda attorea perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e
comunque non provata”.
Nel corso del procedimento, venivano concessi i termini ex art 183.6° comma c.p.c. e depositate le istanze istruttorie.
Il giudice, istruttore in persona diversa da questo magistrato, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale articolate da entrambe le parti processuali, ammetteva la prova orale, limitando allo stato a due per parte il pagina 5 di 16 numero dei testi da escutere e delegando al GOT, dott.ssa Vincenza Ovallesco
l'espletamento della prova orale ammessa.
Invero, all' udienza del 22.10.2021 veniva escussa dapprima la parte attrice, poi,
successivamente, in data 01.03.2021 si procedeva con l'escussione del teste di parte convenuta, e del coniuge della sig.ra , Controparte_5 Parte_1
. L' attività istruttoria delegata si concludeva con l'interrogatorio del Controparte_3
teste escusso all' udienza del 19.04.2022. Testimone_1
Tuttavia, all' esito della prova orale, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico-legali sulle lesioni controverse, nominava il CTU, dr. Per_1
, iscritto all'Albo dei consulenti del Tribunale di Cassino, rivolgendo al suo
[...]
ausiliario i seguenti quesiti: “Descriva le lesioni causalmente collegate al sinistro per
cui è causa;
accerti e determini la durata di eventuali periodi di inabilità temporanea
assoluta o relativa derivati dallo stesso;
descriva e stabilisca in termini percentuali gli
eventuali esiti permanenti che abbiano menomato la complessiva integrità psico-fisica
della perizianda in conseguenza del sinistro;
valuti, sulla base della documentazione in
atti, la riferibilità al sinistro e la congruità delle spese mediche oggetto di istanza di
rimborso”.
Successivamente, però, in considerazione dell'istanza presentata dal procuratore di parte convenuta, con cui l'Avv. Domenico Di Russo comunicava la rinuncia al mandato per il
Comune di Formia e la cessazione del rapporto di servizio con detto ente, il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo de quo. pagina 6 di 16 Tuttavia, in data 17.01.2024 con ricorso per riassunzione della causa nei confronti del la sig.ra riproponeva nei confronti dell'Ente tutte le Controparte_1 Parte_1
domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale senza nessuna esclusione.
La parte attrice, inoltre, in ottemperanza e nei termini fissati dal Giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato con ordinanza del 24.01.2024, provvedeva a notificare in data 25.01.2024 al a mezzo di posta certificata, il ricorso Controparte_1
in riassunzione.
Ebbene, l'ente comunale, seppure regolarmente citato, non si costituiva nel giudizio riassunto.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato all' esponente, che all'esito dell'udienza cartolare del 10.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ridotti di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va rigettata alla stregua delle argomentazioni che seguono.
In via preliminare, giova osservare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che allo stato dei luoghi presentava un' obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto
pagina 7 di 16 un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto
colposo dello stesso danneggiato (cfr. tra le ultime, Corte di cassazione, civ., Sez, 6-3,
11.5.2017, n. 11526; Corte di cassazione, civ., Sez. 6-3, 30.10.2018, n. 27724; e, quindi,
Corte di cassazione, civ., S.U., 30.6.2022, n. 20943).
Al riguardo, invero, si ritiene opportuno evidenziare come la dottrina sia ormai consolidata nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità,
sottolineando che le cose normalmente innocue o inerti (cfr., in giurisprudenza, Corte
di cassazione, civ., Sez. 3, 28.10.1995, n. 11264; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 8.4.1997, n. 3041; Corte di
cassazione, civ., Sez. 3, 6.2.2007, n. 2563) possono essere, parimenti, fonte di danno, in forza di altri fattori causali (cfr. Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 23.10.1990, n. 10277;
Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
20.7.2002, n. 10641).
Al fine di riconoscere o meno la responsabilità civile per danni da cose in custodia,
pertanto, si ritiene necessario porre l'attenzione sulla condotta assunta dal danneggiato,
che è entrato in interazione con l'insidia che ha causato i pregiudizi lamentati dall'
istante.
Invero, la suddetta responsabilità si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, dell'art. 1227, comma 1 e 2
c.c., e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole pagina 8 di 16 cautela.
L'obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce dunque, elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell'evento dannoso.
Il richiamo all'art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, invero,
fa intendere come rilevante, l'elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, quale elemento del fatto dannoso.
Non a caso, la Corte fa riferimento alla “efficienza causale” del comportamento
imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Pertanto, seppure la legge assuma che il custode di una struttura o strada è tenuto a mantenere la stessa in condizioni di sicurezza, allo stesso tempo, riconosce che tutti coloro che la utilizzano, sono, in ogni caso, chiamati anch'essi ad esercitare un'ordinaria cautela.
All' uopo, ne consegue, quindi, che “quanto più la situazione di possibili danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione
pagina 9 di 16 civile sez. VI, 23/05/2022, n.16568).
Orbene, alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, nonché delle foto allegate e dalla relazione del Servizio Vigili Urbani del 17/1/2017 non v'è dubbio che sia stato provato l'effettiva “sconnessione stradale antistante il civico 50 di via Santa Maria La Noce,
scaturita dall' esecuzione di uno scavo per la realizzazione di un collegamento elettrico
dal vicino armadietto stradale al punto di consegna predisposto in corrispondenza del
civico 50”.
Risulta, parimenti, dimostrato il nesso di causalità evento-lesioni, così come si ricava dalla documentazione medico-sanitaria, che è stata prodotta dall'attrice ed è stata esaminata dal C.T.U. dr. . Persona_1
Invero, l'ausiliario del Giudice, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatti, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo di ufficio, ha esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione, riconoscendo che le lesioni riportate in diagnosi dalla sig.ra erano in rapporto causale con l'evento traumatico. Parte_1
A causa del sinistro de quo, infatti, l'istante aveva riportato: “un trauma a livello
dell'arto inferiore sinistro compatibile con la dinamica dell'accaduto (dissesto del
manto stradale), la cui energia traumatica si è concentrata sul ginocchio sinistro (con
lesione del menisco interno e sui muscoli del tricipite surale). pagina 10 di 16 Sempre, secondo l'ausiliario del Giudice, all'attrice sono derivati, in connessione causale con il sinistro, “esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione menisco
mediale e dei gemelli della sura “per cui era previsto: invalidità temporanea assoluta di
gg. 30, invalidità temporanea parziale di gg. 40 ed invalidità permanente pari al 4 %”.
Tuttavia, seppure accertati l'evento lesivo e il relativo nesso causale, giova osserva che,
esaminando il materiale istruttorio depositato agli atti, questo Giudicante ritiene di escludere la responsabilità dell custode ( di Formia) per i danni occorsi alla CP_4 CP_1
sig.ra . Parte_1
V'è dubbio, infatti che, colui che abitualmente frequenti quel tratto di strada (“il sinistro
è avvenuto al civico n.50 che dista circa una decina di metri dall' abitazione
dell'attrice” cit. teste, ) ed è, altresì, consapevole che l'illuminazione Testimone_1
era assente (“ il lampione dell' illuminazione pubblica era spento da tre mesi”- cit.
sig.ra , confermato dal sig. , che affermava: “sì, è vero Parte_1 Controparte_3
mancava l' illuminazione pubblica”) si ponga in una posizione tale da poter evitare situazioni di pericolo a se cagionevoli.
All' esito dell'espletata istruttoria, infatti, si ritiene legittimo presumere che la parte attrice era già a conoscenza dell'insidia presente nei pressi della propria abitazione (il
luogo del sinistro è pressoché frontale l'abitazione recante il civico n. 41- cit. teste,
Geom. ) nonché delle caratteristiche del tratto stradale ove il coniuge Controparte_5
aveva parcheggiato l'auto (“io sono caduta nello spazio tra la macchina e il muro.
Preciso che lo spazio tra il muro e l'auto era più o meno quello della larghezza dello pagina 11 di 16 sportello”.)
Trattandosi di un percorso abituale e ripetuto, si ritiene che tale circostanza comprova la conoscibilità del luogo da parte dei predetti coniugi, e di conseguenza appare inverosimile che l'utente non fosse consapevole della presenza della buca nei pressi della propria abitazione e delle caratteristiche di quel tratto di strada.
Alla luce dei suddetti elementi, confermati anche dal teste, (precisando Testimone_1
che “quel tratto di strada le macchine parcheggiano proprio a rdell'eventouro, in
quanto la strada è stretta ed i passeggeri sono costretti a scendere dall' altro lato o
prima di parcheggiare), pertanto, questo Giudicante non può non riconoscere che verosimilmente un comportamento maggiormente cauto e diligente sia da parte del sig.
sia della stessa istante avrebbe potuto impedire il verificarsi dell' Controparte_3
evento lesivo.
Nel caso in questione, infatti, giova rilevare che il “pericolo” era in sé per sé visibile, sia in considerazione al colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il manto stradale sia tenendo conto delle moderate dimensioni con cui l'insidia si presentava.
Caratteristiche, che a parere dell'esponente non potevano passare inosservate per la parte attrice e né, parimenti, sono da ritenere idonee a giustificare l'imprevedibilità della situazione di pericolo.
Altresì, giova evidenziare che, seppure il sinistro avveniva alle ore 19:00 del pagina 12 di 16 16.01.2017, si può presumere che la buca, di cui si discute, poteva essere individuata con l'ausilio dei fari anabbaglianti del veicolo utilizzato, proprio perché l' ostacolo non era né improvviso né dissimulato e come tale poteva essere evitato con l' adozione di cautele ordinarie.
Ne consegue, quindi, che il comportamento imprudente della parte attrice, ad avviso di questo giudicante, incide sul nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo.
Tali elementi, pertanto, inducono a ritenere che la caduta che ha determinato le lesioni lamentate dalla sig.ra è stata frutto di una disattenzione della stessa, poiché era Parte_1
richiesto in capo alla parte attrice un atteggiamento più diligente nonché di assumere un
comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza.
Analizzando la fattispecie, infatti, si può rilevare che i pregiudizi scaturiti dalla caduta
de qua potevano essere evitati, allorquando i coniugi avessero assunto un comportamento più prudente: invero, il sig. da un lato avrebbe potuto Controparte_3
sostare in uno spazio meno limitato e stretto per far scendere sua moglie dall' auto, dall'
altro lato, la parte attrice, avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione le condizioni del manto stradale.
In tale circostanza, infatti, non viene dedotta dalla parte istante, né la presenza di veicoli,
persone né la sussistenza di condizioni climatiche che nell'occasione le ostruissero la visuale al fine di evitare la buca in questione.
pagina 13 di 16 Tanto premesso in fatto, si rileva che, pur ritenendo provato il nesso di causalità̀ tra la caduta e la buca insidiosa, l'evento lesivo va comunque imputato ad esclusiva responsabilità̀ della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio
elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'ente comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
Alla luce di quanto argomentato, si osserva, quindi, che la disattenzione della ricorrente può essere considerata di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto tale idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
A tal riguardo, giova, infatti, evidenziare che l'imprevedibilità dell'evento, quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi cioè nell'ottica della causalità
adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode,
caratteristiche di inverosimiglianza.
Invero, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.
Dalla ricostruzione dell'evento de quo, pertanto, questo giudicante ritiene di considerare che la parte attrice era, quindi, nella condizione di accorgersi della situazione del pagina 14 di 16 pericolo e come tale di poterlo evitare, usando ordinaria diligenza ed una maggiore attenzione.
A tal riguardo, granitico è l'orientamento giurisprudenziale, secondo il tenore del quale
“quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata
se il danneggiato adotta le cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più il suo
comportamento imprudente interrompe il nesso causale tra fatto ed evento, escludendo
il risarcimento”. (Cass. ord. n. 27648 del 29 settembre 2023).
Di conseguenza il legame causale tra l'anomalia e l'incidente, seppure riconosciuto con la consulenza tecnica d' ufficio del dr. è da ritenere interrotto, Persona_2
escludendo quindi la pretesa risarcitoria della ricorrente.
Invero, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, “il comportamento
imprudente del danneggiato interrompe il nesso di causa-effetto tra la caduta e l'insidia
stradale, escludendo il risarcimento del danno” (Cass. SU ord. n. 20943 del 30 giugno
2022).
Alla luce delle risultanze istruttorie analizzate, questo giudicante ritiene di escludere la responsabilità dell'ente custode, ex art. 2051 c.c., e di conseguenza di rigettare la pretesa risarcitoria della sig.ra allorché dall' esame della fattispecie si rileva Parte_1
che i danni conseguenti alla caduta della ricorrente sono ascrivibili unicamente alla danneggiata, poiché il sinistro de quo veniva determinato a causa del comportamento incauto della ricorrente, integrante il caso fortuito, che recide il nesso causale tra fatto e danno. pagina 15 di 16 Sussistono particolari motivi di equità e di giustizia per la totale compensazione delle spese di lite, stante la particolare natura del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto trattate.
Si pongono definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- spese di lite compensate tra le parti processuali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU espletata liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Cassino, 6.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4018/2019, avente ad oggetto: lesione
personale, riservata in decisione all'udienza del 10/04/2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per comparse conclusionali e 20 giorni per repliche,
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Rosaria Battaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Formia, Via Vitruvio, 70.
ATTRICE
CONTRO
, (C.F ) in persona del Sindaco p.t, con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Formia, P.zza Municipio, 1, rappresentato e difeso, per delega in calce del presente atto e giusta delibera di G.M., dall'Avv. Domenico Di Russo c.f.:
pagina 1 di 16 , dell'Avvocatura Comunale, ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale in Formia, P.zza Municipio, 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarata
preliminarmente la contumacia del , attesa la ritualità della notifica Controparte_1
in atti depositata;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_2
persona al Sindaco p.t. per il sinistro per cui è causa e per i danni patiti dalla sig.ra
a causa del sinistro descritto nell'atto di citazione e, per l'effetto; Parte_1
- Condannare il medesimo convenuto, in persona del Sindaco Controparte_2
p.t., al risarcimento di tutti i danni fisici, morali, patrimoniali e non patrimoniali o in
altro modo appellati e definiti, in favore dell'odierna attrice nella misura di € 15.790,00
(secondo allegata quantificazione giusta le tabelle del Tribunale di Milano 2024),
ovvero in subordine nella misura di € 11.247,73 (secondo allegata quantificazione
giusta D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023),
ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia nei limiti della
competenza per valore del Giudice adito, oltre agli interessi legali, moratori e
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino al soddisfo;
- Con condanna alle spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, come da nota
spese (cfr. Nota spese e compensi avv. quivi allegata) nonché spese di CTU Parte_1
per €402,00 giusta fattura del 20.04.2023 emessa dal dott. Persona_1
pagina 2 di 16 - Con salvezza di ogni altro diritto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio il dinanzi l'intestato Giudice, al fine accertare la Controparte_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo e per l'effetto ottenere il risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della pretesa risarcitoria, la parte attrice deduceva quanto segue:
- il giorno 16 gennaio 2017 alle ore 19:00 circa la sig.ra rientrava presso la Parte_1
propria abitazione sita in alla località Santa Maria La Noce in auto CP_2
accompagnata dal marito, ; Controparte_3
- mentre scendeva dall'autovettura cadeva rovinosamente in una voragine presente sul manto stradale;
- al momento dell'accaduto la sig.ra non accusava alcun dolore;
Parte_1
- nella notte, tuttavia, l'attrice lamentava un forte dolore alla gamba sinistra che diventava sempre più acuto tanto da impedirle di camminare;
- pertanto, la mattina seguente veniva accompagnata dal marito , Controparte_3
presso il Pronto Soccorso di Formia dove le veniva diagnosticato “lesione dei gemelli
di sx” con prognosi originaria di 30 giorni s.c.”;
- la sig.ra , asserendo che l'insidia a cui era incappata non era né segnalata né Parte_1
transennata ed era causata dall'assenza di manutenzione sia del manto stradale che dell'illuminazione pubblica da parte del provvedeva a segnalare Controparte_1 pagina 3 di 16 il sinistro de quo alla Polizia Locale del che si recava sul posto e Controparte_1
redigeva apposita relazione di servizio con relativi rilievi fotografici;
- invero, l'istante, imputando la responsabilità dell'evento in via esclusiva all'
convenuto, quale Ente proprietario e custode responsabile ex art. 2051 cod. civ. per il
“danno cagionato dalle cose che ha in custodia (...)” inviava al Comune di Formia
lettera di messa in mora per il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in: “Spese mediche sostenute € 2.114,00 + DA
biologico permanente € 2.110,59 + ITT 30gg € 1.424,70 + ITP 75% x 31gg €
1.104,14 + ITP 50% x 42gg € 997,29 + DA morale (33,33%) €1.878,72, per un
totale di € 9.629,44, salvo maggiore o minore somma che risulti in corso di causa”.
- l'ente comunale, pertanto, chiedeva all' istante ulteriore documentazione e si attivava tempestivamente, nello specifico il giorno dopo il sinistro, per riparare, mediante copertura di asfalto la voragine ed eliminare così l'insidia per cui è causa.
Sulla base di tali deduzioni, la parte attrice concludeva, chiedendo al Tribunale di
Cassino quanto esposto in epigrafe.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il impugnando Controparte_1
e contestando la pretesa risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata.
In via preliminare, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione per nullità della notifica, asserendo che l'atto di citazione era stato notificato a mezzo pec ad indirizzo non inserito nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della pagina 4 di 16 giustizia con conseguente nullità della notifica.
Nel merito, l'ente comunale declinava la sua responsabilità ex artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.,
deducendo che i pregiudizi subiti dalla parte attrice erano attribuibili a mera responsabilità della stessa, su cui incombeva l'onere di adoperare la dovuta diligenza al fine di evitare la causazione del sinistro.
Pertanto, il comune di Formia deduceva che l'evento de quo era da ricondurre al caso fortuito, poiché scaturito dalla condotta colposa, disattenta ed imprudente della sig.ra che avrebbe potuto prevedere l'insidia, poiché il dissesto che aveva causato la Parte_1
lesione lamentata dalla ricorrente si trovava su una strada frontale alla sua abitazione ed aveva dimensioni e caratteristiche tale da poter essere facilmente avvistato ed evitato dalla stessa.
In considerazione di quanto argomentato, il escludendo ogni sua Controparte_1
responsabilità in ordine al sinistro de quo, chiedeva, quindi, all' intestato Tribunale di
“rigettare la domanda attorea perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e
comunque non provata”.
Nel corso del procedimento, venivano concessi i termini ex art 183.6° comma c.p.c. e depositate le istanze istruttorie.
Il giudice, istruttore in persona diversa da questo magistrato, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale articolate da entrambe le parti processuali, ammetteva la prova orale, limitando allo stato a due per parte il pagina 5 di 16 numero dei testi da escutere e delegando al GOT, dott.ssa Vincenza Ovallesco
l'espletamento della prova orale ammessa.
Invero, all' udienza del 22.10.2021 veniva escussa dapprima la parte attrice, poi,
successivamente, in data 01.03.2021 si procedeva con l'escussione del teste di parte convenuta, e del coniuge della sig.ra , Controparte_5 Parte_1
. L' attività istruttoria delegata si concludeva con l'interrogatorio del Controparte_3
teste escusso all' udienza del 19.04.2022. Testimone_1
Tuttavia, all' esito della prova orale, il giudice istruttore, ritenuta la necessità di disporre accertamenti medico-legali sulle lesioni controverse, nominava il CTU, dr. Per_1
, iscritto all'Albo dei consulenti del Tribunale di Cassino, rivolgendo al suo
[...]
ausiliario i seguenti quesiti: “Descriva le lesioni causalmente collegate al sinistro per
cui è causa;
accerti e determini la durata di eventuali periodi di inabilità temporanea
assoluta o relativa derivati dallo stesso;
descriva e stabilisca in termini percentuali gli
eventuali esiti permanenti che abbiano menomato la complessiva integrità psico-fisica
della perizianda in conseguenza del sinistro;
valuti, sulla base della documentazione in
atti, la riferibilità al sinistro e la congruità delle spese mediche oggetto di istanza di
rimborso”.
Successivamente, però, in considerazione dell'istanza presentata dal procuratore di parte convenuta, con cui l'Avv. Domenico Di Russo comunicava la rinuncia al mandato per il
Comune di Formia e la cessazione del rapporto di servizio con detto ente, il giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo de quo. pagina 6 di 16 Tuttavia, in data 17.01.2024 con ricorso per riassunzione della causa nei confronti del la sig.ra riproponeva nei confronti dell'Ente tutte le Controparte_1 Parte_1
domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale senza nessuna esclusione.
La parte attrice, inoltre, in ottemperanza e nei termini fissati dal Giudice istruttore in persona diversa da questo magistrato con ordinanza del 24.01.2024, provvedeva a notificare in data 25.01.2024 al a mezzo di posta certificata, il ricorso Controparte_1
in riassunzione.
Ebbene, l'ente comunale, seppure regolarmente citato, non si costituiva nel giudizio riassunto.
Nelle more, il procedimento veniva assegnato all' esponente, che all'esito dell'udienza cartolare del 10.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva i termini ridotti di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto la domanda attorea va rigettata alla stregua delle argomentazioni che seguono.
In via preliminare, giova osservare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che allo stato dei luoghi presentava un' obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto
pagina 7 di 16 un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto
colposo dello stesso danneggiato (cfr. tra le ultime, Corte di cassazione, civ., Sez, 6-3,
11.5.2017, n. 11526; Corte di cassazione, civ., Sez. 6-3, 30.10.2018, n. 27724; e, quindi,
Corte di cassazione, civ., S.U., 30.6.2022, n. 20943).
Al riguardo, invero, si ritiene opportuno evidenziare come la dottrina sia ormai consolidata nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità,
sottolineando che le cose normalmente innocue o inerti (cfr., in giurisprudenza, Corte
di cassazione, civ., Sez. 3, 28.10.1995, n. 11264; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 8.4.1997, n. 3041; Corte di
cassazione, civ., Sez. 3, 6.2.2007, n. 2563) possono essere, parimenti, fonte di danno, in forza di altri fattori causali (cfr. Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 23.10.1990, n. 10277;
Corte di cassazione, civ., Sez. 3, 15.11.1996, n. 10015; Corte di cassazione, civ., Sez. 3,
20.7.2002, n. 10641).
Al fine di riconoscere o meno la responsabilità civile per danni da cose in custodia,
pertanto, si ritiene necessario porre l'attenzione sulla condotta assunta dal danneggiato,
che è entrato in interazione con l'insidia che ha causato i pregiudizi lamentati dall'
istante.
Invero, la suddetta responsabilità si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, dell'art. 1227, comma 1 e 2
c.c., e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole pagina 8 di 16 cautela.
L'obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce dunque, elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell'evento dannoso.
Il richiamo all'art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, invero,
fa intendere come rilevante, l'elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, quale elemento del fatto dannoso.
Non a caso, la Corte fa riferimento alla “efficienza causale” del comportamento
imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Pertanto, seppure la legge assuma che il custode di una struttura o strada è tenuto a mantenere la stessa in condizioni di sicurezza, allo stesso tempo, riconosce che tutti coloro che la utilizzano, sono, in ogni caso, chiamati anch'essi ad esercitare un'ordinaria cautela.
All' uopo, ne consegue, quindi, che “quanto più la situazione di possibili danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cassazione
pagina 9 di 16 civile sez. VI, 23/05/2022, n.16568).
Orbene, alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, nonché delle foto allegate e dalla relazione del Servizio Vigili Urbani del 17/1/2017 non v'è dubbio che sia stato provato l'effettiva “sconnessione stradale antistante il civico 50 di via Santa Maria La Noce,
scaturita dall' esecuzione di uno scavo per la realizzazione di un collegamento elettrico
dal vicino armadietto stradale al punto di consegna predisposto in corrispondenza del
civico 50”.
Risulta, parimenti, dimostrato il nesso di causalità evento-lesioni, così come si ricava dalla documentazione medico-sanitaria, che è stata prodotta dall'attrice ed è stata esaminata dal C.T.U. dr. . Persona_1
Invero, l'ausiliario del Giudice, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il
Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatti, nella relazione di consulenza tecnica di ufficio da lui redatta ed allegata agli atti del fascicolo di ufficio, ha esaminato innanzitutto la documentazione medica messa a sua disposizione, riconoscendo che le lesioni riportate in diagnosi dalla sig.ra erano in rapporto causale con l'evento traumatico. Parte_1
A causa del sinistro de quo, infatti, l'istante aveva riportato: “un trauma a livello
dell'arto inferiore sinistro compatibile con la dinamica dell'accaduto (dissesto del
manto stradale), la cui energia traumatica si è concentrata sul ginocchio sinistro (con
lesione del menisco interno e sui muscoli del tricipite surale). pagina 10 di 16 Sempre, secondo l'ausiliario del Giudice, all'attrice sono derivati, in connessione causale con il sinistro, “esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con lesione menisco
mediale e dei gemelli della sura “per cui era previsto: invalidità temporanea assoluta di
gg. 30, invalidità temporanea parziale di gg. 40 ed invalidità permanente pari al 4 %”.
Tuttavia, seppure accertati l'evento lesivo e il relativo nesso causale, giova osserva che,
esaminando il materiale istruttorio depositato agli atti, questo Giudicante ritiene di escludere la responsabilità dell custode ( di Formia) per i danni occorsi alla CP_4 CP_1
sig.ra . Parte_1
V'è dubbio, infatti che, colui che abitualmente frequenti quel tratto di strada (“il sinistro
è avvenuto al civico n.50 che dista circa una decina di metri dall' abitazione
dell'attrice” cit. teste, ) ed è, altresì, consapevole che l'illuminazione Testimone_1
era assente (“ il lampione dell' illuminazione pubblica era spento da tre mesi”- cit.
sig.ra , confermato dal sig. , che affermava: “sì, è vero Parte_1 Controparte_3
mancava l' illuminazione pubblica”) si ponga in una posizione tale da poter evitare situazioni di pericolo a se cagionevoli.
All' esito dell'espletata istruttoria, infatti, si ritiene legittimo presumere che la parte attrice era già a conoscenza dell'insidia presente nei pressi della propria abitazione (il
luogo del sinistro è pressoché frontale l'abitazione recante il civico n. 41- cit. teste,
Geom. ) nonché delle caratteristiche del tratto stradale ove il coniuge Controparte_5
aveva parcheggiato l'auto (“io sono caduta nello spazio tra la macchina e il muro.
Preciso che lo spazio tra il muro e l'auto era più o meno quello della larghezza dello pagina 11 di 16 sportello”.)
Trattandosi di un percorso abituale e ripetuto, si ritiene che tale circostanza comprova la conoscibilità del luogo da parte dei predetti coniugi, e di conseguenza appare inverosimile che l'utente non fosse consapevole della presenza della buca nei pressi della propria abitazione e delle caratteristiche di quel tratto di strada.
Alla luce dei suddetti elementi, confermati anche dal teste, (precisando Testimone_1
che “quel tratto di strada le macchine parcheggiano proprio a rdell'eventouro, in
quanto la strada è stretta ed i passeggeri sono costretti a scendere dall' altro lato o
prima di parcheggiare), pertanto, questo Giudicante non può non riconoscere che verosimilmente un comportamento maggiormente cauto e diligente sia da parte del sig.
sia della stessa istante avrebbe potuto impedire il verificarsi dell' Controparte_3
evento lesivo.
Nel caso in questione, infatti, giova rilevare che il “pericolo” era in sé per sé visibile, sia in considerazione al colore nettamente diverso rispetto alle pietre che costituivano il manto stradale sia tenendo conto delle moderate dimensioni con cui l'insidia si presentava.
Caratteristiche, che a parere dell'esponente non potevano passare inosservate per la parte attrice e né, parimenti, sono da ritenere idonee a giustificare l'imprevedibilità della situazione di pericolo.
Altresì, giova evidenziare che, seppure il sinistro avveniva alle ore 19:00 del pagina 12 di 16 16.01.2017, si può presumere che la buca, di cui si discute, poteva essere individuata con l'ausilio dei fari anabbaglianti del veicolo utilizzato, proprio perché l' ostacolo non era né improvviso né dissimulato e come tale poteva essere evitato con l' adozione di cautele ordinarie.
Ne consegue, quindi, che il comportamento imprudente della parte attrice, ad avviso di questo giudicante, incide sul nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo.
Tali elementi, pertanto, inducono a ritenere che la caduta che ha determinato le lesioni lamentate dalla sig.ra è stata frutto di una disattenzione della stessa, poiché era Parte_1
richiesto in capo alla parte attrice un atteggiamento più diligente nonché di assumere un
comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza.
Analizzando la fattispecie, infatti, si può rilevare che i pregiudizi scaturiti dalla caduta
de qua potevano essere evitati, allorquando i coniugi avessero assunto un comportamento più prudente: invero, il sig. da un lato avrebbe potuto Controparte_3
sostare in uno spazio meno limitato e stretto per far scendere sua moglie dall' auto, dall'
altro lato, la parte attrice, avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione le condizioni del manto stradale.
In tale circostanza, infatti, non viene dedotta dalla parte istante, né la presenza di veicoli,
persone né la sussistenza di condizioni climatiche che nell'occasione le ostruissero la visuale al fine di evitare la buca in questione.
pagina 13 di 16 Tanto premesso in fatto, si rileva che, pur ritenendo provato il nesso di causalità̀ tra la caduta e la buca insidiosa, l'evento lesivo va comunque imputato ad esclusiva responsabilità̀ della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio
elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'ente comunale, ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
Alla luce di quanto argomentato, si osserva, quindi, che la disattenzione della ricorrente può essere considerata di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto tale idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto. CP_1
A tal riguardo, giova, infatti, evidenziare che l'imprevedibilità dell'evento, quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi, ponendosi cioè nell'ottica della causalità
adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode,
caratteristiche di inverosimiglianza.
Invero, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.
Dalla ricostruzione dell'evento de quo, pertanto, questo giudicante ritiene di considerare che la parte attrice era, quindi, nella condizione di accorgersi della situazione del pagina 14 di 16 pericolo e come tale di poterlo evitare, usando ordinaria diligenza ed una maggiore attenzione.
A tal riguardo, granitico è l'orientamento giurisprudenziale, secondo il tenore del quale
“quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata
se il danneggiato adotta le cautele normalmente attese e prevedibili, tanto più il suo
comportamento imprudente interrompe il nesso causale tra fatto ed evento, escludendo
il risarcimento”. (Cass. ord. n. 27648 del 29 settembre 2023).
Di conseguenza il legame causale tra l'anomalia e l'incidente, seppure riconosciuto con la consulenza tecnica d' ufficio del dr. è da ritenere interrotto, Persona_2
escludendo quindi la pretesa risarcitoria della ricorrente.
Invero, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, “il comportamento
imprudente del danneggiato interrompe il nesso di causa-effetto tra la caduta e l'insidia
stradale, escludendo il risarcimento del danno” (Cass. SU ord. n. 20943 del 30 giugno
2022).
Alla luce delle risultanze istruttorie analizzate, questo giudicante ritiene di escludere la responsabilità dell'ente custode, ex art. 2051 c.c., e di conseguenza di rigettare la pretesa risarcitoria della sig.ra allorché dall' esame della fattispecie si rileva Parte_1
che i danni conseguenti alla caduta della ricorrente sono ascrivibili unicamente alla danneggiata, poiché il sinistro de quo veniva determinato a causa del comportamento incauto della ricorrente, integrante il caso fortuito, che recide il nesso causale tra fatto e danno. pagina 15 di 16 Sussistono particolari motivi di equità e di giustizia per la totale compensazione delle spese di lite, stante la particolare natura del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni in diritto trattate.
Si pongono definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sulla domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- spese di lite compensate tra le parti processuali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU espletata liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Cassino, 6.10.2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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