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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa CA LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 9916/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
sono presenti l'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO
RE in sostituzione dell'avv. CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente.
I procuratori delle parti dichiarano che l'Ordinanza ingiunzione opposta è stato annullata e chiedono la cessata la materia del contendere rispettivamente con condanna e compensazione delle spese del giudizio.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa CA LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9916 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c. da Galeazzo, s.n.c., cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Alessi per mandato in atti. C.F._1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 01/10/2025
DISPOSITIVO Definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 700,00 oltre spese CP_1
generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. Con ricorso depositato in data 26.6.2025, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-003002757, notificata il 29 maggio 2025, con cui l' gli ha CP_1
intimato il pagamento di € 1.995,75 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative all'anno 2022, ai sensi dall'art. 3, co. 6 del d.lgs. n. 8 del 16 gennaio 2016, così come modificato ai sensi della novella legislativa di cui all'art. 23 del d.l. n. 48 del 4.05.2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'illegittimità della pretesa per la mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento e la violazione dell'art. 14 Legge n. 689/1981.
Si costituiva in giudizio l' dichiarando che la pretesa era stata oggetto di riesame da parte CP_1
dell' e di avere disposto in via di autotutela, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione CP_1
impugnata, chiedeva pertanto la cessata materia del contendere.
All'odierna udienza, alla luce del provvedimento di annullamento allegato agli atti, le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere, rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese del giudizio del giudizio.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Per quanto attiene le spese del giudizio, rilevato che il provvedimento di annullamento è stato adottato successivamente al deposito del ricorso, l' in virtù del principio della soccombenza CP_1
virtuale, va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo,
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 1.10.2025
Il Giudice Onorario CA LE