Trib. Lecco, sentenza 09/07/2025, n. 337
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco, nella persona del Dott. Dario Colasanti, riguarda una controversia tra un'appaltatrice e i committenti in merito a un contratto di appalto per lavori di efficientamento energetico. L'attrice ha richiesto il pagamento di un mancato guadagno e il rimborso di spese per materiali non rivendibili, sostenendo che il recesso dei convenuti fosse ingiustificato e imputabile a fattori esterni alla sua responsabilità. I convenuti, al contrario, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree e hanno avanzato una domanda riconvenzionale per inadempimento contrattuale da parte dell'attrice, sostenendo che il recesso fosse legittimo a causa dell'impossibilità di accedere al superbonus.

Il giudice ha accolto parzialmente la domanda dell'attrice, riconoscendo il diritto al rimborso delle spese per i materiali acquistati, quantificato in 7.986,74 euro, ma ha rigettato la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno, ritenendo che il recesso fosse legittimo in base alla clausola contrattuale che prevedeva la risoluzione in caso di mancato inizio dei lavori entro una certa data. Inoltre, ha respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti per mancanza di prova del nesso causale tra il ritardo e la perdita delle agevolazioni fiscali. Le spese di lite sono state poste a carico dei convenuti, con una ripartizione delle spese di CTU tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecco, sentenza 09/07/2025, n. 337
    Giurisdizione : Trib. Lecco
    Numero : 337
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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