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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. RI LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1262 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 R.G., promossa dalla
C.F. e P.IVA Parte_1
, con gli Avv.ti Enzo Gerosa e Sergio Severino Vergottini, P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), con gli Avv.ti Leonardo Silvestri e Francesco C.F._2
Scrivano,
CONVENUTI che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
NEL MERITO: accertati i fatti di cui alle premesse all'atto di citazione, condannare i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere all'attrice:
– il mancato guadagno per complessivi Euro 20.802,43 (ossia Euro 16.067,70 per le opere di efficientamento energetico + Euro 4.734,73 per il rifacimento dell'intonaco);
– il rimborso delle spese inutilmente sostenute per l'acquisto del materiale che poi è risultato non rivendibile
(pannelli per isolamento a cappotto da 100mm in schiuma fenolica – aerogel) o è stato ceduto a terzi con una “perdita” dovuta alla differenza negativa tra il prezzo di acquisto e quello di alienazioni (pannelli per isolamento a cappotto da 140mm in polistirene espanso con grafite), per complessivi Euro 7.986,83 o altro diverso, maggiore o minore, importo che si ritenesse di giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione e interessi che quanto al periodo successivo alla domanda giudiziale si chiede siano liquidati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Respingere la domanda riconvenzionale avversaria in quanto nulla e comunque inammissibile e infondata.
Spese e compenso di causa rifusi con anche condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte e all'esito per testi sui seguenti capitoli: omissis…
CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, per i motivi esposti in narrativa,
A) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
B) in via riconvenzionale, accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'attrice e condannarla al risarcimento dei danni patiti dai convenuti in conseguenza di detto inadempimento relativi ai costi inutilmente sostenuti dagli stessi per lavori rimasti incompiuti stante la mancata esecuzione dell'appalto e al risarcimento dei costi relativi a tutte le opere ulteriormente necessarie per la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli stessi convenuti;
C) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande avanzate in via principale e riconvenzionale, ridurre le pretese di parte attrice nella diversa somma che sarà ritenuta dovuta sulla base delle risultanze del presente Giudizio.
Insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA DECISIONE. La presente causa verte sulla pretesa della società attrice di ottenere dai convenuti il pagamento del mancato guadagno e delle spese inutilmente sostenute con riferimento all'appalto del
19 maggio 2022, avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di facciate, da cui i committenti hanno receduto con comunicazione del 13.8.2022.
a) Difese dell'attrice. La società appaltatrice invoca il testo del contratto, che prevedeva il raggiungimento degli standard di coibentazione necessari per l'ottenimento del superbonus e la quantificazione del corrispettivo complessivo di euro 61.396,00, con pagamento di un acconto
2 “alla conferma” di euro 19.000,00, oltre IVA, ed inizio dei lavori entro il 15
Giugno 2022.
Tuttavia, nonostante l'emissione della prima fattura relativa all'acconto in data 13.6.2025, i committenti prima hanno fatto la richiesta di sospensione dei lavori “in attesa di indicazioni governative”, accettata dall'attrice che ha risposto che “in deroga alle condizioni di contratto” avrebbe posticipato la scadenza al 27 luglio;
poi, in data 13.8.2022, hanno comunicato la “rinuncia all'esecuzione dei lavori”, “vista l' impossibilità di realizzare il lavoro con il superbonus 110 e la relativa cessione del credito”.
Alla stregua di tali premesse, la società appaltatrice ha chiesto l'applicazione dell'art. 1671 c.c., perché la mancata esecuzione del contratto sarebbe imputabile alla volontà dei committenti per cause estranee alla sfera di responsabilità dell'appaltatrice. Di conseguenza, ha chiesto di essere tenuto indenne delle spese sostenute relative al materiale acquistato per l'esecuzione dell'appalto, che non è riuscito a rivendere o ha rivenduto a prezzo più basso, da ultimo quantificate in euro 7.986,74, nonché del mancato guadagno, quantificato in euro 20.802,42 sulla base della differenza tra corrispettivo pattuito e costi risultanti dalla contabilità.
b) Difese dei convenuti. I sigg. e hanno negato di CP_1 CP_2
dovere alcunché all'attrice in quanto l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto era subordinata alla possibilità dei committenti di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020, in tema di cd.
Superbonus 110%, come sarebbe desumibile da alcuni riferimenti del testo contrattuale, così da integrare la concreta causa negoziale (Cass. n.
10490/2006). Quindi, l'impossibilità di beneficiarne per le modifiche legislative nel frattempo intervenute, che hanno bloccato le operazioni di cessione dei crediti fiscali da parte degli istituti di credito e assicurativi, avrebbe giustificato il recesso dei convenuti, anche perché imputabile
3 all'appaltatrice che avrebbe ritardato per mesi la sottoscrizione del contratto di appalto, senza iniziare le opere entro il termine stabilito.
Comunque, i convenuti hanno escluso che la società appaltatrice abbia diritto al pagamento dei materiali, in assenza di prova della specifica attinenza ai lavori in questione ed alla stregua dell'art. 12 del contratto, in quanto a seguito del recesso del committente per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, nulla è stato consegnato dall'appaltatore, come invece specificamente previsto. Parimenti, nulla sarebbe dovuto alla società appaltatrice a titolo di mancato guadagno in mancanza di prova adeguata, anche tenuto conto del fatto che dalla visura camerale la Parte_1
non risulta essere una impresa edile, con conseguente necessità di
[...]
subappaltare i lavori.
Infine, i convenuti hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti ai ritardi dell'appaltatrice, che avrebbero cagionato la perdita delle agevolazioni fiscali e la mancata effettuazione dei lavori “trainanti”, oggetto dell'appalto di cui si tratta, e la parziale effettuazione dei collegati lavori
“trainati”, così lasciando l'edificio con opere non ultimate.
c) Esiti dell'istruttoria. La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove orali, con esclusione dei capitoli superflui o irrilevanti, e lo svolgimento di una CTU.
L'interrogatorio formale dei convenuti sul fatto che nel settembre 2021 fu richiesta una revisione del preventivo, che il rinvio dei lavori a giugno fu chiesto dal Direttore dei Lavori e che il materiale documentato fu concordato con quest'ultimo, non ha dato esito in quanto i sigg. e CP_2 CP_1
hanno riferito di non aver seguito i lavori, essendosi affidati ai genitori della prima ed al Direttore dei Lavori. Parimenti non utile si è rivelato l'interpello del sig. sul fatto che l'appalto fosse condizionato all'ottenimento Pt_1
delle agevolazioni, sul ritardo nell'approvvigionamento dei materiali e nell'inizio dei lavori, in quanto ha dichiarato di non aver seguito il cantiere.
4 Il teste , figlio del legale rappresentante, ha dichiarato Testimone_1
che nel 2021 i tecnici dei committenti hanno chiesto una modifica del preventivo. Ha poi aggiunto di aver sempre detto che non avrebbe firmato il contratto senza avere sicurezza della disponibilità dei materiali. Ha infine risposto che tutto il materiale indicato in atti è stato acquistato prima della stipula del contratto, con richiesta del DL di conservarlo per l'appalto in questione, o nel periodo immediatamente successivo, prima del recesso.
L' arch. Direttore dei Lavori, ha confermato di aver Persona_1
chiesto nel settembre 2021 la modifica dei materiali inizialmente previsti, nonché di custodire quanto reperito per l'appalto e di aver interloquito con l'appaltatrice da aprile 2021 sino a giugno 2022 sugli acquisti da effettuare.
Ha invece negato di aver chiesto lo slittamento dell'inizio dei lavori, precisando che comunque non sarebbero potuti essere eseguiti in inverno con riferimento alla realizzazione del cappotto, e che non è mai stata stabilita una data esatta di inizio, in quanto si sarebbe dovuta avere la disponibilità il materiale, al tempo di difficile reperibilità.
Infine, il CTU geom. , rispondendo ai quesiti formulati Persona_2
da questo Giudice circa il residuo di materiali riconducibili all'appalto, la congruità dei prezzi d'acquisto e la rivendibilità, nonché la correttezza dei costi indicati nella contabilità prodotta dall'attrice, ha affermato che il materiale rinvenuto nel magazzino dell'appaltatrice è imputabile al contratto ed i prezzi devono considerarsi congrui in relazione all'epoca dell'acquisto; ha determinato i prezzi attuali di rivendita, pur evidenziando la relativa difficoltà per alcune merce;
ha valutato la congruità dei costi esposti dall'appaltatrice.
2) PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA. In base all'analisi delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e dell'esito dell'istruttoria, questo Giudice è giunto al convincimento che la controversia debba essere decisa in base alla previsione contenuta nell'art. 12 del contratto
5 sottoscritto tra le parti. Tale clausola regola l'eventualità dello sforamento del termine del 15 giugno 2022 per l'inizio dei lavori, attribuendo la facoltà al committente di risolvere il contratto, senza stabilire una precisa tempistica per il relativo esercizio, con l'unica conseguenza dell'obbligo di tenere indenne l'appaltatore dei costi per i materiali acquistati, da consegnare in cantiere. La disposizione negoziale accennata risponde senza dubbio alla necessità di contemperare l'esigenza di contenere i tempi dell'esecuzione delle opere al fine di conseguire il superbonus con le difficoltà di reperimento dei materiali, così stabilendo una soglia temporale precisa e reciproci diritti dei committenti e dell'appaltatrice.
a) Legittimità del recesso ai sensi dell'art. 12 dell'appalto. Di conseguenza, il mancato avvio dei lavori entro il 15 giugno ha consentito ai sigg. e di risolvere legittimamente il contratto con la CP_1 CP_2
comunicazione del 13 agosto, avvalendosi della clausola pattizia e non della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 c.c., la cui disciplina invocata dall'attrice non è quindi applicabile.
Infatti, è pacifico che per la data fissata contrattualmente la società appaltatrice non ha iniziato le opere, tanto che non erano stati montati nemmeno i ponteggi necessari. Su quest'ultimo punto non ha trovato alcun riscontro l'affermazione della che ai ponteggi Parte_1
avrebbero dovuto pensare i committenti: nulla di tutto ciò è stabilito nel contratto o nelle comunicazioni avvenute tra le parti, anzi rinvenendosi la precisa statuizione (art. 3 commi 6° e 7°) della responsabilità del cantiere in capo all'attrice, cosicché si deve concludere che, in base all'art. 1655 c.c.,
l'appaltatore avrebbe dovuto provvedere a reperire tutti i mezzi necessari, tra cui sicuramente rientrano i ponteggi.
Non assume, poi, rilevanza il fatto che i committenti non abbiano entro quella data pagato alcun acconto: innanzitutto, la stessa attrice non ha formulato alcuna eccezione di inadempimento, che possa giustificare la
6 procrastinazione delle operazioni;
in ogni caso, è pacifico che non era stabilito un termine per il primo acconto, subordinato genericamente “alla conferma”,
e che la richiesta di pagamento sia stata recapitata solo in data 24 giugno
(n.d.r. previo invio della fattura del 13 giugno al DL e correzione della descrizione delle opere per accedere al bonus fiscale), dunque alcuni giorni dopo la scadenza del termine fissato per l'inizio dei lavori.
Infine, non è condivisibile l'argomentazione dell'attrice per cui il citato art. 12 del contratto non sarebbe applicabile, perché invocato dai convenuti solo a seguito della citazione in giudizio, senza che ne sia stato fatto cenno alcuno nelle comunicazioni precedenti, tra cui quella di recesso del 13 agosto.
Infatti, le mails dei committenti, utilizzando una terminologia atecnica ma sostanzialmente chiara, esplicitano il motivo che li ha indotti prima a chiedere la “sospensione dell'ordine” e poi la “rinuncia all'esecuzione dei lavori”, cioè
l'impossibilità di fruire del superbonus, ma ciò non è incompatibile con la previsione pattizia ed anzi è sostanzialmente ad essa riconducibile, dato che la scadenza del termine contrattuale era palese ad entrambe le parti ed è stata inequivocamente espressa la volontà di mettere fine al rapporto. Del resto, come già sottolineato in precedenza, la clausola in questione era palesemente finalizzata a regolare l'ipotesi della protrazione dell'inizio dei lavori in relazione ai possibili problemi che ciò avrebbe comportato per il conseguimento del superbonus, di cui le parti hanno senza dubbio tenuto conto nella redazione dell'assetto negoziale complessivo, come desumibile da vari indici testuali (ad es. art. 11 comma 1°). Di conseguenza, al di là delle espressioni utilizzate e del mancato esplicito riferimento all'art. 12,
l'interpretazione della dichiarazione di “recesso” dei committenti, alla luce del tenore contrattuale complessivo e del comportamento dei contraenti, si deve ritenere ascrivibile alla menzionata previsione contrattuale, da cui deriva l'esclusione delle conseguenze dell'art. 1671 c.c., tra cui la possibilità di rifusione del mancato guadagno.
7 b) Rimborso del costo dei materiali. Tuttavia, alla luce della clausola menzionata, la ha diritto al pagamento dei Parte_1
materiali approvvigionati, per un ammontare che, al netto di quanto è stato nel frattempo rivenduto, corrisponde ad euro 7.986,74, comprendendo il costo dell (euro 3.788,58), dei pannelli in schiuma fenolica da 100 mm CP_3
(euro 3428,00) e la differenza tra quanto speso e quanto ottenuto dalla rivendita dei pannelli per isolamento a cappotto da 140 mm (euro 770,16).
Tale somma è stata verificata dal CTU, che ha confermato la congruità dei prezzi di acquisto rispetto all'epoca in cui è avvenuto e della quantità di approvvigionamento.
Alla pretesa della società attrice non osta il fatto che i materiali non siano stati recapitati ai committenti come previsto in contratto: infatti, i sigg.
e nelle comunicazioni inviate hanno palesato il CP_1 CP_2
disinteresse a continuare i lavori per l'impossibilità di accedere al superbonus, tanto che non hanno mai richiesto la consegna. Dunque, la custodia della merce, di cui l'attrice si è addirittura lamentata, e la successiva rivendita, laddove è stato possibile, corrispondono indubbiamente all'interesse dei committenti e non ostano all'accoglimento della domanda, salvo il perdurante diritto dei convenuti a chiedere la consegna dei materiali ancora presenti nel magazzino della società appaltatrice.
Sulla somma indicata decorrono gli interessi legali dalla data del recesso e quelli ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla notificazione della citazione, mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, non trattandosi di un debito risarcitorio ma di un mero debito di valuta.
3) RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE. Infine, non può essere accolta la domanda risarcitoria dei convenuti, la cui quantificazione non è mai stata precisata se non con il mero riferimento all'importo di 100 mila euro contenuto nella perizia di parte. Infatti, manca la
8 prova del nesso causale tra il ritardo nell'avvio dei lavori ed il mancato conseguimento delle agevolazioni fiscali.
Del resto, la previsione contrattuale consentiva legittimamente alla società appaltatrice di procrastinare l'inizio delle opere fino al 15 giugno e sono stati gli stessi committenti con la comunicazione del 27 giugno a chiedere la sospensione dei lavori in ragione del “blocco della cessione del credito (bonus 110)”: dunque, appare assolutamente inverosimile che sia stato questo limitato lasso temporale a cagionare il mancato accesso al superbonus, che gli stessi committenti nelle loro comunicazioni riconducono ad altra causa.
4) SPESE DI LITE. La soccombenza dei convenuti giustifica la loro condanna alle spese del giudizio, quantificate in base all'importo dell'effettiva condanna, sommato all'ammontare della domanda riconvenzionale rigettata, sulla base di valori medi. Non si rinvengono i presupposti dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese attoree e delle ragioni a ciò sottese.
Invece, le spese di CTU debbono rimanere al 50% a carico di entrambe le parti, avendo implicato anche valutazioni finalizzate alla stima del mancato guadagno, che invece non è stato riconosciuto all'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto dalla dott.ssa contro Parte_1 CP_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_2
assorbita,
NN
- n solido al pagamento a favore della CP_1 CP_2 [...]
della somma di euro 7.986,74, oltre Parte_1
interessi legali dal 13.8.2022 ed interessi ex art. 1284 comma 4° dal 5.7.2023;
9 - n solido alla rifusione delle spese di lite a favore CP_1 CP_2
della quantificate in euro Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ed euro 545,00 per spese vive;
PONE in via definitiva il compenso del CTU come stabilito nel provvedimento del 19-
21/1/2025.
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 6.7.2025.
Il Giudice
RI LA
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. RI LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1262 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 R.G., promossa dalla
C.F. e P.IVA Parte_1
, con gli Avv.ti Enzo Gerosa e Sergio Severino Vergottini, P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), con gli Avv.ti Leonardo Silvestri e Francesco C.F._2
Scrivano,
CONVENUTI che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
ATTRICE
NEL MERITO: accertati i fatti di cui alle premesse all'atto di citazione, condannare i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere all'attrice:
– il mancato guadagno per complessivi Euro 20.802,43 (ossia Euro 16.067,70 per le opere di efficientamento energetico + Euro 4.734,73 per il rifacimento dell'intonaco);
– il rimborso delle spese inutilmente sostenute per l'acquisto del materiale che poi è risultato non rivendibile
(pannelli per isolamento a cappotto da 100mm in schiuma fenolica – aerogel) o è stato ceduto a terzi con una “perdita” dovuta alla differenza negativa tra il prezzo di acquisto e quello di alienazioni (pannelli per isolamento a cappotto da 140mm in polistirene espanso con grafite), per complessivi Euro 7.986,83 o altro diverso, maggiore o minore, importo che si ritenesse di giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione e interessi che quanto al periodo successivo alla domanda giudiziale si chiede siano liquidati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c..
Respingere la domanda riconvenzionale avversaria in quanto nulla e comunque inammissibile e infondata.
Spese e compenso di causa rifusi con anche condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale di controparte e all'esito per testi sui seguenti capitoli: omissis…
CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, per i motivi esposti in narrativa,
A) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
B) in via riconvenzionale, accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale dell'attrice e condannarla al risarcimento dei danni patiti dai convenuti in conseguenza di detto inadempimento relativi ai costi inutilmente sostenuti dagli stessi per lavori rimasti incompiuti stante la mancata esecuzione dell'appalto e al risarcimento dei costi relativi a tutte le opere ulteriormente necessarie per la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli stessi convenuti;
C) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande avanzate in via principale e riconvenzionale, ridurre le pretese di parte attrice nella diversa somma che sarà ritenuta dovuta sulla base delle risultanze del presente Giudizio.
Insistono per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) OGGETTO DELLA DECISIONE. La presente causa verte sulla pretesa della società attrice di ottenere dai convenuti il pagamento del mancato guadagno e delle spese inutilmente sostenute con riferimento all'appalto del
19 maggio 2022, avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di facciate, da cui i committenti hanno receduto con comunicazione del 13.8.2022.
a) Difese dell'attrice. La società appaltatrice invoca il testo del contratto, che prevedeva il raggiungimento degli standard di coibentazione necessari per l'ottenimento del superbonus e la quantificazione del corrispettivo complessivo di euro 61.396,00, con pagamento di un acconto
2 “alla conferma” di euro 19.000,00, oltre IVA, ed inizio dei lavori entro il 15
Giugno 2022.
Tuttavia, nonostante l'emissione della prima fattura relativa all'acconto in data 13.6.2025, i committenti prima hanno fatto la richiesta di sospensione dei lavori “in attesa di indicazioni governative”, accettata dall'attrice che ha risposto che “in deroga alle condizioni di contratto” avrebbe posticipato la scadenza al 27 luglio;
poi, in data 13.8.2022, hanno comunicato la “rinuncia all'esecuzione dei lavori”, “vista l' impossibilità di realizzare il lavoro con il superbonus 110 e la relativa cessione del credito”.
Alla stregua di tali premesse, la società appaltatrice ha chiesto l'applicazione dell'art. 1671 c.c., perché la mancata esecuzione del contratto sarebbe imputabile alla volontà dei committenti per cause estranee alla sfera di responsabilità dell'appaltatrice. Di conseguenza, ha chiesto di essere tenuto indenne delle spese sostenute relative al materiale acquistato per l'esecuzione dell'appalto, che non è riuscito a rivendere o ha rivenduto a prezzo più basso, da ultimo quantificate in euro 7.986,74, nonché del mancato guadagno, quantificato in euro 20.802,42 sulla base della differenza tra corrispettivo pattuito e costi risultanti dalla contabilità.
b) Difese dei convenuti. I sigg. e hanno negato di CP_1 CP_2
dovere alcunché all'attrice in quanto l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto era subordinata alla possibilità dei committenti di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 34/2020, in tema di cd.
Superbonus 110%, come sarebbe desumibile da alcuni riferimenti del testo contrattuale, così da integrare la concreta causa negoziale (Cass. n.
10490/2006). Quindi, l'impossibilità di beneficiarne per le modifiche legislative nel frattempo intervenute, che hanno bloccato le operazioni di cessione dei crediti fiscali da parte degli istituti di credito e assicurativi, avrebbe giustificato il recesso dei convenuti, anche perché imputabile
3 all'appaltatrice che avrebbe ritardato per mesi la sottoscrizione del contratto di appalto, senza iniziare le opere entro il termine stabilito.
Comunque, i convenuti hanno escluso che la società appaltatrice abbia diritto al pagamento dei materiali, in assenza di prova della specifica attinenza ai lavori in questione ed alla stregua dell'art. 12 del contratto, in quanto a seguito del recesso del committente per mancato rispetto del termine di inizio dei lavori, nulla è stato consegnato dall'appaltatore, come invece specificamente previsto. Parimenti, nulla sarebbe dovuto alla società appaltatrice a titolo di mancato guadagno in mancanza di prova adeguata, anche tenuto conto del fatto che dalla visura camerale la Parte_1
non risulta essere una impresa edile, con conseguente necessità di
[...]
subappaltare i lavori.
Infine, i convenuti hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti ai ritardi dell'appaltatrice, che avrebbero cagionato la perdita delle agevolazioni fiscali e la mancata effettuazione dei lavori “trainanti”, oggetto dell'appalto di cui si tratta, e la parziale effettuazione dei collegati lavori
“trainati”, così lasciando l'edificio con opere non ultimate.
c) Esiti dell'istruttoria. La causa è stata istruita attraverso l'assunzione di prove orali, con esclusione dei capitoli superflui o irrilevanti, e lo svolgimento di una CTU.
L'interrogatorio formale dei convenuti sul fatto che nel settembre 2021 fu richiesta una revisione del preventivo, che il rinvio dei lavori a giugno fu chiesto dal Direttore dei Lavori e che il materiale documentato fu concordato con quest'ultimo, non ha dato esito in quanto i sigg. e CP_2 CP_1
hanno riferito di non aver seguito i lavori, essendosi affidati ai genitori della prima ed al Direttore dei Lavori. Parimenti non utile si è rivelato l'interpello del sig. sul fatto che l'appalto fosse condizionato all'ottenimento Pt_1
delle agevolazioni, sul ritardo nell'approvvigionamento dei materiali e nell'inizio dei lavori, in quanto ha dichiarato di non aver seguito il cantiere.
4 Il teste , figlio del legale rappresentante, ha dichiarato Testimone_1
che nel 2021 i tecnici dei committenti hanno chiesto una modifica del preventivo. Ha poi aggiunto di aver sempre detto che non avrebbe firmato il contratto senza avere sicurezza della disponibilità dei materiali. Ha infine risposto che tutto il materiale indicato in atti è stato acquistato prima della stipula del contratto, con richiesta del DL di conservarlo per l'appalto in questione, o nel periodo immediatamente successivo, prima del recesso.
L' arch. Direttore dei Lavori, ha confermato di aver Persona_1
chiesto nel settembre 2021 la modifica dei materiali inizialmente previsti, nonché di custodire quanto reperito per l'appalto e di aver interloquito con l'appaltatrice da aprile 2021 sino a giugno 2022 sugli acquisti da effettuare.
Ha invece negato di aver chiesto lo slittamento dell'inizio dei lavori, precisando che comunque non sarebbero potuti essere eseguiti in inverno con riferimento alla realizzazione del cappotto, e che non è mai stata stabilita una data esatta di inizio, in quanto si sarebbe dovuta avere la disponibilità il materiale, al tempo di difficile reperibilità.
Infine, il CTU geom. , rispondendo ai quesiti formulati Persona_2
da questo Giudice circa il residuo di materiali riconducibili all'appalto, la congruità dei prezzi d'acquisto e la rivendibilità, nonché la correttezza dei costi indicati nella contabilità prodotta dall'attrice, ha affermato che il materiale rinvenuto nel magazzino dell'appaltatrice è imputabile al contratto ed i prezzi devono considerarsi congrui in relazione all'epoca dell'acquisto; ha determinato i prezzi attuali di rivendita, pur evidenziando la relativa difficoltà per alcune merce;
ha valutato la congruità dei costi esposti dall'appaltatrice.
2) PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA. In base all'analisi delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti e dell'esito dell'istruttoria, questo Giudice è giunto al convincimento che la controversia debba essere decisa in base alla previsione contenuta nell'art. 12 del contratto
5 sottoscritto tra le parti. Tale clausola regola l'eventualità dello sforamento del termine del 15 giugno 2022 per l'inizio dei lavori, attribuendo la facoltà al committente di risolvere il contratto, senza stabilire una precisa tempistica per il relativo esercizio, con l'unica conseguenza dell'obbligo di tenere indenne l'appaltatore dei costi per i materiali acquistati, da consegnare in cantiere. La disposizione negoziale accennata risponde senza dubbio alla necessità di contemperare l'esigenza di contenere i tempi dell'esecuzione delle opere al fine di conseguire il superbonus con le difficoltà di reperimento dei materiali, così stabilendo una soglia temporale precisa e reciproci diritti dei committenti e dell'appaltatrice.
a) Legittimità del recesso ai sensi dell'art. 12 dell'appalto. Di conseguenza, il mancato avvio dei lavori entro il 15 giugno ha consentito ai sigg. e di risolvere legittimamente il contratto con la CP_1 CP_2
comunicazione del 13 agosto, avvalendosi della clausola pattizia e non della facoltà di recesso prevista dall'art. 1671 c.c., la cui disciplina invocata dall'attrice non è quindi applicabile.
Infatti, è pacifico che per la data fissata contrattualmente la società appaltatrice non ha iniziato le opere, tanto che non erano stati montati nemmeno i ponteggi necessari. Su quest'ultimo punto non ha trovato alcun riscontro l'affermazione della che ai ponteggi Parte_1
avrebbero dovuto pensare i committenti: nulla di tutto ciò è stabilito nel contratto o nelle comunicazioni avvenute tra le parti, anzi rinvenendosi la precisa statuizione (art. 3 commi 6° e 7°) della responsabilità del cantiere in capo all'attrice, cosicché si deve concludere che, in base all'art. 1655 c.c.,
l'appaltatore avrebbe dovuto provvedere a reperire tutti i mezzi necessari, tra cui sicuramente rientrano i ponteggi.
Non assume, poi, rilevanza il fatto che i committenti non abbiano entro quella data pagato alcun acconto: innanzitutto, la stessa attrice non ha formulato alcuna eccezione di inadempimento, che possa giustificare la
6 procrastinazione delle operazioni;
in ogni caso, è pacifico che non era stabilito un termine per il primo acconto, subordinato genericamente “alla conferma”,
e che la richiesta di pagamento sia stata recapitata solo in data 24 giugno
(n.d.r. previo invio della fattura del 13 giugno al DL e correzione della descrizione delle opere per accedere al bonus fiscale), dunque alcuni giorni dopo la scadenza del termine fissato per l'inizio dei lavori.
Infine, non è condivisibile l'argomentazione dell'attrice per cui il citato art. 12 del contratto non sarebbe applicabile, perché invocato dai convenuti solo a seguito della citazione in giudizio, senza che ne sia stato fatto cenno alcuno nelle comunicazioni precedenti, tra cui quella di recesso del 13 agosto.
Infatti, le mails dei committenti, utilizzando una terminologia atecnica ma sostanzialmente chiara, esplicitano il motivo che li ha indotti prima a chiedere la “sospensione dell'ordine” e poi la “rinuncia all'esecuzione dei lavori”, cioè
l'impossibilità di fruire del superbonus, ma ciò non è incompatibile con la previsione pattizia ed anzi è sostanzialmente ad essa riconducibile, dato che la scadenza del termine contrattuale era palese ad entrambe le parti ed è stata inequivocamente espressa la volontà di mettere fine al rapporto. Del resto, come già sottolineato in precedenza, la clausola in questione era palesemente finalizzata a regolare l'ipotesi della protrazione dell'inizio dei lavori in relazione ai possibili problemi che ciò avrebbe comportato per il conseguimento del superbonus, di cui le parti hanno senza dubbio tenuto conto nella redazione dell'assetto negoziale complessivo, come desumibile da vari indici testuali (ad es. art. 11 comma 1°). Di conseguenza, al di là delle espressioni utilizzate e del mancato esplicito riferimento all'art. 12,
l'interpretazione della dichiarazione di “recesso” dei committenti, alla luce del tenore contrattuale complessivo e del comportamento dei contraenti, si deve ritenere ascrivibile alla menzionata previsione contrattuale, da cui deriva l'esclusione delle conseguenze dell'art. 1671 c.c., tra cui la possibilità di rifusione del mancato guadagno.
7 b) Rimborso del costo dei materiali. Tuttavia, alla luce della clausola menzionata, la ha diritto al pagamento dei Parte_1
materiali approvvigionati, per un ammontare che, al netto di quanto è stato nel frattempo rivenduto, corrisponde ad euro 7.986,74, comprendendo il costo dell (euro 3.788,58), dei pannelli in schiuma fenolica da 100 mm CP_3
(euro 3428,00) e la differenza tra quanto speso e quanto ottenuto dalla rivendita dei pannelli per isolamento a cappotto da 140 mm (euro 770,16).
Tale somma è stata verificata dal CTU, che ha confermato la congruità dei prezzi di acquisto rispetto all'epoca in cui è avvenuto e della quantità di approvvigionamento.
Alla pretesa della società attrice non osta il fatto che i materiali non siano stati recapitati ai committenti come previsto in contratto: infatti, i sigg.
e nelle comunicazioni inviate hanno palesato il CP_1 CP_2
disinteresse a continuare i lavori per l'impossibilità di accedere al superbonus, tanto che non hanno mai richiesto la consegna. Dunque, la custodia della merce, di cui l'attrice si è addirittura lamentata, e la successiva rivendita, laddove è stato possibile, corrispondono indubbiamente all'interesse dei committenti e non ostano all'accoglimento della domanda, salvo il perdurante diritto dei convenuti a chiedere la consegna dei materiali ancora presenti nel magazzino della società appaltatrice.
Sulla somma indicata decorrono gli interessi legali dalla data del recesso e quelli ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla notificazione della citazione, mentre non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, non trattandosi di un debito risarcitorio ma di un mero debito di valuta.
3) RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE. Infine, non può essere accolta la domanda risarcitoria dei convenuti, la cui quantificazione non è mai stata precisata se non con il mero riferimento all'importo di 100 mila euro contenuto nella perizia di parte. Infatti, manca la
8 prova del nesso causale tra il ritardo nell'avvio dei lavori ed il mancato conseguimento delle agevolazioni fiscali.
Del resto, la previsione contrattuale consentiva legittimamente alla società appaltatrice di procrastinare l'inizio delle opere fino al 15 giugno e sono stati gli stessi committenti con la comunicazione del 27 giugno a chiedere la sospensione dei lavori in ragione del “blocco della cessione del credito (bonus 110)”: dunque, appare assolutamente inverosimile che sia stato questo limitato lasso temporale a cagionare il mancato accesso al superbonus, che gli stessi committenti nelle loro comunicazioni riconducono ad altra causa.
4) SPESE DI LITE. La soccombenza dei convenuti giustifica la loro condanna alle spese del giudizio, quantificate in base all'importo dell'effettiva condanna, sommato all'ammontare della domanda riconvenzionale rigettata, sulla base di valori medi. Non si rinvengono i presupposti dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese attoree e delle ragioni a ciò sottese.
Invece, le spese di CTU debbono rimanere al 50% a carico di entrambe le parti, avendo implicato anche valutazioni finalizzate alla stima del mancato guadagno, che invece non è stato riconosciuto all'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto dalla dott.ssa contro Parte_1 CP_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] CP_2
assorbita,
NN
- n solido al pagamento a favore della CP_1 CP_2 [...]
della somma di euro 7.986,74, oltre Parte_1
interessi legali dal 13.8.2022 ed interessi ex art. 1284 comma 4° dal 5.7.2023;
9 - n solido alla rifusione delle spese di lite a favore CP_1 CP_2
della quantificate in euro Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ed euro 545,00 per spese vive;
PONE in via definitiva il compenso del CTU come stabilito nel provvedimento del 19-
21/1/2025.
MANDA alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 6.7.2025.
Il Giudice
RI LA
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