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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°251/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024, previa breve discussione sui chiarimenti richiesti, vertente
TRA
, da Lamezia Terme (CZ), C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Fabrizio Falvo, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via Adda n°22, elegge domicilio, in virtù di procura speciale in atti, Istante-Opponente
E
C.F./P.I. con sede in , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco
Annunziata del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Bruno Famularo in Lamezia Terme (CZ), Via E. R. De Medici n°31;
Resistente-Opposta
E
La società , con sede legale in Conegliano (TV), C.F./P.I. e per essa, CP_2 P.IVA_2 con sede legale in Milano, C.F./P.I. Controparte_3
, in forza di procura speciale del 22.6.2020, per notaio , in atti, in P.IVA_3 Persona_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia
GUGLIOTTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, alla Via Alberto Mario n°81, in virtù di procura a lite in atti del giudizio, Resistente intervenuta e subentrata
E
pagina 1 di 11 , deceduto in Controparte_4 Parte_2
Lamezia Terme il 02.01.2017, C.F. , in persona del curatore nominato Avv. CodiceFiscale_2
Federica CARIO, giusto provvedimento del Tribunale di Lametia Terme del 15.3.2018 e 12.4.2018,
Convenuta Contumace
OGGETTO: Opposizione di terzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n°69/2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierna parte ricorrente con giudizio iscritto il 17.02.2020, introduceva il giudizio di merito, del giudizio esecutivo immobiliare iscritto al n°38/2018 di R.G.E. Immob., riproponendo in sintesi le ragioni dell'opposizione di terzo, ex art. 619 cpc, avanzate dinanzi al G.E. e che erano state rigettate, con Ordinanza del 22.11.2019, ed ancor prima veniva rigettata l'istanza avanzata dalla
[...] per le stesse ragioni avverso l'ordinanza di vendita dei beni staggiti, sui quali l'odierna Parte_1 istante riteneva il proprio diritto d'abitazione, ex art. 540 c.c. 2°c., opponibile al creditore procedente.
In sintesi l'odierna parte ricorrente, sostiene che il diritto di abitazione, nascente dal matrimonio con il de cuius, , debitore esecutato, sia opponibile alla procedura esecutiva e, pertanto, Parte_2 chiedeva che “… in via prioritaria che venga revocata l'ordinanza di vendita del bene ed emessa eventualmente nuova ordinanza, prodromica al bando successivo, che dichiari l'esistenza del diritto in questione. In via più gradata ed eventuale che venga disposta la rinnovazione della perizia estimativa in atti, onerando il consulente di rivalutare l'immobile pignorato tenendo conto del diritto di abitazione spettante alla sig.ra quantificando sia il valore di esso, sia il residuo valore del bene Pt_1 con riferimento alla nuda proprietà …” .
Nell'introdurre tempestivamente il presente giudizio, ed integrato il contraddittorio, nel costituirsi la parte opposta, contestava l'assunto evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ed infondata anche nel merito, atteso che il diritto d'abitazione è sorto con la morte del coniuge dell'opponente, mentre l'iscrizione ipotecaria sull'immobile esecutato era antecedente, concludeva per il rigetto e la conferma del provvedimento del G.E. del 22.11.2019, il tutto con rigetto dell'opposizione e spese di lite. pagina 2 di 11 Orbene, con l'istanza del 12.07.2019, parte istante, chiedeva la revoca dell'ordinanza di vendita con l'emissione di un'altra che contenesse, contemplasse e dichiarasse il diritto d'abitazione vantato dalla successivamente con il deposito di un'opposizione ex art. 619 cpc in data Parte_1
28.10.2019, ribadiva in sintesi le stesse richieste proponendo opposizione avverso:
1) provvedimento di disposizione della vendita e di delega delle relative operazioni peritali reso in data
27.05.2019;
2) ordine di liberazione emesso dal G.E. in data 04.10.2019 e comunicata il 09.10.2019.
Ebbene, con due distinte Ordinanze il G.E., ha rigettato, con motivazioni molto chiare e precise, prima l'istanza del 12.07.2019, con ordinanza del 12.09.2019, e successivamente con ordinanza del
22.11.2019 la proposta opposizione di terzo avanzata dalla del 28.10.2019 e che ha Parte_1 dato l'imput al presente giudizio.
Il creditore procedente ed opposto sia nella fase dinanzi al G.E. che in quella di merito, chiedeva il rigetto delle proposte opposizioni e richieste a sostegno delle tesi del G.E. e precisando, in questa fase di merito che, oltre all'inammissibilità ed improcedibilità per tardività dell'opposizione, il diritto d'abitazione era sorto con la morte del debitore, , in favore della coniuge e vedova, Parte_2
Sig.ra ma l'iscrizione ipotecaria sull'immobile era stata trascritta precedentemente Parte_1 al sorgere di detto diritto d'abitazione e non poteva esser opponibile al creditore precedente che ben poteva procedere all'esecuzione senza che si tenesse conto di detto diritto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
L'opposizione a parere di questo Giudicante non può essere accolta.
Riguardo alla tempestività dell'opposizione ex art. 619 cpc questa deve ritenersi tardiva, e, quindi inammissibile, atteso che veniva proposta avverso: a) il provvedimento di disposizione della vendita e di delega delle relative operazioni peritali reso in data 27.05.2019; e b) l'ordine di liberazione emesso dal G.E. in data 04.10.2019 e comunicata il 09.10.2019.
Riguardo al punto a) risulta tardiva ed inammissibile, poiché proposta oltre 20 gg ex art. 617 cpc ed al limite avrebbe dovuto proporsi opposizione all'ordinanza del 12.09.2019 emessa dal G.E. a seguito dell'istanza del 12.07.2019, per come del resto evidenziato dal G.E. nell'Ordinanza del 22.11.2029, mentre riguardo al punto b), questa ove ritenuta ammissibile, perché proposta tempestivamente, è infondata nel merito per le ragioni che di seguito saranno esposte e che riguardano la valutazione nel merito di tutte le ragioni dell'opposizione di terzo, i cui rilievi in essa contenuti risultano non accoglibili anche nel merito.
Si rende necessario fare una breve sintesi dei fatti.
pagina 3 di 11 Il proprietario del bene staggito e posto in vendita era un'immobile ad uso abitativo di proprietà del de cuius Sig. ed utilizzato dallo stesso e dalla coniuge, quale casa Parte_2 Parte_1 coniugale.
Su detto abitazione il faceva iscrivere ipoteca, in data 14.06.2010, per il rilascio e la stipula di Pt_2 un mutuo fondiario del 10.06.2010, che contraeva con la . Controparte_1
In data 02.10.2017 avveniva la premorienza del signor , che da dicembre 2016 Parte_2 iniziava ad essere inadempiente e poiché non vi era stata accettazione dell'eredità degli aventi diritto e chiamati all'eredità su istanza del creditore procedente, , che intendeva CP_1 Controparte_1 recuperare il credito residuo, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato la giacenza dell'eredità del debito con decreti del 15.3.2018-12.4.2018 nominando quale curatore l'Avv. Federica Cario del Foro di
Lamezia Terme.
Veniva, quindi, incardinata la procedura esecutiva n°38/2018 di R.g.e. immob., nei confronti della curatela dell'eredità giacente del sig. . Parte_2
Con Ordinanza del 27.05.2019 il G.E. disponeva la vendita del bene ipoteca e pignorato, a seguito della quale la Sig.ra avanzava le sue pretese, prima con l'istanza del 12.07.2019 e Parte_1 poi con il ricorso in opposizione del 28.10.2019 con richiesta di sospensiva.
Qui di seguito vengono riportate le ordinanze del G.E., che questo Giudice fa proprie nella sua interezza nelle ragioni a sostegno delle ragioni del mancato accoglimento della presente domanda giudiziaria ed a cui seguiranno le ulteriori motivazioni a conferma delle ragioni dei dinieghi del G.E..
Giova precisare che nel giudizio di merito, si costituiva la , alla quale, però Controparte_1 subentrava la Società alla quale nelle more era stato ceduto il credito (doc. in atti), e CP_2 che a sua volta dava incarico per il recupero giudiziale del credito alla Controparte_5
ma, nonostante ciò, l'originario creditore ha inteso continuare a presenziare in giudizio, senza
[...] giustificarne le ragioni, e né la subentrata ha al riguardo fatto alcun rilievo.
Tutto ciò premesso, sulle circostanze in contestazione e riguardanti il diritto d'abitazione, il G.E. motivava il diniego della richiesta avanzata il 12.07.2019 :
“… letta l'istanza, depositata in data 12.07.2019, con cui coniuge del debitore defunto Parte_1
, in considerazione dell'opponibilità al pignorante del proprio diritto di abitazione ex lege Parte_2 ex art. 540 co. 2 c.c., ha chiesto la revoca dell'ordinanza di vendita e l'emissione di nuova ordinanza che
“dichiari l'esistenza del diritto in questione” e, in via gradata, la rinnovazione della perizia di stima, affinché l'esperto rivaluti l'immobile tenendo conto del predetto diritto di abitazione, quantificando, quindi, il valore della sola nuda proprietà; lette le note difensive depositate, sua sponte, dal procedente in data 04.09.2019, con cui si contesta la ritualità e fondatezza della predetta istanza;
pagina 4 di 11 premesso che, per un verso, il g.e. non ha alcun potere cognitorio e quindi non può “accertare diritti” ma, esclusivamente, governare l'esecuzione e, quindi, dirigere il contenuto e il fine degli atti della procedura, e che, per altro verso, l'istanza deve, quindi, essere interpretata siccome tesa a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice dell'esecuzione di individuare, ai soli fini della vendita (e senza alcuna attitudine al giudicato o ad accertamento di sorta), il diritto da liquidare e il valore del bene staggito da porre a base d'asta, sicché, con tali precisazioni, l'istanza deve ritenersi ammissibile e rituale, pur non essendo stata proposta opposizione di terzo, e ciò in quanto, appunto, tesa a richiamare l'attenzione del g.e. su profili che egli avrebbe potuto anche rilevare d'ufficio; ritenute, nel merito, non condivisibili le difese dell'istante, atteso che la chiara – e pienamente condivisibile – giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie (cfr. Cass. N. 643 del 13.01.2009) si
è così espressa: “L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato
(art. 756 cod. civ.). Il problema posto … è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale. Se i diritti parziari in questione costituiscano oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vadano ricondotti nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari, ciò non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredità gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario” concludendo nel senso che “Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2. Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo”: tale principio, in ragione delle argomentazioni su cui si fonda, è applicabile tanto nel caso in cui il decesso del debitore avvenga dopo la notifica del pignoramento tanto nel caso in cui l'esecuzione sia iniziata contro gli eredi (o, come nel presente caso, contro l'eredità giacente) dopo la morte del debitore e ciò in quanto, tanto nell'un caso quanto nell'altro, ciò che rileva è che il bene entra nell'eredità gravato da ipoteca iscritta in danno del debitore quando egli era in vita e, quindi, per ciò solo, il creditore, con la costituzione della garanzia, acquista il diritto di espropriare i beni e l'intero diritto che faceva capo al debitore, anche se i beni siano trasferiti per effetto di successione;
in particolare, poi, ove il trasferimento dell'immobile pignorato in favore di creditore del defunto sia oggetto di legato (tale dovendosi qualificare, per opinione maggioritaria, cui ha espressamente aderito la stessa difesa dell'istante, il diritto di abitazione ex art. 540 c.c.), trova applicazione il disposto dell'art. 756
c.c.; pagina 5 di 11 concluso che, pertanto, l'inopponibilità del diritto di abitazione al creditore pignorante (e, quindi, al futuro aggiudicatario, per come prevede l'art. 2919 c.c. ultimo inciso) trova il suo fondamento nella previsione degli artt. 2808 ss. C.c. e nella previsione dell'art. 756 c.c. e, quindi, a prescindere da qualsiasi disquisizione in merito alla trascrivibilità o meno dell'acquisto del diritto di abitazione e all'applicazione o meno del principio dell'anteriorità della trascrizione ex art. 2644 c.c.; osservato che, di contro, tutti gli arresti di legittimità invocati dalla difesa dell'istante, pur compiutamente letti alla luce della rispettiva integrale motivazione, si appalesano eccentrici rispetto alla questione circa l'opponibilità del diritto di abitazione al creditore ipotecario del defunto, afferendo, invece, ad altre e diverse questioni, vale a dire ai conflitti tra legatario ed eredi (Cass. SU 4847/2013, Cass. 6625/2012) o tra legatario e creditori dell'erede (e non creditore del defunto) (Cass.10014/2003) o, addirittura, alla non riconoscibilità del diritto di abitazione al coniuge separato (Cass. 22456/2014);
P.Q.M.
rigetta l'istanza; manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al delegato/custode.
Lamezia Terme, 12.09.2019 dott.ssa Persona_2
…”
*******
Mentre, riguardo all'opposizione ex art. 619 cpc del 28.10.2019 così motivava:
“… letto il ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. depositato, in data 28.10.2019, da Parte_1 sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20.11.2019; osservato, in punto di fumus boni iuris, che, alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase, l'opposizione si profili presumibilmente inammissibile, giacché l'istante avrebbe dovuto impugnare con tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. il provvedimento depositato in data
12.09.2019 e comunicato dal custode giudiziario in data 23.09.2019 (data di decorrenza, quindi, del termine perentorio di venti giorni per impugnare il provvedimento) e ciò in quanto:
1. Nella scelta tra le due alternative, ovvero proporre da subito opposizione ex art. 619 c.p.c. o fare istanza al g.e. sollecitando l'esercizio dei suoi poteri officiosi, la ha scelto la seconda via, rimanendo, quindi, soggetta alle Pt_1 conseguenze processuali dell'opzione prescelta, che avrebbe imposto all'istante di attivarsi per la rimozione dell'atto esecutivo (id est, il rigetto della sua istanza depositata in data 12.07.2019 per ritenuta inopponibilità del diritto di abitazione al creditore ipotecario) dal quale ritiene di essere pregiudicata;
2. Lo strumento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (rimedio che l'istante non ha azionato inizialmente, preferendo optare per l'alternativa) non può consentire di “recuperare” quelle facoltà di impugnazione che avrebbero potuto e dovuto essere veicolate attraverso una tempestiva opposizione agli atti esecutivi (alla quale sono pagina 6 di 11 legittimati non solo le parti della procedura in senso stretto ma anche i terzi che, in ragione dell'oggetto dell'atto esecutivo che si assume viziato o illegittimo, da quest'ultimo siano pregiudicati), tant'è che, in concreto, il ricorso è strutturato a tutti gli effetti come un'impugnazione avverso il provvedimento depositato in data 12.09.2019; ritenuto che, ove mai il ricorso fosse ammissibile, esso pare appalesarsi, comunque, privo di presumibile fondatezza nel merito, per le ragioni già evidenziate nel decreto di fissazione di udienza, che qui si ribadiscono;
atteso, infatti, che le argomentazioni spese non sono in grado di inficiare le ragioni già illustrate nel provvedimento depositato in data 12.09.2019, e, in particolare, i principi espressi dalla Suprema Corte nel precedente ivi citato (Cass. 463/2009), secondo cui:
1. L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 cod. civ.);
2. La disposizione si applica anche all'ipotesi in cui l'immobile gravato da ipoteca divenga oggetto, a seguito della morte del debitore, di legato ex lege in favore del coniuge superstite ex art. 540 c.c., in quanto ciò che conta è che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredità gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario;
3.
Come rilevato nel citato provvedimento, tanto comporta che il creditore, con la costituzione della garanzia, acquista il diritto di espropriare i beni e l'intero diritto (cioè, la piena proprietà, senza alcun concorrente diritto altrui), non essendogli opponibile, in alcuna misura e sotto alcun profilo, il diritto di abitazione ex lege sorto successivamente alla costituzione di ipoteca;
4. Al coniuge spetterà, come argomentato dalla
Suprema Corte nell'arresto sopra indicato, “all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo”: in altri termini, l'aggiudicazione, all'esito del processo esecutivo, estingue il diritto del coniuge e il diritto reale si converte in equivalente monetario;
5. Tanto implica, com'è evidente, che il diritto del coniuge non sopravvive all'aggiudicazione a seguito di vendita forzata e, quindi, che il bene viene venduto (e deve essere venduto) come libero e ciò in quanto il creditore munito di ipoteca sorta anteriormente alla morte ha diritto di subastare il bene come libero;
rilevato che la ritenuta carenza del fumus boni iuris rende superflua la valutazione in ordine all'esistenza del periculum in mora; considerato che, con sentenza n. 22033 del 24 ottobre 2011, la Suprema Corte, facendo applicazione della propria funzione nomofilattica, ha statuito che il giudice dell'esecuzione, quando pronuncia sull'istanza di sospensione avanzata in seno all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, deve provvedere sulle spese, che in questa sede vengono regolate secondo il principio generale della soccombenza e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione e di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di liberazione;
pagina 7 di 11 assegna alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni – decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, in caso di proposizione del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il collegio definirà il reclamo – per l'introduzione del giudizio di merito secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà; condanna l'opponente alla rifusione, in favore del creditore procedente, Controparte_1
P.a., delle competenze della presente fase sommaria, che si liquidano in complessivi euro 3000,00,
[...] oltre rimb. Forf. Spese gen. Iva e c.f.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 22.11.2019 dott.ssa …” Persona_2
A conferma di quanto sostenuto dal G.E., la giurisprudenza che si riscontra sull'art. 540 c.c. è molta, ed ognuna prende in esame casi, ipotesi e circostanze ben precise, sulle quali si è espressa la Suprema
Corte.
Una circostanza certamente comune a tutte le decisioni è che il diritto di abitazione, come nel caso di cui ci si occupa, sorge con la premorienza del coniuge.
Per cui i precedenti giurisprudenziali devono essere applicati solo a casi analoghi.
Giova precisare che l'art. 1022 del Cod. Civ. definisce l'abitazione come il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia e proprio per la sua natura di diritto “reale”, il diritto di abitazione può essere costituito mediante testamento, usucapione e contratto, da stipularsi in tale ultimo caso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La legge, poi, in caso di morte del coniuge, riserva a quello superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, anche qualora concorra alla successione con altri chiamati all'eredità.
Applicando questi concetti a quanto viene a verificarsi quando uno o più creditori, con titolo esecutivo, aggredisce per soddisfare il proprio credito l'immobile gravato da un diritto di abitazione,
La giurisprudenza consolidata e costante e che è che l'esistenza di tale diritto reale di godimento su un cespite non impedisca l'espropriazione forzata e la vendita del diritto di piena proprietà sul medesimo, con la conseguenza che la costituzione del diritto di abitazione non inficia il diritto dei creditori di soddisfarsi su beni intestati per la piena proprietà al proprio debitore esecutato, semmai viene in rilievo la questione dell'opponibilità o meno di tale diritto alla procedura esecutiva.
Quindi, diventa, derimente la data di trascrizione dell'atto costitutivo del diritto di abitazione, il quale ove sorga successivamente alla trascrizione del pignoramento, l'immobile potrà essere certamente pagina 8 di 11 venduto come libero e pertanto non subirà alcuna riduzione di valore, salvi i costi per la eventuale liberazione, allo stesso modo potrà procedere alla vendita dell'immobile libero quando la trascrizione del diritto di abitazione manchi del tutto, ovvero quando sia precedente a quella del pignoramento, ma successiva all'iscrizione ipotecaria del creditore procedente (o intervenuto), vincolo che garantisce a quest'ultimo l'inopponibilità dei successivi atti “pregiudizievoli”.
Fattispecie in esame.
In tal caso, stante l'inefficacia del diritto di abitazione in pregiudizio dei creditori, lo stesso è destinato ad estinguersi, in caso di vendita dell'immobile, con l'emissione del decreto di trasferimento, spettando eventualmente al coniuge superstite, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo, così come ha precisato e disposto la S.C. con la richiamata sentenza n°463/2009.
In tal caso, non essendo opponibile, non può gravarsi la vendita del bene pignorato dal diritto di abitazione che non poteva esser pregiudicato dagli atti espropriativi, solo in tal caso nell'avviso di vendita verrà, dunque, data avvertenza dell'esistenza del diritto di abitazione con l'indicazione dell'atto costitutivo di tale diritto, della data e della trascrizione, nonché del soggetto beneficiario.
Il diritto di abitazione è riconosciuto al coniuge anche se questo non acquisisce la qualità di erede (e, quindi, anche in caso di rinuncia all'eredità, come nel caso oggetto di valutazione) ed è considerato dalla giurisprudenza come un legato ex lege che, cioè, si acquisisce, alla ricorrenza dei presupposti, per effetto di legge e proprio in virtù di tale ultima qualità (legato ex lege) la giurisprudenza di legittimità trae alcuni corollari e cioè che in primo luogo, il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione all'apertura della successione e, dunque, alla morte del coniuge (appunto come un legato di specie ex art. 649 c.c.) e in secondo luogo – e soprattutto – il diritto di abitazione si costituisce per effetto normativo indipendentemente dalla sua pubblicità nei registri immobiliari, al cui regime di opponibilità resta sottratto.
Il caso che è sottoposto a questo Giudicante è quello di un diritto di abitazione che sorge con la morte del de cuius, ma successivo alla trascrizione ipotecaria fatta fare dal titolare del diritto di proprietà, che era il de cuius; per cui quando l'immobile pignorato appartiene al debitore originario, sul quale sorge alla sua morte, da parte del coniuge convivente, il diritto di abitazione, la vendita forzata dell'intera proprietà è legittima, se l'iscrizione ipotecaria è precedente al sorgere di diritto ed in questo scenario, il diritto di abitazione non si estingue, ma si converte nel suo equivalente monetario, con ciò si va a significare che il valore di tale diritto verrà calcolato e considerato in sede di distribuzione del ricavato della vendita, garantendo una tutela economica al titolare, ma non impedendo la liquidazione del bene per soddisfare i creditori.
pagina 9 di 11 È sufficiente osservare, in proposito, in primo luogo, che i precedenti richiamati da parte istante riguardano fattispecie del tutto diverse da quella di cui al presente giudizio e, precisamente, che riguarda, per come già evidenziato, l'ipotesi in cui il coniuge superstite, non esecutato, faccia valere (ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) l'opponibilità del proprio diritto di abitazione, acquisito ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., nei confronti del creditore che abbiano pignorato l'immobile successivamente al sorgere del diritto di abitazione, ma dove precedentemente era stata trascritta ipoteca volontaria da parte del de cuius.
Quanto sin qui si è esposto è chiarito, ove si avessero dubbi, dalla S.C. Sez. III^ Civ. n°7776/2016, la quale ha avuto modo di precisare e chiarire ulteriormente, la questione riguardante l'opponibilità del diritto di abitazione trascritto in data anteriore al pignoramento, ma successivamente all'iscrizione ipotecaria presa a favore del creditore procedente.
Il caso esaminato, riguarda il caso del diritto di abitazione nascente dalla separazione tra coniugi e dell'assegnazione della casa familiare alla coniuge con prole, ma con identiche circostanze, proprietà dell'altro coniuge che ha iscritto ipoteca precedentemente all'assegnazione con provvedimento giudiziale all'altro coniuge della casa familiare, e dove quest'ultimo lamenta l'esecuzione sull'immobile assegnato per le ragioni simili a quella dell'odierna parte opponente.
La Corte al riguardo fa una panoramica giurisprudenziale e normativa e conclude affermando che “…
Come dedotto col primo motivo di ricorso, perciò, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull'immobile prima della trascrizione del detto provvedimento.
Siffatta inopponibilità sta a significare che il creditore ipotecario può far subastare l'immobile come libero, in quanto, come dedotto col terzo motivo, il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale. …” .
Precisa la S.C. che “… Tuttavia - in mancanza di norme che tale effetto specificamente prevedano, dettandone limiti e condizioni- il valore d'uso del bene non può essere sottratto al diritto del creditore ipotecario: questi ne ha "prenotato" la realizzazione mediante l'iscrizione della garanzia reale che gli attribuisce il diritto di far espropriare il bene nell'intero suo valore, d'uso e di scambio, anche nei confronti del terzo acquirente (arg. ex art. 2808 c.c.).
Argomentare nel senso della prevalenza, in ogni caso, del diritto del coniuge assegnatario perchè riconosciuto nell'interesse dei figli (arg. ex art. 155 quater c.c., comma 1, primo inciso) significherebbe che l'ordinamento verrebbe ad accordare maggiore tutela al coniuge che, dopo l'iscrizione di ipoteca, abbia avuto attribuito il diritto parziale rispetto al coniuge (convivente con i figli) che, per ipotesi, abbia conseguito la piena proprietà del bene ipotecato.
pagina 10 di 11 A maggior ragione, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento, in primo luogo del principio per il quale nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non è consentito al coniuge assegnatario di trovarsi di fronte ai terzi titolari di diritti preesistenti sul bene in una posizione giuridica migliore di quella nella quale si sarebbe trovato il coniuge titolare del diritto di proprietà, con l'unico limite che i diritti preesistenti vantati da terzi gli saranno opponibili in quanto trascritti o iscritti prima del provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 2644 c.c..
Ragioni di interpretazione letterale e sistematica dell'unica norma applicabile nella specie inducono perciò ad affermare il principio di diritto per il quale l'art. 155 quater c.c., laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero. …”
Da quanto sopra è del tutto evidente che le decisioni del G.E. vanno, per come già detto, non solo condivise, ma confermate nel merito, in particolare quella l'ordinanza del 22.11.2029 di rigetto della fase cautelare dell'opposizione ex art. 619 cpc.
Conseguenza di quanto sopra è il rigetto dell'opposizione, le spese di lite di questa fase di merito, si ritiene vadano compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice Civile – Sezione Contenzioso Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta la domanda di merito proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Lamezia Terme il 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°251/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024, previa breve discussione sui chiarimenti richiesti, vertente
TRA
, da Lamezia Terme (CZ), C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Fabrizio Falvo, presso il cui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via Adda n°22, elegge domicilio, in virtù di procura speciale in atti, Istante-Opponente
E
C.F./P.I. con sede in , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco
Annunziata del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Bruno Famularo in Lamezia Terme (CZ), Via E. R. De Medici n°31;
Resistente-Opposta
E
La società , con sede legale in Conegliano (TV), C.F./P.I. e per essa, CP_2 P.IVA_2 con sede legale in Milano, C.F./P.I. Controparte_3
, in forza di procura speciale del 22.6.2020, per notaio , in atti, in P.IVA_3 Persona_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia
GUGLIOTTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, alla Via Alberto Mario n°81, in virtù di procura a lite in atti del giudizio, Resistente intervenuta e subentrata
E
pagina 1 di 11 , deceduto in Controparte_4 Parte_2
Lamezia Terme il 02.01.2017, C.F. , in persona del curatore nominato Avv. CodiceFiscale_2
Federica CARIO, giusto provvedimento del Tribunale di Lametia Terme del 15.3.2018 e 12.4.2018,
Convenuta Contumace
OGGETTO: Opposizione di terzo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.
n°69/2009.
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Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierna parte ricorrente con giudizio iscritto il 17.02.2020, introduceva il giudizio di merito, del giudizio esecutivo immobiliare iscritto al n°38/2018 di R.G.E. Immob., riproponendo in sintesi le ragioni dell'opposizione di terzo, ex art. 619 cpc, avanzate dinanzi al G.E. e che erano state rigettate, con Ordinanza del 22.11.2019, ed ancor prima veniva rigettata l'istanza avanzata dalla
[...] per le stesse ragioni avverso l'ordinanza di vendita dei beni staggiti, sui quali l'odierna Parte_1 istante riteneva il proprio diritto d'abitazione, ex art. 540 c.c. 2°c., opponibile al creditore procedente.
In sintesi l'odierna parte ricorrente, sostiene che il diritto di abitazione, nascente dal matrimonio con il de cuius, , debitore esecutato, sia opponibile alla procedura esecutiva e, pertanto, Parte_2 chiedeva che “… in via prioritaria che venga revocata l'ordinanza di vendita del bene ed emessa eventualmente nuova ordinanza, prodromica al bando successivo, che dichiari l'esistenza del diritto in questione. In via più gradata ed eventuale che venga disposta la rinnovazione della perizia estimativa in atti, onerando il consulente di rivalutare l'immobile pignorato tenendo conto del diritto di abitazione spettante alla sig.ra quantificando sia il valore di esso, sia il residuo valore del bene Pt_1 con riferimento alla nuda proprietà …” .
Nell'introdurre tempestivamente il presente giudizio, ed integrato il contraddittorio, nel costituirsi la parte opposta, contestava l'assunto evidenziando l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ed infondata anche nel merito, atteso che il diritto d'abitazione è sorto con la morte del coniuge dell'opponente, mentre l'iscrizione ipotecaria sull'immobile esecutato era antecedente, concludeva per il rigetto e la conferma del provvedimento del G.E. del 22.11.2019, il tutto con rigetto dell'opposizione e spese di lite. pagina 2 di 11 Orbene, con l'istanza del 12.07.2019, parte istante, chiedeva la revoca dell'ordinanza di vendita con l'emissione di un'altra che contenesse, contemplasse e dichiarasse il diritto d'abitazione vantato dalla successivamente con il deposito di un'opposizione ex art. 619 cpc in data Parte_1
28.10.2019, ribadiva in sintesi le stesse richieste proponendo opposizione avverso:
1) provvedimento di disposizione della vendita e di delega delle relative operazioni peritali reso in data
27.05.2019;
2) ordine di liberazione emesso dal G.E. in data 04.10.2019 e comunicata il 09.10.2019.
Ebbene, con due distinte Ordinanze il G.E., ha rigettato, con motivazioni molto chiare e precise, prima l'istanza del 12.07.2019, con ordinanza del 12.09.2019, e successivamente con ordinanza del
22.11.2019 la proposta opposizione di terzo avanzata dalla del 28.10.2019 e che ha Parte_1 dato l'imput al presente giudizio.
Il creditore procedente ed opposto sia nella fase dinanzi al G.E. che in quella di merito, chiedeva il rigetto delle proposte opposizioni e richieste a sostegno delle tesi del G.E. e precisando, in questa fase di merito che, oltre all'inammissibilità ed improcedibilità per tardività dell'opposizione, il diritto d'abitazione era sorto con la morte del debitore, , in favore della coniuge e vedova, Parte_2
Sig.ra ma l'iscrizione ipotecaria sull'immobile era stata trascritta precedentemente Parte_1 al sorgere di detto diritto d'abitazione e non poteva esser opponibile al creditore precedente che ben poteva procedere all'esecuzione senza che si tenesse conto di detto diritto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente.
L'opposizione a parere di questo Giudicante non può essere accolta.
Riguardo alla tempestività dell'opposizione ex art. 619 cpc questa deve ritenersi tardiva, e, quindi inammissibile, atteso che veniva proposta avverso: a) il provvedimento di disposizione della vendita e di delega delle relative operazioni peritali reso in data 27.05.2019; e b) l'ordine di liberazione emesso dal G.E. in data 04.10.2019 e comunicata il 09.10.2019.
Riguardo al punto a) risulta tardiva ed inammissibile, poiché proposta oltre 20 gg ex art. 617 cpc ed al limite avrebbe dovuto proporsi opposizione all'ordinanza del 12.09.2019 emessa dal G.E. a seguito dell'istanza del 12.07.2019, per come del resto evidenziato dal G.E. nell'Ordinanza del 22.11.2029, mentre riguardo al punto b), questa ove ritenuta ammissibile, perché proposta tempestivamente, è infondata nel merito per le ragioni che di seguito saranno esposte e che riguardano la valutazione nel merito di tutte le ragioni dell'opposizione di terzo, i cui rilievi in essa contenuti risultano non accoglibili anche nel merito.
Si rende necessario fare una breve sintesi dei fatti.
pagina 3 di 11 Il proprietario del bene staggito e posto in vendita era un'immobile ad uso abitativo di proprietà del de cuius Sig. ed utilizzato dallo stesso e dalla coniuge, quale casa Parte_2 Parte_1 coniugale.
Su detto abitazione il faceva iscrivere ipoteca, in data 14.06.2010, per il rilascio e la stipula di Pt_2 un mutuo fondiario del 10.06.2010, che contraeva con la . Controparte_1
In data 02.10.2017 avveniva la premorienza del signor , che da dicembre 2016 Parte_2 iniziava ad essere inadempiente e poiché non vi era stata accettazione dell'eredità degli aventi diritto e chiamati all'eredità su istanza del creditore procedente, , che intendeva CP_1 Controparte_1 recuperare il credito residuo, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato la giacenza dell'eredità del debito con decreti del 15.3.2018-12.4.2018 nominando quale curatore l'Avv. Federica Cario del Foro di
Lamezia Terme.
Veniva, quindi, incardinata la procedura esecutiva n°38/2018 di R.g.e. immob., nei confronti della curatela dell'eredità giacente del sig. . Parte_2
Con Ordinanza del 27.05.2019 il G.E. disponeva la vendita del bene ipoteca e pignorato, a seguito della quale la Sig.ra avanzava le sue pretese, prima con l'istanza del 12.07.2019 e Parte_1 poi con il ricorso in opposizione del 28.10.2019 con richiesta di sospensiva.
Qui di seguito vengono riportate le ordinanze del G.E., che questo Giudice fa proprie nella sua interezza nelle ragioni a sostegno delle ragioni del mancato accoglimento della presente domanda giudiziaria ed a cui seguiranno le ulteriori motivazioni a conferma delle ragioni dei dinieghi del G.E..
Giova precisare che nel giudizio di merito, si costituiva la , alla quale, però Controparte_1 subentrava la Società alla quale nelle more era stato ceduto il credito (doc. in atti), e CP_2 che a sua volta dava incarico per il recupero giudiziale del credito alla Controparte_5
ma, nonostante ciò, l'originario creditore ha inteso continuare a presenziare in giudizio, senza
[...] giustificarne le ragioni, e né la subentrata ha al riguardo fatto alcun rilievo.
Tutto ciò premesso, sulle circostanze in contestazione e riguardanti il diritto d'abitazione, il G.E. motivava il diniego della richiesta avanzata il 12.07.2019 :
“… letta l'istanza, depositata in data 12.07.2019, con cui coniuge del debitore defunto Parte_1
, in considerazione dell'opponibilità al pignorante del proprio diritto di abitazione ex lege Parte_2 ex art. 540 co. 2 c.c., ha chiesto la revoca dell'ordinanza di vendita e l'emissione di nuova ordinanza che
“dichiari l'esistenza del diritto in questione” e, in via gradata, la rinnovazione della perizia di stima, affinché l'esperto rivaluti l'immobile tenendo conto del predetto diritto di abitazione, quantificando, quindi, il valore della sola nuda proprietà; lette le note difensive depositate, sua sponte, dal procedente in data 04.09.2019, con cui si contesta la ritualità e fondatezza della predetta istanza;
pagina 4 di 11 premesso che, per un verso, il g.e. non ha alcun potere cognitorio e quindi non può “accertare diritti” ma, esclusivamente, governare l'esecuzione e, quindi, dirigere il contenuto e il fine degli atti della procedura, e che, per altro verso, l'istanza deve, quindi, essere interpretata siccome tesa a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice dell'esecuzione di individuare, ai soli fini della vendita (e senza alcuna attitudine al giudicato o ad accertamento di sorta), il diritto da liquidare e il valore del bene staggito da porre a base d'asta, sicché, con tali precisazioni, l'istanza deve ritenersi ammissibile e rituale, pur non essendo stata proposta opposizione di terzo, e ciò in quanto, appunto, tesa a richiamare l'attenzione del g.e. su profili che egli avrebbe potuto anche rilevare d'ufficio; ritenute, nel merito, non condivisibili le difese dell'istante, atteso che la chiara – e pienamente condivisibile – giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie (cfr. Cass. N. 643 del 13.01.2009) si
è così espressa: “L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato
(art. 756 cod. civ.). Il problema posto … è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale. Se i diritti parziari in questione costituiscano oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vadano ricondotti nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari, ciò non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredità gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario” concludendo nel senso che “Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2. Gli spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo”: tale principio, in ragione delle argomentazioni su cui si fonda, è applicabile tanto nel caso in cui il decesso del debitore avvenga dopo la notifica del pignoramento tanto nel caso in cui l'esecuzione sia iniziata contro gli eredi (o, come nel presente caso, contro l'eredità giacente) dopo la morte del debitore e ciò in quanto, tanto nell'un caso quanto nell'altro, ciò che rileva è che il bene entra nell'eredità gravato da ipoteca iscritta in danno del debitore quando egli era in vita e, quindi, per ciò solo, il creditore, con la costituzione della garanzia, acquista il diritto di espropriare i beni e l'intero diritto che faceva capo al debitore, anche se i beni siano trasferiti per effetto di successione;
in particolare, poi, ove il trasferimento dell'immobile pignorato in favore di creditore del defunto sia oggetto di legato (tale dovendosi qualificare, per opinione maggioritaria, cui ha espressamente aderito la stessa difesa dell'istante, il diritto di abitazione ex art. 540 c.c.), trova applicazione il disposto dell'art. 756
c.c.; pagina 5 di 11 concluso che, pertanto, l'inopponibilità del diritto di abitazione al creditore pignorante (e, quindi, al futuro aggiudicatario, per come prevede l'art. 2919 c.c. ultimo inciso) trova il suo fondamento nella previsione degli artt. 2808 ss. C.c. e nella previsione dell'art. 756 c.c. e, quindi, a prescindere da qualsiasi disquisizione in merito alla trascrivibilità o meno dell'acquisto del diritto di abitazione e all'applicazione o meno del principio dell'anteriorità della trascrizione ex art. 2644 c.c.; osservato che, di contro, tutti gli arresti di legittimità invocati dalla difesa dell'istante, pur compiutamente letti alla luce della rispettiva integrale motivazione, si appalesano eccentrici rispetto alla questione circa l'opponibilità del diritto di abitazione al creditore ipotecario del defunto, afferendo, invece, ad altre e diverse questioni, vale a dire ai conflitti tra legatario ed eredi (Cass. SU 4847/2013, Cass. 6625/2012) o tra legatario e creditori dell'erede (e non creditore del defunto) (Cass.10014/2003) o, addirittura, alla non riconoscibilità del diritto di abitazione al coniuge separato (Cass. 22456/2014);
P.Q.M.
rigetta l'istanza; manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al delegato/custode.
Lamezia Terme, 12.09.2019 dott.ssa Persona_2
…”
*******
Mentre, riguardo all'opposizione ex art. 619 cpc del 28.10.2019 così motivava:
“… letto il ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. depositato, in data 28.10.2019, da Parte_1 sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20.11.2019; osservato, in punto di fumus boni iuris, che, alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase, l'opposizione si profili presumibilmente inammissibile, giacché l'istante avrebbe dovuto impugnare con tempestiva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. il provvedimento depositato in data
12.09.2019 e comunicato dal custode giudiziario in data 23.09.2019 (data di decorrenza, quindi, del termine perentorio di venti giorni per impugnare il provvedimento) e ciò in quanto:
1. Nella scelta tra le due alternative, ovvero proporre da subito opposizione ex art. 619 c.p.c. o fare istanza al g.e. sollecitando l'esercizio dei suoi poteri officiosi, la ha scelto la seconda via, rimanendo, quindi, soggetta alle Pt_1 conseguenze processuali dell'opzione prescelta, che avrebbe imposto all'istante di attivarsi per la rimozione dell'atto esecutivo (id est, il rigetto della sua istanza depositata in data 12.07.2019 per ritenuta inopponibilità del diritto di abitazione al creditore ipotecario) dal quale ritiene di essere pregiudicata;
2. Lo strumento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. (rimedio che l'istante non ha azionato inizialmente, preferendo optare per l'alternativa) non può consentire di “recuperare” quelle facoltà di impugnazione che avrebbero potuto e dovuto essere veicolate attraverso una tempestiva opposizione agli atti esecutivi (alla quale sono pagina 6 di 11 legittimati non solo le parti della procedura in senso stretto ma anche i terzi che, in ragione dell'oggetto dell'atto esecutivo che si assume viziato o illegittimo, da quest'ultimo siano pregiudicati), tant'è che, in concreto, il ricorso è strutturato a tutti gli effetti come un'impugnazione avverso il provvedimento depositato in data 12.09.2019; ritenuto che, ove mai il ricorso fosse ammissibile, esso pare appalesarsi, comunque, privo di presumibile fondatezza nel merito, per le ragioni già evidenziate nel decreto di fissazione di udienza, che qui si ribadiscono;
atteso, infatti, che le argomentazioni spese non sono in grado di inficiare le ragioni già illustrate nel provvedimento depositato in data 12.09.2019, e, in particolare, i principi espressi dalla Suprema Corte nel precedente ivi citato (Cass. 463/2009), secondo cui:
1. L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 cod. civ.);
2. La disposizione si applica anche all'ipotesi in cui l'immobile gravato da ipoteca divenga oggetto, a seguito della morte del debitore, di legato ex lege in favore del coniuge superstite ex art. 540 c.c., in quanto ciò che conta è che l'immobile su cui i diritti in questione insistono entra a far parte dell'eredità gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario;
3.
Come rilevato nel citato provvedimento, tanto comporta che il creditore, con la costituzione della garanzia, acquista il diritto di espropriare i beni e l'intero diritto (cioè, la piena proprietà, senza alcun concorrente diritto altrui), non essendogli opponibile, in alcuna misura e sotto alcun profilo, il diritto di abitazione ex lege sorto successivamente alla costituzione di ipoteca;
4. Al coniuge spetterà, come argomentato dalla
Suprema Corte nell'arresto sopra indicato, “all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo”: in altri termini, l'aggiudicazione, all'esito del processo esecutivo, estingue il diritto del coniuge e il diritto reale si converte in equivalente monetario;
5. Tanto implica, com'è evidente, che il diritto del coniuge non sopravvive all'aggiudicazione a seguito di vendita forzata e, quindi, che il bene viene venduto (e deve essere venduto) come libero e ciò in quanto il creditore munito di ipoteca sorta anteriormente alla morte ha diritto di subastare il bene come libero;
rilevato che la ritenuta carenza del fumus boni iuris rende superflua la valutazione in ordine all'esistenza del periculum in mora; considerato che, con sentenza n. 22033 del 24 ottobre 2011, la Suprema Corte, facendo applicazione della propria funzione nomofilattica, ha statuito che il giudice dell'esecuzione, quando pronuncia sull'istanza di sospensione avanzata in seno all'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, deve provvedere sulle spese, che in questa sede vengono regolate secondo il principio generale della soccombenza e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione e di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di liberazione;
pagina 7 di 11 assegna alla parte interessata termine perentorio di 90 giorni – decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza ovvero, in caso di proposizione del reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c., dalla comunicazione dell'ordinanza con cui il collegio definirà il reclamo – per l'introduzione del giudizio di merito secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio a cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà; condanna l'opponente alla rifusione, in favore del creditore procedente, Controparte_1
P.a., delle competenze della presente fase sommaria, che si liquidano in complessivi euro 3000,00,
[...] oltre rimb. Forf. Spese gen. Iva e c.f.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 22.11.2019 dott.ssa …” Persona_2
A conferma di quanto sostenuto dal G.E., la giurisprudenza che si riscontra sull'art. 540 c.c. è molta, ed ognuna prende in esame casi, ipotesi e circostanze ben precise, sulle quali si è espressa la Suprema
Corte.
Una circostanza certamente comune a tutte le decisioni è che il diritto di abitazione, come nel caso di cui ci si occupa, sorge con la premorienza del coniuge.
Per cui i precedenti giurisprudenziali devono essere applicati solo a casi analoghi.
Giova precisare che l'art. 1022 del Cod. Civ. definisce l'abitazione come il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia e proprio per la sua natura di diritto “reale”, il diritto di abitazione può essere costituito mediante testamento, usucapione e contratto, da stipularsi in tale ultimo caso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La legge, poi, in caso di morte del coniuge, riserva a quello superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, anche qualora concorra alla successione con altri chiamati all'eredità.
Applicando questi concetti a quanto viene a verificarsi quando uno o più creditori, con titolo esecutivo, aggredisce per soddisfare il proprio credito l'immobile gravato da un diritto di abitazione,
La giurisprudenza consolidata e costante e che è che l'esistenza di tale diritto reale di godimento su un cespite non impedisca l'espropriazione forzata e la vendita del diritto di piena proprietà sul medesimo, con la conseguenza che la costituzione del diritto di abitazione non inficia il diritto dei creditori di soddisfarsi su beni intestati per la piena proprietà al proprio debitore esecutato, semmai viene in rilievo la questione dell'opponibilità o meno di tale diritto alla procedura esecutiva.
Quindi, diventa, derimente la data di trascrizione dell'atto costitutivo del diritto di abitazione, il quale ove sorga successivamente alla trascrizione del pignoramento, l'immobile potrà essere certamente pagina 8 di 11 venduto come libero e pertanto non subirà alcuna riduzione di valore, salvi i costi per la eventuale liberazione, allo stesso modo potrà procedere alla vendita dell'immobile libero quando la trascrizione del diritto di abitazione manchi del tutto, ovvero quando sia precedente a quella del pignoramento, ma successiva all'iscrizione ipotecaria del creditore procedente (o intervenuto), vincolo che garantisce a quest'ultimo l'inopponibilità dei successivi atti “pregiudizievoli”.
Fattispecie in esame.
In tal caso, stante l'inefficacia del diritto di abitazione in pregiudizio dei creditori, lo stesso è destinato ad estinguersi, in caso di vendita dell'immobile, con l'emissione del decreto di trasferimento, spettando eventualmente al coniuge superstite, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti, l'eventuale residuo, così come ha precisato e disposto la S.C. con la richiamata sentenza n°463/2009.
In tal caso, non essendo opponibile, non può gravarsi la vendita del bene pignorato dal diritto di abitazione che non poteva esser pregiudicato dagli atti espropriativi, solo in tal caso nell'avviso di vendita verrà, dunque, data avvertenza dell'esistenza del diritto di abitazione con l'indicazione dell'atto costitutivo di tale diritto, della data e della trascrizione, nonché del soggetto beneficiario.
Il diritto di abitazione è riconosciuto al coniuge anche se questo non acquisisce la qualità di erede (e, quindi, anche in caso di rinuncia all'eredità, come nel caso oggetto di valutazione) ed è considerato dalla giurisprudenza come un legato ex lege che, cioè, si acquisisce, alla ricorrenza dei presupposti, per effetto di legge e proprio in virtù di tale ultima qualità (legato ex lege) la giurisprudenza di legittimità trae alcuni corollari e cioè che in primo luogo, il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione all'apertura della successione e, dunque, alla morte del coniuge (appunto come un legato di specie ex art. 649 c.c.) e in secondo luogo – e soprattutto – il diritto di abitazione si costituisce per effetto normativo indipendentemente dalla sua pubblicità nei registri immobiliari, al cui regime di opponibilità resta sottratto.
Il caso che è sottoposto a questo Giudicante è quello di un diritto di abitazione che sorge con la morte del de cuius, ma successivo alla trascrizione ipotecaria fatta fare dal titolare del diritto di proprietà, che era il de cuius; per cui quando l'immobile pignorato appartiene al debitore originario, sul quale sorge alla sua morte, da parte del coniuge convivente, il diritto di abitazione, la vendita forzata dell'intera proprietà è legittima, se l'iscrizione ipotecaria è precedente al sorgere di diritto ed in questo scenario, il diritto di abitazione non si estingue, ma si converte nel suo equivalente monetario, con ciò si va a significare che il valore di tale diritto verrà calcolato e considerato in sede di distribuzione del ricavato della vendita, garantendo una tutela economica al titolare, ma non impedendo la liquidazione del bene per soddisfare i creditori.
pagina 9 di 11 È sufficiente osservare, in proposito, in primo luogo, che i precedenti richiamati da parte istante riguardano fattispecie del tutto diverse da quella di cui al presente giudizio e, precisamente, che riguarda, per come già evidenziato, l'ipotesi in cui il coniuge superstite, non esecutato, faccia valere (ai sensi dell'art. 619 c.p.c.) l'opponibilità del proprio diritto di abitazione, acquisito ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c., nei confronti del creditore che abbiano pignorato l'immobile successivamente al sorgere del diritto di abitazione, ma dove precedentemente era stata trascritta ipoteca volontaria da parte del de cuius.
Quanto sin qui si è esposto è chiarito, ove si avessero dubbi, dalla S.C. Sez. III^ Civ. n°7776/2016, la quale ha avuto modo di precisare e chiarire ulteriormente, la questione riguardante l'opponibilità del diritto di abitazione trascritto in data anteriore al pignoramento, ma successivamente all'iscrizione ipotecaria presa a favore del creditore procedente.
Il caso esaminato, riguarda il caso del diritto di abitazione nascente dalla separazione tra coniugi e dell'assegnazione della casa familiare alla coniuge con prole, ma con identiche circostanze, proprietà dell'altro coniuge che ha iscritto ipoteca precedentemente all'assegnazione con provvedimento giudiziale all'altro coniuge della casa familiare, e dove quest'ultimo lamenta l'esecuzione sull'immobile assegnato per le ragioni simili a quella dell'odierna parte opponente.
La Corte al riguardo fa una panoramica giurisprudenziale e normativa e conclude affermando che “…
Come dedotto col primo motivo di ricorso, perciò, la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull'immobile prima della trascrizione del detto provvedimento.
Siffatta inopponibilità sta a significare che il creditore ipotecario può far subastare l'immobile come libero, in quanto, come dedotto col terzo motivo, il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale. …” .
Precisa la S.C. che “… Tuttavia - in mancanza di norme che tale effetto specificamente prevedano, dettandone limiti e condizioni- il valore d'uso del bene non può essere sottratto al diritto del creditore ipotecario: questi ne ha "prenotato" la realizzazione mediante l'iscrizione della garanzia reale che gli attribuisce il diritto di far espropriare il bene nell'intero suo valore, d'uso e di scambio, anche nei confronti del terzo acquirente (arg. ex art. 2808 c.c.).
Argomentare nel senso della prevalenza, in ogni caso, del diritto del coniuge assegnatario perchè riconosciuto nell'interesse dei figli (arg. ex art. 155 quater c.c., comma 1, primo inciso) significherebbe che l'ordinamento verrebbe ad accordare maggiore tutela al coniuge che, dopo l'iscrizione di ipoteca, abbia avuto attribuito il diritto parziale rispetto al coniuge (convivente con i figli) che, per ipotesi, abbia conseguito la piena proprietà del bene ipotecato.
pagina 10 di 11 A maggior ragione, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento, in primo luogo del principio per il quale nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non è consentito al coniuge assegnatario di trovarsi di fronte ai terzi titolari di diritti preesistenti sul bene in una posizione giuridica migliore di quella nella quale si sarebbe trovato il coniuge titolare del diritto di proprietà, con l'unico limite che i diritti preesistenti vantati da terzi gli saranno opponibili in quanto trascritti o iscritti prima del provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 2644 c.c..
Ragioni di interpretazione letterale e sistematica dell'unica norma applicabile nella specie inducono perciò ad affermare il principio di diritto per il quale l'art. 155 quater c.c., laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero. …”
Da quanto sopra è del tutto evidente che le decisioni del G.E. vanno, per come già detto, non solo condivise, ma confermate nel merito, in particolare quella l'ordinanza del 22.11.2029 di rigetto della fase cautelare dell'opposizione ex art. 619 cpc.
Conseguenza di quanto sopra è il rigetto dell'opposizione, le spese di lite di questa fase di merito, si ritiene vadano compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice Civile – Sezione Contenzioso Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta la domanda di merito proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) Compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Lamezia Terme il 18/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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