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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11860 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 31574 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR RO _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. RG. 31574/2025, ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza conveniva Parte_1
in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:
dichiarare che la parte ricorrente ha diritto alla indennità di accompagnamento di cui all' art. 1 l. n. 18/80
per l' effetto, condannare l' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza CP_1
dal mese di settembre 2021 oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese da distrarsi.
Esponeva la parte ricorrente di aver presentato domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 ; che con decreto di omologazione del Tribunale di Roma sez. lavoro del 26.11.2024 veniva accertato il diritto dell' istante alla prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 ; che ad oggi nessun pagamento era stato disposto, nonostante l' invio all' della CP_1
documentazione richiesta.
Tanto premesso, lamentava che i ratei della prestazione riconosciuta non erano mai stati corrisposti e concludeva chiedendo la condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza di legge oltre accessori.
L' non si costituiva . CP_1
In data odierna il procuratore della parte ricorrente dichiarava che ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_1
Il giudice, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell'
. CP_1
Esaurita la trattazione la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della prestazione, per essere stata giudicata inabile nella misura richiesta dall'art. 1 L.n.18/80.
Risulta, altresì, che la parte ricorrente ha inviato all' la diffida in atti. CP_1
La parte convenuta, invece, non ha provato la sussistenza di elementi impeditivi od estintivi della pretesa fatta valere e la domanda, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta il diritto di alla prestazione di cui all' art. 1 l. Parte_1
n.18/80 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente, dei ratei CP_1
arretrati , con decorrenza dal MESE DI LUGLIO 2023 , in misura di legge;
oltre interessi legali.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2550,00, oltre CP_1
iva e cpa da distrarsi.
ROMA, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 31574 R.G.2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR RO _ con elezione di domicilio in indirizzo telematico;
contro
:
, contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. RG. 31574/2025, ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza conveniva Parte_1
in giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:
dichiarare che la parte ricorrente ha diritto alla indennità di accompagnamento di cui all' art. 1 l. n. 18/80
per l' effetto, condannare l' al pagamento dei relativi ratei con decorrenza CP_1
dal mese di settembre 2021 oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese da distrarsi.
Esponeva la parte ricorrente di aver presentato domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 ; che con decreto di omologazione del Tribunale di Roma sez. lavoro del 26.11.2024 veniva accertato il diritto dell' istante alla prestazione di cui all' art. 1 l. n. 18/80 ; che ad oggi nessun pagamento era stato disposto, nonostante l' invio all' della CP_1
documentazione richiesta.
Tanto premesso, lamentava che i ratei della prestazione riconosciuta non erano mai stati corrisposti e concludeva chiedendo la condanna dell'ente competente al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza di legge oltre accessori.
L' non si costituiva . CP_1
In data odierna il procuratore della parte ricorrente dichiarava che ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_1
Il giudice, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell'
. CP_1
Esaurita la trattazione la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della prestazione, per essere stata giudicata inabile nella misura richiesta dall'art. 1 L.n.18/80.
Risulta, altresì, che la parte ricorrente ha inviato all' la diffida in atti. CP_1
La parte convenuta, invece, non ha provato la sussistenza di elementi impeditivi od estintivi della pretesa fatta valere e la domanda, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta il diritto di alla prestazione di cui all' art. 1 l. Parte_1
n.18/80 e condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente, dei ratei CP_1
arretrati , con decorrenza dal MESE DI LUGLIO 2023 , in misura di legge;
oltre interessi legali.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2550,00, oltre CP_1
iva e cpa da distrarsi.
ROMA, 20.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini