Sentenza 5 agosto 2022
Accoglimento
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2025REG.PROV.COLL.
N. 04383/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4383 del 2024, proposto da VA Di VI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
l’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 2987 del 23 marzo 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale;
visto gli articoli 34, comma 5, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024, il presidente f.f. Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Avagliano e Gino Madonia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza di questa sezione n. 2987 del 23 marzo 2023 – in accoglimento dell’appello n. 9034 del 2022 proposto dal signor VA Di VI, militare in congedo del Corpo della Guardia di finanza, e in conseguente riforma dell’impugnata sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 684 del 5 agosto 2022 – è stato accolto il ricorso di primo grado n. 459 del 2021, introdotto dall’interessato e diretto all’accertamento del suo diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio previsti dall’art. 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e volto a ottenere la condanna dell’Inps alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo del predetto beneficio.
1.1. In particolare, tramite tale sentenza è stato « riconosciuto al ricorrente il beneficio dei sei scatti ai fini della determinazione del TFS con condanna dell’amministrazione alla riliquidazione della relativa indennità mediante l’inclusione nella base di calcolo della maggiorazione in questione, oltre ad interessi legali fino al soddisfo » e sono state compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con ricorso per ottemperanza ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 16 maggio 2024 e in data 31 maggio 2024 – il signor VA Di VI ha lamentato l’immotivata mancata riliquidazione del trattamento di buonuscita da parte dell’Inps a fronte di apposito sollecito e a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.
3. L’Inps si è costituito in giudizio e ha chiesto di: a) rinviare la discussione del ricorso al fine di consentire la definizione bonaria della controversia; b) rigettare la richiesta di rimborso del contributo unificato nella misura di euro 487,50; c) dichiarare la natura previdenziale della presente controversia e di quella definita con la sentenza di cui controparte chiede l’ottemperanza.
4. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2024: a) il difensore dell’Inps ha dichiarato che l’ente aveva provveduto, in data 19 luglio 2024, al pagamento della somma di euro 9.299,57 e che non vi sono altri saldi; b) il difensore del ricorrente ha confermato di aver ricevuto questa somma, rappresentando tuttavia che non erano stati versati interessi, rivalutazione monetaria e contributo unificato; c) a fronte di tali dichiarazioni, il difensore dell’Inps ha insistito nella richiesta di rinvio già formulata nelle difese scritte; d) il difensore del ricorrente, seppur non aderendo espressamente, non si è opposto alla predetta richiesta.
Pertanto, al fine di garantire la pienezza del diritto di difesa, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
5. In data 28 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato dichiarazione d’interesse alla decisione, insistendo per il riconoscimento del proprio diritto al rimborso dell’intero contributo unificato versato per l’instaurazione del giudizio di appello, pari a euro 487,50, « in ragione della natura retributiva dell’indennità di buonuscita integrata dai sei scatti stipendiali ex art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 », confermata dalla circolare del segretariato generale della giustizia amministrativa prot. n. 37455 del 17 ottobre 2024.
L’interessato ha dunque chiesto di: « • Accertare l’esecuzione, parziale e successiva all’instaurazione del presente giudizio, della sentenza n. 2987 del 2023 pubblicata da questo Ecc.mo CdS in data 23.03.2023; • Condannare l’INPS ancora inadempiente al rimborso del Contributo Unificat versato per il giudizio di appello, pari ad Euro 487,50; • condannare l’INPS, ex art. 91 c.p.c., alla refusione dei compensi e delle spese (CU per E. 300,00) del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ».
6. In data 9 dicembre 2024 l’Inps ha depositato una nota con cui « deposita l’allegato prospetto di liquidazione dell’integrazione del rimborso del C.U. nella misura richiesta da controparte e chiede per l’effetto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso. Si deposita altresì il precedente pagamento a titolo di rimborso C.U. per € 64,50 ».
7. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2024:
a) il difensore del ricorrente ha dato atto dell’intervenuta totale ottemperanza della sentenza n. 2987/2023 e ha insistito comunque per la decisione del ricorso al fine di ottenere in proprio favore una condanna alle spese di lite, stante l’asserita tardiva colpevole esecuzione della suddetta sentenza; b) il difensore dell’Inps ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, deducendo al riguardo che la tardiva esecuzione della pronuncia è dipesa da fattori di incertezza non imputabili a colpa dell’ente, in quanto soltanto con circolare del 17 ottobre 2024, il segretario generale della giustizia amministrativa, in presenza di orientamenti contrastanti, ha definitivamente chiarito l’ammontare del contributo unificato dovuto;
c) il difensore ricorrente ha replicato che la predetta circolare attiene solo alla questione del contributo unificato e non al resto dell’esecuzione della sentenza ottemperanda, che, in ogni caso, è avvenuta dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
7.1. Alla medesima camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Va premesso che la cessazione della materia del contendere si verifica, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo (applicabile in forza del rinvio interno recato dall’art. 38 c.p.a. anche ai riti speciali, tra cui rientra il giudizio di ottemperanza), « qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ». Siccome il suddetto codice tratta della cessata materia del contendere nell’art. 34, comma 5, nel quadro delle sentenze di merito, e non nel successivo art. 35, dedicato alle sentenze di rito, l’accertamento compiuto sul punto dal giudice non attiene a un fatto meramente processuale, ma si estende alla verifica della soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.
8.1. Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie si riscontra senza dubbio una fattispecie di cessazione della materia del contendere, giacché in corso di causa l’Inps ha versato, ancorché a tratti successivi, la totalità degli importi dovuti al ricorrente in esecuzione della sentenza ottemperanda, il che è stato peraltro espressamente confermato dall’interessato.
Pertanto il Collegio non può che dare atto dell’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, così come accertata dalla sentenza ottemperanda, e conseguentemente dichiarare la cessazione materia del contendere.
8.2. L’interessato ha insistito per la condanna dell’ente resistente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, mentre l’Inps ha chiesto che ne venga disposta la compensazione.
Stante il mancato accordo delle parti sulla regolazione delle spese processuali, essa va effettuata tramite il criterio della soccombenza virtuale, ovverosia in base a quello che sarebbe stato l’esito del processo ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, apprezzato alla stregua di una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata, che nella fattispecie in esame ha natura esecutiva di un titolo (la sentenza ottemperanda) già pienamente conforme alla domanda sostanziale dell’interessato.
In proposito si rileva che il pagamento integrale delle somme spettanti al ricorrente è avvenuto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza e a distanza di oltre venti mesi dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda.
Sebbene ci fossero dei ragionevoli dubbi sul quantum del contributo unificato rimborsabile (il cui superamento, a seguito di circolare del segretariato generale della giustizia amministrativa del 17 ottobre 2024, ha condotto l’Inps a saldare celermente il residuo di 423 euro a fronte di un pagamento iniziale di soli 64,50 euro), alcun dubbio vi era sulla spettanza del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dalla sentenza ottemperanda e cionondimeno l’Inps ha versato l’importo di euro 9.299,57 in data 19 luglio 2024 e, quindi, a quasi 16 mesi dalla pubblicazione della sentenza e a oltre 2 mesi dalla notificazione del ricorso per ottemperanza.
Siffatto ritardo ultrannuale non è stato motivato dall’Inps, né, in ogni caso, attesa la sua durata incongrua, sarebbe giustificabile con un’ipotetica – e comunque non dedotta – complessità dei conteggi.
In definitiva, la soccombenza virtuale è a carico dell’Inps, considerato che l’esecuzione della sentenza ottemperanda è avvenuta – anche valutando soltanto la parte (finanziariamente più cospicua) delle somme dovute certa sin dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda – successivamente all’introduzione del giudizio di ottemperanza ed evidenziata altresì la fondatezza di detto ricorso in presenza di una prolungata inottemperanza di un ben perimetrato dictum giurisdizionale, peraltro confermata dal successivo adempimento dell’ente previdenziale, totalmente coincidente con la richiesta del ricorrente.
Ciò posto, non emergono minimamente concreti elementi per derogare al principio della soccombenza di cui al combinato disposto degli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 91, comma 1, c.p.c., non rinvenendosi, invero, alcuna delle ipotesi recate dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (richiamato dal citato art. 26), così come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77 (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza e altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
9. In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere sul presente giudizio di ottemperanza e l’Inps va condannata al pagamento delle relative spese processuali, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, c.p.a., si liquidano in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato (versato per l’iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza e non da non confondersi con quello versato per il giudizio di cognizione e già rimborsato dall’Inps), il tutto con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Avagliano, dichiaratosi antistarario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4383 del 2024, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale al pagamento, in favore del signor VA Di VI, delle spese di lite del presente giudizio d’ottemperanza, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, il tutto da distrarsi in favore dell’avvocato Alessandro Avagliano, dichiaratosi antistarario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024, con l’intervento dei magistrati:
Francesco Frigida, Presidente FF, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Frigida |
IL SEGRETARIO